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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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7 luglio 2017
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Art. 667. (Concorsi straordinari). 1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica ((...)) .
(( 2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda hanno prestato almeno undici anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma. )) 3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito.
Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio.
4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.
5. I concorsi sono espletati secondo le modalita' di cui di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito e' attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.
(( 2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda hanno prestato almeno undici anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma. )) 3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito.
Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio.
4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.
5. I concorsi sono espletati secondo le modalita' di cui di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito e' attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.
Commentari • 3
- 1. Capo I - Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzioneWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
Sezione I – Delle opposizioni alla esecuzione Forma dell'opposizione Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata [Codice di procedura civile 491], si può proporre opposizione al precetto [Codice di procedura civile 480] con citazione davanti al giudice competente per materia o valore [Codice di procedura civile 17] e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in …
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Giurisprudenza • 19
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