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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1329/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Torino - Via Vittorio Emanuele Ii 130 10138 Torino TO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. N.R.G. 508/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Resistentte sii richiama alle concluusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il signor Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'invito al pagamento emesso dalla cancelleria centrale civile della Corte d'Appello di Torino in data 05/05/2025, con il quale si richiedeva l'integrazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo della causa rg 508/2025, per l'importo di euro 1.165,50 dovuto in relazione all'iscrizione a ruolo del reclamo ex art. 840-ter c.p.c. avverso un'ordinanza del Tribunale di Torino emessa a seguito di azione di classe promossa avanti al Tribunale delle
Imprese di I grado al fine di ottenere l'erogazione di una somma di denaro dovuta in ragione e nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato, e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, in composizione monocratica, per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Lamenta il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato, dovendo trovare applicazione, in ragione dell'oggetto della materia trattata in giudizio, il comma 1 bis dell'art. 9 DPR del 115/2002 che determina il valore della causa in relazione all'ammontare dell'importo richiesto a titolo di credito retributivo e non già in misura indeterminata come nel caso di apertura della procedura ex art. 840 bis c.p.c.
Aggiungeva di aver fatto valere in giudizio un proprio diritto individuale omogeneo, determinato nell'ammontare e dovuto in ragione e nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato, assoggettabile a versamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 9, comma 1 bis del DPR 115/2002 (da un minimo di E. 21,50 a un massimo di E. 259,00 secondo il valore della causa), indipendentemente dal rito prescelto per farlo valere in giudizio.
Deduceva, inoltre l'inapplicabilità del comma 1 bis dell'art. 13 del DPR 115/2002, secondo cui il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione, non avendo il reclamo ex art. 840 ter – che nel caso di specie aveva ad oggetto la sola declaratoria di inammissibilità del Tribunale, senza che vi fosse alcuna richiesta di riesame del merito - natura impugnatoria. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'invito al pagamento e la restituzione dell'importo versato in eccedenza.
Si costituiva in giudizio la Corte di Appello di Torino che contestava le argomentazioni addotte dal ricorrente, evidenziando che l'importo oggetto dell'avviso di pagamento era stato regolarmente pagato e che a seguito di tale pagamento non era stata intrapresa alcuna azione di recupero crediti, sì che il ricorso non aveva più alcuna ragione d'essere. Concludeva, pertanto per il rigetto della domanda, tenuto conto altresì dell'applicabilità dell'art.13, comma 1-bis, del D.P.R. 115/2002 il quale prevede che per i processi di competenza della sezione specializzata in materia di impresa l'importo dovuto a titolo di contributo unificato
è raddoppiato rispetto all'importo dovuto per le cause ordinarie.
All'udienza del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che in data 4/6/2025, aderendo alla richiesta della cancelleria, il legale del signor Ricorrente_1, Avv. Difensore_1, depositava nel relativo fascicolo telematico rg 508/2025 ricevuta telematica di complessivi euro 1.192,50, di cui euro 1.165,50 per integrazione del contributo unificato ed euro 27,00 per anticipazioni forfettarie ex art. 30 del Testo Unico delle Spese di Giustizia, adempiendo a quanto richiesto dalla Cancelleria. Indipendentemente dalla questione di merito sollevata dal ricorrente, deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto all'atto impugnato, tanto più che non risulta alcuna riserva apposta in relazione al pagamento effettuato, che non può essere invalidato mediante la successiva proposizione del ricorso.
Invero, la richiesta di restituzione e/o riduzione del contributo unificato, ove si fosse ritenuto quest'ultimo indebitamente versato, non poteva essere fatta valere con l'impugnazione dell'avviso di pagamento, bensì con autonoma istanza di rimborso, seguendo il procedimento appositamente previsto dall'art. 38 DPR
602/1973.
La cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere.Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1329/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Torino - Via Vittorio Emanuele Ii 130 10138 Torino TO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. N.R.G. 508/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Resistentte sii richiama alle concluusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il signor Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'invito al pagamento emesso dalla cancelleria centrale civile della Corte d'Appello di Torino in data 05/05/2025, con il quale si richiedeva l'integrazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo della causa rg 508/2025, per l'importo di euro 1.165,50 dovuto in relazione all'iscrizione a ruolo del reclamo ex art. 840-ter c.p.c. avverso un'ordinanza del Tribunale di Torino emessa a seguito di azione di classe promossa avanti al Tribunale delle
Imprese di I grado al fine di ottenere l'erogazione di una somma di denaro dovuta in ragione e nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato, e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, in composizione monocratica, per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Lamenta il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato, dovendo trovare applicazione, in ragione dell'oggetto della materia trattata in giudizio, il comma 1 bis dell'art. 9 DPR del 115/2002 che determina il valore della causa in relazione all'ammontare dell'importo richiesto a titolo di credito retributivo e non già in misura indeterminata come nel caso di apertura della procedura ex art. 840 bis c.p.c.
Aggiungeva di aver fatto valere in giudizio un proprio diritto individuale omogeneo, determinato nell'ammontare e dovuto in ragione e nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato, assoggettabile a versamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 9, comma 1 bis del DPR 115/2002 (da un minimo di E. 21,50 a un massimo di E. 259,00 secondo il valore della causa), indipendentemente dal rito prescelto per farlo valere in giudizio.
Deduceva, inoltre l'inapplicabilità del comma 1 bis dell'art. 13 del DPR 115/2002, secondo cui il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione, non avendo il reclamo ex art. 840 ter – che nel caso di specie aveva ad oggetto la sola declaratoria di inammissibilità del Tribunale, senza che vi fosse alcuna richiesta di riesame del merito - natura impugnatoria. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'invito al pagamento e la restituzione dell'importo versato in eccedenza.
Si costituiva in giudizio la Corte di Appello di Torino che contestava le argomentazioni addotte dal ricorrente, evidenziando che l'importo oggetto dell'avviso di pagamento era stato regolarmente pagato e che a seguito di tale pagamento non era stata intrapresa alcuna azione di recupero crediti, sì che il ricorso non aveva più alcuna ragione d'essere. Concludeva, pertanto per il rigetto della domanda, tenuto conto altresì dell'applicabilità dell'art.13, comma 1-bis, del D.P.R. 115/2002 il quale prevede che per i processi di competenza della sezione specializzata in materia di impresa l'importo dovuto a titolo di contributo unificato
è raddoppiato rispetto all'importo dovuto per le cause ordinarie.
All'udienza del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che in data 4/6/2025, aderendo alla richiesta della cancelleria, il legale del signor Ricorrente_1, Avv. Difensore_1, depositava nel relativo fascicolo telematico rg 508/2025 ricevuta telematica di complessivi euro 1.192,50, di cui euro 1.165,50 per integrazione del contributo unificato ed euro 27,00 per anticipazioni forfettarie ex art. 30 del Testo Unico delle Spese di Giustizia, adempiendo a quanto richiesto dalla Cancelleria. Indipendentemente dalla questione di merito sollevata dal ricorrente, deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto all'atto impugnato, tanto più che non risulta alcuna riserva apposta in relazione al pagamento effettuato, che non può essere invalidato mediante la successiva proposizione del ricorso.
Invero, la richiesta di restituzione e/o riduzione del contributo unificato, ove si fosse ritenuto quest'ultimo indebitamente versato, non poteva essere fatta valere con l'impugnazione dell'avviso di pagamento, bensì con autonoma istanza di rimborso, seguendo il procedimento appositamente previsto dall'art. 38 DPR
602/1973.
La cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere.Spese compensate.