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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/10/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2297 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINELLI LIVIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Corso Strada Nuova 86, Pavia
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCONZA Parte_2 C.F._2
ON e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA SALVATORE QUASIMODO, 12
RENDE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SS, in data 24/05/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 4, dell'anno 2008; separati consensualmente con sentenza n. 1348/2023 in data 31.10.2023
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita nel Comune di SS (PV), alla Via Roma n.4 con annesso box e meglio identificata catastalmente alla sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1156, sub 7, Piano 2 – Via Roma 06- rendita € 284,05 categoria A7, classe 2, consistenza 5,5 vani, totale 85 mq (mq 83 escluse aree scoperte); alla sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1156, sub 13, piano T-Via Roma 06- rendita € 22,16, categoria C6, classe 2, consistenza 11 mq;
totale superficie 12 mq;
sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1169- Via Roma 6- Piano T, categoria F1, consistenza 20 mq;
sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1171- via Roma 06- piano T, rendita € 18,75, categoria C6, classe 1, consistenza 11 mq.; sez. urbana A, al
Foglio 3, Part. 1172, piano T – Via Roma 06- rendita € 20,45, categoria C6, classe 1, consistenza 12 mq;
sez. urbana A, al Foglio 3, Part.1156, sub. 17, piano T- Via Roma 06-rendita € 11,78, categoria C2 classe U, consistenza 12 mq, totale 14 mq, del medesimo Comune, verrà assegnata in via provvisoria sino alla sua eventuale vendita con ogni arredo, accessorio, pertinenza ed area che attualmente la compongono (ad eccezione dei beni specificamente sotto indicati di proprietà del signor , alla signora che vi risiederà unitamente alle due figlie ancora Pt_2 Parte_1 minorenni;
3. I coniugi reciprocamente si impegnano a porre in vendita l'immobile cointestato ancora gravato dal mutuo ipotecario citato in premessa, al fine di estinguerlo;
la gestione della vendita andrà affidata ad Agenzia di comprovata esperienza che sarà scelta di comune accordo tra i coniugi stessi e, ogni valutazione sulla congruità di eventuali offerte di acquisto, andrà sempre presa di comune accordo;
l'eventuale ricavato della vendita residuo all'estinzione del mutuo verrà suddiviso tra i signori e nella misura pari al 50%; Parte_1 Parte_2
4. I coniugi danno atto che il signor i è già allontanato dall'immobile comune in Parte_3 adempimento dell'accordo di separazione recando con sé i propri beni personali;
egli si impegna a ritirare e recare con sé inoltre i beni qui di seguito elencati ancora posti nell'immobile comune di cui è esclusivo proprietario e di cui potrà liberamente fruire: abbigliamento vario e calzature, vari libri di narrativa e culinari, 1 macchina da scrivere (ricordo del padre), 1 scacchiera di legno conrelativi pedoni (regalo del fratello), 1 cornice di argento (regalo della sorella), 1 impastatrice
OO con relativi accessori (suo acquisto), 1 affettatrice meccanica (regalo della madre), alcuni set di bicchieri da bibita, liquore, tisane ( regalati della madre), set di 3 piatti da pizza (regalo dalla madre), set di taglieri di legno per polenta con relative posate di legno (regalo della madre), 7 puzzle incorniciati (regali o suoi acquisti), quadri all'entrata dietro la porta (piccoli quadri appartenuti al padre), tre piccoli quadri vicino l'entrata della sala, una cassa Sonos Ikea, decespugliatore, l'estrattore frutta Quadro puzzle "la creazione"; a far tempo dal deposito del presente ricorso e comunque entro e non oltre il giorno 30 Settembre 2025;
5. Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori come per legge con collocamento prevalente presso la dimora materna ed iscrizione sullo stato di famiglia della madre;
saranno pertanto assunte di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, le cure mediche, le vacanze, le attività extrascolastiche, ecc… delle figlie;
6. il padre potrà visitare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i coniugi, ed, in difetto, secondo le seguenti modalità e tempistiche: a week-end alternati dall'uscita da scuola nella giornata di venerdì, fino alla domenica sera alle ore 18,30 ed anche un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola sino al mattino successivo avendo cura di riaccompagnarle presso l'edificio scolastico;
ad anni alterni dal 23 Dicembre sino al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per giorni quindici consecutivi durante le vacanze estive in un periodo da
Pag. 2 di 5 concordarsi tra i genitori entro il giorno 30 Aprile di ciascun anno (in assenza di accordo nei primi quindici giorni del mese di Agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari), in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore;
7. il signor , a far tempo dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio da Parte_2 parte del Tribunale di Pavia, corrisponderà alla signora quale collocataria delle minori, a Parte_1 titolo di concorso al mantenimento di entrambe le figlie, un assegno periodico pari ad € =600,00= mensili (pari ad € 300,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione
ISTAT annuale (prima rivalutazione al 30 Ottobre 2026), oltre al concorso nella misura pari al 50% nelle spese extra assegno secondo la compiuta disciplina posta dal Protocollo del Tribunale di Pavia;
8. i coniugi congiuntamente concordano, all'esclusivo scopo di porre una definitiva regolamentazione ad ogni questione patrimoniale tra gli stessi insorta, che la proprietà della casa coniugale, sita in SS
(Pavia), Via Roma 4, nel caso di mancata vendita a terzi, sia trasferita per intero in capo alla Sig.ra
[...]
Ciò posto, la Sig.ra anche nelle more della eventuale vendita dell'immobile, Pt_1 Parte_1 provvederà ad onorare in via esclusiva le rate del finanziamento ancora pendente sull'abitazione familiare di cui sopra, accollandosi per intero il suddetto mutuo de residuo, unitamente ad ogni eventuale spesa dichiusura, rinegoziazione, estinzione ed interessi, e, contestualmente, a rifondere al Sig. Parte_2
'importo complessivo di € =25.676,00= alla data del 07.04.2025 (salvo posticipi non
[...] dipendenti dalla Sig.ra in questo caso l'importo verrà ricalcolato) derivante dalla sommatoria di Pt_1 tutte le rate mensili di mutuo, da quest'ultimo pagate, sino alla data di accollo del mutuo pattuita nell'ambito delle condizioni di separazione, detratte tutte le somme già corrisposte dalla signora
[...]
n adempimento della clausola n. 6 di cui alle stesse. Il pagamento di detto “importo Pt_1 complessivo” sarà corrisposto dalla Sig.ra n favore del Sig. n rate mensili da € Pt_1 Pt_2
500,00 cadauna a decorrere dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
9. Il Sig. , sempre al fine di pervenire ad un reciproco componimento di ogni questione Parte_2 patrimoniale insorta tra i coniugi, per il caso di mancata vendita anticipata a terzi dell'abitazione adibita a casa coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito senza versamento di alcun corrispettivo la propria quota pari al 50% della suddetta abitazione , a vantaggio della signora sita nel Comune di Parte_1
SS (PV), alla Via Roma n.4 e meglio identificata catastalmente alla sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1156, sub 7, Piano 2 – Via Roma 06- rendita € 284,05 categoria A7, classe 2, consistenza 5,5 vani, totale
85 mq (mq 83 escluse aree scoperte); alla sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1156, sub 13, piano T-Via
Roma 06- rendita € 22,16, categoria C6, classe 2, consistenza 11 mq;
totale superficie 12 mq;
sez. urbana
A, al Foglio 3, Part. 1169- Via Roma 6- Piano T, categoria F1, consistenza 20 mq;
sez. urbana A, al
Foglio 3, Part. 1171- via Roma 06- piano T, rendita € 18,75, categoria C6, classe 1, consistenza 11 mq.;
Pag. 3 di 5 sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1172, piano T – Via Roma 06- rendita € 20,45, categoria C6, classe 1, consistenza 12 mq;
sez. urbana A, al Foglio 3, Part.1156, sub. 17, piano T- Via Roma 06-rendita € 11,78, categoria C2 classe U, consistenza 12 mq, totale 14 mq, del medesimo Comune, condizionatamente al pagamento dell'importo complessivo da lui vantato a proprio vantaggio e per come innanzi specificato
(di cui al punto 8 delle presenti condizioni) ed all'accollo del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile, comunque, entro e non oltre giorni 60 dall'estinzione del suddetto debito (pari attualmente ad €
=25.676,00=) da parte della signora resta inteso che il costo degli atti notarili necessari per il Pt_1 suddetto trasferimento della proprietà dell'immobile nella loro totalità saranno esclusivamente a carico della Sig.ra Parte_1
10. I coniugi convengono che fino alla vendita a terzi dell'immobile od alla definizione di quanto al precedente punto, il Sig. potrà continuare ad usufruire dell'abitazione familiare, Parte_2 alloggiandovi descritti al punto 6 delle presenti condizioni;
11. Le spese di luce, gas, acqua, oltre alle spese degli ulteriori servizi dell'abitazione, resteranno a totale carico della Sig.ra he vi provvederà senza nulla pretendere dal Sig. Parte_1 Pt_2
12. I coniugi, danno atto di essere economicamente autosufficienti, e rinunciano reciprocamente all' assegno mensile relativo al loro mantenimento;
13. Le minori resteranno fiscalmente a carico dei coniugi nella misura del 50%;
14. i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio a loro vantaggio ed a vantaggio delle figlie ancora minorenni, sino alla sua maggiore età. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia
n. 1348/2023 in data 31.10.2023, con il quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è
Pag. 4 di 5 protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898
e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Parte_2
n SS il giorno 24/05/2008 (Parte I, n. 4, dell'anno 2008);
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2297 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINELLI LIVIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Corso Strada Nuova 86, Pavia
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCONZA Parte_2 C.F._2
ON e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA SALVATORE QUASIMODO, 12
RENDE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SS, in data 24/05/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 4, dell'anno 2008; separati consensualmente con sentenza n. 1348/2023 in data 31.10.2023
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita nel Comune di SS (PV), alla Via Roma n.4 con annesso box e meglio identificata catastalmente alla sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1156, sub 7, Piano 2 – Via Roma 06- rendita € 284,05 categoria A7, classe 2, consistenza 5,5 vani, totale 85 mq (mq 83 escluse aree scoperte); alla sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1156, sub 13, piano T-Via Roma 06- rendita € 22,16, categoria C6, classe 2, consistenza 11 mq;
totale superficie 12 mq;
sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1169- Via Roma 6- Piano T, categoria F1, consistenza 20 mq;
sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1171- via Roma 06- piano T, rendita € 18,75, categoria C6, classe 1, consistenza 11 mq.; sez. urbana A, al
Foglio 3, Part. 1172, piano T – Via Roma 06- rendita € 20,45, categoria C6, classe 1, consistenza 12 mq;
sez. urbana A, al Foglio 3, Part.1156, sub. 17, piano T- Via Roma 06-rendita € 11,78, categoria C2 classe U, consistenza 12 mq, totale 14 mq, del medesimo Comune, verrà assegnata in via provvisoria sino alla sua eventuale vendita con ogni arredo, accessorio, pertinenza ed area che attualmente la compongono (ad eccezione dei beni specificamente sotto indicati di proprietà del signor , alla signora che vi risiederà unitamente alle due figlie ancora Pt_2 Parte_1 minorenni;
3. I coniugi reciprocamente si impegnano a porre in vendita l'immobile cointestato ancora gravato dal mutuo ipotecario citato in premessa, al fine di estinguerlo;
la gestione della vendita andrà affidata ad Agenzia di comprovata esperienza che sarà scelta di comune accordo tra i coniugi stessi e, ogni valutazione sulla congruità di eventuali offerte di acquisto, andrà sempre presa di comune accordo;
l'eventuale ricavato della vendita residuo all'estinzione del mutuo verrà suddiviso tra i signori e nella misura pari al 50%; Parte_1 Parte_2
4. I coniugi danno atto che il signor i è già allontanato dall'immobile comune in Parte_3 adempimento dell'accordo di separazione recando con sé i propri beni personali;
egli si impegna a ritirare e recare con sé inoltre i beni qui di seguito elencati ancora posti nell'immobile comune di cui è esclusivo proprietario e di cui potrà liberamente fruire: abbigliamento vario e calzature, vari libri di narrativa e culinari, 1 macchina da scrivere (ricordo del padre), 1 scacchiera di legno conrelativi pedoni (regalo del fratello), 1 cornice di argento (regalo della sorella), 1 impastatrice
OO con relativi accessori (suo acquisto), 1 affettatrice meccanica (regalo della madre), alcuni set di bicchieri da bibita, liquore, tisane ( regalati della madre), set di 3 piatti da pizza (regalo dalla madre), set di taglieri di legno per polenta con relative posate di legno (regalo della madre), 7 puzzle incorniciati (regali o suoi acquisti), quadri all'entrata dietro la porta (piccoli quadri appartenuti al padre), tre piccoli quadri vicino l'entrata della sala, una cassa Sonos Ikea, decespugliatore, l'estrattore frutta Quadro puzzle "la creazione"; a far tempo dal deposito del presente ricorso e comunque entro e non oltre il giorno 30 Settembre 2025;
5. Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori come per legge con collocamento prevalente presso la dimora materna ed iscrizione sullo stato di famiglia della madre;
saranno pertanto assunte di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, le cure mediche, le vacanze, le attività extrascolastiche, ecc… delle figlie;
6. il padre potrà visitare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i coniugi, ed, in difetto, secondo le seguenti modalità e tempistiche: a week-end alternati dall'uscita da scuola nella giornata di venerdì, fino alla domenica sera alle ore 18,30 ed anche un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola sino al mattino successivo avendo cura di riaccompagnarle presso l'edificio scolastico;
ad anni alterni dal 23 Dicembre sino al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per giorni quindici consecutivi durante le vacanze estive in un periodo da
Pag. 2 di 5 concordarsi tra i genitori entro il giorno 30 Aprile di ciascun anno (in assenza di accordo nei primi quindici giorni del mese di Agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari), in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore;
7. il signor , a far tempo dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio da Parte_2 parte del Tribunale di Pavia, corrisponderà alla signora quale collocataria delle minori, a Parte_1 titolo di concorso al mantenimento di entrambe le figlie, un assegno periodico pari ad € =600,00= mensili (pari ad € 300,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione
ISTAT annuale (prima rivalutazione al 30 Ottobre 2026), oltre al concorso nella misura pari al 50% nelle spese extra assegno secondo la compiuta disciplina posta dal Protocollo del Tribunale di Pavia;
8. i coniugi congiuntamente concordano, all'esclusivo scopo di porre una definitiva regolamentazione ad ogni questione patrimoniale tra gli stessi insorta, che la proprietà della casa coniugale, sita in SS
(Pavia), Via Roma 4, nel caso di mancata vendita a terzi, sia trasferita per intero in capo alla Sig.ra
[...]
Ciò posto, la Sig.ra anche nelle more della eventuale vendita dell'immobile, Pt_1 Parte_1 provvederà ad onorare in via esclusiva le rate del finanziamento ancora pendente sull'abitazione familiare di cui sopra, accollandosi per intero il suddetto mutuo de residuo, unitamente ad ogni eventuale spesa dichiusura, rinegoziazione, estinzione ed interessi, e, contestualmente, a rifondere al Sig. Parte_2
'importo complessivo di € =25.676,00= alla data del 07.04.2025 (salvo posticipi non
[...] dipendenti dalla Sig.ra in questo caso l'importo verrà ricalcolato) derivante dalla sommatoria di Pt_1 tutte le rate mensili di mutuo, da quest'ultimo pagate, sino alla data di accollo del mutuo pattuita nell'ambito delle condizioni di separazione, detratte tutte le somme già corrisposte dalla signora
[...]
n adempimento della clausola n. 6 di cui alle stesse. Il pagamento di detto “importo Pt_1 complessivo” sarà corrisposto dalla Sig.ra n favore del Sig. n rate mensili da € Pt_1 Pt_2
500,00 cadauna a decorrere dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
9. Il Sig. , sempre al fine di pervenire ad un reciproco componimento di ogni questione Parte_2 patrimoniale insorta tra i coniugi, per il caso di mancata vendita anticipata a terzi dell'abitazione adibita a casa coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito senza versamento di alcun corrispettivo la propria quota pari al 50% della suddetta abitazione , a vantaggio della signora sita nel Comune di Parte_1
SS (PV), alla Via Roma n.4 e meglio identificata catastalmente alla sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1156, sub 7, Piano 2 – Via Roma 06- rendita € 284,05 categoria A7, classe 2, consistenza 5,5 vani, totale
85 mq (mq 83 escluse aree scoperte); alla sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1156, sub 13, piano T-Via
Roma 06- rendita € 22,16, categoria C6, classe 2, consistenza 11 mq;
totale superficie 12 mq;
sez. urbana
A, al Foglio 3, Part. 1169- Via Roma 6- Piano T, categoria F1, consistenza 20 mq;
sez. urbana A, al
Foglio 3, Part. 1171- via Roma 06- piano T, rendita € 18,75, categoria C6, classe 1, consistenza 11 mq.;
Pag. 3 di 5 sez. urbana A, al Foglio 3, Part. 1172, piano T – Via Roma 06- rendita € 20,45, categoria C6, classe 1, consistenza 12 mq;
sez. urbana A, al Foglio 3, Part.1156, sub. 17, piano T- Via Roma 06-rendita € 11,78, categoria C2 classe U, consistenza 12 mq, totale 14 mq, del medesimo Comune, condizionatamente al pagamento dell'importo complessivo da lui vantato a proprio vantaggio e per come innanzi specificato
(di cui al punto 8 delle presenti condizioni) ed all'accollo del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile, comunque, entro e non oltre giorni 60 dall'estinzione del suddetto debito (pari attualmente ad €
=25.676,00=) da parte della signora resta inteso che il costo degli atti notarili necessari per il Pt_1 suddetto trasferimento della proprietà dell'immobile nella loro totalità saranno esclusivamente a carico della Sig.ra Parte_1
10. I coniugi convengono che fino alla vendita a terzi dell'immobile od alla definizione di quanto al precedente punto, il Sig. potrà continuare ad usufruire dell'abitazione familiare, Parte_2 alloggiandovi descritti al punto 6 delle presenti condizioni;
11. Le spese di luce, gas, acqua, oltre alle spese degli ulteriori servizi dell'abitazione, resteranno a totale carico della Sig.ra he vi provvederà senza nulla pretendere dal Sig. Parte_1 Pt_2
12. I coniugi, danno atto di essere economicamente autosufficienti, e rinunciano reciprocamente all' assegno mensile relativo al loro mantenimento;
13. Le minori resteranno fiscalmente a carico dei coniugi nella misura del 50%;
14. i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio a loro vantaggio ed a vantaggio delle figlie ancora minorenni, sino alla sua maggiore età. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia
n. 1348/2023 in data 31.10.2023, con il quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è
Pag. 4 di 5 protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898
e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Parte_2
n SS il giorno 24/05/2008 (Parte I, n. 4, dell'anno 2008);
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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