Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 129/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 129/2024 R.G. di reclamo avverso il decreto pubblicato il 29/02/2024 dal Tribunale di Isernia in composizione collegiale nel procedimento n. 35/2023 R.G., avente ad oggetto: reclamo avverso rigetto domanda ex art. 268 CCIII
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISTILLI Parte_1 C.F._1
ASSUNTA, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO 137 86100 CAMPOBASSO presso il difensore reclamante
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
(cod. fisc. e partita Controparte_3 iva ) P.IVA_1
Reclamati costituiti
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
, (C.F. Controparte_5 C.F._3
(C.F. ) Parte_2 C.F._4
( Parte_3 C.F._5
(C.F. Parte_4 C.F._6
Reclamati non costituiti con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto comunicato il 4/3/24, il Tribunale di Isernia rigettava il ricorso con cui Parte_1
aveva chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
Il Tribunale
[...] osservava che, nel ricorso, si affermava che la situazione di sovraindebitamento era da ricondurre
Pag. 1 a 7
verso la prima rilasciato fideiussioni a garanzia di prestiti contratti da Parte_6 esse e verso il Fisco per aver prodotto un reddito di partecipazione;
la ricorrente aveva dedotto di lavorare attualmente quale lavoratrice subordinata alle dipendenze di Controparte_6 con la qualifica di addetta alle vendite, con reddito da lavoro dipendente di € 1500,00 nette circa al mese, con beni immobili del valore complessivo di mercato di € 27.205,00, con conto corrente con saldo negativo e con polizze assicurative non pignorabili per il controvalore di circa € 200.000.
Il Tribunale rilevava che non era emerso il quadro debitorio insolubile e non transitorio che legittimava sotto il profilo oggettivo l'apertura della liquidazione controllata;
anche se il valore di mercato degli immobili e terreni indicati nel programma di liquidazione era assai inferiore al montante debitorio, il controvalore sia delle polizze assicurative sia degli altri immobili da stimare, compresi quelli che , nel recente quinquennio -per stessa ammissione della ricorrente – aveva ceduto ai figli, al pari delle quote di partecipazione della società Ylnigi sas, almeno a far data dal 2020, ammontavano a un valore ben superiore a euro 200.000,00; la liquidazione controllata proposta pareva voler essere utilizzata non quale strumento di ristrutturazione del debito, ma piuttosto quale metodo di taglio del debito in tempi brevi –oltre che per inibire le iniziative esecutive individuali dei creditori, in particolare della Agenzia delle Entrate -; non si ravvisava quindi, sempre allo stato degli atti e perdurando le entrate dichiarate, uno stato finanziario così precario e pregiudicato, tale da impedire il regolare assolvimento del debito contratto.
proponeva reclamo avverso il decreto in questione, con ricorso depositato il Parte_1 3/4/24, rappresentando che l'istante nel ricorso aveva dedotto la sussistenza di un debito tributario pari a € 2.504.397,57, derivante dalla sua posizione di socia delle società citate, nonché di un debito di € 126.476,19 nei confronti della per aver prestato fideiussione, oltre CP_3 la sussistenza di altri debiti in favore di privati e professionisti ( tra cui Avv. - € 55.596,65- e CP_1
-€ 25.000,00); il giudice aveva fatto cattiva applicazione dell'art. 2 comma 2 lett Controparte_2 c CCII;
la reclamante era in una situazione di sovraindebitamento dato che -aveva debiti di natura tributaria ammontanti a € 2.720.566,41; a seguito della acquisizione d'ufficio, disposta dal GD, l'amministrazione finanziaria certificava che alla data del 30/11/2023 i debiti tributari residui ammontavano ad € 2.946.901,25; sussistendo una situazione di sovraindebitamento certa ed irreversibile in capo alla ricorrente, odierna reclamante, attesa la grave esposizione debitoria rispetto al patrimonio palesemente insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni su di esso gravanti, il decreto impugnato andava annullato;
concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
Si è costituita l'avv. (c.f. ) chiedendo il rigetto del Controparte_1 C.F._2 reclamo;
in via subordinata, ha chiesto che sia escluso il diritto all'esdebitazione; ha dedotto la reticenza della debitrice e l'inattendibilità della relazione dell'OCC sulla situazione patrimoniale e reddituale della reclamante;
ha dedotto:
1) l'esistenza di crediti, quali il TFR, dovuto dalla società e il TFR Controparte_6 relativo al periodo di lavoro dipendente svolto presso la società Elcom Elettrocommerciale S.r.l. poi Spa;
i corrispettivi per la vendita del fotovoltaico versati regolarmente dal GSE, i rendimenti periodici sulle polizze vita, accreditati sul c/c;
2) l'esistenza di altri beni, quali la casa al mare in Montenero di Bisaccia, di cui risultava essere condomino;
3) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo quinquennio: la ricorrente aveva ceduto ai figli i diritti di proprietà sulla villa in via Sedia di Monsignore con atto del 4/5/2017 Cont (l aveva ricevuto l'incarico il 12/1/2022 e dunque nel quinquennio), e con atti del 2019 e 2020 aveva ceduto degli immobili siti in Isernia incamerando la somma di € 13.865; aveva ceduto ai figli le quote sociali della società Ylnigi S.r.l.;
Pag. 2 a 7 4) le polizze vita non andavano escluse dalla valutazione del patrimonio;
non erano stati prodotti gli estratti c/c bancari precedenti l'anno 2022;
5) nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020-2021-2022 la reclamante aveva esposto nel quadro RB un fabbricato situato in Venafro (codice catastale L725), dichiarato in proprietà 100% e utilizzato come abitazione , avente rendita catastale non rivalutata € 1.410,00; di tale fabbricato non vi era traccia nell'istanza di ammissione né nella relazione dell'OCC;
in via subordinata, qualora fosse stata dichiarata l'apertura della procedura, si opponeva al riconoscimento del diritto all'esdebitazione non sussistendo le condizioni stabilite dall'art. 280 C.C.I..
Si costituiva (c.f. ), chiedendo il rigetto della Controparte_2 C.F._2 richiesta di apertura della procedura di liquidazione e in via subordinata l'ordine al liquidatore di procedere con le azioni revocatorie illustrate e con la liquidazione delle polizze;
deduceva che la era la fondatrice della di cui era socio Parte_1 Controparte_8CP_ accomandatario;
nell'anno 2020 la società veniva trasformata in e ceduta/donata integralmente ai propri figli (poco più che ventenni e senza alcun reddito); la Ylnigi S.r.l. deteneva il 100% del patrimonio della e diverse unità immobiliari del valore di Controparte_6 diversi milioni di Euro;
in particolare, i soli fabbricati nel comune di Venafro - appartamenti, locali commerciali - cumulavano oltre 1500 mq a cui si aggiungeva un ulteriore fabbricato in Venafro ed un ulteriore fabbricato (locale commerciale) di oltre 200 mq (cfr. all. 4); la aveva un capitale CP_6 sociale di €. 400.000,00 ed un fatturato di oltre 3 milioni di Euro come desumibile dai bilanci depositati;
la coppia di coniugi, nell'anno 2017 aveva donato ai propri figli la villa situata in via Sedia di Monsignore n. 6. - Villa dal valore milionario (di circa 700 mq distribuiti su 3 livelli differenti), con piscina, campo di calcetto e tennis distribuiti su circa 20.000 mq di terreno recintato;
i coniugi avevano di fatto occultato l'intero patrimonio accumulato Parte_7 e ciò in danno di tutti i loro creditori, in specie per quelli nei confronti dello Stato (accertamenti risalenti già all'anno 2015); la aveva, poi, rappresentato di essere separata dal sig. Parte_1
dal 2016, tuttavia detta separazione appariva essere del tutto fittizia, dato Controparte_9 che i due coniugi coabitavano ininterrottamente, nella medesima abitazione in via Sedia di Monsignore n. 6 in Venafro (IS); la aveva falsamente rappresentato di abitare in un Parte_1 piccolo appartamento, dove dichiarava di pagare un canone di affitto mensile di €. 350,00 (senza nemmeno produrre il contratto di affitto) alla Ylnigi S.r.l. (cioè, alla loro società di famiglia, la ex Sas fondata dalla quale socio accomandatario); la reclamante aveva omesso di Parte_1 rappresentare di essere proprietaria di una casa (per le vacanze al mare) in Marina di Montenero di Bisaccia (ancora non accatastata); il deducente aveva versato un acconto per l'acquisto dell'immobile di €. 55.000,00 con assegno del 27.06.2013 intestato alla soc. Becap S.r.l.; con successiva scrittura privata del 26.09.2015, il sig. pattuiva con la Becap S.r.l. che Controparte_2
l'acquirente finale dell'immobile sarebbe stata la sig.ra ; la stessa , in Parte_1 Parte_1 sede di interpello, all'udienza del 03.11.21, in risposta al capitolo lett. B) confermava di aver integralmente saldato il prezzo della casa;
come pure si era dichiarata proprietaria dello stesso immobile;
contestava che le polizze assicurative erano pignorabili;
la , infatti, aveva l'uso Parte_1 esclusivo dell'auto (comprata a luglio 2022) Opel Grandland targata GK 474 MY, intestata alla
(di cui si dichiara essere una semplice “Banconista”); l'intestazione dell'auto era solo fittizia CP_6 per il fatto che l'intero nucleo familiare (marito e i tre figli) viaggiavano abitualmente con auto intestate alla soc. . CP_6
Si è costituita la Controparte_3 chiedendo il rigetto del reclamo ed in via subordinata la dichiarazione di insussistenza del diritto all'esdebitazione; esponeva di vantare un credito nei confronti della reclamante di €. 126.476,19, in virtù del decreto ingiuntivo n. 63/2020 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 7.02.2020; il giudizio di opposizione avverso tale decreto ingiuntivo promosso da davanti al Parte_1
Tribunale di Campobasso, iscritto al n. ruolo 618/2020 si era concluso con la sentenza n. 137/2024 pubblicata il 5.02.2024, che aveva rigettato l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto , con sentenza passata in giudicato;
il credito fatto valere dalla discendeva Controparte_3
Pag. 3 a 7 dalla sottoscrizione di due garanzie fideiussorie prestate da in favore della Parte_1 CP_1
, che a sua volta garantiva il credito concesso dalla , (per un ammontare CP_3 complessivo di euro 374.000,00) in favore della SC CA spa, di cui la era Parte_1 socia); deduceva che con atto di compravendita del 4.07.2017 la reclamante cedeva ai figli SC CA e il diritto di proprietà dei beni situati in Venafro Contrada Controparte_11 Santa Cristina;
la reclamante cedeva ai figli CA SC, e porzione di CP_11 CP_12 fabbricato di mq 30 ubicato in Via Sedia di Monsignore censito al foglio 6 particella 4205, terreno di mq 24.573 (beni che con un valore milionario - vi era anche la villa situata in Via Sedia di Monsignore n. 6 di circa 700 mq distribuiti su 3 livelli, con piscina, campo di calcetto e da tennis, distribuiti su circa 20.000 mq di terreno recintato); con atto di compravendita del 7.11.2019 la reclamante vendeva, insieme ad altri comproprietari, la sua quota di proprietà di un terreno edificabile nel Comune di Isernia a tal;
con atto di compravendita del Persona_1 19.12.2019 la reclamante cedeva al figlio SC CA la sua quota che aveva nella
[...] ; con atto di donazione del 30.12.2020 la reclamante aveva disposto, Controparte_8 insieme ad altri soggetti, di due terreni agricoli in favore di tal;
di tutti questi atti CP_13 nella relazione datata 20.10.2023 del Gestore della Crisi non è fatta menzione, benché si tratti di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio antecedente alla domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento presentata dalla Parte_1 in data 12.01.2022 presso l'O.C.C della Camera di Commercio del;
con la memoria del CP_3 22.01.2024 la aveva messo a disposizione dei creditori il TFR maturato pari ad €. Parte_1 13.338,67, dopo che l'omissione era stata rilevata dai creditori;
andava considerata la casa al mare, non dichiarata situata in Montenero di Bisaccia;
doveva tenersi conto delle cariche sociali ricoperte da dei conti bancari non dichiarati, delle polizze vita;
la reclamante alla residenza Parte_1 di via Bassabi del Grappa 7 era risultata irreperibile.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati all' Controparte_14
a , a , a e a
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3 [...]
che non si sono costituiti Pt_4
All'udienza del 12/11/24, sostituita dal deposito di note scritte, la Corte si riservava per la decisione.
2. Preliminarmente va dato atto della possibilità di reclamare il provvedimento di rigetto del ricorso ex artt. 268 e segg. C.C.I.I., in quanto l'art. 270, comma 5, C.C.I.I. espressamente rimanda alle disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III, e quindi all'art. 50, comma 2, che prevede: proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile>>; il comma 5 prevede poi che appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3>>.
Parte reclamante ha documentato che la pec del Tribunale di Isernia, con cui è stato comunicato il provvedimento reclamato, è del 4/3/24 ed il reclamo è stato depositato il 3/4/24 ed è, quindi, tempestivo.
3. Ciò premesso, va rilevato che la relazione dell'OCC, depositata in data 13/10/23, ha espresso giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta e della domanda di accesso alla procedura formulata dalla ed ha richiesto la nomina di un Parte_1 liquidatore, accertando la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, effettuando analisi delle posizioni debitorie e dei documenti allegati dalla ricorrente;
circa la situazione debitoria risultavano i seguenti debiti:
1) € 126.476,19 ("debito di firma". Importo dovuto dalla , in qualità CP_3 Parte_1 di fideiussore verso la per l'adempimento dell'obbligo di restituzione cui era tenuta la CP_3
Pag. 4 a 7 SC CA Spa. Detto importo è oggetto di D.I.n.63/2020 del 07.02.2020, emesso dal Tribunale di Campobasso, opposto. Allo stato pende giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Campobasso N.R.G. 618/2020;
2) : € 2.504.397,57 (debiti tributari effetto della presunzione Controparte_14 di ristretta base familiare, contestata all'odierna ricorrente dall'A. delle E. a seguito di accertamenti in capo alle società SC CA S.P.A e di cui la Parte_6 Parte_1 era socia, e per le quali le è stato imputato il reddito di partecipazione a causa della cosiddetta ristretta base familiare;
3) Avv. Giuseppina NEGRO Spa: € 55.596,65 (compensi legali per attività professionale espletata in favore della sig.ra . Detto importo è stato riconosciuto dal Tribunale di Isernia, Parte_1 nell'ambito del procedimento ex art. 702 bis, Rg.n.487/21 cui seguiva atto di precetto notificato in data 04.10.2023;
4) : € 25.000,00 ( D.I.n.104/2020, Tribunale di Isernia. Tutt'oggi pendente il Controparte_2 giudizio di opposizione presso N.R.G. 603/2020, con udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 27/03/2024. Tale importo è stato prudenzialmente inserito tra le passività nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione) ;
5) Avv.ti e : 2.000,00 (compensi legali dovuti per l'assistenza Parte_2 Parte_3 in giudizio dinanzi alle autorità giudiziarie civile);
6) Avv. € 4.596,00 (compensi legali dovuti per l'assistenza in giudizio Controparte_5 dinanzi alle autorità giudiziarie tributaria;
7) Dott. : € 2.500,00 (compensi dovuti per l'assistenza nella presente procedura Parte_4 di sovraindebitamento;
TOTALE INDEBITAMENTO: € 2.720.566.41;
Cont quanto alla situazione patrimoniale l' ha tenuto conto del reddito da lavoro dipendente, comprovato dalle dichiarazioni dei redditi in atti, per un complessivo importo mensile pari a circa
€ 1.500,00; il patrimonio immobiliare della ricorrente, constava di un valore di mercato pari a complessivi € 27.205,00, come da perizia giurata 01.03.2023, a firma del Geom. Persona_2 ; la reclamante aveva procedimenti giudiziari pendenti;
le n. 7 polizze in atti erano relative
[...] a crediti impignorabili e, pertanto, non designabili alla procedura, ai sensi dell'art.268, comma 4, lettera d).
4. Ritiene la Corte che il reclamo è fondato, in quanto ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata della ex art. 268 CCII, stante l'entità Parte_1 del debito per il quale procede la reclamante, ben superiore ad € 50.000,00 e, soprattutto, per la ricorrenza nella specie di una situazione di crisi, così come definita nella lettera a) dell'articolo 2 CCII, e, con essa, della condizione del sovraindebitamento, di cui all'art.268, primo comma, CCII, richiesta dalla legge per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata.
Lo stato di insolvenza, va inteso, ex art. 2 citato, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (vedi documentazione relative alle procedure esecutive intraprese nei confronti della reclamante a seguito dell'inadempimento all'obbligo di pagamento dei propri crediti- accertata sproporzione tra l'importo complessivo dei debiti e la capacità della debitrice di soddisfare, con patrimonio prontamente liquidabile, le obbligazioni a suo carico - la definitiva incapacità̀ del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni).
Nessun dubbio può pertanto sussistere quanto alla ricorrenza del presupposto del sovraindebitamento.
Pag. 5 a 7 Le eccezioni sollevate dai creditori costituiti circa la sussistenza dei presupposti per la proposizione di azioni revocatorie per disposizioni patrimoniali effettuate dalla reclamante per importi di rilevante entità, e circa il compimento di atti di frode in danno dei creditori, non rilevano ai fini dell'accertamento dello stato di sovraindebitamento, in relazione al quale si deve tenere conto unicamente del patrimonio prontamente liquidabile e della capacità di adempiere regolarmente le obbligazioni del debitore;
va dato atto che previa autorizzazione del giudice delegato, il liquidatore può esperire o continuare le azioni indicate dalla legge che riguardino il patrimonio oggetto della liquidazione, ivi comprese le azioni revocatorie ordinarie (art. 274 CCII); il potere di esercitare azioni revocatorie ordinarie ex art. 2901 c.c. certifica ulteriormente il fatto che, diversamente da quanto previsto dalla L. n. 3/2012 per la liquidazione del patrimonio, nella liquidazione controllata il compimento di atti tesi a frodare le pretese creditorie non costituisce più un requisito ostativo di accesso oggetto di preliminare valutazione del giudice, posto che peraltro l'istanza può essere presentata dal terzo creditore e sarebbe paradossale che il debitore si difendesse allegando la sua frode per paralizzare la richiesta di apertura della liquidazione controllata.
Va inoltre rilevato che l'invocata procedura non prevede alcun limite percentuale di soddisfazione dei creditori, ma solo che vi sia un “attivo da distribuire ai creditori”, eventualmente acquisito anche mediante il previo esercizio di azioni giudiziarie (art. 268 co. 3); nella specie l'OCC ha accertato l'esistenza di un patrimonio mobiliare da mettere a disposizione dei creditori, costituito dal reddito derivante dallo stipendio e dal patrimonio immobiliare della reclamante, con valore di mercato pari a complessivi € 27.205,00, come da perizia giurata dell'01.03.2023; per quanto limitato, è quindi comunque apprezzabile l'esistenza di un patrimonio da destinare ai creditori;
in ogni caso, la misura del soddisfacimento delle pretese creditorie non può ritenersi condizione di ammissibilità della invocata procedura;
dall'esame dell'art. 268 CCII emerge infatti che legittimato alla presentazione della domanda ai sensi del secondo comma della citata disposizione è anche il creditore, senza che allo stesso sia chiesta l'allegazione di qualsivoglia circostanza in relazione alla consistenza patrimoniale attuale o futura del debitore;
l'unico limite alla ammissione della procedura è costituito dall'ammontare dei debiti scaduti e non pagati che deve essere superiore ad € 50.000; ne deriva che le eccezioni sollevate dai creditori vadano disattese, soprattutto perché con esso si finisce per contestare la condotta del debitore e la sua meritevolezza, con ciò obliterandosi che nella liquidazione controllata non è richiesta, quale presupposto di accesso alla procedura, la verifica del compimento di atti in frode negli ultimi 5 anni e quella del requisito della meritevolezza (così come previsto dall'abrogato articolo 14-quinquies, comma 1, L.3/2012) che, come detto, permane solo per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (articolo 283, Codice) e non per la liquidazione controllata.
Si ravvisano quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla ai Parte_1 sensi dell'art 268 CCII e va, pertanto, dichiarata l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore.
5. In ragione del combinato disposto del quinto comma dell'art. 270 e del quinto comma dell'art. 50 c.c.i.i., disposta l'apertura della liquidazione controllata, gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Isernia affinché adotti con decreto i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 CCII.
6. Non sussistono i presupposti per l'emissione di alcun provvedimento in relazione all'esdebitazione, come richiesto dai reclamati costituiti, avendo il presente procedimento ad oggetto unicamente il reclamo avverso il rigetto della domanda ex art. 268 CCII.
7. Nulla va disposto per le spese, trattandosi di dichiarazione di apertura di procedura di liquidazione controllata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso,
Pag. 6 a 7 -dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di;
Parte_1
-rimette gli atti al Tribunale di Isernia per i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 c.c.i.i. e per quanto di competenza;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/03/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia d'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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