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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 3.11.2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria riunite nn.3842 e 6956/2024 R.G.
TRA
Avv. M BIRARDI, M PORTACCIO Parte_1
E
Avv. G BORRELLI, F MASTRORILLI CP_1
AGENZIA , Avv. ORLANDO K Controparte_2
SCCI SPA conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3842/2024 r.g. la parte istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 01420221460001207002 chiedendo di accertarne la nullità e l'assenza di debiti CP_ contributivi legittimanti tale atto nei termini ivi indicati. Si costituiva in giudizio l ed il concessionario che contestavano la fondatezza anche nel merito dell'azione svolta. Rimaneva contumace SCCI spa. Con distinto ricorso n. 6956/2024 r.g. la parte istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.01420249006150483/00 chiedendo di CP_ accertarne l'illegittimità nei termini ivi indicati. Si costituiva in giudizio l ed il concessionario che contestavano la fondatezza anche nel merito dell'azione svolta. Rimaneva contumace SCCI spa. Riunite per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente soggettiva ed istruite con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva le cause come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia di che sebbene ritualmente evocata non si è costituita in CP_3 giudizio.
2. Va altresì dichiarato il difetto di legittimazione di non essendoci prova del fatto che CP_3
i crediti controversi sono stati oggetto di cessione in favore della stessa.
3.1. In relazione al giudizio n.3842/2024 r.g., va rilevato che tra le doglianze articolate vi è anche quella afferente alla mancata notifica degli atti presupposti consistenti in cartelle ed avvisi di addebito individuati in dettaglio a pag. 3 del ricorso. In parte qua l'opposizione proposta deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi (cfr. ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019) ex art. 617 cpc, che si doveva proporre nei venti giorni dalla notifica dell'iscrizione ipotecaria.
3.2. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9 912/2001;
11251/1996). Risulta pacificamente dagli atti (ricorso) che nella specie l'iscrizione gravata è stata notificata il 4.9.2023, mentre il ricorso è stato depositato in data 22.3.2024. Non è stato, quindi, osservato il termine perentorio di venti giorni previsto dal ridetto art. 617 cpc, (nel testo novellato dal
D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005) sicchè l'opposizione è inammissibile in parte qua, in adesione all'eccezione sollevata dal concessionario (cfr. in termini ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 11-05-2010, n. 11338; Cass. 20.7.01 n.
9912; Tribunale Roma Sez. lavoro, Sent., 26/11/2018).
4. Passando al merito, è infondata la doglianza di omessa notifica della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, risultando per tabulas che essa si è perfezionata per consegna diretta all'opponente in data 28 giugno 2022.
5.1. Priva di fondamento è anche la doglianza relativa alla nullità dell'iscrizione de qua sul rilievo che la stessa avrebbe ad oggetto dei crediti oggetto di accertamento giudiziale. Invero, al momento dell'iscrizione ipotecaria, ossia al 28 giugno 2022, non era ancora intervenuto il decreto di sospensione dei titoli presupposti emesso in data 28.7.2024 nell'ambito del giudizio riunito n.6956/2024 r.g.. In ogni caso, non risulta che dopo la prima udienza, tale sospensione sia stata confermata con ordinanza in contradditorio tra le parti.
5.2. A ciò si aggiunga che, in considerazione dell'importo oggetto dell'iscrizione (per la parte afferente ai titoli presupposti ed indicati a pag, 3 del ricorso), essa non ex se nulla solo perchè ha ad oggetto l'immobile adibito alla residenza familiare dell'opponente, in difetto di una previsione normativa di tal senso.
6. Senza pregio è anche la doglianza di difetto di motivazione, essendo specificato nell'iscrizione gravata l'importo dei contributi e dei relativi accessori reclamati, in conformità alla normativa vigente.
Ogni ulteriore indicazione di dettaglio è desumibile da ciascuno degli atti presupposti e richiamati nell'iscrizione gravata la cui validità non può delibarsi nella odierna sede per quanto dedotto al punto 3.
In ogni caso, la contestazione sollevata è oltremodo generica sicchè difettano gli elementi per delibarne la fondatezza nel merito.
7. Va disatteso anche il motivo afferente alla presunta mancanza di indicazione delle modalità per proporre opposizione, essendo specificato nell'iscrizione gravata la possibilità per l'opponente di proporre impugnazione dianzi al giudice ordinario. Il difetto di specificazione dei termini di tale impugnativa poi discende dal tipo di azione proponibile la cui individuazione alla determinazione dall'opponente.
2 8.1. Non può accogliersi neppure la doglianza mossa dall'opponente circa la maturata prescrizione quinquennale, risalendo i titoli presupposti il periodo temporale 2015- 2017 (cfr.pag. ricorso).
8.2. L'inammissibilità dell'azione ex art. 617 cpc sopra rilevata in merito al vizio di notifica dei ridetti titoli presupposti induce a ritenere che siffatto vizio non sia configurabile sicchè non possono deliberasi nella odierna sede i relativi vizi di forma e di merito, compreso quello di prescrizione de quo.
8.3. Per completezza, deve rilevarsi la validità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria per consegna diretta all'opponente in data 28.6.2022.
8.4. Deve ritenersi valida anche la notifica dell'intimazione n.014 2019 9001405354000 risalente la 8.11.2019, attesa la mancata contestazione specifica mossa a riguardo dall'opponente nelle relative note conclusive depositate. La validità della notifica di tali atti implica che agli stessi va riconosciuta valenza interruttiva con la conseguenza che alcuna prescrizione è maturata in concreto dopo la notifica dei singoli titoli presupposti.
9. Quanto al giudizio riunito n.6956/2024 r.g., va evidenziato che esso ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.014 2024 9006150483 00 in relazione ai titoli presupposti già gravati nel giudizio 3842/2024 r.g. e per le stesse doglianze ivi individuate: per brevità, si richiamano i rilievi sopra svolti a riguardo delle singole doglianze sopra esaminate.
10. Sotto altro profilo, non può sottacersi che l'emissione di tale intimazione non implica un fenomeno di duplicazione dell'attività di riscossione atteso che se i titoli per cui si procede sono i medesimi, ad oggi non è stato emesso alcun atto esecutivo sub specie del pignoramento. In definitiva, le opposizioni svolte sono infondate e vanno rigettate.
11 Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
3 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
12. Le spese di causa tra l'opponente e le parti intimate vanno compensate attesa l'opinabilità, la natura delle questioni e la peculiarità della fattispecie concreta. Nulla sulle spese in favore della parte contumace.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulle opposizioni riunite di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia ed il difetto di legittimazione passiva di SCCI spa e nulla si dispone sulle spese;
dichiara inammissibile l'opposizione in parte qua e la rigetta nella parte residua, nei termini di cui in motivazione;
spese compensate tra le restanti parti costituite.
Bari, 3.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 3.11.2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria riunite nn.3842 e 6956/2024 R.G.
TRA
Avv. M BIRARDI, M PORTACCIO Parte_1
E
Avv. G BORRELLI, F MASTRORILLI CP_1
AGENZIA , Avv. ORLANDO K Controparte_2
SCCI SPA conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3842/2024 r.g. la parte istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 01420221460001207002 chiedendo di accertarne la nullità e l'assenza di debiti CP_ contributivi legittimanti tale atto nei termini ivi indicati. Si costituiva in giudizio l ed il concessionario che contestavano la fondatezza anche nel merito dell'azione svolta. Rimaneva contumace SCCI spa. Con distinto ricorso n. 6956/2024 r.g. la parte istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.01420249006150483/00 chiedendo di CP_ accertarne l'illegittimità nei termini ivi indicati. Si costituiva in giudizio l ed il concessionario che contestavano la fondatezza anche nel merito dell'azione svolta. Rimaneva contumace SCCI spa. Riunite per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente soggettiva ed istruite con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva le cause come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia di che sebbene ritualmente evocata non si è costituita in CP_3 giudizio.
2. Va altresì dichiarato il difetto di legittimazione di non essendoci prova del fatto che CP_3
i crediti controversi sono stati oggetto di cessione in favore della stessa.
3.1. In relazione al giudizio n.3842/2024 r.g., va rilevato che tra le doglianze articolate vi è anche quella afferente alla mancata notifica degli atti presupposti consistenti in cartelle ed avvisi di addebito individuati in dettaglio a pag. 3 del ricorso. In parte qua l'opposizione proposta deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi (cfr. ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019) ex art. 617 cpc, che si doveva proporre nei venti giorni dalla notifica dell'iscrizione ipotecaria.
3.2. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9 912/2001;
11251/1996). Risulta pacificamente dagli atti (ricorso) che nella specie l'iscrizione gravata è stata notificata il 4.9.2023, mentre il ricorso è stato depositato in data 22.3.2024. Non è stato, quindi, osservato il termine perentorio di venti giorni previsto dal ridetto art. 617 cpc, (nel testo novellato dal
D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005) sicchè l'opposizione è inammissibile in parte qua, in adesione all'eccezione sollevata dal concessionario (cfr. in termini ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 11-05-2010, n. 11338; Cass. 20.7.01 n.
9912; Tribunale Roma Sez. lavoro, Sent., 26/11/2018).
4. Passando al merito, è infondata la doglianza di omessa notifica della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, risultando per tabulas che essa si è perfezionata per consegna diretta all'opponente in data 28 giugno 2022.
5.1. Priva di fondamento è anche la doglianza relativa alla nullità dell'iscrizione de qua sul rilievo che la stessa avrebbe ad oggetto dei crediti oggetto di accertamento giudiziale. Invero, al momento dell'iscrizione ipotecaria, ossia al 28 giugno 2022, non era ancora intervenuto il decreto di sospensione dei titoli presupposti emesso in data 28.7.2024 nell'ambito del giudizio riunito n.6956/2024 r.g.. In ogni caso, non risulta che dopo la prima udienza, tale sospensione sia stata confermata con ordinanza in contradditorio tra le parti.
5.2. A ciò si aggiunga che, in considerazione dell'importo oggetto dell'iscrizione (per la parte afferente ai titoli presupposti ed indicati a pag, 3 del ricorso), essa non ex se nulla solo perchè ha ad oggetto l'immobile adibito alla residenza familiare dell'opponente, in difetto di una previsione normativa di tal senso.
6. Senza pregio è anche la doglianza di difetto di motivazione, essendo specificato nell'iscrizione gravata l'importo dei contributi e dei relativi accessori reclamati, in conformità alla normativa vigente.
Ogni ulteriore indicazione di dettaglio è desumibile da ciascuno degli atti presupposti e richiamati nell'iscrizione gravata la cui validità non può delibarsi nella odierna sede per quanto dedotto al punto 3.
In ogni caso, la contestazione sollevata è oltremodo generica sicchè difettano gli elementi per delibarne la fondatezza nel merito.
7. Va disatteso anche il motivo afferente alla presunta mancanza di indicazione delle modalità per proporre opposizione, essendo specificato nell'iscrizione gravata la possibilità per l'opponente di proporre impugnazione dianzi al giudice ordinario. Il difetto di specificazione dei termini di tale impugnativa poi discende dal tipo di azione proponibile la cui individuazione alla determinazione dall'opponente.
2 8.1. Non può accogliersi neppure la doglianza mossa dall'opponente circa la maturata prescrizione quinquennale, risalendo i titoli presupposti il periodo temporale 2015- 2017 (cfr.pag. ricorso).
8.2. L'inammissibilità dell'azione ex art. 617 cpc sopra rilevata in merito al vizio di notifica dei ridetti titoli presupposti induce a ritenere che siffatto vizio non sia configurabile sicchè non possono deliberasi nella odierna sede i relativi vizi di forma e di merito, compreso quello di prescrizione de quo.
8.3. Per completezza, deve rilevarsi la validità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria per consegna diretta all'opponente in data 28.6.2022.
8.4. Deve ritenersi valida anche la notifica dell'intimazione n.014 2019 9001405354000 risalente la 8.11.2019, attesa la mancata contestazione specifica mossa a riguardo dall'opponente nelle relative note conclusive depositate. La validità della notifica di tali atti implica che agli stessi va riconosciuta valenza interruttiva con la conseguenza che alcuna prescrizione è maturata in concreto dopo la notifica dei singoli titoli presupposti.
9. Quanto al giudizio riunito n.6956/2024 r.g., va evidenziato che esso ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.014 2024 9006150483 00 in relazione ai titoli presupposti già gravati nel giudizio 3842/2024 r.g. e per le stesse doglianze ivi individuate: per brevità, si richiamano i rilievi sopra svolti a riguardo delle singole doglianze sopra esaminate.
10. Sotto altro profilo, non può sottacersi che l'emissione di tale intimazione non implica un fenomeno di duplicazione dell'attività di riscossione atteso che se i titoli per cui si procede sono i medesimi, ad oggi non è stato emesso alcun atto esecutivo sub specie del pignoramento. In definitiva, le opposizioni svolte sono infondate e vanno rigettate.
11 Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
3 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
12. Le spese di causa tra l'opponente e le parti intimate vanno compensate attesa l'opinabilità, la natura delle questioni e la peculiarità della fattispecie concreta. Nulla sulle spese in favore della parte contumace.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulle opposizioni riunite di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia ed il difetto di legittimazione passiva di SCCI spa e nulla si dispone sulle spese;
dichiara inammissibile l'opposizione in parte qua e la rigetta nella parte residua, nei termini di cui in motivazione;
spese compensate tra le restanti parti costituite.
Bari, 3.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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