Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/03/2026, n. 1804
TAR
Sentenza 30 ottobre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di giudicato

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la precedente sentenza riguardasse principalmente l'azione di restituzione e la legittimazione ad agire, ma non esaminasse nel merito la titolarità del bene in modo definitivo. Inoltre, ha sottolineato che il principio del 'ne bis in idem' opera quando vi è identità di soggetti, petitum e causa petendi, condizioni non pienamente sussistenti in questo caso.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse e legittimazione

    Il Consiglio di Stato ha ribadito che la precedente sentenza non ha esaminato la titolarità del bene nel merito e che l'obbligo di procedere ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 sussiste indipendentemente da tale giudicato.

  • Rigettato
    Inesistenza diritto di proprietà

    Il Consiglio di Stato ha rilevato che, sebbene vi sia stata una declaratoria di inammissibilità per mancata prova della titolarità nel precedente giudizio, la documentazione prodotta successivamente (testamento, attestazione notarile) fornisce un principio di prova. Tuttavia, ha anche evidenziato incertezze sulla misura del diritto di proprietà (1/3 o 1/2) e sulla corretta regolarizzazione delle successioni.

  • Rigettato
    Usucapione

    Il Consiglio di Stato ha escluso l'usucapione, ritenendo che l'occupazione sine titulo da parte della P.A. non sia utile ai fini dell'usucapione. Ha inoltre evidenziato che l'azione giudiziale del 2016 ha interrotto l'eventuale possesso e che gli atti del Comune non dimostrano un 'animus possidendi' idoneo a configurare l'interversione del possesso.

  • Accolto
    Silenzio-inadempimento dell'Amministrazione

    Il Consiglio di Stato ha confermato l'obbligo del Comune di esercitare il potere di valutare se acquisire il bene ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 o disporne la restituzione, indipendentemente dalla precedente sentenza di rito. Ha ritenuto che il procedimento ex art. 42-bis debba essere svolto anche sulla base della documentazione fornita.

  • Accolto
    Differenza del petitum rispetto al giudicato esterno

    Il Consiglio di Stato ha concordato sul fatto che il petitum attuale, volto alla definizione del procedimento ex art. 42-bis, sia diverso da quello precedente, che presuppone l'esercizio di poteri nuovi da parte dell'amministrazione.

  • Improcedibile
    Insussistenza del giudicato in ordine a pronunce di mero rito

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello incidentale improcedibile in quanto tardivo e legato all'esito dell'appello principale, che è stato rigettato.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato l'appello proposto dal Comune di Grosseto avverso la sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso di Paolo Sellari Franceschini, ordinando al Comune di provvedere in merito all'acquisizione o restituzione di porzioni di terreno occupate sine titulo. La controversia trae origine dall'istanza del Sig. Sellari Franceschini, erede di una quota di proprietà di terreni occupati dal Comune per la realizzazione di una strada e di un istituto scolastico, mai formalmente espropriati. In primo grado, il TAR aveva annullato la nota del Comune di diniego all'acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, ritenendo sussistente l'obbligo dell'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, sia di acquisizione che di restituzione, a fronte di una documentazione che, seppur non pienamente probatoria della proprietà in un precedente giudizio, forniva un principio di prova della qualità di erede. Il Comune appellante ha sollevato eccezioni di giudicato, sostenendo che una precedente sentenza del TAR (n. 1353/2019) avesse definitivamente accertato l'insussistenza del diritto di proprietà dei Sellari, precludendo ogni ulteriore domanda, inclusa quella ex art. 42-bis. Ha altresì contestato la legittimazione a ricorrere e la sussistenza di un inadempimento, proponendo in subordine l'eccezione di usucapione da parte del Comune. L'appellato, Paolo Sellari Franceschini, ha a sua volta proposto appello incidentale, contestando l'efficacia preclusiva del giudicato esterno su pronunce di mero rito e ribadendo la sussistenza dell'obbligo del Comune di provvedere.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello principale, ritenendolo infondato. In merito all'eccezione di giudicato, ha chiarito che il principio del ne bis in idem opera solo in presenza di identità di soggetti, petitum e causa petendi, e che la sentenza del 2019, dichiarando l'inammissibilità per difetto di prova della titolarità, non ha precluso l'esame della domanda di acquisizione ex art. 42-bis, la quale configura un potere-dovere dell'Amministrazione di valutare l'interesse pubblico all'acquisizione o la restituzione del bene. Ha altresì escluso la sussistenza dell'usucapione da parte del Comune, ritenendo che l'occupazione sine titulo non sia utile a tal fine e che gli atti posti in essere dall'Amministrazione non integrino un possesso utile all'usucapione, ma piuttosto un abuso della detenzione. Il Collegio ha inoltre considerato irrilevante la documentazione prodotta in primo grado e in appello, in quanto non idonea a superare le carenze probatorie sulla titolarità del bene, pur ammettendo la documentazione prodotta in appello ai fini del decidere. L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile in quanto tardivo e legato all'esito dell'appello principale. Le spese sono state poste a carico dell'appellante soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/03/2026, n. 1804
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1804
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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