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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 5753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5753 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1612/2018, vertente tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2 Parte_3
( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellanti
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. NARDONE Controparte_1 P.IVA_1
TO ( ), giusta delega in atti C.F._4
Appellato
Conclusioni di parte appellante: “Accertare e dichiarare che il rapporto tra e la è Parte_4 Controparte_2 sostanzialmente unico e si è sviluppato attraverso due conti interconnessi e negozialmente collegati;
accertare e dichiarare che alla data di redazione dell'elaborato (28.2.2014), il conto corrente 10/327 presentava un saldo a credito dell'attore pari ad € 185.532,98; condannare la banca al pagamento della relativa somma, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio”
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare l'appello perché inammissibile ed in infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la Persona_1 Controparte_3 lamentando la nullità ed inefficacia, ai sensi degli art. 1283, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di conto corrente avente n. 170004, aperto presso la banca convenuta ed a lui intestato su cui era operativa una apertura di credito con affidamento mediante scopertura;
l'attore evidenziava come il contratto prevedesse la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, e che nel corso del rapporto, iniziato nel 1980, risultavano applicati interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati. Chiedeva dunque determinarsi l'esatto dare - avere tra le parti in base al ricalcolo da effettuarsi a mezzo di CTU e sulla base della documentazione relativa al rapporto di apertura di credito.
Costituitasi, la banca convenuta eccepiva la mancata produzione del conto corrente da parte dell'attore, e dei relativi estratti conto, la prescrizione di ogni diritto alla restituzione di somme atteso il rilevante decorso del tempo, la mancanza di prova della propria legittimazione passiva e la piena validità delle clausole anatocistiche. Rilevava, altresì, che analoga azione giudiziaria proposta dall'attore nel 2004, era stata rigettata nel 2009 per indeterminatezza dell'oggetto, con ogni conseguenza sul giudicato formatosi.
Con sentenza n. 1728 del 2.10.2017, il Tribunale rigettava la domanda proposta rilevando la assoluta carenza di documentazione prodotta a suo sostegno, con relativa assenza di qualsiasi riscontro circa le doglianze avanzate, evidenziando come vi fosse soltanto prova della capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione agli estratti conto prodotti dal 1990 al 1995,
e rideterminando il saldo alla data del 30.6.1995 nella misura di € 1.621,31.
Il giudizio di appello. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_5 qualificatesi eredi dell'attore hanno proposto appello avverso la pronuncia Parte_4 suddetta, denunciando, in estrema sintesi, la mancata considerazione della circostanza per cui l'attore aveva richiesto alla banca di produrre la documentazione del conto corrente, e della circostanza per cui il rapporto n. 170004 fosse inscindibilmente connesso a quello n. 10/37, atteso che su quest'ultimo erano annotate le poste contabili relative alla sua movimentazione.
A modifica della statuizione impugnata, le appellanti hanno dunque richiesto accertarsi e determinarsi che il rapporto tra il de cuius e la era sostanzialmente unico e sviluppatosi CP_2 CP_1 attraverso due rapporti interconnessi e negozialmente collegati, con conseguente rideterminazione del saldo in favore del correntista alla data dell'elaborato peritale del primo grado, e cioè al
28.2.2014, nella misura di € 185.532,98, con condanna alla ripetizione di tali somme oltre interessi legali da tale data, ed al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi, la appellata in primo luogo ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire delle CP_2 appellanti, per non avere esse provato la loro qualità di eredi legittime di avendo Parte_4 esse soltanto depositato la dichiarazione di successione del defunto;
ha rilevato che ogni richiesta di documentazione ricevuta dall'attore in relazione a documenti ed operazioni oltre il decennio anteriore alla richiesta era stata disattesa per prescrizione del relativo diritto;
ha dedotto, infine, che solo negli scritti difensivi finali in primo grado, l'attore aveva dato contezza della esistenza di un conto corrente ordinario a cui era collegato il conto corrente oggetto del giudizio, e che dunque tale censura era da considerarsi nuova ed inammissibile. Riproponendo altresì le eccezioni preliminari proposte in primo grado e poi disattese dal Tribunale, la banca appellata ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termine per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Deve in primo luogo esaminarsi la eccezione proposta dalla banca appellata relativa alla carenza di legittimatio ad causam delle odierne appellanti, per la mancata dimostrazione della loro qualità di eredi dell'attore in primo grado.
Nello specifico, le appellanti si sono dichiarate eredi del defunto (dichiarato dalle Parte_4 stesse deceduto in data 8.3.2014), attore in primo grado, producendo sin dall'atto di appello, soltanto la dichiarazione di successione del 6.3.2015. A fronte della contestazione della CP_2 appellata circa la insufficienza di tali riscontri documentali a fondare la legittimatio ad causam delle appellanti, queste ultime non hanno inteso produrre ulteriore documentazione, né tantomeno argomentare in merito resistendo alla eccezione in esame. L'eccezione è fondata.
La Corte di cassazione ha ben chiarito, con una recente pronuncia (Cass. 16594/2025) in adesione ad un orientamento giurisprudenziale comunque consolidato nel tempo che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto”, nel caso di specie al risarcimento dei danni, “deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.
2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)”, precisandosi che, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ.” (cfr. anche Cass. 344572025, 22730/2021 e
868/2017).
Ciò posto, è evidente che la mera produzione della dichiarazione di successione del defunto attore in primo grado da parte delle appellanti – mai integrata nonostante la chiara eccezione della banca appellata, sin dalla comparsa di costituzione in giudizio – è un adempimento insufficiente a provare la loro denunciata qualità di eredi ai fini dell'utile esperimento dell'appello da parte loro, ragion per cui, data per acquisita la carenza di legittimatio ad causam, il gravame proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a bassa complessità.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1612/2018 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna le appellanti al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.996,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1612/2018, vertente tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2 Parte_3
( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellanti
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. NARDONE Controparte_1 P.IVA_1
TO ( ), giusta delega in atti C.F._4
Appellato
Conclusioni di parte appellante: “Accertare e dichiarare che il rapporto tra e la è Parte_4 Controparte_2 sostanzialmente unico e si è sviluppato attraverso due conti interconnessi e negozialmente collegati;
accertare e dichiarare che alla data di redazione dell'elaborato (28.2.2014), il conto corrente 10/327 presentava un saldo a credito dell'attore pari ad € 185.532,98; condannare la banca al pagamento della relativa somma, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio”
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare l'appello perché inammissibile ed in infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la Persona_1 Controparte_3 lamentando la nullità ed inefficacia, ai sensi degli art. 1283, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di conto corrente avente n. 170004, aperto presso la banca convenuta ed a lui intestato su cui era operativa una apertura di credito con affidamento mediante scopertura;
l'attore evidenziava come il contratto prevedesse la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, e che nel corso del rapporto, iniziato nel 1980, risultavano applicati interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati. Chiedeva dunque determinarsi l'esatto dare - avere tra le parti in base al ricalcolo da effettuarsi a mezzo di CTU e sulla base della documentazione relativa al rapporto di apertura di credito.
Costituitasi, la banca convenuta eccepiva la mancata produzione del conto corrente da parte dell'attore, e dei relativi estratti conto, la prescrizione di ogni diritto alla restituzione di somme atteso il rilevante decorso del tempo, la mancanza di prova della propria legittimazione passiva e la piena validità delle clausole anatocistiche. Rilevava, altresì, che analoga azione giudiziaria proposta dall'attore nel 2004, era stata rigettata nel 2009 per indeterminatezza dell'oggetto, con ogni conseguenza sul giudicato formatosi.
Con sentenza n. 1728 del 2.10.2017, il Tribunale rigettava la domanda proposta rilevando la assoluta carenza di documentazione prodotta a suo sostegno, con relativa assenza di qualsiasi riscontro circa le doglianze avanzate, evidenziando come vi fosse soltanto prova della capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione agli estratti conto prodotti dal 1990 al 1995,
e rideterminando il saldo alla data del 30.6.1995 nella misura di € 1.621,31.
Il giudizio di appello. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_5 qualificatesi eredi dell'attore hanno proposto appello avverso la pronuncia Parte_4 suddetta, denunciando, in estrema sintesi, la mancata considerazione della circostanza per cui l'attore aveva richiesto alla banca di produrre la documentazione del conto corrente, e della circostanza per cui il rapporto n. 170004 fosse inscindibilmente connesso a quello n. 10/37, atteso che su quest'ultimo erano annotate le poste contabili relative alla sua movimentazione.
A modifica della statuizione impugnata, le appellanti hanno dunque richiesto accertarsi e determinarsi che il rapporto tra il de cuius e la era sostanzialmente unico e sviluppatosi CP_2 CP_1 attraverso due rapporti interconnessi e negozialmente collegati, con conseguente rideterminazione del saldo in favore del correntista alla data dell'elaborato peritale del primo grado, e cioè al
28.2.2014, nella misura di € 185.532,98, con condanna alla ripetizione di tali somme oltre interessi legali da tale data, ed al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi, la appellata in primo luogo ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire delle CP_2 appellanti, per non avere esse provato la loro qualità di eredi legittime di avendo Parte_4 esse soltanto depositato la dichiarazione di successione del defunto;
ha rilevato che ogni richiesta di documentazione ricevuta dall'attore in relazione a documenti ed operazioni oltre il decennio anteriore alla richiesta era stata disattesa per prescrizione del relativo diritto;
ha dedotto, infine, che solo negli scritti difensivi finali in primo grado, l'attore aveva dato contezza della esistenza di un conto corrente ordinario a cui era collegato il conto corrente oggetto del giudizio, e che dunque tale censura era da considerarsi nuova ed inammissibile. Riproponendo altresì le eccezioni preliminari proposte in primo grado e poi disattese dal Tribunale, la banca appellata ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termine per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Deve in primo luogo esaminarsi la eccezione proposta dalla banca appellata relativa alla carenza di legittimatio ad causam delle odierne appellanti, per la mancata dimostrazione della loro qualità di eredi dell'attore in primo grado.
Nello specifico, le appellanti si sono dichiarate eredi del defunto (dichiarato dalle Parte_4 stesse deceduto in data 8.3.2014), attore in primo grado, producendo sin dall'atto di appello, soltanto la dichiarazione di successione del 6.3.2015. A fronte della contestazione della CP_2 appellata circa la insufficienza di tali riscontri documentali a fondare la legittimatio ad causam delle appellanti, queste ultime non hanno inteso produrre ulteriore documentazione, né tantomeno argomentare in merito resistendo alla eccezione in esame. L'eccezione è fondata.
La Corte di cassazione ha ben chiarito, con una recente pronuncia (Cass. 16594/2025) in adesione ad un orientamento giurisprudenziale comunque consolidato nel tempo che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto”, nel caso di specie al risarcimento dei danni, “deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.
2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)”, precisandosi che, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ.” (cfr. anche Cass. 344572025, 22730/2021 e
868/2017).
Ciò posto, è evidente che la mera produzione della dichiarazione di successione del defunto attore in primo grado da parte delle appellanti – mai integrata nonostante la chiara eccezione della banca appellata, sin dalla comparsa di costituzione in giudizio – è un adempimento insufficiente a provare la loro denunciata qualità di eredi ai fini dell'utile esperimento dell'appello da parte loro, ragion per cui, data per acquisita la carenza di legittimatio ad causam, il gravame proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a bassa complessità.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1612/2018 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna le appellanti al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.996,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano