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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/09/2024, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2340 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Oggi 18 settembre 2024, alle ore 09.38, innanzi al dott. Paola Compagna e al GOP in tirocinio
Alessia Vanni, sono comparsi;
Per , l'Avv. JACOPO BELLIZZI DI SAN Parte_1
LORENZO;
Per la , l'Avv. Margarita Preni, giusta delega in atti dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato di Firenze;
L'avv. BELLIZZI da atto che la sentenza di assoluzione è passata in giudicato.
Le Parti precisano le conclusioni come segue:
per parte appellante: come in atto di appello;
Per parte appellata: come in memoria difensiva.
All'esito della discussione, le parti rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo.
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice ha pronunciato la sentenza che segue.
N. R.G. 2340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Paola Compagna, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Iacopo Bellizzi Di San Lorenzo ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
- APPELLANTE- contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato Di Firenze;
- APPELLATA –
-
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come in atto di appello, “Voglia l'Illustrissimo Tribunale, contrariis reiectis previa ogni Pt_2 declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, in totale riforma della sentenza n°383/2023
CP_ resa dal Giudice di Pace di in data 13 settembre 2023: - dichiarare la nullità del verbale di accertamento n°
n°2019/S/475116 del 06.08.2019 - condannare il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_2 in favore del ricorrente”
Per parte convenuta: come in memoria difensiva, ossia:“Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso, siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto. Spese vinte”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 434 c.p.c. e art. 6 D.lgs. 150/2011 depositato in data 25 ottobre 2023, il Sig.
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 383/2023 del 20/09/2023, Parte_1 CP_ con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione interposta dal medesimo nei confronti CP_ dell'ordinanza-ingiunzione n. M IT PR POSPC 00001691 emessa dalla Prefettura di in data 18.03.2020.
Introducendo il primo grado di giudizio, lo aveva convenuto la innanzi al Giudice Pt_1 Controparte_1 CP_ di Pace di , opponendosi all'ordinanza – ingiunzione irrogata in seguito al verbale di accertamento n. CP_ 2019/S/475116 del 06.08 2019, emesso dal Comando di Polizia Municipale di per la violazione dell'art. 116/15, del Codice della Strada, e ne aveva chiesto, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione dell'esecuzione, e, in via principale, l'annullamento o comunque la riduzione in punto di quantum, anche per effetto dell'applicazione della sanzione prevista e disciplinata dall'art. 135 del CdS.
A sostegno della domanda, aveva allegato di essere legittimo titolare di patente egiziana n. , NumeroDiPat_1 come da certificazione della motorizzazione egiziana di Aga n. , che invece era stata erroneamente NumeroD_1 ritenuta falsa dagli accertatori, senza precise e dettagliate prove a sostegno della non veridicità del documento. CP_ Si era costituito il Prefetto di chiedendo, previa diniego della sospensione cautelare, di respingere l'opposizione.
A fondamento della propria difesa aveva rivendicato la legittimità dell'operato degli agenti accertatori, CP_ invocando gli accertamenti svolti presso l' falsi documentali della Polizia Municipale di ove erano CP_3 stati rilevati indici di falsità della patente in questione, in quanto “la lettura dei codici a barre presenti sul retro non fornisce alcun dato, l'osservazione a medio ingrandimento del reperto ha permesso di mettere in evidenza una diversa e meno nitida definizione della stampa di fondo e della parte relativa a getto d'inchiostro anziché con la prevista tecnica litografica, risultano assenti i previsti sistemi di sicurezza (microscritture ed ologrammi) e l'osservazione alla luce ultravioletta non ha evidenziato la prevista reazione”.
La causa era stata rinviata più volte nell'attesa della definizione del procedimento penale pendente per il medesimo fatto materiale innanzi al Tribunale di Prato – Giudice Monocratico RGNR 3879/2019, nel quale il ricorrente era imputato dei reati di falso previsti e puniti dagli art. 477 e 482 c.p.
Precisate le conclusioni dalla sola , il giudizio di fronte al Giudice di Pace era stato trattenuto in CP_1 decisione all'udienza del 13.09.2023.
La sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione e per l'effetto ha confermato l'ordinanza ingiunzione, compensando le spese di lite.
Con l'odierno appello, lo ha dedotto una nuova circostanza di fatto, ossia la pubblicazione della Pt_1 sentenza penale n° 2655/2023, con la quale il Tribunale di Prato in data 2 ottobre 2023, depositando le motivazioni in data 2 gennaio 2024, ha assolto il medesimo, “perché il fatto non sussiste”, dal reato di alterazione o contraffazione di autorizzazioni amministrative e ha avanzato contestuale domanda di inibitoria ex art. 431 co. 6 c.p.c.
Si è tempestivamente costituita l'Avvocatura di Stato per la , la ha contestato le deduzioni Controparte_1 avverse eccependo in particolar modo la diversità tra gli elementi costitutivi del reato e i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa e la decadenza dell'appellante dalla facoltà di comunicare sopravvenienze favorevoli alla propria posizione, avendo rinunciato a partecipare all'udienza fissata davanti CP_ al Giudice di Pace di per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 30 luglio 2024 fissata per discutere la richiesta di inibitoria, il Giudice ha rigettato l'istanza non sussistendone i relativi presupposti.
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e all'esito della discussione orale della causa ex art. 437 c.p.c., il Giudice ha emesso la presente sentenza.
****
La sentenza del Giudice di Pace deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto provata la condotta contestata all'opponente, confermando il provvedimento impugnato.
In generale, va premesso che il giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione, pur avendo formalmente la struttura di un'impugnazione, non ha, in realtà, per oggetto la legittimità dell'atto amministrativo, ma piuttosto la valutazione della fondatezza della pretesa sanzionatoria della P.A., trattandosi di un procedimento di accertamento negativo di quest'ultima. Ne discende che: “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata
e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 07/03/2007, n. 5277, rv. 595705; v. più recentemente Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 - 01).
Nel caso di specie, all'odierno appellante è stata contestata la fattispecie di guida senza patente, di cui all'art. 116 del Codice della Strada (“Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.”).
Spettava dunque alla offrire e dare la prova della falsità della patente, quale fatto costitutivo della CP_1 violazione contestata.
È, infatti, pacifico, e risulta dai documenti di causa, che in sede di accertamento l'opponente abbia esibito agli agenti della Polizia Municipale un documento avente l'apparenza di una patente di guida, con la conseguenza che i profili di falsità del medesimo avrebbero dovuto essere indicati e dimostrati dall'Amministrazione che ha irrogato la sanzione.
Al riguardo, il Giudice di Pace si è limitato a rilevare che “Sussistono evidenti elementi di falsità della patente egiziana esibita agli accertatori in questione, così come descritti dall'amministrazione resistente (la lettura dei codici a barre presenti sul retro non fornisce alcun dato, l'osservazione a medio ingrandimento del reparto ha permesso di mettere in evidenza una diversa e meno nitida definizione della stampa di fondo e della parte relativa a getto d'inchiostro anziché con la prevista tecnica litografica, risultano assenti i previsti sistemi di sicurezza (microscritture ed ologrammi) e l'osservanza alla luce ultravioletta non ha evidenziato la prevista reazione)”. In realtà, in assenza di documentazione che attesti gli accertamenti effettuati traendone le relative conclusioni, gli elementi portati dall'amministrazione a sostegno della falsità del documento esibito dallo Pt_1 assumono il mero valore di allegazioni difensive, sfornite di qualunque forza probatoria.
È dunque corretta la censura dell'appellante che ha evidenziato come l'amministrazione non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Tanto più che, come emerso sulla base di dati sopravvenuti al giudizio di primo grado, risulta più che fondata la tesi dell'autenticità della patente sostenuta dallo Pt_1
A tal proposito, è opportuno sottolineare che l'art. 437 co. 2 conferisce la facoltà al Collegio [rectius Tribunale in funzione di Giudice di appello] anche di ufficio di ammettere nuovi mezzi di prova ove ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
03/11/2023, n. 30571).
La norma è certamente applicabile anche al procedimento in esame, considerato che l'art. 6 del d.lgs. 150/2011 richiama le disposizioni del rito lavoro e che l'art. 437 c.c. non è elencato tra quelle escluse dal richiamo ex art. 2 del medesimo d.lgs.
In particolare, al giudizio di primo grado è sopravvenuta l'assoluzione, pronunciata con formula piena ex art. 530 co. I c.p.p., ovvero “perché il fatto non sussiste”, nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale penale di Prato innanzi al quale lo era stato tratto per rispondere dei reati ex artt. 477 e 482 c.p., per aver concorso Pt_1 nella contraffazione della patente di guida oggetto dell'odierno procedimento.
All'esito del dibattimento era, infatti, emerso che in realtà la patente esibita dallo era originale e Pt_1 autentica, come da certificazione della motorizzazione egiziana attestante l'emissione della patente n.
e dalla Certificazione di originalità proveniente dal Ministero Egiziano con foto NumeroDiPat_1 identificativa dello Pt_1
Sebbene sia chiaro che i presupposti per l'applicazione delle sanzioni amministrative differiscono da quelli richiesti per il riconoscimento di un reato, è anche vero che l'illecito amministrativo e quello penale possono concorrere sul medesimo fatto materiale, il cui autore si rende perciò destinatario sia di una sanzione amministrativa che di una pena. Tale ipotesi ricorre anche nella specie, ove l'illecito di guida senza patente e il reato di contraffazione si appuntano sulla stessa condotta di possesso di patente falsa. Da qui la rilevanza anche nel processo di opposizione a sanzione amministrativa della sentenza di assoluzione che esclude la realizzazione della condotta.
A tal proposito, nonostante l'accertamento contenuto nella sentenza non sia opponibile all'ente che ha erogato la sanzione, il quale non abbia partecipato al processo penale (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 15344 del 17/07/2020, Rv. 658486 - 01), dall'assoluzione con formula piena possono trarsi forti argomenti di prova in ordine all'autenticità della patente, in grado di neutralizzare gli indizi (comunque non dimostrati) indicati dall'amministrazione a sostegno della sua falsità.
Accolte le censure mosse dall'appellante, la sentenza di prime cure deve essere riformata, con annullamento CP_ dell'ordinanza n. M IT PR POSPC 00001691 AREA III emessa dalla Prefettura di il 18/03/2020 e della sanzione amministrativa comminata con verbale n. 2019/S/475116 del 06.08 2019, emesso dal Comando di CP_ Polizia Municipale di .
Le spese seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, sostenute dalla . CP_1
Le stesse si liquidano per questo grado di giudizio in euro 2.547,00, calcolate come segue alla luce dei parametri previsti dal paragrafo 2 del DM. 55/2014 per le cause di valore tra 5.201,00 e 26.000,00 euro: euro
919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
nulla per la fase di trattazione/istruttoria (che non si è svolta, v. Cass. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/04/2021, n. 10206, rv. 661243-01); euro 851,00 per la fase decisoria (svoltasi in forma semplificata, con discussione orale senza deposito di memorie). Il tutto oltre ad esborsi (per euro 382,50), rimborso spese forfettario nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Le spese del giudizio di prime cure si liquidano in euro 1.046,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 1 del D.M. 55/2014 per le cause del medesimo valore, con applicazione dei minimi, stante la natura documentale della causa e la mancata partecipazione dell'opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Considerata l'inammissibilità dell'istanza inibitoria, le spese della fase cautelare di questo giudizio devono essere invece poste a carico dello e si liquidano in euro 1.150,00 alla luce dei parametri posti dal Pt_1 paragrafo 10 del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, con esclusione della fase di trattazione (stante la natura documentale della causa) e applicazione dei minimi (stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e la sollecita definizione del sub-procedimento all'esito della prima udienza); il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, in riforma del provvedimento di primo grado, in riforma del provvedimento impugnato, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'ordinanza n. M IT PR POSPC CP_ 00001691 AREA III emessa dalla Prefettura di il 18/03/2020 e la sanzione amministrativa comminata CP_ con verbale n. 2019/S/475116 del 06.08 2019, emesso dal Comando di Polizia Municipale di;
2. NN la a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro 2.547,00 per onorari ed Euro 382,50
[...] per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
3. NN la a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 1.046,00 per onorari ed Euro 264,00 per
[...] esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
4. NN a rifondere in favore della Parte_1 CP_1
le spese del giudizio cautelare, che si liquidano complessivamente in euro 1.150,00; il tutto oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
Prato, 18/09/2024
Il Giudice dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Oggi 18 settembre 2024, alle ore 09.38, innanzi al dott. Paola Compagna e al GOP in tirocinio
Alessia Vanni, sono comparsi;
Per , l'Avv. JACOPO BELLIZZI DI SAN Parte_1
LORENZO;
Per la , l'Avv. Margarita Preni, giusta delega in atti dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato di Firenze;
L'avv. BELLIZZI da atto che la sentenza di assoluzione è passata in giudicato.
Le Parti precisano le conclusioni come segue:
per parte appellante: come in atto di appello;
Per parte appellata: come in memoria difensiva.
All'esito della discussione, le parti rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo.
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice ha pronunciato la sentenza che segue.
N. R.G. 2340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Paola Compagna, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Iacopo Bellizzi Di San Lorenzo ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
- APPELLANTE- contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato Di Firenze;
- APPELLATA –
-
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come in atto di appello, “Voglia l'Illustrissimo Tribunale, contrariis reiectis previa ogni Pt_2 declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, in totale riforma della sentenza n°383/2023
CP_ resa dal Giudice di Pace di in data 13 settembre 2023: - dichiarare la nullità del verbale di accertamento n°
n°2019/S/475116 del 06.08.2019 - condannare il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_2 in favore del ricorrente”
Per parte convenuta: come in memoria difensiva, ossia:“Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso, siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto. Spese vinte”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 434 c.p.c. e art. 6 D.lgs. 150/2011 depositato in data 25 ottobre 2023, il Sig.
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 383/2023 del 20/09/2023, Parte_1 CP_ con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione interposta dal medesimo nei confronti CP_ dell'ordinanza-ingiunzione n. M IT PR POSPC 00001691 emessa dalla Prefettura di in data 18.03.2020.
Introducendo il primo grado di giudizio, lo aveva convenuto la innanzi al Giudice Pt_1 Controparte_1 CP_ di Pace di , opponendosi all'ordinanza – ingiunzione irrogata in seguito al verbale di accertamento n. CP_ 2019/S/475116 del 06.08 2019, emesso dal Comando di Polizia Municipale di per la violazione dell'art. 116/15, del Codice della Strada, e ne aveva chiesto, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione dell'esecuzione, e, in via principale, l'annullamento o comunque la riduzione in punto di quantum, anche per effetto dell'applicazione della sanzione prevista e disciplinata dall'art. 135 del CdS.
A sostegno della domanda, aveva allegato di essere legittimo titolare di patente egiziana n. , NumeroDiPat_1 come da certificazione della motorizzazione egiziana di Aga n. , che invece era stata erroneamente NumeroD_1 ritenuta falsa dagli accertatori, senza precise e dettagliate prove a sostegno della non veridicità del documento. CP_ Si era costituito il Prefetto di chiedendo, previa diniego della sospensione cautelare, di respingere l'opposizione.
A fondamento della propria difesa aveva rivendicato la legittimità dell'operato degli agenti accertatori, CP_ invocando gli accertamenti svolti presso l' falsi documentali della Polizia Municipale di ove erano CP_3 stati rilevati indici di falsità della patente in questione, in quanto “la lettura dei codici a barre presenti sul retro non fornisce alcun dato, l'osservazione a medio ingrandimento del reperto ha permesso di mettere in evidenza una diversa e meno nitida definizione della stampa di fondo e della parte relativa a getto d'inchiostro anziché con la prevista tecnica litografica, risultano assenti i previsti sistemi di sicurezza (microscritture ed ologrammi) e l'osservazione alla luce ultravioletta non ha evidenziato la prevista reazione”.
La causa era stata rinviata più volte nell'attesa della definizione del procedimento penale pendente per il medesimo fatto materiale innanzi al Tribunale di Prato – Giudice Monocratico RGNR 3879/2019, nel quale il ricorrente era imputato dei reati di falso previsti e puniti dagli art. 477 e 482 c.p.
Precisate le conclusioni dalla sola , il giudizio di fronte al Giudice di Pace era stato trattenuto in CP_1 decisione all'udienza del 13.09.2023.
La sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione e per l'effetto ha confermato l'ordinanza ingiunzione, compensando le spese di lite.
Con l'odierno appello, lo ha dedotto una nuova circostanza di fatto, ossia la pubblicazione della Pt_1 sentenza penale n° 2655/2023, con la quale il Tribunale di Prato in data 2 ottobre 2023, depositando le motivazioni in data 2 gennaio 2024, ha assolto il medesimo, “perché il fatto non sussiste”, dal reato di alterazione o contraffazione di autorizzazioni amministrative e ha avanzato contestuale domanda di inibitoria ex art. 431 co. 6 c.p.c.
Si è tempestivamente costituita l'Avvocatura di Stato per la , la ha contestato le deduzioni Controparte_1 avverse eccependo in particolar modo la diversità tra gli elementi costitutivi del reato e i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa e la decadenza dell'appellante dalla facoltà di comunicare sopravvenienze favorevoli alla propria posizione, avendo rinunciato a partecipare all'udienza fissata davanti CP_ al Giudice di Pace di per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 30 luglio 2024 fissata per discutere la richiesta di inibitoria, il Giudice ha rigettato l'istanza non sussistendone i relativi presupposti.
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e all'esito della discussione orale della causa ex art. 437 c.p.c., il Giudice ha emesso la presente sentenza.
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La sentenza del Giudice di Pace deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto provata la condotta contestata all'opponente, confermando il provvedimento impugnato.
In generale, va premesso che il giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione, pur avendo formalmente la struttura di un'impugnazione, non ha, in realtà, per oggetto la legittimità dell'atto amministrativo, ma piuttosto la valutazione della fondatezza della pretesa sanzionatoria della P.A., trattandosi di un procedimento di accertamento negativo di quest'ultima. Ne discende che: “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata
e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 07/03/2007, n. 5277, rv. 595705; v. più recentemente Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 - 01).
Nel caso di specie, all'odierno appellante è stata contestata la fattispecie di guida senza patente, di cui all'art. 116 del Codice della Strada (“Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.”).
Spettava dunque alla offrire e dare la prova della falsità della patente, quale fatto costitutivo della CP_1 violazione contestata.
È, infatti, pacifico, e risulta dai documenti di causa, che in sede di accertamento l'opponente abbia esibito agli agenti della Polizia Municipale un documento avente l'apparenza di una patente di guida, con la conseguenza che i profili di falsità del medesimo avrebbero dovuto essere indicati e dimostrati dall'Amministrazione che ha irrogato la sanzione.
Al riguardo, il Giudice di Pace si è limitato a rilevare che “Sussistono evidenti elementi di falsità della patente egiziana esibita agli accertatori in questione, così come descritti dall'amministrazione resistente (la lettura dei codici a barre presenti sul retro non fornisce alcun dato, l'osservazione a medio ingrandimento del reparto ha permesso di mettere in evidenza una diversa e meno nitida definizione della stampa di fondo e della parte relativa a getto d'inchiostro anziché con la prevista tecnica litografica, risultano assenti i previsti sistemi di sicurezza (microscritture ed ologrammi) e l'osservanza alla luce ultravioletta non ha evidenziato la prevista reazione)”. In realtà, in assenza di documentazione che attesti gli accertamenti effettuati traendone le relative conclusioni, gli elementi portati dall'amministrazione a sostegno della falsità del documento esibito dallo Pt_1 assumono il mero valore di allegazioni difensive, sfornite di qualunque forza probatoria.
È dunque corretta la censura dell'appellante che ha evidenziato come l'amministrazione non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Tanto più che, come emerso sulla base di dati sopravvenuti al giudizio di primo grado, risulta più che fondata la tesi dell'autenticità della patente sostenuta dallo Pt_1
A tal proposito, è opportuno sottolineare che l'art. 437 co. 2 conferisce la facoltà al Collegio [rectius Tribunale in funzione di Giudice di appello] anche di ufficio di ammettere nuovi mezzi di prova ove ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
03/11/2023, n. 30571).
La norma è certamente applicabile anche al procedimento in esame, considerato che l'art. 6 del d.lgs. 150/2011 richiama le disposizioni del rito lavoro e che l'art. 437 c.c. non è elencato tra quelle escluse dal richiamo ex art. 2 del medesimo d.lgs.
In particolare, al giudizio di primo grado è sopravvenuta l'assoluzione, pronunciata con formula piena ex art. 530 co. I c.p.p., ovvero “perché il fatto non sussiste”, nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale penale di Prato innanzi al quale lo era stato tratto per rispondere dei reati ex artt. 477 e 482 c.p., per aver concorso Pt_1 nella contraffazione della patente di guida oggetto dell'odierno procedimento.
All'esito del dibattimento era, infatti, emerso che in realtà la patente esibita dallo era originale e Pt_1 autentica, come da certificazione della motorizzazione egiziana attestante l'emissione della patente n.
e dalla Certificazione di originalità proveniente dal Ministero Egiziano con foto NumeroDiPat_1 identificativa dello Pt_1
Sebbene sia chiaro che i presupposti per l'applicazione delle sanzioni amministrative differiscono da quelli richiesti per il riconoscimento di un reato, è anche vero che l'illecito amministrativo e quello penale possono concorrere sul medesimo fatto materiale, il cui autore si rende perciò destinatario sia di una sanzione amministrativa che di una pena. Tale ipotesi ricorre anche nella specie, ove l'illecito di guida senza patente e il reato di contraffazione si appuntano sulla stessa condotta di possesso di patente falsa. Da qui la rilevanza anche nel processo di opposizione a sanzione amministrativa della sentenza di assoluzione che esclude la realizzazione della condotta.
A tal proposito, nonostante l'accertamento contenuto nella sentenza non sia opponibile all'ente che ha erogato la sanzione, il quale non abbia partecipato al processo penale (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 15344 del 17/07/2020, Rv. 658486 - 01), dall'assoluzione con formula piena possono trarsi forti argomenti di prova in ordine all'autenticità della patente, in grado di neutralizzare gli indizi (comunque non dimostrati) indicati dall'amministrazione a sostegno della sua falsità.
Accolte le censure mosse dall'appellante, la sentenza di prime cure deve essere riformata, con annullamento CP_ dell'ordinanza n. M IT PR POSPC 00001691 AREA III emessa dalla Prefettura di il 18/03/2020 e della sanzione amministrativa comminata con verbale n. 2019/S/475116 del 06.08 2019, emesso dal Comando di CP_ Polizia Municipale di .
Le spese seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, sostenute dalla . CP_1
Le stesse si liquidano per questo grado di giudizio in euro 2.547,00, calcolate come segue alla luce dei parametri previsti dal paragrafo 2 del DM. 55/2014 per le cause di valore tra 5.201,00 e 26.000,00 euro: euro
919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
nulla per la fase di trattazione/istruttoria (che non si è svolta, v. Cass. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/04/2021, n. 10206, rv. 661243-01); euro 851,00 per la fase decisoria (svoltasi in forma semplificata, con discussione orale senza deposito di memorie). Il tutto oltre ad esborsi (per euro 382,50), rimborso spese forfettario nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Le spese del giudizio di prime cure si liquidano in euro 1.046,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 1 del D.M. 55/2014 per le cause del medesimo valore, con applicazione dei minimi, stante la natura documentale della causa e la mancata partecipazione dell'opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Considerata l'inammissibilità dell'istanza inibitoria, le spese della fase cautelare di questo giudizio devono essere invece poste a carico dello e si liquidano in euro 1.150,00 alla luce dei parametri posti dal Pt_1 paragrafo 10 del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, con esclusione della fase di trattazione (stante la natura documentale della causa) e applicazione dei minimi (stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e la sollecita definizione del sub-procedimento all'esito della prima udienza); il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, in riforma del provvedimento di primo grado, in riforma del provvedimento impugnato, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'ordinanza n. M IT PR POSPC CP_ 00001691 AREA III emessa dalla Prefettura di il 18/03/2020 e la sanzione amministrativa comminata CP_ con verbale n. 2019/S/475116 del 06.08 2019, emesso dal Comando di Polizia Municipale di;
2. NN la a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro 2.547,00 per onorari ed Euro 382,50
[...] per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
3. NN la a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 1.046,00 per onorari ed Euro 264,00 per
[...] esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
4. NN a rifondere in favore della Parte_1 CP_1
le spese del giudizio cautelare, che si liquidano complessivamente in euro 1.150,00; il tutto oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
Prato, 18/09/2024
Il Giudice dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.