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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3585/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Nola, n. 114/2020, pubblicata in data 15.5.2020
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi Parte_1
residente a[...], cf. rappresentato e C.F._1
difeso dall' avv. IG Iorio, cf. e dall'avv. Salvatore Ferrara, C.F._2
cf. giusto mandato a margine dell'atto di appello, elett.te C.F._3
dom.to presso lo studio dei suoi difensori in Marigliano (NA) alla Via A. Alise n.4
Appellante
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Romano n.13, cf. rappresentata e difesa, in primo grado, C.F._4
dall'avv. Marco Mazzone ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Nola alla Piazza
Salvo D'Acquisto n.6
Appellata contumace
1 NONCHÉ
sede in Milano al Viale Certosa n.222, rappresentata e Controparte_2
difesa, in primo grado, dall'avv. Gennaro Famiglietti, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Via Chiatamone n.63
Appellata contumace
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio innanzi il tribunale di Nola, e la CP_1 Controparte_2
deducendo che il giorno 29.5.2013 alle ore 21:45 circa, mentre era alla guida del motociclo modello Aprilia targato DK99882 di proprietà di CP_3
percorrendo via Via Anfiteatro Marmoreo con direzione di Nola centro, cadeva al suolo poiché colpito nella parte posteriore destra dall'autovettura modello Fiat Panda
targata DX458LF di proprietà di e guidata da che, CP_1 Controparte_4
nell'immettersi nella summenzionata Via Anfiteatro Marmoreo, non rispettava la segnaletica di stop e travolgeva il veicolo dell'attore. A seguito del sinistro il Pt_1
riportava diverse lesioni personali per le quali veniva trasportato dal servizio 118 al
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Nola, ove gli veniva diagnosticata una
“frattura scomposta pluri-frammentaria del piatto tibiale esterno e frattura
scomposta di tibia al terzo medio e prossimale di perone.”.
L'istante, domandava, quindi, la declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella produzione del sinistro e la condanna di questi,
della proprietaria del veicolo nonché della compagnia assicurativa di cui era esposto il contrassegno al momento dell'evento dannoso, al risarcimento, in solido, di tutti i danni subiti.
2 Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano l'inammissibilità, in rito,
ed in particolare l'assicurazione convenuta, l'improcedibilità, nonché l'infondatezza,
nel merito, della domanda e ne chiedevano il rigetto.
A.b.) Il primo giudice, ammessa ed espletata CTU medica, rigettava la domanda,
compensando le spese di lite sussistendone le gravi ragioni come da dispositivo.
Il tribunale, dopo aver superato le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute così testualmente argomentava:
«Nel merito la domanda va rigettata per difetto di prova;
parte attrice, che pure ha sollecitato e conseguito (inopportunamente) la designazione di Ctu medica, non ha ritenuto di dare corso alla prova per testi, sul rilievo della assoluta impossibilità (cosi ancora in conclusionale) di escussione del teste , in quanto detenuto: Testimone_1
circostanza questa, invero, in realtà non ostativa alla assunzione della prova;
di contro, parte attrice depositava i verbali del procedimento instaurato presso il Giudice di Pace di Nola, instaurato dallo stesso attore per i danni al motorino, e relativi all'esame del teste in questione;
-tuttavia deve rilevarsi che siffatte deposizioni, assunte in altro processo, possono si assurgere ad argomento di prova, ma solo unitamente ad altri elementi probatori, che - di
contro
- non si rinvengono (e non sono stati indicati: l'attore fa appunto leva su quella deposizione); né può rilevare la Ctu, relativa solo alla valutazione del danno (ma che nulla può valere ai fini dell'accertamento della responsabilità); né va taciuto
l'irregolarità (almeno) di siffatta prospettazione: si vuole utilizzare, in Tribunale, per una causa di rilevante valore non solo economico, l'istruttoria di un procedimento di ben minore rilievo, svolta innanzi al GdP (senza considerare che - più correttamente- la domanda ben avrebbe potuto essere unitaria per tutti i danni, a cose come alla persona).
-Che in definitiva la domanda va rigettata, con compensazione integrale delle spese, sussistendo gravi ragioni».
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi qui Pt_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la presente
3 sentenza, con cui, in estrema sintesi, contestava la sentenza di primo grado: a) per aver il giudice compiuto una valutazione errata, superficiale e inopportuna delle prove allegate in atti, non considerando quelle raccolte in altro giudizio intentato sullo stesso fatto;
b) per aver, il Tribunale adito violato il principio del “ne bis in idem” avendo omesso di attribuire efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., alla sentenza n°3295/14, emessa dal giudice di pace di Nola, avente ad oggetto il medesimo sinistro e vertente tra le stesse parti, in cui veniva accertata sia la dinamica del sinistro che l'esclusiva responsabilità della controparte;
c) per aver il giudice ignorato l'istruttoria svolta, in particolare la CTU nella quale si era ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi probatori dal procedimento conclusosi innanzi il giudice di pace, e al contempo aver erroneamente applicato i principi generali in tema di onere della prova e senza considerare il principio di non contestazione;
in tema di ripartizione dell'onere probatorio, infatti, se al richiedente spetta esclusivamente l'onere di dimostrare la fonte del proprio diritto e di allegare il nesso causale tra l'inadempimento della controparte e i danni subiti, al convenuto, invece, incombe l'onere di provare la propria non imputabilità rispetto alla genesi del sinistro. Nel caso in esame, manca da parte delle parti convenute in giudizio una contestazione puntuale dei fatti allegati e provati da parte attrice e pertanto avrebbero dovuto ritenersi ammessi e non soggetti a verifica probatoria ulteriore da parte del giudice in quanto non contestati.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“A) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta CP_1
nella
causazione del sinistro per cui è causa;
B) per l'effetto, condannare la sig.ra e la in persona CP_1 Controparte_2
del legale rapp.te p.t., ed in via solidale tra di loro, al pagamento in favore di Pt_1
4 della somma di € 157.260,73 (tenuto conto delle risultanze della CTU e delle Pt_1
tabelle per il calcolo del danno biologico macropermanente) per le lesioni personali riportate a titolo di risarcimento del danno biologico, ITP e ITT, danno morale e patrimoniale o a quella diversa somma che l'Adita Corte di Appello riterrà più equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C) condannare i convenuti, sempre in via solidale tra di loro, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento nonché alle spese e competenze relative al giudizio di primo grado, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario con attribuzione ai procuratori antistatari.[..].
In via istruttoria chiede:
1) disporre l'acquisizione presso il Tribunale di Nola del fascicolo del giudizio di primo grado n°R.G.775/2016.
2) ammettere, se necessario, l'integrazione della prova diretta per testi, così come dedotta ed articolata nella memoria ex art. 183 co.6 c.p.c”.
B.b.) Nonostante la regolarità della notifica, le parti appellate non si costituivano in giudizio e rimanevano contumaci.
B.c.) Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati concessi i termini ex art
190 c.p.c. di gg. 60 per scritti conclusionali, decorrenti dalla data della comunicazione del presente provvedimento.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Appare opportuno partire dal secondo motivo di appello, che si presenta logicamente pregiudiziale.
Si osserva che l'intera prospettazione dell'appellante, richiamando espressamente l'art. 2909 c.c., muova dalla tesi che la sentenza del giudice di pace prodotta in primo grado, relativa ad altro giudizio intentato per i danni al motorino, abbia efficacia di giudicato anche in questo giudizio, e, in particolare, si deve dedurre, per quel che concerne l'affermazione di responsabilità del sinistro in capo a CP_1
proprietaria della Fiat targata DX458LF.
5 Al riguardo è necessario sgombrare immediatamente il campo da alcuni evidenti equivoci, di cui partecipa anche, in parte, la sentenza di primo grado.
Infatti, in essa, alla fine del secondo paragrafo di pag. 2, si legge del deposito dei verbali del giudizio innanzi al giudice di pace “instaurato dallo stesso attore per i danni al motorino”, cosa che sembra adombrata anche dall'odierno appellante.
In realtà, il proprietario del motociclo, attore in quel giudizio, era , CP_3
mentre ad agire in questo giudizio per il ristoro dei danni derivati dalle lesioni riportate nel sinistro, è , sicché già da tale punto di vista la tesi che Parte_1
intende richiamare sic et simpliciter l'art. 2909 c.c. è, evidentemente, errata.
Inoltre, come se non bastasse, in questo giudizio la domanda è stata rivolta all'assicuratore dell'auto della mentre in quello instaurato innanzi al giudice di CP_1
pace, essa era stata indirizzata all'assicuratore del motociclo, da ciò discendendo che due dei tre soggetti, parti dei relativi processi, non sono coincidenti.
E' opportuno, altresì, evidenziare che neppure potrebbe prospettarsi un richiamo alla teoria del cd. giudicato riflesso.
Innanzi tutto, va osservato che i beni 'implicati' nei due processi sono del tutto diversi, considerato che in quello innanzi al giudice di pace si trattava del motociclo appartenente ad altro soggetto, mentre qui il giudizio verte sulle lesioni riportate da
. Parte_1
Già per tale motivo occorrerebbe tener presente che perché possa invocarsi l'applicabilità del cd. giudicato riflesso, è necessario che “sussist(a) un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando un rapporto giuridico,
pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di un altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del
6 contraddittorio e di difesa” (cfr. tra le tante, anche di recente, Cass. n. 7406/2024).
Il nesso 'condizionante' o di 'dipendenza', in altri termini è tra “rapporti” e, quindi,
tra fattispecie, non tra accertamenti di fatto riguardanti gli elementi costitutivi necessari per l'accoglimento della domanda, e, tra i danni al motociclo subiti da
IG, e quelli da lesioni alla persona, siano essi non patrimoniali o patrimoniali,
subiti da , vi è in comune l'accertamento riguardante la Parte_1
responsabilità del sinistro, ma nessuna comunanza tra rapporti.
Tantomeno, sussiste comunanza nel senso implicato dall'art. 1306 c.c., proprio perché diversi sono i rapporti.
Inoltre, proprio perché diverse sono anche le due società assicuratrici, va ricordato che, in tema di RCA e persino quando il soggetto attore sia lo stesso (ma, in quel caso occorrerebbe interrogarsi, laddove sia stato azionato separatamente il giudizio su danni a cose e quello riguardante i danni da lesioni personali, sulla diversa problematica dell'ingiustificato frazionamento delle pretese, vds. Cass. n. 2278/2023),
il giudice di legittimità ha avuto modo di precisare che “In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell'assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio.”, potendo “detto giudicato … avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale” (cfr. Cass. 18325/2019).
Pertanto, il giudicato formatosi tra , e la compagnia CP_3 CP_1
può valere solo come prova documentale, con conseguente rigetto Controparte_5
del secondo motivo, così aprendo all'esame del primo motivo di appello.
C.b.) Motivo che, per come formulato, va anch'esso disatteso.
7 Infatti, il lamenta che il tribunale avrebbe omesso di considerare che il Pt_1
precedente istruttore aveva autorizzato la produzione degli atti relativi al giudizio svoltosi innanzi al gdp e, conseguentemente, di esaminare le prove documentali rappresentate dai verbali di causa, tra cui la testimonianza del teste Testimone_2
di cui dava conto anche il rapporto dei CC., peraltro, deve rilevare la corte,
[...]
senza che l'appellante neppure provveda ad esporre compiutamente quali sarebbero gli elementi che avrebbero dovuto giustificare l'accoglimento della domanda, in senso razionalmente preferibile ed in contrapposizione a quelli allegati dalle parti avversarie, che prospettavano una dinamica diversa dell'accadimento, senza alcun contatto tra veicoli, anch'essi evincibili dal medesimo rapporto dei CC..
In realtà, la doglianza e ciò che è imputato al primo giudice, non corrisponde al vero.
Il tribunale ha, anzi, come si è dato conto nella parte in cui è stata esposta la decisione di primo grado, espressamente ricordato l'efficacia di argomento di prova delle deposizioni assunte in altro processo, ma, nel paragrafo precedente, ha evidenziato, però, che l'attore aveva rinunciato alla deposizione del teste sull'assunto dell'assoluta sua impossibilità di essere ascoltato perché detenuto, cosa che non era preclusiva della sua audizione.
Da ciò ha tratto la valutazione che, evidentemente, nella rinuncia ad ascoltare direttamente il teste in questo processo – implicante, come ha rimarcato con forza alla fine della sua motivazione, interessi economici di gran lunga maggiori rispetto al danno liquidato nel giudizio riferito al ciclomotore – non poteva ritenersi raggiunta la prova, comunque gravante su chi agiva in giudizio, della circostanze dell'incidente e,
quindi, che esso era stato effettivamente provocato dalla condotta colposa del conducente della Fiat di proprietà della come riferito dal teste e non, CP_1 Tes_1
8 piuttosto, da evenienze legate alla presenza di terze auto o alla condotta dello stesso
, senza nessuno scontro tra veicoli, come si ricaverebbe dalle Parte_1
deposizioni dei testi addotti dai convenuti, ma sempre nel giudizio innanzi al giudice di pace.
Tantomeno può assumere rilevanza il fatto che la c.t.u. aveva confermato la compatibilità delle lesioni con l'evento dedotto a sostegno della domanda, visto che ciò certamente non permette di dimostrare le circostanze in base alle quali è avvenuto il sinistro.
C.c.) Infondato è anche il terzo motivo di appello.
Infatti, l'appellante si richiama alla giurisprudenza delle Sezioni Unite 13533/2001,
relativa, però, alla distribuzione dell'onere della prova in tema di inadempimento e di risoluzione, mentre qui si sta discorrendo di un giudizio per responsabilità
extracontrattuale, in cui la prova delle circostanze del sinistro, del nesso causale con le conseguenze pregiudizievoli subite, e della colpa ascritta al danneggiante, gravano sull'attore.
Né essendo pertinente l'obiezione secondo cui il tribunale avrebbe mancato di considerare il principio di non contestazione, visto che i convenuti non avevano contestato il verificarsi del sinistro, la sua genesi, né la dinamica, giacché, anche in questo caso, ciò non corrisponde al vero, essendo stata chiaramente opposta proprio una diversa dinamica dei fatti (vds. pag. 8 della comparsa di risposta di e, CP_2
in generale, l'intero impianto difensivo).
D – le spese
Nulla va disposto sulle spese, stante la contumacia delle appellate, sussistendo,
però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis
9 dpr cit..
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia delle appellate;
b) rigetta l'appello;
c) Nulla sulle spese;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3585/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Nola, n. 114/2020, pubblicata in data 15.5.2020
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi Parte_1
residente a[...], cf. rappresentato e C.F._1
difeso dall' avv. IG Iorio, cf. e dall'avv. Salvatore Ferrara, C.F._2
cf. giusto mandato a margine dell'atto di appello, elett.te C.F._3
dom.to presso lo studio dei suoi difensori in Marigliano (NA) alla Via A. Alise n.4
Appellante
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Romano n.13, cf. rappresentata e difesa, in primo grado, C.F._4
dall'avv. Marco Mazzone ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Nola alla Piazza
Salvo D'Acquisto n.6
Appellata contumace
1 NONCHÉ
sede in Milano al Viale Certosa n.222, rappresentata e Controparte_2
difesa, in primo grado, dall'avv. Gennaro Famiglietti, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Via Chiatamone n.63
Appellata contumace
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio innanzi il tribunale di Nola, e la CP_1 Controparte_2
deducendo che il giorno 29.5.2013 alle ore 21:45 circa, mentre era alla guida del motociclo modello Aprilia targato DK99882 di proprietà di CP_3
percorrendo via Via Anfiteatro Marmoreo con direzione di Nola centro, cadeva al suolo poiché colpito nella parte posteriore destra dall'autovettura modello Fiat Panda
targata DX458LF di proprietà di e guidata da che, CP_1 Controparte_4
nell'immettersi nella summenzionata Via Anfiteatro Marmoreo, non rispettava la segnaletica di stop e travolgeva il veicolo dell'attore. A seguito del sinistro il Pt_1
riportava diverse lesioni personali per le quali veniva trasportato dal servizio 118 al
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Nola, ove gli veniva diagnosticata una
“frattura scomposta pluri-frammentaria del piatto tibiale esterno e frattura
scomposta di tibia al terzo medio e prossimale di perone.”.
L'istante, domandava, quindi, la declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella produzione del sinistro e la condanna di questi,
della proprietaria del veicolo nonché della compagnia assicurativa di cui era esposto il contrassegno al momento dell'evento dannoso, al risarcimento, in solido, di tutti i danni subiti.
2 Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano l'inammissibilità, in rito,
ed in particolare l'assicurazione convenuta, l'improcedibilità, nonché l'infondatezza,
nel merito, della domanda e ne chiedevano il rigetto.
A.b.) Il primo giudice, ammessa ed espletata CTU medica, rigettava la domanda,
compensando le spese di lite sussistendone le gravi ragioni come da dispositivo.
Il tribunale, dopo aver superato le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute così testualmente argomentava:
«Nel merito la domanda va rigettata per difetto di prova;
parte attrice, che pure ha sollecitato e conseguito (inopportunamente) la designazione di Ctu medica, non ha ritenuto di dare corso alla prova per testi, sul rilievo della assoluta impossibilità (cosi ancora in conclusionale) di escussione del teste , in quanto detenuto: Testimone_1
circostanza questa, invero, in realtà non ostativa alla assunzione della prova;
di contro, parte attrice depositava i verbali del procedimento instaurato presso il Giudice di Pace di Nola, instaurato dallo stesso attore per i danni al motorino, e relativi all'esame del teste in questione;
-tuttavia deve rilevarsi che siffatte deposizioni, assunte in altro processo, possono si assurgere ad argomento di prova, ma solo unitamente ad altri elementi probatori, che - di
contro
- non si rinvengono (e non sono stati indicati: l'attore fa appunto leva su quella deposizione); né può rilevare la Ctu, relativa solo alla valutazione del danno (ma che nulla può valere ai fini dell'accertamento della responsabilità); né va taciuto
l'irregolarità (almeno) di siffatta prospettazione: si vuole utilizzare, in Tribunale, per una causa di rilevante valore non solo economico, l'istruttoria di un procedimento di ben minore rilievo, svolta innanzi al GdP (senza considerare che - più correttamente- la domanda ben avrebbe potuto essere unitaria per tutti i danni, a cose come alla persona).
-Che in definitiva la domanda va rigettata, con compensazione integrale delle spese, sussistendo gravi ragioni».
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi qui Pt_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la presente
3 sentenza, con cui, in estrema sintesi, contestava la sentenza di primo grado: a) per aver il giudice compiuto una valutazione errata, superficiale e inopportuna delle prove allegate in atti, non considerando quelle raccolte in altro giudizio intentato sullo stesso fatto;
b) per aver, il Tribunale adito violato il principio del “ne bis in idem” avendo omesso di attribuire efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., alla sentenza n°3295/14, emessa dal giudice di pace di Nola, avente ad oggetto il medesimo sinistro e vertente tra le stesse parti, in cui veniva accertata sia la dinamica del sinistro che l'esclusiva responsabilità della controparte;
c) per aver il giudice ignorato l'istruttoria svolta, in particolare la CTU nella quale si era ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi probatori dal procedimento conclusosi innanzi il giudice di pace, e al contempo aver erroneamente applicato i principi generali in tema di onere della prova e senza considerare il principio di non contestazione;
in tema di ripartizione dell'onere probatorio, infatti, se al richiedente spetta esclusivamente l'onere di dimostrare la fonte del proprio diritto e di allegare il nesso causale tra l'inadempimento della controparte e i danni subiti, al convenuto, invece, incombe l'onere di provare la propria non imputabilità rispetto alla genesi del sinistro. Nel caso in esame, manca da parte delle parti convenute in giudizio una contestazione puntuale dei fatti allegati e provati da parte attrice e pertanto avrebbero dovuto ritenersi ammessi e non soggetti a verifica probatoria ulteriore da parte del giudice in quanto non contestati.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“A) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta CP_1
nella
causazione del sinistro per cui è causa;
B) per l'effetto, condannare la sig.ra e la in persona CP_1 Controparte_2
del legale rapp.te p.t., ed in via solidale tra di loro, al pagamento in favore di Pt_1
4 della somma di € 157.260,73 (tenuto conto delle risultanze della CTU e delle Pt_1
tabelle per il calcolo del danno biologico macropermanente) per le lesioni personali riportate a titolo di risarcimento del danno biologico, ITP e ITT, danno morale e patrimoniale o a quella diversa somma che l'Adita Corte di Appello riterrà più equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C) condannare i convenuti, sempre in via solidale tra di loro, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento nonché alle spese e competenze relative al giudizio di primo grado, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario con attribuzione ai procuratori antistatari.[..].
In via istruttoria chiede:
1) disporre l'acquisizione presso il Tribunale di Nola del fascicolo del giudizio di primo grado n°R.G.775/2016.
2) ammettere, se necessario, l'integrazione della prova diretta per testi, così come dedotta ed articolata nella memoria ex art. 183 co.6 c.p.c”.
B.b.) Nonostante la regolarità della notifica, le parti appellate non si costituivano in giudizio e rimanevano contumaci.
B.c.) Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati concessi i termini ex art
190 c.p.c. di gg. 60 per scritti conclusionali, decorrenti dalla data della comunicazione del presente provvedimento.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Appare opportuno partire dal secondo motivo di appello, che si presenta logicamente pregiudiziale.
Si osserva che l'intera prospettazione dell'appellante, richiamando espressamente l'art. 2909 c.c., muova dalla tesi che la sentenza del giudice di pace prodotta in primo grado, relativa ad altro giudizio intentato per i danni al motorino, abbia efficacia di giudicato anche in questo giudizio, e, in particolare, si deve dedurre, per quel che concerne l'affermazione di responsabilità del sinistro in capo a CP_1
proprietaria della Fiat targata DX458LF.
5 Al riguardo è necessario sgombrare immediatamente il campo da alcuni evidenti equivoci, di cui partecipa anche, in parte, la sentenza di primo grado.
Infatti, in essa, alla fine del secondo paragrafo di pag. 2, si legge del deposito dei verbali del giudizio innanzi al giudice di pace “instaurato dallo stesso attore per i danni al motorino”, cosa che sembra adombrata anche dall'odierno appellante.
In realtà, il proprietario del motociclo, attore in quel giudizio, era , CP_3
mentre ad agire in questo giudizio per il ristoro dei danni derivati dalle lesioni riportate nel sinistro, è , sicché già da tale punto di vista la tesi che Parte_1
intende richiamare sic et simpliciter l'art. 2909 c.c. è, evidentemente, errata.
Inoltre, come se non bastasse, in questo giudizio la domanda è stata rivolta all'assicuratore dell'auto della mentre in quello instaurato innanzi al giudice di CP_1
pace, essa era stata indirizzata all'assicuratore del motociclo, da ciò discendendo che due dei tre soggetti, parti dei relativi processi, non sono coincidenti.
E' opportuno, altresì, evidenziare che neppure potrebbe prospettarsi un richiamo alla teoria del cd. giudicato riflesso.
Innanzi tutto, va osservato che i beni 'implicati' nei due processi sono del tutto diversi, considerato che in quello innanzi al giudice di pace si trattava del motociclo appartenente ad altro soggetto, mentre qui il giudizio verte sulle lesioni riportate da
. Parte_1
Già per tale motivo occorrerebbe tener presente che perché possa invocarsi l'applicabilità del cd. giudicato riflesso, è necessario che “sussist(a) un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando un rapporto giuridico,
pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di un altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del
6 contraddittorio e di difesa” (cfr. tra le tante, anche di recente, Cass. n. 7406/2024).
Il nesso 'condizionante' o di 'dipendenza', in altri termini è tra “rapporti” e, quindi,
tra fattispecie, non tra accertamenti di fatto riguardanti gli elementi costitutivi necessari per l'accoglimento della domanda, e, tra i danni al motociclo subiti da
IG, e quelli da lesioni alla persona, siano essi non patrimoniali o patrimoniali,
subiti da , vi è in comune l'accertamento riguardante la Parte_1
responsabilità del sinistro, ma nessuna comunanza tra rapporti.
Tantomeno, sussiste comunanza nel senso implicato dall'art. 1306 c.c., proprio perché diversi sono i rapporti.
Inoltre, proprio perché diverse sono anche le due società assicuratrici, va ricordato che, in tema di RCA e persino quando il soggetto attore sia lo stesso (ma, in quel caso occorrerebbe interrogarsi, laddove sia stato azionato separatamente il giudizio su danni a cose e quello riguardante i danni da lesioni personali, sulla diversa problematica dell'ingiustificato frazionamento delle pretese, vds. Cass. n. 2278/2023),
il giudice di legittimità ha avuto modo di precisare che “In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell'assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio.”, potendo “detto giudicato … avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale” (cfr. Cass. 18325/2019).
Pertanto, il giudicato formatosi tra , e la compagnia CP_3 CP_1
può valere solo come prova documentale, con conseguente rigetto Controparte_5
del secondo motivo, così aprendo all'esame del primo motivo di appello.
C.b.) Motivo che, per come formulato, va anch'esso disatteso.
7 Infatti, il lamenta che il tribunale avrebbe omesso di considerare che il Pt_1
precedente istruttore aveva autorizzato la produzione degli atti relativi al giudizio svoltosi innanzi al gdp e, conseguentemente, di esaminare le prove documentali rappresentate dai verbali di causa, tra cui la testimonianza del teste Testimone_2
di cui dava conto anche il rapporto dei CC., peraltro, deve rilevare la corte,
[...]
senza che l'appellante neppure provveda ad esporre compiutamente quali sarebbero gli elementi che avrebbero dovuto giustificare l'accoglimento della domanda, in senso razionalmente preferibile ed in contrapposizione a quelli allegati dalle parti avversarie, che prospettavano una dinamica diversa dell'accadimento, senza alcun contatto tra veicoli, anch'essi evincibili dal medesimo rapporto dei CC..
In realtà, la doglianza e ciò che è imputato al primo giudice, non corrisponde al vero.
Il tribunale ha, anzi, come si è dato conto nella parte in cui è stata esposta la decisione di primo grado, espressamente ricordato l'efficacia di argomento di prova delle deposizioni assunte in altro processo, ma, nel paragrafo precedente, ha evidenziato, però, che l'attore aveva rinunciato alla deposizione del teste sull'assunto dell'assoluta sua impossibilità di essere ascoltato perché detenuto, cosa che non era preclusiva della sua audizione.
Da ciò ha tratto la valutazione che, evidentemente, nella rinuncia ad ascoltare direttamente il teste in questo processo – implicante, come ha rimarcato con forza alla fine della sua motivazione, interessi economici di gran lunga maggiori rispetto al danno liquidato nel giudizio riferito al ciclomotore – non poteva ritenersi raggiunta la prova, comunque gravante su chi agiva in giudizio, della circostanze dell'incidente e,
quindi, che esso era stato effettivamente provocato dalla condotta colposa del conducente della Fiat di proprietà della come riferito dal teste e non, CP_1 Tes_1
8 piuttosto, da evenienze legate alla presenza di terze auto o alla condotta dello stesso
, senza nessuno scontro tra veicoli, come si ricaverebbe dalle Parte_1
deposizioni dei testi addotti dai convenuti, ma sempre nel giudizio innanzi al giudice di pace.
Tantomeno può assumere rilevanza il fatto che la c.t.u. aveva confermato la compatibilità delle lesioni con l'evento dedotto a sostegno della domanda, visto che ciò certamente non permette di dimostrare le circostanze in base alle quali è avvenuto il sinistro.
C.c.) Infondato è anche il terzo motivo di appello.
Infatti, l'appellante si richiama alla giurisprudenza delle Sezioni Unite 13533/2001,
relativa, però, alla distribuzione dell'onere della prova in tema di inadempimento e di risoluzione, mentre qui si sta discorrendo di un giudizio per responsabilità
extracontrattuale, in cui la prova delle circostanze del sinistro, del nesso causale con le conseguenze pregiudizievoli subite, e della colpa ascritta al danneggiante, gravano sull'attore.
Né essendo pertinente l'obiezione secondo cui il tribunale avrebbe mancato di considerare il principio di non contestazione, visto che i convenuti non avevano contestato il verificarsi del sinistro, la sua genesi, né la dinamica, giacché, anche in questo caso, ciò non corrisponde al vero, essendo stata chiaramente opposta proprio una diversa dinamica dei fatti (vds. pag. 8 della comparsa di risposta di e, CP_2
in generale, l'intero impianto difensivo).
D – le spese
Nulla va disposto sulle spese, stante la contumacia delle appellate, sussistendo,
però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis
9 dpr cit..
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia delle appellate;
b) rigetta l'appello;
c) Nulla sulle spese;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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