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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2319 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 16 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Filippo Paolucci, dall'avv. Maria Ginevra
Paolucci e dall'avv. Andrea Lolli
Appellante
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
Appellato
E
(c.f.: Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Frisina
Appellata e appellante incidentale
1 E
CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Filippo Paolucci e dall'avv. Maria Ginevra
Paolucci
Appellato
NONCHÉ
(c.f.: CP_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Battistini e dall'avv. Stefano Rosati
Appellata
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (già ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Roma n. 17783/2019, che – decidendo sui giudizi riuniti di opposizione all'esecuzione promossi, rispettivamente, dal e dalla Controparte_1 avverso il pignoramento presso terzi eseguito su istanza della creditrice Controparte_5
– ha accolto l'opposizione proposta dal (dichiarando che la Parte_1 CP_1 Parte_1
e l'interveniente non hanno diritto di procedere esecutivamente nei confronti CP_3 del per la realizzazione del credito per cui è causa) e Controparte_1 ha respinto l'opposizione proposta dalla condannando la a Controparte_5 Parte_1 restituire al Ministero la somma già assegnata di 695.699,91 € oltre interessi.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha dichiarato che il non deve Controparte_1 rispondere delle obbligazioni sorte in capo alla soppressa Parte_3
(accertate dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 1764/2013, passata in giudicato), senza tuttavia spiegare per quale motivo l'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del
2 2008 – che ha trasferito in capo alla o a società da essa interamente controllata Controparte_2
i rapporti in corso, le cause pendenti e il patrimonio immobiliare degli enti soppressi – avrebbe fatto venir meno la concorrente responsabilità patrimoniale del
[...]
(a cui il d.m. 22 febbraio 2000 aveva inizialmente devoluto le Controparte_1 attività liquidatorie della ), pur in assenza di consenso della Parte_3 creditrice alla cessione del debito;
Parte_1
2) la decisione del tribunale di escludere la responsabilità del Controparte_1
si pone in contrasto con l'art. 111 c.p.c., dal momento che la
[...] Controparte_5
– intervenuta quale successore a titolo particolare nel giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello di Roma e concluso con la sentenza n. 1764/2013 – non ha mai chiesto che in quel giudizio venisse estromesso il , nei cui confronti fa Controparte_1 stato la sentenza di condanna emessa a favore della Parte_1
3) il tribunale ha applicato in maniera errata l'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del 2008, il quale si limita ad attribuire alla (o ad una società da essa Controparte_2 interamente controllata) lo svolgimento dell'attività liquidatoria relativa all'ente soppresso, ma non trasferisce in capo ad essa anche “la responsabilità per i debiti e gli oneri ad essa trasferiti, restando quindi detti debiti e oneri sicuramente anche in capo alla responsabilità Contr del trasferente, ovvero del (pag. 14 dell'atto di appello);
4) poiché il è chiamato a rispondere dei debiti CP_1 Controparte_1 della , il tribunale ha sbagliato a condannare la Parte_4 [...] alla restituzione delle somme pignorate al;
Pt_1 CP_1
5) il tribunale, pur avendo respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla
[...]
ha omesso di pronunciarsi sulla domanda della di conferma del CP_5 Parte_1 pignoramento presso terzi eseguito in danno della e di assegnazione delle Controparte_5 somme pignorate.
L'appellante ha concluso domandando – in parziale riforma della sentenza impugnata – il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Controparte_1
la conferma del pignoramento eseguito nei confronti del e nei confronti
[...] CP_1 della e l'assegnazione delle somme pignorate. Controparte_5
Si è costituito in giudizio il (d'ora in poi anche Controparte_1 Contr
dichiarando di avere interesse a contestare soltanto i primi tre motivi dell'appello principale, di cui ha chiesto il rigetto deducendo che:
a) al momento in cui sono stati notificati il precetto e il successivo atto di pignoramento presso terzi opposto, le funzioni di liquidatore della (già assunte Parte_3 dal Ministero del Tesoro con d.m. del 22 febbraio 2000) erano cessate ope legis;
b) l'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha infatti trasferito alla (o ad Controparte_2 una società da essa interamente controllata) i rapporti in corso, le cause pendenti e il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009;
3 c) con d.m. 11 novembre 2009 (contenente l'elenco degli enti disciolti e dichiarati estinti alla data del 1° luglio 2009 ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del 2008) la (società interamente controllata da è stata Controparte_5 Controparte_2 individuata quale società “trasferitaria” dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti;
d) al momento della notifica dell'atto precetto e del successivo atto di pignoramento presso terzi, la era già subentrata nella titolarità dei rapporti attivi e passivi Controparte_5 già facenti capo alla , sì che i nuovi giudizi aventi ad oggetto i Parte_3 rapporti giuridici già facenti capo alla avrebbero dovuto essere proposti direttamente Pt_3 nei confronti della e non anche nei confronti del Controparte_5 Controparte_1
;
[...]
e) per effetto del trasferimento ope legis dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, delle obbligazioni già facenti capo alla
[...]
risponde soltanto la (e per essa, oggi, , Parte_3 Controparte_5 Controparte_2 sia pure nei limiti del patrimonio degli enti disciolti, che costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;
f) il tribunale ha correttamente condannato la a restituire al le Parte_1 CP_1 somme a questi pignorate e assegnate alla creditrice, non dovendo il rispondere CP_1 delle obbligazioni a suo tempo assunte dalla . Parte_3
Il ha concluso domandando il rigetto dei primi Controparte_1 tre motivi dell'appello principale e riproponendo - in via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale – le eccezioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado quanto all'inefficacia del pignoramento.
Si è costituita in giudizio la (società che ha incorporato la Controparte_2 CP_5
, domandando il rigetto dell'appello proposto nei propri confronti dalla e
[...] Parte_1 proponendo a sua volta appello incidentale, al fine di far accertare l'impignorabilità delle somme pignorate ad istanza della (fatta eccezione per il saldo attivo del c/c n. Parte_1
91791.55 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), deducendo al riguardo di aver fornito la prova di quale sia l'unica posta attiva facente parte del patrimonio separato della Controparte_7
Si è costituito in giudizio il – creditore interveniente nella procedura CP_3 esecutiva promossa su iniziativa della – chiedendo l'accoglimento dell'appello Parte_1 principale proposto dalla Parte_1
Si è costituita in giudizio la – terzo pignorato – dichiarando di avere CP_4 provveduto al pagamento della somma di 695.699,91 € assegnata dal giudice dell'esecuzione alla e rimettendosi alle decisioni della Corte in ordine all'appello proposto dalla Parte_1
Parte_1
L'appello principale proposto dalla nei confronti del Parte_1 [...]
[...
[...] è infondato. Controparte_8
Con i primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi tra di loro – l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia escluso la responsabilità del per le obbligazioni sorte in capo Controparte_1 alla soppressa (accertate dalla Corte di appello di Roma con Parte_3 sentenza n. 1764/2013, passata in giudicato), sovrapponendo “il tema della competenza a svolgere l'attività di liquidazione e quello della responsabilità per i debiti che devono essere onorati in sede di liquidazione” e non tenendo conto del fatto che, in assenza di consenso della creditrice alla cessione del debito, le obbligazioni non potevano trasferirsi in Parte_1 capo alla ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del Controparte_5
2008, che si è limitato a devolvere alla (o a società da essa interamente Controparte_2 controllata) le attività di liquidazione della . Parte_3
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
L'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che “Per le finalità dell'articolo
1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1° luglio 2009 sono trasferiti [...] alla società o società da essa interamente controllata, i rapporti in CP_2 corso, le cause pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati estinti”.
L'art. 41, comma 16-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 cit. stabilisce a sua volta che “La società trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. [...]”.
L'art. 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce infine – al primo e secondo periodo – che “Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni”.
Per effetto di quanto stabilito dall'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del
2008 e del decreto del dell'11 novembre 2009 Controparte_1
(recante l'individuazione della società trasferitaria dei patrimoni degli enti disciolti) si è verificata una successione ex lege della nei rapporti giuridici, nelle cause Controparte_5 pendenti e nel patrimonio immobiliare della (ente disciolto con Parte_3 effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, ai sensi del medesimo art. 41, comma 16-ter, del
5 decreto-legge cit.).
Le obbligazioni nascenti dai rapporti giuridici facenti capo alla Parte_3
e ancora in corso alla data di scioglimento dell'ente si sono dunque trasferite
[...] direttamente in capo alla che ne risponde nei limiti del patrimonio degli Controparte_5 enti disciolti (che, ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, cit., costituiscono “un unico patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria”).
Va escluso al riguardo che il possa essere Controparte_1 chiamato a rispondere delle obbligazioni de quibus, non avendo il mai acquistato la CP_1 titolarità dei rapporti giuridici già facenti capo alla . Parte_3
Il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del
22 febbraio 2000, quale atto di natura non regolamentare, si era infatti limitato ad attribuire al le residue operazioni liquidatorie della Cassa conguaglio (posta in CP_1 Pt_3 liquidazione con decreto del 16 ottobre 1990 del ), Controparte_9 affidando direttamente al – e per esso all' per la liquidazione CP_1 Controparte_10 degli enti disciolti – le operazioni di liquidazione precedentemente affidate ad un liquidatore nominato dal . CP_1
Parimenti irrilevante è il richiamo (contenuto nella comparsa conclusionale della
[...]
alla previsione contenuta nell'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile Pt_1
2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 (il quale stabilisce che “ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato”).
Tale disposizione non trova infatti applicazione nel caso di specie, in quanto disciplina la sorte dei rapporti giuridici facenti capo agli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404 - che sono stati soppressi ipso iure ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n.
63 del 2002 cit. – e deve quindi ritenersi inapplicabile alla (ente Parte_3 che si è estinto ex lege il 1° luglio 2009, ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del 2008 cit.).
La previsione invocata dall'appellante sarebbe in ogni caso superata proprio dall'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, che ha “trasferito” alla CP_2
“i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009”, operando una vera e propria successione ex lege nei rapporti giuridici già facenti capo alla e individuando nella Parte_3
(o in una società da essa interamente controllata) l'unico responsabile per le Controparte_2 obbligazioni già facenti capo all'ente disciolto.
Va infine escluso che la responsabilità del Controparte_1 possa fondarsi sulla previsione contenuta nell'art. 111 c.p.c. (di cui l'appellante invoca la violazione da parte del primo giudice: v. pag. 11 dell'atto di appello), in quanto la legge
6 prevede che – nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso - la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante produca i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (art. 111, quarto comma, c.p.c.), laddove nel caso di specie l'appellante pretende di opporre al (che aveva partecipato al Controparte_1 giudizio in qualità di mero liquidatore della ) la sentenza resa nei Parte_3 confronti della (che risponde in via esclusiva delle obbligazioni della Controparte_5 [...]
quale successore ex lege nei rapporti giuridici già facenti capo alla . Parte_5 Pt_3
Al rigetto dei primi due motivi di appello segue il rigetto del terzo (avente ad oggetto la condanna della alla restituzione delle somme assegnate e incassate in sede di Parte_1 Contr esecuzione forzata), in quanto il non risponde delle obbligazioni a suo tempo assunte dalla e le somme a sua disposizione presso la non Parte_3 CP_4 avrebbero dovuto essere pignorate.
Venendo ad esaminare l'appello principale proposto dalla nei confronti della Parte_1
(oggi si osserva quanto segue. Controparte_5 Controparte_2
L'appellante si duole del fatto che il tribunale, pur avendo respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda Controparte_5 della di conferma del pignoramento presso terzi eseguito in danno della Parte_1 [...]
e di assegnazione delle somme pignorate. CP_5
Come riconosciuto dalla stessa appellante, il tribunale ha respinto il motivo di opposizione all'esecuzione con cui la ha contestato la pignorabilità delle Controparte_5 somme oggetto del pignoramento presso terzi e tanto basta per ritenere efficace il pignoramento di tali somme, senza necessità di un formale provvedimento di “conferma” del pignoramento.
Quanto all'assegnazione di tali somme, trattasi di un atto del procedimento di esecuzione forzata che ricade nella competenza del giudice dell'esecuzione, non potendo essere adottato in questo giudizio di merito che ha ad oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa dal e dalla per Controparte_1 Controparte_5 contestare a vario titolo il diritto della e del creditore interveniente Parte_1 CP_3
a procedere ad esecuzione forzata, nonché - quanto alla - la
[...] Controparte_5 pignorabilità delle somme diverse da quelle depositate sul conto corrente aperto presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti della dev'essere respinto. Controparte_5
Venendo ad esaminare l'appello incidentale proposto dalla (quale società Controparte_2 incorporante la si osserva quanto segue. Controparte_5
La ha impugnato il capo della sentenza che ha respinto la domanda Controparte_2 subordinata con cui l'opponente aveva chiesto di accertare Controparte_5
l'impignorabilità delle somme pignorate ad istanza della (fatta eccezione per il Parte_1 saldo attivo del c/c n. 91791.55 acceso dalla presso la Banca Parte_3
7 Monte dei Paschi di Siena).
Premesso che – come correttamente accertato dal tribunale - la risponde Controparte_2 delle obbligazioni già facenti capo alla nei limiti del patrimonio Parte_3 separato (come espressamente previsto dall'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del 2008 cit.), l'appellante incidentale afferma che la propria domanda era assistita “da univoci riscontri documentali, i quali, tuttavia, sono stati del tutto obliterati dal Giudice di prime cure” (così a pag. 25 della comparsa di costituzione risposta con appello incidentale:
“Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni rese dagli Istituti di credito nel corso della procedura esecutiva presso terzi attivata dalla ' dalle quali emergeva, con ogni Pt_1 evidenza, come solo le giacenze pignorate presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(per Euro 41.316,55) si riferissero al patrimonio separato della Controparte_7 mentre le altre, viceversa, erano da ricondurre al patrimonio esclusivo della ' CP_5
(oggi ' quale patrimonio (diverso) privo di qualsiasi responsabilità, con CP_2 riferimento ai debiti del citato Ente disciolto (sì come riconosciuto, in termini generali, dallo stesso Giudice di prime cure)”.
La doglianza è infondata.
Come correttamente affermato dal tribunale, l'opponente non ha fornito alcuna prova che consenta di affermare che il pignoramento effettuato dalla ha attinto somme di Parte_1 esclusiva spettanza della (così a pag. 8 della sentenza impugnata). Controparte_5
Tale prova non può infatti essere affidata (come invece vorrebbe la difesa della CP_2
alla dichiarazione con cui la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha attestato ai sensi
[...] dell'art. 547 c.p.c. l'esistenza di somme “a nome di , trattandosi di una Controparte_5 dichiarazione da cui non si evince se tali somme facessero parte del patrimonio personale della ovvero del patrimonio separato costituito ai sensi dell'art. 41, comma Controparte_5
16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, cit.
Anche il patrimonio degli enti disciolti è stato infatti trasferito alla società incaricata della loro liquidazione ed era quindi onere di quest'ultima, quale soggetto interessato a far valere il limite della propria responsabilità patrimoniale, assicurare “il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio” - come stabilito dall'art. 1, comma
491, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - avvalendosi di idonei strumenti di segregazione patrimoniale opponibili in sede esecutiva (quale quello espressamente regolato dallo stesso art. 1, comma 491, cit.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'appello incidentale proposto dalla dev'essere respinto. Controparte_2
Alla soccombenza dell'appellante principale e del (che ha chiesto CP_3
l'accoglimento dell'appello proposto dalla segue la condanna in solido della Parte_1
e di in proprio (che si è costituito in giudizio per il Parte_1 Controparte_11 CP_3
n qualità di amministratore e legale rappresentante) al pagamento delle spese di lite in
[...] favore del , che si liquidano in complessivi 15.000,00 Controparte_1
8 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15%.
La condanna di in proprio alla rifusione delle spese del giudizio si Controparte_11 fonda – come già affermato da Cass. 7179/2023 che, nel respingere il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4520/2020, ha definitivamente accertato l'estinzione del per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese - CP_3 sul riscontro di un'immedesimazione organica non sussistente, attesa la pregressa estinzione dell'ente collettivo assertivamente rappresentato dal CP_11
Come chiarito da Cass. 7179/2023 “la statuizione è conforme al principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui in ipotesi di giudizio intentato dall'ex rappresentante di una società estinta, è legittima la condanna alle spese in proprio della persona che abbia speso la - giuridicamente impossibile - qualità di legale rappresentante di un soggetto non più esistente (v. Cass. 22/01/2020, n. 1392; Cass. 12/12/2019, n. 32728;
Cass. 22/05/2018, n. 12603)”.
La soccombenza reciproca dell'appellante principale e dell'appellante incidentale giustifica invece la compensazione delle spese di lite tra la e la Parte_1 Controparte_2
Vanno infine compensate le spese tra la (terzo pignorato) e le altre parti CP_4 del giudizio, tenuto conto del fatto che nessun appello è stato formulato nei confronti della
, la quale si è costituita in giudizio dichiarando di rimettersi alle valutazioni di CP_4 giustizia in ordine all'appello proposto dalla CP_12
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 17783/2019;
2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla (oggi ; Controparte_5 Controparte_2
3) condanna la e in proprio - in solido tra loro - al Parte_1 Controparte_11 pagamento delle spese processuali in favore del , Controparte_1 liquidandole in complessivi 15.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15%;
4) compensa le spese di lite tra la e la Parte_1 Controparte_2
5) compensa le spese di lite tra la e le altre parti del giudizio. CP_4
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della (appellante principale) Parte_1
e della (appellante incidentale) di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2 unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2319 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 16 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Filippo Paolucci, dall'avv. Maria Ginevra
Paolucci e dall'avv. Andrea Lolli
Appellante
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
Appellato
E
(c.f.: Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Frisina
Appellata e appellante incidentale
1 E
CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Filippo Paolucci e dall'avv. Maria Ginevra
Paolucci
Appellato
NONCHÉ
(c.f.: CP_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Battistini e dall'avv. Stefano Rosati
Appellata
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (già ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Roma n. 17783/2019, che – decidendo sui giudizi riuniti di opposizione all'esecuzione promossi, rispettivamente, dal e dalla Controparte_1 avverso il pignoramento presso terzi eseguito su istanza della creditrice Controparte_5
– ha accolto l'opposizione proposta dal (dichiarando che la Parte_1 CP_1 Parte_1
e l'interveniente non hanno diritto di procedere esecutivamente nei confronti CP_3 del per la realizzazione del credito per cui è causa) e Controparte_1 ha respinto l'opposizione proposta dalla condannando la a Controparte_5 Parte_1 restituire al Ministero la somma già assegnata di 695.699,91 € oltre interessi.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha dichiarato che il non deve Controparte_1 rispondere delle obbligazioni sorte in capo alla soppressa Parte_3
(accertate dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 1764/2013, passata in giudicato), senza tuttavia spiegare per quale motivo l'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del
2 2008 – che ha trasferito in capo alla o a società da essa interamente controllata Controparte_2
i rapporti in corso, le cause pendenti e il patrimonio immobiliare degli enti soppressi – avrebbe fatto venir meno la concorrente responsabilità patrimoniale del
[...]
(a cui il d.m. 22 febbraio 2000 aveva inizialmente devoluto le Controparte_1 attività liquidatorie della ), pur in assenza di consenso della Parte_3 creditrice alla cessione del debito;
Parte_1
2) la decisione del tribunale di escludere la responsabilità del Controparte_1
si pone in contrasto con l'art. 111 c.p.c., dal momento che la
[...] Controparte_5
– intervenuta quale successore a titolo particolare nel giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello di Roma e concluso con la sentenza n. 1764/2013 – non ha mai chiesto che in quel giudizio venisse estromesso il , nei cui confronti fa Controparte_1 stato la sentenza di condanna emessa a favore della Parte_1
3) il tribunale ha applicato in maniera errata l'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del 2008, il quale si limita ad attribuire alla (o ad una società da essa Controparte_2 interamente controllata) lo svolgimento dell'attività liquidatoria relativa all'ente soppresso, ma non trasferisce in capo ad essa anche “la responsabilità per i debiti e gli oneri ad essa trasferiti, restando quindi detti debiti e oneri sicuramente anche in capo alla responsabilità Contr del trasferente, ovvero del (pag. 14 dell'atto di appello);
4) poiché il è chiamato a rispondere dei debiti CP_1 Controparte_1 della , il tribunale ha sbagliato a condannare la Parte_4 [...] alla restituzione delle somme pignorate al;
Pt_1 CP_1
5) il tribunale, pur avendo respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla
[...]
ha omesso di pronunciarsi sulla domanda della di conferma del CP_5 Parte_1 pignoramento presso terzi eseguito in danno della e di assegnazione delle Controparte_5 somme pignorate.
L'appellante ha concluso domandando – in parziale riforma della sentenza impugnata – il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Controparte_1
la conferma del pignoramento eseguito nei confronti del e nei confronti
[...] CP_1 della e l'assegnazione delle somme pignorate. Controparte_5
Si è costituito in giudizio il (d'ora in poi anche Controparte_1 Contr
dichiarando di avere interesse a contestare soltanto i primi tre motivi dell'appello principale, di cui ha chiesto il rigetto deducendo che:
a) al momento in cui sono stati notificati il precetto e il successivo atto di pignoramento presso terzi opposto, le funzioni di liquidatore della (già assunte Parte_3 dal Ministero del Tesoro con d.m. del 22 febbraio 2000) erano cessate ope legis;
b) l'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha infatti trasferito alla (o ad Controparte_2 una società da essa interamente controllata) i rapporti in corso, le cause pendenti e il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009;
3 c) con d.m. 11 novembre 2009 (contenente l'elenco degli enti disciolti e dichiarati estinti alla data del 1° luglio 2009 ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del 2008) la (società interamente controllata da è stata Controparte_5 Controparte_2 individuata quale società “trasferitaria” dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti;
d) al momento della notifica dell'atto precetto e del successivo atto di pignoramento presso terzi, la era già subentrata nella titolarità dei rapporti attivi e passivi Controparte_5 già facenti capo alla , sì che i nuovi giudizi aventi ad oggetto i Parte_3 rapporti giuridici già facenti capo alla avrebbero dovuto essere proposti direttamente Pt_3 nei confronti della e non anche nei confronti del Controparte_5 Controparte_1
;
[...]
e) per effetto del trasferimento ope legis dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, delle obbligazioni già facenti capo alla
[...]
risponde soltanto la (e per essa, oggi, , Parte_3 Controparte_5 Controparte_2 sia pure nei limiti del patrimonio degli enti disciolti, che costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;
f) il tribunale ha correttamente condannato la a restituire al le Parte_1 CP_1 somme a questi pignorate e assegnate alla creditrice, non dovendo il rispondere CP_1 delle obbligazioni a suo tempo assunte dalla . Parte_3
Il ha concluso domandando il rigetto dei primi Controparte_1 tre motivi dell'appello principale e riproponendo - in via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale – le eccezioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado quanto all'inefficacia del pignoramento.
Si è costituita in giudizio la (società che ha incorporato la Controparte_2 CP_5
, domandando il rigetto dell'appello proposto nei propri confronti dalla e
[...] Parte_1 proponendo a sua volta appello incidentale, al fine di far accertare l'impignorabilità delle somme pignorate ad istanza della (fatta eccezione per il saldo attivo del c/c n. Parte_1
91791.55 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), deducendo al riguardo di aver fornito la prova di quale sia l'unica posta attiva facente parte del patrimonio separato della Controparte_7
Si è costituito in giudizio il – creditore interveniente nella procedura CP_3 esecutiva promossa su iniziativa della – chiedendo l'accoglimento dell'appello Parte_1 principale proposto dalla Parte_1
Si è costituita in giudizio la – terzo pignorato – dichiarando di avere CP_4 provveduto al pagamento della somma di 695.699,91 € assegnata dal giudice dell'esecuzione alla e rimettendosi alle decisioni della Corte in ordine all'appello proposto dalla Parte_1
Parte_1
L'appello principale proposto dalla nei confronti del Parte_1 [...]
[...
[...] è infondato. Controparte_8
Con i primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi tra di loro – l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia escluso la responsabilità del per le obbligazioni sorte in capo Controparte_1 alla soppressa (accertate dalla Corte di appello di Roma con Parte_3 sentenza n. 1764/2013, passata in giudicato), sovrapponendo “il tema della competenza a svolgere l'attività di liquidazione e quello della responsabilità per i debiti che devono essere onorati in sede di liquidazione” e non tenendo conto del fatto che, in assenza di consenso della creditrice alla cessione del debito, le obbligazioni non potevano trasferirsi in Parte_1 capo alla ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del Controparte_5
2008, che si è limitato a devolvere alla (o a società da essa interamente Controparte_2 controllata) le attività di liquidazione della . Parte_3
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
L'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che “Per le finalità dell'articolo
1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1° luglio 2009 sono trasferiti [...] alla società o società da essa interamente controllata, i rapporti in CP_2 corso, le cause pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati estinti”.
L'art. 41, comma 16-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 cit. stabilisce a sua volta che “La società trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. [...]”.
L'art. 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce infine – al primo e secondo periodo – che “Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni”.
Per effetto di quanto stabilito dall'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del
2008 e del decreto del dell'11 novembre 2009 Controparte_1
(recante l'individuazione della società trasferitaria dei patrimoni degli enti disciolti) si è verificata una successione ex lege della nei rapporti giuridici, nelle cause Controparte_5 pendenti e nel patrimonio immobiliare della (ente disciolto con Parte_3 effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, ai sensi del medesimo art. 41, comma 16-ter, del
5 decreto-legge cit.).
Le obbligazioni nascenti dai rapporti giuridici facenti capo alla Parte_3
e ancora in corso alla data di scioglimento dell'ente si sono dunque trasferite
[...] direttamente in capo alla che ne risponde nei limiti del patrimonio degli Controparte_5 enti disciolti (che, ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, cit., costituiscono “un unico patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria”).
Va escluso al riguardo che il possa essere Controparte_1 chiamato a rispondere delle obbligazioni de quibus, non avendo il mai acquistato la CP_1 titolarità dei rapporti giuridici già facenti capo alla . Parte_3
Il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del
22 febbraio 2000, quale atto di natura non regolamentare, si era infatti limitato ad attribuire al le residue operazioni liquidatorie della Cassa conguaglio (posta in CP_1 Pt_3 liquidazione con decreto del 16 ottobre 1990 del ), Controparte_9 affidando direttamente al – e per esso all' per la liquidazione CP_1 Controparte_10 degli enti disciolti – le operazioni di liquidazione precedentemente affidate ad un liquidatore nominato dal . CP_1
Parimenti irrilevante è il richiamo (contenuto nella comparsa conclusionale della
[...]
alla previsione contenuta nell'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile Pt_1
2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 (il quale stabilisce che “ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato”).
Tale disposizione non trova infatti applicazione nel caso di specie, in quanto disciplina la sorte dei rapporti giuridici facenti capo agli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404 - che sono stati soppressi ipso iure ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n.
63 del 2002 cit. – e deve quindi ritenersi inapplicabile alla (ente Parte_3 che si è estinto ex lege il 1° luglio 2009, ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del 2008 cit.).
La previsione invocata dall'appellante sarebbe in ogni caso superata proprio dall'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, che ha “trasferito” alla CP_2
“i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009”, operando una vera e propria successione ex lege nei rapporti giuridici già facenti capo alla e individuando nella Parte_3
(o in una società da essa interamente controllata) l'unico responsabile per le Controparte_2 obbligazioni già facenti capo all'ente disciolto.
Va infine escluso che la responsabilità del Controparte_1 possa fondarsi sulla previsione contenuta nell'art. 111 c.p.c. (di cui l'appellante invoca la violazione da parte del primo giudice: v. pag. 11 dell'atto di appello), in quanto la legge
6 prevede che – nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso - la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante produca i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (art. 111, quarto comma, c.p.c.), laddove nel caso di specie l'appellante pretende di opporre al (che aveva partecipato al Controparte_1 giudizio in qualità di mero liquidatore della ) la sentenza resa nei Parte_3 confronti della (che risponde in via esclusiva delle obbligazioni della Controparte_5 [...]
quale successore ex lege nei rapporti giuridici già facenti capo alla . Parte_5 Pt_3
Al rigetto dei primi due motivi di appello segue il rigetto del terzo (avente ad oggetto la condanna della alla restituzione delle somme assegnate e incassate in sede di Parte_1 Contr esecuzione forzata), in quanto il non risponde delle obbligazioni a suo tempo assunte dalla e le somme a sua disposizione presso la non Parte_3 CP_4 avrebbero dovuto essere pignorate.
Venendo ad esaminare l'appello principale proposto dalla nei confronti della Parte_1
(oggi si osserva quanto segue. Controparte_5 Controparte_2
L'appellante si duole del fatto che il tribunale, pur avendo respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda Controparte_5 della di conferma del pignoramento presso terzi eseguito in danno della Parte_1 [...]
e di assegnazione delle somme pignorate. CP_5
Come riconosciuto dalla stessa appellante, il tribunale ha respinto il motivo di opposizione all'esecuzione con cui la ha contestato la pignorabilità delle Controparte_5 somme oggetto del pignoramento presso terzi e tanto basta per ritenere efficace il pignoramento di tali somme, senza necessità di un formale provvedimento di “conferma” del pignoramento.
Quanto all'assegnazione di tali somme, trattasi di un atto del procedimento di esecuzione forzata che ricade nella competenza del giudice dell'esecuzione, non potendo essere adottato in questo giudizio di merito che ha ad oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa dal e dalla per Controparte_1 Controparte_5 contestare a vario titolo il diritto della e del creditore interveniente Parte_1 CP_3
a procedere ad esecuzione forzata, nonché - quanto alla - la
[...] Controparte_5 pignorabilità delle somme diverse da quelle depositate sul conto corrente aperto presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti della dev'essere respinto. Controparte_5
Venendo ad esaminare l'appello incidentale proposto dalla (quale società Controparte_2 incorporante la si osserva quanto segue. Controparte_5
La ha impugnato il capo della sentenza che ha respinto la domanda Controparte_2 subordinata con cui l'opponente aveva chiesto di accertare Controparte_5
l'impignorabilità delle somme pignorate ad istanza della (fatta eccezione per il Parte_1 saldo attivo del c/c n. 91791.55 acceso dalla presso la Banca Parte_3
7 Monte dei Paschi di Siena).
Premesso che – come correttamente accertato dal tribunale - la risponde Controparte_2 delle obbligazioni già facenti capo alla nei limiti del patrimonio Parte_3 separato (come espressamente previsto dall'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge n. 207 del 2008 cit.), l'appellante incidentale afferma che la propria domanda era assistita “da univoci riscontri documentali, i quali, tuttavia, sono stati del tutto obliterati dal Giudice di prime cure” (così a pag. 25 della comparsa di costituzione risposta con appello incidentale:
“Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni rese dagli Istituti di credito nel corso della procedura esecutiva presso terzi attivata dalla ' dalle quali emergeva, con ogni Pt_1 evidenza, come solo le giacenze pignorate presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(per Euro 41.316,55) si riferissero al patrimonio separato della Controparte_7 mentre le altre, viceversa, erano da ricondurre al patrimonio esclusivo della ' CP_5
(oggi ' quale patrimonio (diverso) privo di qualsiasi responsabilità, con CP_2 riferimento ai debiti del citato Ente disciolto (sì come riconosciuto, in termini generali, dallo stesso Giudice di prime cure)”.
La doglianza è infondata.
Come correttamente affermato dal tribunale, l'opponente non ha fornito alcuna prova che consenta di affermare che il pignoramento effettuato dalla ha attinto somme di Parte_1 esclusiva spettanza della (così a pag. 8 della sentenza impugnata). Controparte_5
Tale prova non può infatti essere affidata (come invece vorrebbe la difesa della CP_2
alla dichiarazione con cui la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha attestato ai sensi
[...] dell'art. 547 c.p.c. l'esistenza di somme “a nome di , trattandosi di una Controparte_5 dichiarazione da cui non si evince se tali somme facessero parte del patrimonio personale della ovvero del patrimonio separato costituito ai sensi dell'art. 41, comma Controparte_5
16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, cit.
Anche il patrimonio degli enti disciolti è stato infatti trasferito alla società incaricata della loro liquidazione ed era quindi onere di quest'ultima, quale soggetto interessato a far valere il limite della propria responsabilità patrimoniale, assicurare “il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio” - come stabilito dall'art. 1, comma
491, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - avvalendosi di idonei strumenti di segregazione patrimoniale opponibili in sede esecutiva (quale quello espressamente regolato dallo stesso art. 1, comma 491, cit.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'appello incidentale proposto dalla dev'essere respinto. Controparte_2
Alla soccombenza dell'appellante principale e del (che ha chiesto CP_3
l'accoglimento dell'appello proposto dalla segue la condanna in solido della Parte_1
e di in proprio (che si è costituito in giudizio per il Parte_1 Controparte_11 CP_3
n qualità di amministratore e legale rappresentante) al pagamento delle spese di lite in
[...] favore del , che si liquidano in complessivi 15.000,00 Controparte_1
8 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15%.
La condanna di in proprio alla rifusione delle spese del giudizio si Controparte_11 fonda – come già affermato da Cass. 7179/2023 che, nel respingere il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4520/2020, ha definitivamente accertato l'estinzione del per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese - CP_3 sul riscontro di un'immedesimazione organica non sussistente, attesa la pregressa estinzione dell'ente collettivo assertivamente rappresentato dal CP_11
Come chiarito da Cass. 7179/2023 “la statuizione è conforme al principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui in ipotesi di giudizio intentato dall'ex rappresentante di una società estinta, è legittima la condanna alle spese in proprio della persona che abbia speso la - giuridicamente impossibile - qualità di legale rappresentante di un soggetto non più esistente (v. Cass. 22/01/2020, n. 1392; Cass. 12/12/2019, n. 32728;
Cass. 22/05/2018, n. 12603)”.
La soccombenza reciproca dell'appellante principale e dell'appellante incidentale giustifica invece la compensazione delle spese di lite tra la e la Parte_1 Controparte_2
Vanno infine compensate le spese tra la (terzo pignorato) e le altre parti CP_4 del giudizio, tenuto conto del fatto che nessun appello è stato formulato nei confronti della
, la quale si è costituita in giudizio dichiarando di rimettersi alle valutazioni di CP_4 giustizia in ordine all'appello proposto dalla CP_12
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 17783/2019;
2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla (oggi ; Controparte_5 Controparte_2
3) condanna la e in proprio - in solido tra loro - al Parte_1 Controparte_11 pagamento delle spese processuali in favore del , Controparte_1 liquidandole in complessivi 15.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15%;
4) compensa le spese di lite tra la e la Parte_1 Controparte_2
5) compensa le spese di lite tra la e le altre parti del giudizio. CP_4
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della (appellante principale) Parte_1
e della (appellante incidentale) di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2 unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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