Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 2739/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. SAMBUGARO ELISA DONATA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti Pt_1
e con rito concordatario, in Verona in data 25.09.1993 trascritto
[...] Parte_2
presso il Comune di Verona, Atti di matrimonio, parte II, sezione A, anno 1993, n. 872,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verona di provvedere alle relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
2) La ex casa coniugale ubicata in Verona, Via Valeggio n. 65 i. 4, in comproprietà tra i coniugi viene assegnata unitamente ai relativi arredi, corredi e pertinenze alla signora Pt_1
che ivi abiterà unitamente alla figlia maggiorenne non economicamente
[...]
autosufficiente Tale unità immobiliare è censita come segue al Catasto Fabbricati del Per_1
Comune di Verona: foglio 291, mn 125, sub. 4, zona censuaria 3, cat. A/3, cl. 3, consistenza:
6,5 vani, sup. cat. 91 mq, totale escluse aree scoperte 89 mq, rendita euro 604,25=, Via
Valeggio n. 65 Piano S1-2. Si da atto che il signor ha rilasciato la casa familiare nel Pt_2
mese di agosto 2024.
3) ll signor corrisponderà alla signora la somma mensile Parte_2 Parte_1
pari ad € 200,00= a titolo di contributo di mantenimento per la figlia Detta somma Per_1
dovrà essere versata entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico bancario continuativo
(RID) con valuta fissa su un conto corrente intestato alla signora e sarà Parte_1
soggetta a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat.
Il signor sosterrà inoltre le spese per le utenze (acqua, luce e gas) della casa familiare Pt_2
che rimarranno a suo carico.
4) Il signor si farà carico in ragione del 50% di tutte le spese straordinarie ed Pt_2 pagina 2 di 9 accessorie di carattere sanitario che si renderanno necessarie per la figlia previste Per_1
dalla sezione III del “Protocollo famiglia in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuor dal matrimonio” in vigore presso il Tribunale di Verona del 03.12.2018 e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
Il
pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute. Quando i genitori debbano concordare le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro e questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa, in caso contrario il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, entrambi i genitori si obbligano al rispetto della reciproca tempestiva informazione circa le ragioni del ricorso urgente ai sanitari ed in merito alle condizioni di salute della figlia. Le rimanenti spese accessorie e straordinarie per la figlia previste dalla sezione III del “Protocollo famiglia in materia di separazione, divorzio Per_1
e affidamento dei figli nati fuor dal matrimonio” in vigore presso il Tribunale di Verona del
03.12.2018 e successive modifiche ed integrazioni, saranno sostenute nella misura del 100% pagina 3 di 9 dalla signora e rimarranno definitivamente a carico della stessa;
e Parte_1
precisamente le seguenti:
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00
da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche,
ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
- ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, viaggi e vacanze senza i genitori.
5) Le detrazioni fiscali per la figlia spetteranno al 100% al sig. Per_1 Parte_2
6) In ordine ai finanziamenti stipulati in costanza di unione coniugale i coniugi pattuiscono che gli stessi rimarranno in capo al soggetto che li ha stipulati ovvero: - finanziamento OS
(pratica n. 61895998) in capo alla signora avente una rata mensile di euro 156,46= a Pt_1
scadere il 20.09.2024; - finanziamento ProFamily BPM n. 1019085 in capo alla signora avente rata mensile di euro 328,70= a scadere il 28.02.2027; - finanziamento Parte_1 pagina 4 di 9 OS TO (fido di euro 2.100-Carta OS n. ****0952) in capo alla signora Pt_1
avente rata mensile di auro 63,00; - finanziamento Findomestic n. 20136149713114 avente rata mensile di euro 189,20 con scadenza a febbraio 2025 in capo al sig. - Pt_2
finanziamento Wolkswagen n. CO2273518 avente scadenza al 08.02.2025 in capo al sig.
con rata mensile di euro 300,50=; - CartaAttiva OS revolving n. ****1169 in capo Pt_2
al sig. con rata di euro 48,00; - prestito Younited di euro 3000 in capo al sig. Pt_2 Pt_2
con rata mensile di euro 62,00 circa.
7) I signori e danno atto di essere economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti e, pertanto, alcun assegno divorzile viene previsto in favore degli stessi.
8) Il sig. continuerà a collaborare per l'accudimento dei quattro cani della famiglia, Pt_2
portandoli a passeggio ogni giorno della settimana e ciò sinché tali animali di affezione saranno in vita nel numero di due poiché maggiormente gestibili per la signora e per Pt_1
la figlia. Il sig. contribuirà nella misura del 50% delle spese alimentari per tali Pt_2
animali, mentre le spese veterinarie rimarranno integralmente a carico della signora . Pt_1
9) Le spese e i compensi relativi al presente procedimento saranno suddivisi in ragione del
50% tra le parti.
10) Le parti dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza alla emanda sentenza di divorzio.
11) I coniugi sono comproprietari in regime di comunione del seguente immobile facente parte del fabbricato condominiale sito in Comune di Verona (Vr), alla Via Valeggio n. 65:
appartamento al secondo piano composto di tre vani più cucina, ripostiglio, lavanderia, due verande e servizio, con annesso vano ad uso cantina al piano scantinato, confinante:
l'appartamento con: vano scale, mura perimetrali, ragioni terze e mura perimetrali;
salvo altri e più precisi;
- il vano ad uso cantina con: corridoio cantine, ragioni terze, mura perimetrali per due lati, ragioni terzi, salvo altri e più precisi. Detto immobile è riportato al N.C.E.U. del pagina 5 di 9 Comune di Verona (Vr) come segue: - foglio 291, m.n. 125, sub. 4, zona cens. 3, categoria
A/3, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale 91 mq, totale escluse aree 89
mq, rendita euro 604,25, Via Valeggio n. 65, Piano S1-2. Si precisa che nell'area scoperta di pertinenza del fabbricato di cui fa parte l'immobile di cui sopra è stata edificata una tettoria per delimitare dei posti auto e che tale immobile gode l'uso del posto macchina che è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Verona (Vr) come segue: Sezione E, Foglio 6, m.n. 593, sub. 20,
in via Valeggio n. 65 – P. T. Tale bene è pervenuto alle parti a mezzo atto di compravendita del 22/03/1999, n. 271057 di Rep. e n. 9125 Racc. a ministero del Notaio Dottoressa
[...]
di Verona (VR) registrato a Verona 2 il 07/04/1999 al n. 1777, Atti Persona_2
pubblici, e trascritto a Verona il 24/03/1999 ai n. 9475 R.G. e n. 6451 R.P.. Darsi atto che in relazione a tali beni immobili, che costituivano nel loro complesso l'abitazione familiare con accessori e pertinenze, le parti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia in occasione del divorzio assumono le seguenti determinazioni patrimoniali: il Sig. Pt_2
e la signora si impegnano a trasferire con apposito separato atto la
[...] Parte_1
quota di ½ (un mezzo) ciascuno del diritto di proprietà dell'unità immobiliare anzi descritta per un totale di 1000/1000, con le relative accessioni, pertinenze, diritti, servitù attive e passive e diritti che le competono, in favore della figlia tale operazione Persona_3
immobiliare verrà effettuata entro e non oltre il termine di tre mesi dal recepimento da parte del Tribunale di Verona delle presenti condizioni di divorzio e con la stipula di tale atto la signora ne diverrà la proprietaria esclusiva. Persona_3
Il trasferimento delle quote di comproprietà, pari a ½ (un mezzo) sulle unità immobiliari sopra citate verrà effettuato ed accettato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali del nucleo familiare all'atto del divorzio, precisando, inoltre le parti che il detto trasferimento verrà dalle stesse pagina 6 di 9 ritenuto come concreto contributo del Sig. e della signora per il Pt_2 Pt_1
mantenimento della figlia Per_1
12) Le spese ed i compensi notarili per il trasferimento immobiliare di cui al punto precedente saranno sostenute in parti uguali dalla signora e dal sig. e Parte_1 Parte_2
rimarranno a carico di questi ultimi;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ccon sentenza pubblicata il 24/04/2024 è stata omologata la separazione del matrimonio celebrato in
VERONA il 25/09/1993 tra e con separata ordinanza Parte_1 Parte_2
è stata disposta la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 21/01/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti. pagina 7 di 9 Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
21/01/2025 e richiamate all'udienza del 22/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono alla figlia nata a [...] il [...], maggiorenne ma non Persona_3
economicamente autosufficiente, il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VERONA il
25/09/1993 tra e regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri di stato civile del Comune di VERONA ( n. 872, parte II, sezione A, anno 1993),
prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 21/01/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 28.01.2025
La Presidente rel ed est.
pagina 8 di 9 Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9