Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1909/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LENZINI LUCA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LENZINI CP_1 C.F._2
LUCA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 03/05/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 10
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 28/08/2024 sentenza di separazione consensuale n. 420/2024, pubblicata in data 04/09/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Cessazione della convivenza: i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare il proprio domicilio e residenza ove ritengano opportuno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente le variazioni di indirizzo e reperibilità telefonica
(ex art. 6, comma 12, Legge 898/1970).
pagina 2 di 10 Il sig. previo consenso della moglie, ha già lasciato l'immobile coniugale CP_1
trasferendosi in altra abitazione in attesa del perfezionarsi delle pratiche richieste per il trasferimento della residenza anagrafica.
2. Regime di affidamento del figlio minore: verrà affidato in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori in modo tale che la potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente nel massimo spirito collaborativo. Entrambi i genitori provvederanno alla cura,
educazione, istruzione e mantenimento del figlio, esercitando in maniera autonoma ed esclusiva, la potestà limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza del minore presso ognuno di loro. Quanto alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
I genitori si impegnano a collaborare, con le modalità già poste in essere concordemente in costanza di convivenza, negli incombenti di accudimento, cura e custodia del figlio,
avvalendosi preferibilmente della disponibilità l'uno o dell'altra. Altresì, essi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio e gli ascendenti ed i parenti di ogni ramo genitoriale.
Ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé il figlio, potrà esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana del figlio minore, avente come preminente obiettivo quello di tutelare la serena crescita del medesimo: in particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi pagina 3 di 10 tempestivamente tutte le comunicazioni ed informazioni relative al figlio (es. scolastiche,
sanitarie, etc…).
3. Collocazione del figlio: in considerazione delle abitudini di vita del minore, questi manterrà la collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Pavullo
nel Frignano (MO) alla Via Giotto di Bondone n. 26.
4. Tempi e modalità di frequenza del figlio minore con il padre: tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e delle esigenze del figlio, nonché degli obblighi lavorativi del padre, i genitori concordano che quest'ultimo possa accudire e tenere con sé il figlio secondo il calendario qui di seguito riportato:
a) il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 08.00 del mattino seguente, con l'impegno di accompagnare il figlio a scuola o presso la madre;
b) a fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica sera.
Quanto alle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere unitamente al figlio un periodo di 20 giorni anche non consecutivi, con facoltà di trascorrere tale tempo in una località di vacanza. L'esatta cadenza del/dei suddetti periodo/periodi dovrà essere concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze scolastiche invernali, i genitori potranno tenere con sé il figlio, per sette giorni anche consecutivi durante le vacanze natalizie, la cui esatta cadenza dovrà
essere concordata tra i genitori entro il 10 dicembre di ogni anno;
invece, durante le vacanze pasquali per tre giorni anche consecutivi, la cui esatta cadenza dovrà essere concordata tra i genitori entro la settimana antecedente l'inizio delle vacanze pasquali. I
genitori si impegnano a trascorrere con i figli ad anni alterni il giorno di Natale, il capodanno ed il giorno di Pasqua.
pagina 4 di 10 I genitori convengono che per il giorno di compleanno del figlio, così come per altre giornate ritenute importanti (ad es. Santa Comunione, Cresima etc.) sarà sospesa la turnazione e questi avvenimenti saranno trascorsi da entrambi i genitori insieme al figlio secondo le modalità che saranno con cordate. Se questi eventi cadranno in un fine settimana, il genitore che ha consentito all'altro di condividere questo momento così
importante per il minore, avrà diritto di “recuperarlo” nel periodo ritenuto più idoneo.
Durante le vacanze trascorse dal minore fuori casa (al mare, in montagna o altrove) con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile, comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore.
Nei suddetti periodi di vacanza resteranno sospesi i diritti di visita come sopra determinati.
Il principio dell'alternanza fra i genitori varrà anche per le altre festività e/o ponti del 1°
novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio di ciascun anno.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, i genitori si obbligano a frequentare il figlio, nel massimo rispetto degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi dei minori, nonché del loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
Le suddette prospettive sono solo indicative in quanto, i genitori potranno modificarle concordandole di volta in volta. Stante l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, il genitore non collocatario avrà inoltre facoltà di vedere il figlio ogni volta che lo desidera,
previo accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici, educativi, formativi e di vita di relazione del minore stesso. Ciò dovrà sempre avvenire nel pieno rispetto degli impegni, delle abitudini e della vita privata del genitore collocatario al momento della visita.
pagina 5 di 10 5. Contributo del padre al mantenimento del figlio: i genitori concordano che il padre versi alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma Per_1
mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Tale contributo verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra entro il CP_1 Pt_1
giorno uno (1) di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario ad ella intestato e ciò fino a quando il figlio non raggiungerà l'indipendenza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita.
Quanto alle spese straordinarie individuate secondo quanto previsto dal Protocollo
adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, qui di seguito trascritto, i coniugi concordano che il padre provveda a sostenerle nella misura del 60%:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 6 di 10 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c)
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
d) viaggi e vacanze;
e) capi di abbigliamento di maggior costo (capi spalla, scarpe, stivali ecc).
6. Assegno unico universale (A.U.U.) e regime delle detrazioni delle spese: i ricorrenti concordano che l'assegno unico universale (A.U.U.) per il minore spetterà alla madre sino all'età massima prevista ex lege, così come spetteranno alla madre eventuali sussidi e/o sostegni diversi dal suddetto assegno, riconosciuti ex lege e di cui la moglie dovesse risultare beneficiaria. Pertanto, sarà onere di quest'ultima provvedere a presentare le relative pratiche atte ad ottenere il riconoscimento in via esclusiva del diritto all'assegno per il nucleo familiare e/o diverso sussidio/sostegno presso l'Ente competente ed il sig.
acconsente sin da ora alla suddetta richiesta, impegnandosi altresì, qualora CP_1
dovesse occorrere, a sottoscrivere la eventuale modulistica tutta necessaria allo scopo. I
coniugi concordano altresì che la sig.ra in qualità di genitore collocatario della Pt_1
prole, abbia il diritto a tutte le detrazioni delle spese afferenti al minore.
7. Gestione delle somme pensionistiche spettanti al minore: i genitori concordano che le somme erogate a favore di per la riconosciuta invalidità continueranno ad essere Per_1
gestite dalla madre che le utilizzerà per le esigenze di cura e salute del minore e che si impegna a fornire al padre, idoneo rendiconto anche verbale, a semplice richiesta scritta da parte di costui.
pagina 7 di 10 8. Assegnazione della casa coniugale, la casa coniugale sita in Pavullo nel Frignano (MO)
alla Via Giotto di Bondone n. 26, sarà assegnata alla sig.ra unitamente con tutte Pt_1
le pertinenze, i mobili ivi esistenti. La sig.ra quale assegnataria della casa Pt_1
coniugale, provvederà all'integrale pagamento delle relative utenze (come acqua, luce e gas, rifiuti ed igiene ambientale) e spese di gestione ordinaria e straordinaria. Il sig CP_1
si impegna a comunicare tempestivamente alla sig.ra la propria residenza non Pt_1
appena avrà trovato una soluzione abitativa stabile e confortevole.
9. Disposizioni riguardanti i rapporti reddito/patrimoniali mobiliari dei coniugi: i coniugi
, dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni loro rapporto di Parte_2
carattere economico e patrimoniale e, con la sottoscrizione del presente atto, di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, motivo, ragione o causa derivante dal pregresso rapporto di matrimonio fatto salvo quanto stabilito nella presente domanda congiunta.
10. Spese legali della presente procedura: ciascuna delle Parti rimane esclusivamente responsabile del pagamento dei compensi dovuti al professionista. Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali”.
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 02/07/2012; Persona_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 8 di 10 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in PAVULLO NEL
FRIGNANO (MO) il 15/06/2008 fra nata a [...] Parte_1
FRIGNANO (MO) il 25/12/1983 e nato in [...] il CP_1
24/02/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO NEL FRIGNANO
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2008 - Atto n. 10 - Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 9 di 10 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10