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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1395/2006 R.G., alla quale vi sono riuniti i procedimenti nn.
1396/2006 e 1027/2007; promosse DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Patti, Via Trieste n. 26 (studio Avv. Attilio C.F._1
Scarcella) recapito professionale dell'Avv. ANDREA VIGIANO, che lo rappresenta, giusta procura in atti, nel giudizio iscritto al n. 1395/2006 R.G., ed elettivamente domiciliato in Patti
(ME), Via Trieste n. 26 (studio Avv. Attilio Scarcella), recapito professionale dell'Avv. FILIPPO
UC che lo rappresenta giusta procura in atti nel giudizio iscritto al n. 1027/2007 R.G.
E
AVV. UC FILIPPO, nato a [...] il [...], cod. fisc. , C.F._2
rappresentato e difeso da sè stesso, , nata a [...] il [...], Parte_2
cod. fisc. , nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._3 Parte_3
, nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._4 Parte_4
, nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._5 Parte_5
nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._6 Parte_6
, tutti elettivamente domiciliati in Patti (ME), Via Trieste n. 26 (studio Avv. C.F._7
Attilio Scarcella), recapito professionale dell'Avv. FILIPPO UC che li rappresenta giusta procura in atti nei giudizi iscritti ai nn. 1396/2006 e 1027/2007 R.G.
ATTORI
CONTRO
in persona dell'Amministratore pro tempore Sig. Controparte_1 CP_2
, sito in Falcone (ME), Via A. Vespucci n. 29/31, cod. fisc. e P. IVA ,
[...] P.IVA_1
1 elettivamente domiciliato in Patti (ME), Via L. D'Amico n. 1, presso lo studio dell'Avv. Nuccio
Ricchiazzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibere assemblea di condominio.
Conclusioni: Le parti concludevano come da atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso datato 18.12.2006, iscritto al n. 1395/2006 R.G., il Dr. Parte_1
- quale proprietario di una unità immobiliare facente parte del complesso condominiale
[...]
, sito in Falcone, Via A. Vespucci n. 29/31 - conveniva in giudizio il CP_1 CP_1
impugnando la delibera assembleare approvata nella riunione del 19.08.2006, il cui verbale era stato notificato solo il 24.11.2206, con cui: era stato approvato il rendiconto di gestione 2005/2006; era stato riconfermato l'amministratore uscente;
era stato approvato il bilancio preventivo per il
2006/2007; si era deliberato di resistere alle liti giudiziarie promosse nei confronti del Condominio dal ricorrente e da altri condomini.
Il ricorrente indicava analiticamente tutti gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea del 19.08.2006; dava atto della pendenza di altri giudizi, instaurati avverso precedenti delibere, nonché dell'imminente impugnazione, da parte di altri sei condomini, della medesima delibera oggetto del presente giudizio chiedendo la riunione dell'instauranda causa alla presente.
Il ricorrente lamentava l'invalidità dell'atto impugnato sotto vari profili: mancata verbalizzazione delle generalità dei delegati, terzi estranei al Condominio, con conseguente incertezza in ordine al raggiungimento dei quorum previsti per le deliberazioni;
in ordine all'approvazione del rendiconto di gestione 2005/2006, lamentava l'impedita consultazione delle pezze di appoggio giustificative dello stesso;
l'omeSS tenuta del libro caSS ad entrate ed uscite;
l'inintellegibilità, incompletezza e contraddittorietà del rendiconto;
l'illegittimità della rendicontazione di alcune spese, e l'erronea ripartizione di quelle relative alla realizzazione di talune opere;
l'erronea ripartizione delle quote condominiali dovute dal condomino moroso S.M.E. srl;
l'insussistenza del presunto debito del ricorrente nei confronti del Condominio. Ancora, con riguardo alla riconferma dell'amministratore uscente, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 1136 comma 4 c.c. e dell'art. 17 del regolamento condominiale, per mancata indicazione del nominativo dei soggetti delegati, estranei al Condominio, che avevano votato a favore della detta deliberazione. In ordine all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2006/2007, lamentava la mancata preveniva comunicazione del detto documento, nonché l'illegittimità di talune voci presenti all'interno dello stesso. Infine, con riferimento alla deliberazione relativa alla resistenza in
2 giudizio rispetto alle liti pendenti, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 1136 comma 4 c.c. e dell'art. 17, comma 3 del regolamento condominiale, per mancanza delle relative maggioranze ai fini della deliberazione.
Tutto ciò premesso chiedeva, in via preliminare, la riunione del giudizio a quello intrapreso da altri condomini avverso la medesima deliberazione assembleare;
nel merito, previa sospensione della sua esecutività, chiedeva la dichiarazione di nullità, inefficacia ed inopponibilità degli atti deliberativi adottati nella riunione del 19.08.2006; con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria chiedeva che venisse ordinato all'amministratore la produzione in giudizio della documentazione analiticamente indicata in atti;
che venisse nominato CTU, al fine di accertare le lacune e le incongruenze del rendiconto approvato, nonché la prova per testi.
Con comparsa datata 07.02.2007 si costituiva in giudizio il Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t. Sig. , contestando tutte le domande
[...] Controparte_2
svolte ex adverso – ed in primis quella di sospensione cautelare del provvedimento impugnato – di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 29.06.2007 veniva disposta la parziale sospensione dell'ordinanza impugnata, e venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c.
Nelle more del giudizio l'Avv. Zuccarello Filippo, la Dr.SS il Sig. Parte_2 [...]
il Sig. il Sig. ed il Sig. con ricorso datato Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
20.12.2006 ed iscritto al n. 1396/2006 R.G. - premettendo di essere proprietari di sei unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale , sito in Falcone, Via A. Vespucci CP_1
nn. 29/31 - impugnavano la delibera dell'assemblea di condominio del 19.08.2006, comunicata agli stessi in data 20-21.11.2006.
I ricorrenti, dopo aver ricostruito l'iter che aveva portato alla deliberazione ed il contenuto della steSS, lamentavano: la mancata verbalizzazione delle generalità dei delegati non condomini, ai fini del rispetto dei quorum deliberativi;
in ordine all'approvazione del rendiconto consuntivo, la violazione degli artt. 1130, 1136 e 1713 c.c., per mancata possibilità da parte dei condomini di prendere visione preventivamente della documentazione relativa alle spese;
nonché l'eccesso di potere relativamente a talune voci dello stesso;
in ordine alla riconferma dell'amministratore, la violazione dell'art. 16 del regolamento condominiale, per mancata astensione del , che CP_1
sia anche amministratore, dalla votazione delle deliberazioni relative al conto della sua gestione e per mancato raggiungimento del quorum previsto dall'art. 1 del regolamento condominiale, e mancata astensione dello stesso dalla detta votazione. Infine, in ordine all'approvazione del bilancio preventivo 2006/2007, lamentavano la mancata preventiva comunicazione di copia del
3 provvedimento da approvare, nonché l'erroneità della ripartizione delle spese. Infine, in ordine all'approvazione della decisione di resistere alle liti promosse dai condomini, lamentavano la violazione dell'art. 1136, comma 4, c.c. e dell'art. 17, comma 3, del regolamento di condominio per mancanza del relativo quorum, non potendo l'amministratore votare in detta occasione, essendo in aperto conflitto di interessi.
Ciò premesso concludevano chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio ad altro avente ad oggetto l'impugnazione della medesima deliberazione;
nel merito l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inefficacia ed inopponibilità, previa sua sospensione cautelare, della delibera condominiale adottata con il verbale di riunione del 19.08.2006; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza del 07.02.2007 si costituiva il in persona Controparte_1 dell'amministratore e legale rapp.te p.t. Sig. , contestando tutto quanto dedotto Controparte_2 dalle controparti e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, previo rigetto della richiesta cautelare di sospensione.
Veniva concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie con cui parte ricorrente integrava le richieste istruttorie già formulate, cui si opponeva il resistente.
All'udienza del 06.03.2008 veniva disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 1396/2006
R.G. a quello recante il n. 1395/2006 R.G.
Le cause riunite, venivano istruite documentalmente e con nomina di CTU, nella persona della Dr.SS che, però, rinunciava all'incarico. Persona_1
Nelle more, con ricorso depositato l'11.10.2007 ed iscritto al n. 1027/2007 R.G., l'Avv.
Zuccarello Filippo, la Dr.SS , il Sig. il Sig. il Sig. Parte_2 Parte_3 Parte_4
il Sig. ed il Dr.SS , impugnavano la Parte_5 Parte_6 Parte_1 deliberazione assunta nella riunione dell'11.08.2007, comunicata il 17.08.2007. I ricorrenti – dopo aver brevemente ricostruito la situazione dei giudizi intrapresi contro le precedenti deliberazioni assembleari – facevano rilevare che, a seguito della parziale sospensione dell'efficacia della deliberazione del 19.08.2006 (adottata con provvedimento del 28.06.2007, nel contesto del giudizio iscritto al n. 1395/2006 R.G.), quattro condomini convocavano una assemblea straordinaria, che nonostante l'opposizione di altri partecipanti al si teneva in data 11.08.2007, e si CP_1
concludeva con una deliberazione che nominava, nuovamente, il Rag. quale Controparte_2 amministratore del rinviando la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno. CP_1
4 I ricorrenti lamentavano l'assoluta illegittima della detta deliberazione sotto svariati profili: violazione dell'art. 1136, comma 6 c.c., per mancata convocazione di tutti i condomini;
inammissibilità della convocazione effettuata da parte di quattro soli condomini.
In conclusione, chiedeva l'annullamento o la declaratoria di nullità, previa sua sospensione, della deliberazione impugnata, con nomina di un amministratore giudiziario;
in via subordinata, la revoca dell'amministratore nominato con l'atto impugnato;
con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza del 05.12.2007 si costituiva il , in persona CP_1 dell'amministratore pro tempore Sig. , contestando in toto le doglianze dell'attore Controparte_2
e chiedendo il rigetto di tutte le domande, ed in primis della richiesta di sospensione cautelare, in assenza dei requisiti di legge del fumus e del periculum in mora, con vittoria di spese e compensi di causa.
Rigettata la richiesta di sospensione il fascicolo veniva rimesso al Sig. Presidente per valutazione in ordine ad una possibile riunione al giudizio n. 1395/2006 R.G., che veniva disposta con successivo provvedimento del 29.01.2008.
Le cause riunite, ritenute mature per la decisione, erano più volte rinviate per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, con provvedimento del 04.08.2019, veniva disposta la separazione, dal fascicolo portante iscritto al n. 131/2005 R.G., di quello recante il n. 1395/2006 R.G. (cui erano riuniti i nn. 1396/2006 e 1207/2007).
La causa era assegnata allo scrivente giusto provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo stesso ha preso servizio presso questo Tribunale.
Seguivano una serie di rinvii, richiesti congiuntamente da tutte le parti, ai fini di giungere ad una bonaria risoluzione delle controversie riunite.
Infine, le cause riunite erano rinviate per la decisione all'udienza del 06.11.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta da depositare entro il 29.11.2024, e vengono odiernamente decise.
Va evidenziato che tutte le parti in causa, con le rispettive note di trattazione scritta depositate il 28-29.11.2024, hanno dato atto dell'intervenuto raggiungimento e perfezionamento di un accordo transattivo, anche in ordine alle spese dei vari giudizi riuniti, chiedendo la pronuncia di ceSSzione della materia del contendere.
Pertanto, lo scrivente, preso atto della congiunta richiesta proveniente da tutte le parti costituite nei giudizi riuniti, dichiarare la ceSSta materia del contendere.
5 In ordine alle spese, vista la richiesta congiunta di tutte le parti, ne viene disposta la totale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dai condomini
[...]
, UC FILIPPO, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e nei confronti del Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, uditi i procuratori delle parti e rigettata
[...]
ogni altra contraria domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara ceSSta la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 16 luglio 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1395/2006 R.G., alla quale vi sono riuniti i procedimenti nn.
1396/2006 e 1027/2007; promosse DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Patti, Via Trieste n. 26 (studio Avv. Attilio C.F._1
Scarcella) recapito professionale dell'Avv. ANDREA VIGIANO, che lo rappresenta, giusta procura in atti, nel giudizio iscritto al n. 1395/2006 R.G., ed elettivamente domiciliato in Patti
(ME), Via Trieste n. 26 (studio Avv. Attilio Scarcella), recapito professionale dell'Avv. FILIPPO
UC che lo rappresenta giusta procura in atti nel giudizio iscritto al n. 1027/2007 R.G.
E
AVV. UC FILIPPO, nato a [...] il [...], cod. fisc. , C.F._2
rappresentato e difeso da sè stesso, , nata a [...] il [...], Parte_2
cod. fisc. , nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._3 Parte_3
, nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._4 Parte_4
, nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._5 Parte_5
nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._6 Parte_6
, tutti elettivamente domiciliati in Patti (ME), Via Trieste n. 26 (studio Avv. C.F._7
Attilio Scarcella), recapito professionale dell'Avv. FILIPPO UC che li rappresenta giusta procura in atti nei giudizi iscritti ai nn. 1396/2006 e 1027/2007 R.G.
ATTORI
CONTRO
in persona dell'Amministratore pro tempore Sig. Controparte_1 CP_2
, sito in Falcone (ME), Via A. Vespucci n. 29/31, cod. fisc. e P. IVA ,
[...] P.IVA_1
1 elettivamente domiciliato in Patti (ME), Via L. D'Amico n. 1, presso lo studio dell'Avv. Nuccio
Ricchiazzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibere assemblea di condominio.
Conclusioni: Le parti concludevano come da atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso datato 18.12.2006, iscritto al n. 1395/2006 R.G., il Dr. Parte_1
- quale proprietario di una unità immobiliare facente parte del complesso condominiale
[...]
, sito in Falcone, Via A. Vespucci n. 29/31 - conveniva in giudizio il CP_1 CP_1
impugnando la delibera assembleare approvata nella riunione del 19.08.2006, il cui verbale era stato notificato solo il 24.11.2206, con cui: era stato approvato il rendiconto di gestione 2005/2006; era stato riconfermato l'amministratore uscente;
era stato approvato il bilancio preventivo per il
2006/2007; si era deliberato di resistere alle liti giudiziarie promosse nei confronti del Condominio dal ricorrente e da altri condomini.
Il ricorrente indicava analiticamente tutti gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea del 19.08.2006; dava atto della pendenza di altri giudizi, instaurati avverso precedenti delibere, nonché dell'imminente impugnazione, da parte di altri sei condomini, della medesima delibera oggetto del presente giudizio chiedendo la riunione dell'instauranda causa alla presente.
Il ricorrente lamentava l'invalidità dell'atto impugnato sotto vari profili: mancata verbalizzazione delle generalità dei delegati, terzi estranei al Condominio, con conseguente incertezza in ordine al raggiungimento dei quorum previsti per le deliberazioni;
in ordine all'approvazione del rendiconto di gestione 2005/2006, lamentava l'impedita consultazione delle pezze di appoggio giustificative dello stesso;
l'omeSS tenuta del libro caSS ad entrate ed uscite;
l'inintellegibilità, incompletezza e contraddittorietà del rendiconto;
l'illegittimità della rendicontazione di alcune spese, e l'erronea ripartizione di quelle relative alla realizzazione di talune opere;
l'erronea ripartizione delle quote condominiali dovute dal condomino moroso S.M.E. srl;
l'insussistenza del presunto debito del ricorrente nei confronti del Condominio. Ancora, con riguardo alla riconferma dell'amministratore uscente, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 1136 comma 4 c.c. e dell'art. 17 del regolamento condominiale, per mancata indicazione del nominativo dei soggetti delegati, estranei al Condominio, che avevano votato a favore della detta deliberazione. In ordine all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2006/2007, lamentava la mancata preveniva comunicazione del detto documento, nonché l'illegittimità di talune voci presenti all'interno dello stesso. Infine, con riferimento alla deliberazione relativa alla resistenza in
2 giudizio rispetto alle liti pendenti, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 1136 comma 4 c.c. e dell'art. 17, comma 3 del regolamento condominiale, per mancanza delle relative maggioranze ai fini della deliberazione.
Tutto ciò premesso chiedeva, in via preliminare, la riunione del giudizio a quello intrapreso da altri condomini avverso la medesima deliberazione assembleare;
nel merito, previa sospensione della sua esecutività, chiedeva la dichiarazione di nullità, inefficacia ed inopponibilità degli atti deliberativi adottati nella riunione del 19.08.2006; con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria chiedeva che venisse ordinato all'amministratore la produzione in giudizio della documentazione analiticamente indicata in atti;
che venisse nominato CTU, al fine di accertare le lacune e le incongruenze del rendiconto approvato, nonché la prova per testi.
Con comparsa datata 07.02.2007 si costituiva in giudizio il Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t. Sig. , contestando tutte le domande
[...] Controparte_2
svolte ex adverso – ed in primis quella di sospensione cautelare del provvedimento impugnato – di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 29.06.2007 veniva disposta la parziale sospensione dell'ordinanza impugnata, e venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c.
Nelle more del giudizio l'Avv. Zuccarello Filippo, la Dr.SS il Sig. Parte_2 [...]
il Sig. il Sig. ed il Sig. con ricorso datato Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
20.12.2006 ed iscritto al n. 1396/2006 R.G. - premettendo di essere proprietari di sei unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale , sito in Falcone, Via A. Vespucci CP_1
nn. 29/31 - impugnavano la delibera dell'assemblea di condominio del 19.08.2006, comunicata agli stessi in data 20-21.11.2006.
I ricorrenti, dopo aver ricostruito l'iter che aveva portato alla deliberazione ed il contenuto della steSS, lamentavano: la mancata verbalizzazione delle generalità dei delegati non condomini, ai fini del rispetto dei quorum deliberativi;
in ordine all'approvazione del rendiconto consuntivo, la violazione degli artt. 1130, 1136 e 1713 c.c., per mancata possibilità da parte dei condomini di prendere visione preventivamente della documentazione relativa alle spese;
nonché l'eccesso di potere relativamente a talune voci dello stesso;
in ordine alla riconferma dell'amministratore, la violazione dell'art. 16 del regolamento condominiale, per mancata astensione del , che CP_1
sia anche amministratore, dalla votazione delle deliberazioni relative al conto della sua gestione e per mancato raggiungimento del quorum previsto dall'art. 1 del regolamento condominiale, e mancata astensione dello stesso dalla detta votazione. Infine, in ordine all'approvazione del bilancio preventivo 2006/2007, lamentavano la mancata preventiva comunicazione di copia del
3 provvedimento da approvare, nonché l'erroneità della ripartizione delle spese. Infine, in ordine all'approvazione della decisione di resistere alle liti promosse dai condomini, lamentavano la violazione dell'art. 1136, comma 4, c.c. e dell'art. 17, comma 3, del regolamento di condominio per mancanza del relativo quorum, non potendo l'amministratore votare in detta occasione, essendo in aperto conflitto di interessi.
Ciò premesso concludevano chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio ad altro avente ad oggetto l'impugnazione della medesima deliberazione;
nel merito l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inefficacia ed inopponibilità, previa sua sospensione cautelare, della delibera condominiale adottata con il verbale di riunione del 19.08.2006; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza del 07.02.2007 si costituiva il in persona Controparte_1 dell'amministratore e legale rapp.te p.t. Sig. , contestando tutto quanto dedotto Controparte_2 dalle controparti e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, previo rigetto della richiesta cautelare di sospensione.
Veniva concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie con cui parte ricorrente integrava le richieste istruttorie già formulate, cui si opponeva il resistente.
All'udienza del 06.03.2008 veniva disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 1396/2006
R.G. a quello recante il n. 1395/2006 R.G.
Le cause riunite, venivano istruite documentalmente e con nomina di CTU, nella persona della Dr.SS che, però, rinunciava all'incarico. Persona_1
Nelle more, con ricorso depositato l'11.10.2007 ed iscritto al n. 1027/2007 R.G., l'Avv.
Zuccarello Filippo, la Dr.SS , il Sig. il Sig. il Sig. Parte_2 Parte_3 Parte_4
il Sig. ed il Dr.SS , impugnavano la Parte_5 Parte_6 Parte_1 deliberazione assunta nella riunione dell'11.08.2007, comunicata il 17.08.2007. I ricorrenti – dopo aver brevemente ricostruito la situazione dei giudizi intrapresi contro le precedenti deliberazioni assembleari – facevano rilevare che, a seguito della parziale sospensione dell'efficacia della deliberazione del 19.08.2006 (adottata con provvedimento del 28.06.2007, nel contesto del giudizio iscritto al n. 1395/2006 R.G.), quattro condomini convocavano una assemblea straordinaria, che nonostante l'opposizione di altri partecipanti al si teneva in data 11.08.2007, e si CP_1
concludeva con una deliberazione che nominava, nuovamente, il Rag. quale Controparte_2 amministratore del rinviando la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno. CP_1
4 I ricorrenti lamentavano l'assoluta illegittima della detta deliberazione sotto svariati profili: violazione dell'art. 1136, comma 6 c.c., per mancata convocazione di tutti i condomini;
inammissibilità della convocazione effettuata da parte di quattro soli condomini.
In conclusione, chiedeva l'annullamento o la declaratoria di nullità, previa sua sospensione, della deliberazione impugnata, con nomina di un amministratore giudiziario;
in via subordinata, la revoca dell'amministratore nominato con l'atto impugnato;
con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza del 05.12.2007 si costituiva il , in persona CP_1 dell'amministratore pro tempore Sig. , contestando in toto le doglianze dell'attore Controparte_2
e chiedendo il rigetto di tutte le domande, ed in primis della richiesta di sospensione cautelare, in assenza dei requisiti di legge del fumus e del periculum in mora, con vittoria di spese e compensi di causa.
Rigettata la richiesta di sospensione il fascicolo veniva rimesso al Sig. Presidente per valutazione in ordine ad una possibile riunione al giudizio n. 1395/2006 R.G., che veniva disposta con successivo provvedimento del 29.01.2008.
Le cause riunite, ritenute mature per la decisione, erano più volte rinviate per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, con provvedimento del 04.08.2019, veniva disposta la separazione, dal fascicolo portante iscritto al n. 131/2005 R.G., di quello recante il n. 1395/2006 R.G. (cui erano riuniti i nn. 1396/2006 e 1207/2007).
La causa era assegnata allo scrivente giusto provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo stesso ha preso servizio presso questo Tribunale.
Seguivano una serie di rinvii, richiesti congiuntamente da tutte le parti, ai fini di giungere ad una bonaria risoluzione delle controversie riunite.
Infine, le cause riunite erano rinviate per la decisione all'udienza del 06.11.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta da depositare entro il 29.11.2024, e vengono odiernamente decise.
Va evidenziato che tutte le parti in causa, con le rispettive note di trattazione scritta depositate il 28-29.11.2024, hanno dato atto dell'intervenuto raggiungimento e perfezionamento di un accordo transattivo, anche in ordine alle spese dei vari giudizi riuniti, chiedendo la pronuncia di ceSSzione della materia del contendere.
Pertanto, lo scrivente, preso atto della congiunta richiesta proveniente da tutte le parti costituite nei giudizi riuniti, dichiarare la ceSSta materia del contendere.
5 In ordine alle spese, vista la richiesta congiunta di tutte le parti, ne viene disposta la totale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dai condomini
[...]
, UC FILIPPO, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e nei confronti del Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, uditi i procuratori delle parti e rigettata
[...]
ogni altra contraria domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara ceSSta la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 16 luglio 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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