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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 644/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il 30 novembre Parte_1 C.F._1
1954, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Federica Cela del foro di
Torino, PEC presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata, in Torino, via Maria Vittoria n. 27
- APPELLANTE -
CONTRO
1 C.F. , nato a [...] l'11 febbraio Controparte_1 C.F._2
1958, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Stefania Fontana del foro di
Biella, PEC e dall'avv. Andrea Pastorello del foro di Email_2
Biella, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliato, in Biella, via della Repubblica n. 27
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 9 maggio 2023, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 100/2023, emessa in data 8 marzo 2023
dal Tribunale di Biella, in composizione collegiale, pubblicata il 21 marzo 2023 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, promossa da Parte_1
(C.F. ), contro (C.F. ), ogni altra C.F._1 Controparte_1 C.F._2 diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge ove dovuta”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
Alla prima udienza, parte Appellante ha rinunciato alla presentata istanza ex art. 283 c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza impugnata n.
100/2023 del 21 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Biella e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
IN VIA ISTRUTTORIA:
- reintrodurre il documento n. 8 prodotto da parte attrice e conseguentemente ammettere l'istanza di verificazione così come richiesta dall'attrice nell'atto di citazione, nelle memorie istruttorie in atti, per i motivi esposti nell'istanza di revoca e nella memoria autorizzata del 24 settembre 2021 e ribadita nella comparsa conclusionale
2 NEL MERITO
- Dichiarare che all'attrice è riservata a titolo di legittima una quota pari a 300.000,00 euro del patrimonio della de cuius o la veriore somma accertanda in corso di causa
- Disporre conseguentemente la riduzione della disposizione di cui al testamento pubblico del 14 febbraio 2011, pubblicato il 12 giugno 2018 dal notaio Rep. 164.688 Raccolta n. 31.586, Per_1 statuendo che al signor spetta soltanto una quota del patrimonio della testatrice Controparte_1 costituito dal relitto aggiunto al donato e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il signor
a rilasciare una somma di beni o denaro tale da integrare la quota di legittima Controparte_1
- In punto spese di lite, rimodulare la condanna alle spese e ridurre il quantum della somma dovuta.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
Respinta ogni contraria eccezione e deduzione
- in via pregiudiziale: dichiarare l'appello proposto dalla RA inammissibile Parte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni dedotte in atti con le declaratorie conseguenti e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Biella 8 marzo 2023, n. 100/2023 (rg n. 516/2019) depositata in data 21 marzo 2023, oggi appellata;
NEL MERITO
- in via preliminare: dichiarare l'appello proposto dalla RA manifestamente Parte_1 infondato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni dedotte in atti con le declaratorie conseguenti e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Biella 8 marzo 2023, n. 100/2023 (rg n.
516/2019) depositata in data 21 marzo 2023, oggi appellata;
- in principalità: respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in atti e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Biella 8 marzo 2023, n. 100/2023 (rg n.
516/2019) depositata in data 21 marzo 2023, oggi appellata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con osservanza”.
Le parti hanno quindi regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso allegando Parte_1 Controparte_1
quanto segue:
3 - di essere figlia della RA vedova , nata a Controparte_2 Pt_1
Ponzone il 19 aprile 1928 e deceduta in Biella il 14 maggio 2018; che dal matrimonio tra e siano nati due figli: Controparte_2 Controparte_3
e la stessa attrice, che la RA Controparte_1 Parte_1
avrebbe sempre vissuto senza svolgere un'attività lavorativa, CP_2
possedendo peraltro beni immobili e mobili di notevole entità, derivanti anche dagli utili prodotti dalle aziende gestite dal di lei marito, ; che Controparte_3
a sua volta, non avrebbe mai svolto alcuna attività Controparte_1
lavorativa ed avrebbe sempre vissuto con le cospicue somme elargite dalla madre nel corso degli anni;
che, al contrario, l'attrice avrebbe sempre lavorato, esercitando la professione di insegnante;
che i rapporti dell'attrice con il fratello sarebbero sempre stati conflittuali e che, in specie, avrebbe Controparte_1
“sempre tenuto lontana la sorella da sé e dalla madre”;
- che, nel 2016, dopo aver appreso incidentalmente che la madre si sarebbe trovata nell'impossibilità di compiere spese, fra cui assumere una badante, sorpresasi in virtù dell'ingente patrimonio di cui credeva che la madre disponesse, l'attrice aveva presentato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno e, dall'inventario dell'amministratore, aveva appreso che la madre aveva un conto corrente con una giacenza di euro 120.313,97, ma non era più
titolare né di un deposito titoli né di altri investimenti di cui in precedenza era
Perso titolare, anche le quote della società costituite dal padre, GI.-UNO,
sarebbero state per la maggior parte trasferite al figlio, con riserva di usufrutto in capo alla madre;
- che, dall'esame degli estratti conto del conto corrente bancario n. 1000/894 intestato alla RA e in essere presso INTESA SANPAOLO filiale CP_2
di via Italia a Biella, sarebbero risultati ingenti prelievi di somme in contanti a distanza di poco tempo tra loro, alcuni fatti con la carta di debito, altri con prelievi dagli sportelli della stessa, e che, al momento dell'intervento CP_4
dell'amministratore di sostegno, il bancomat era detenuto dal figlio della RA
4 che tali prelievi sarebbero stati Parte_2 Controparte_1
incongrui rispetto alle reali necessità di una persona anziana che, soprattutto negli ultimi anni, dal 2013 in poi, non usciva più di casa e quindi non svolgeva alcuna attività o vita sociale che giustificasse la necessità di prelevare somme così elevate, pari a 57.500,00 euro per l'anno 2012; 48.900,00 euro per l'anno
2013; 33.000,00 euro per l'anno 2014; 34.500,00 euro per l'anno 2015;
34.000,00 euro per l'anno 2016; che, dal 2017, anno di nomina dell'amministratore di sostegno, i prelievi in contanti sarebbero stati invece di euro 2.000,00 complessivi;
che i pagamenti delle utenze, dello stipendio della
RA delle pulizie e delle tasse, venivano direttamente addebitati sul conto,
quindi non vi sarebbe stata alcuna necessità di prelievi in contanti così ingenti;
- che, dal momento in cui l'attrice è stata messa al corrente della situazione della madre (ottobre 2016), avrebbe provveduto personalmente a consegnare il denaro necessario per gli approvvigionamenti alla RA che svolgeva le pulizie e che la cifra totale per alimenti medicine e voucher RA (badante inserita Per_3
dall'attuale attrice per assistenza alla madre) sarebbe stata di euro 4. 167,40 totali;
- che, dall'aprile 2017, la RA era stata ricoverata presso la CP_2
Fondazione CC ZE e la retta per il ricovero era stata pagata direttamente dal conto corrente con un bonifico effettuato dall'amministratore di sostegno;
- che la RA era deceduta in Biella il 14 maggio 2018, lasciando CP_2
testamento pubblico registrato in data 12 giugno 2018 del Notaio di Per_1
Biella, Rep. 164.688 Raccolta n. 31.586; che detto testamento prevede quanto segue: “…prelego a mio figlio ogni bene mobile di mia proprietà che si CP_1
troverà nella mia casa di residenza al momento della mia morte, intendendo comprendere tra detti beni: mobili, arredi, corredi, oggetti di valore quali gioielli e quadri, mobili di antiquariato e simili. Istituisco eredi universali dei miei beni
5 mio figlio e mia figlia attribuendo ad entrambi la quota CP_1 Pt_1
ereditaria riservata dalla legge;
ed al solo la quota disponibile…”; CP_1
- che l'attrice, informata dall'amministratore di sostegno della morte della madre, il 28 maggio 2018 inviava, a mezzo del proprio legale, lettera raccomandata
“al fine di procedere alla collazione ed alla successiva Controparte_1
divisione ereditaria” e che, non avendo ricevuto risposta, aveva attivato procedura di mediazione, che aveva dato esito negativo;
Perso
- che la de cuius al momento della morte era titolare: “di quote della società
GI. con sede in Biella, Piazza Vittorio Veneto 15, Controparte_5
società mobiliare ed immobiliare, di un conto corrente bancario con un saldo al momento della chiusura dell'amministrazione di sostegno di euro 73.231,46, come risulta dal rendiconto presentato dall'amministratore di sostegno, avvocato
Romano, alla chiusura della procedura”;
- che la de cuius in vita avrebbe consegnato ad entrambi i figli una busta da aprire al momento della sua morte, nella quale erano contenuti fogli dove la RA
, in data 1° agosto 2007, avrebbe indicato le somme elargite al figlio CP_2
così scrivendo: Controparte_1
“…io sottoscritta ho dato a mio Controparte_2 Controparte_1
figlio senza andare a spulciare il tutto e grosso modo sono:
£ 400.000.000 per la casa
£ 250.000.000 per vendita alloggio LA
£ 50.000.000 per macchina “Mercedes”
£ 150.000.000 portati in Svizzera Monete d'oro svizzere che ero proprietaria anch'io.
Tutte le spese fatte nel condominio, tinteggiatura, e mensilmente l'affitto e tutto il resto che non sto ad elencare, perché non finirei più. Mai però mi ha chiesto se per la casa doveva contribuire, essendo suo l'alloggio. I due garage di via Colombo.
6 Ogni anno le davo £ 20.000.000 a Natale e £ 5.000.000 per compleanno.
Dentista circa 60.000.000.
Alloggio pagato 350.000.000 + 10.000.000 di nascosto alla Sig. e Pt_3
per rimodernarlo ho speso £. 425.000.000
mi ha dato: una tantum…e poi ridendo a volte se le teneva per sé: CP_1
I° volta 69.000.000
10.000.000
50.000.000
50.000.000
58.000.000
25.000
Ultima 1.475 euro con assegno dovendo pagare le tasse
1 agosto 2007
” Controparte_2
- che, da un'analisi della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni reperita presso la PRIVATE BANKING TE San Paolo la situazione bancaria della
RA sarebbe stata la seguente: CP_2
Rapporti intestati alla RA Controparte_2
• conto corrente ordinario: 09000 1000 00000108372 estinto in data 19.12.2011
• depositi amministrati 09000 1000 00001011635 estinti in data 19.12.2011
• rubriche fondi 09000 1000 00019008751 estinte in data 19.12.2011
Rapporti intestati a e Controparte_2 Controparte_1
• conto corrente 09000 6700 00000405197 estinto in data 11.1.2012
• deposito amministrato 09000 9000 00001002929 estinto in data 21.06.2010
• rubriche fondi 09000 9000 00019010367 estinte in data 16.03.2010
- che il conto corrente, deposito amministrato e rubriche fondi cointestati alla de
cuius ed al figlio sarebbero tutti alimentati da somme provenienti dal conto,
deposito e rubriche intestate solo alla RA;
che nel dicembre 2011 CP_2
la RA , chiuse tutte le posizioni in essere presso la Private CP_2
7 Banking, aprì un conto corrente e deposito titoli presso TE AN, filiale di Via Italia a Biella, alimentato da somme provenienti dalle posizioni in essere presso la Private Banking, di esclusiva proprietà della RA , CP_2
essendo tutti i bonifici disposti e firmati dalla stessa;
- che, dall'esame degli estratti conto in essere presso TE AN emergerebbe che la RA avrebbe elargito, tramite bonifici bancari, CP_2
al figlio nel solo periodo dal febbraio 2013 al novembre Controparte_1
2016, somme per euro 74.600,00.
- che, “da una ricostruzione per il momento indicativa in attesa di ulteriore documentazione bancaria”, “la massa ereditaria (risultante dal relictum più donatum) si aggira intorno al milione di euro”;
- che, “da una ricostruzione di quanto percepito dal figlio” Controparte_1
avrebbe “ricevuto, in vita la madre, somme di denaro che ledono la quota di legittima spettante all'attrice. Infatti”, avrebbe “percepito somme di denaro pari ad euro 850.000,00 (dichiarazione della madre e bonifici effettuati dopo la dichiarazione)” e che, “se la massa ereditaria ammonta ad un milione di euro, la legittima per ciascun figlio è di circa euro 300.000,00. Avendo il signor CP_1
già avuto circa 850.000,00 euro dalla madre, quando quest'ultima era ancora in vita, la somma dovuta dal signor alla sorella a titolo di reintegro della CP_1
legittima lesa è di circa euro 250.000,00”; domandando, su queste basi, “previe le declaratorie del caso e di legge e previa collazione della massa ereditaria, - Dichiarare che all'attrice è riservata a titolo di legittima una quota pari a circa 300.000,00 euro del patrimonio della de cuius o la veriore somma accertanda in corso di causa;
- Disporre conseguentemente la riduzione della disposizione di cui al testamento pubblico del 14 febbraio 2011, pubblicato il 12
giugno 2018 dal notaio Rep. 164.688 Raccolta n. 31.586, statuendo che al Per_1
signor spetta soltanto una quota del patrimonio della testatrice Controparte_1
costituito dal relitto aggiunto al donato e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il
8 signor a rilasciare una somma di beni o denaro tale da integrare la Controparte_1
quota di legittima”.
In sede di prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., parte attrice precisava poi che, con l'ausilio di una perizia contabile di parte, l'asse ereditario sarebbe stato da stimarsi in euro 1.168.000,00, il fratello avrebbe già percepito, quale donatum, euro
1.095.000,00 e, conseguentemente, la quota di riserva, pari a un terzo della sommatoria del relictum e del donatum, sarebbe stata da individuarsi in euro
389.333,00 quanto al valore della propria quota di riserva;
parte attrice, tuttavia, non modificava le proprie conclusioni, che successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, ribadiva nel senso sopra testualmente riportato.
costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle Controparte_1
domande attoree, contestando integralmente i fatti allegati dall'attrice e affermando:
- la nullità della citazione per l'assoluta incertezza del petitum e dei fatti posti a fondamento delle domande;
- che “l'attrice stima l'asse ereditario in modo approssimativo e senza una base contabile documentale, indicandolo anche con una espressione letterale del tutto imprecisa 'si aggira intorno al milione di euro' e indicando in modo altrettanto impreciso e sfornito di qualsiasi appiglio contabile documentale le somme che avrebbe ricevuto il fratello in donazione durante la vita della de cuius ('avendo il signor già avuto circa 850.000,00 euro dalla madre')”; CP_1
- di formalmente disconoscere il documento 8 avversario, contenente i fogli dove la RA , in data 1° agosto 2007, asseritamente avrebbe indicato CP_2
somme elargite al figlio, con riferimento sia al contenuto sia all'asserita sottoscrizione della madre, chiedendo altresì la produzione in originale del documento;
- che, in ogni caso, lo stesso documento non avrebbe alcun valore probatorio, in assenza di puntuali riscontri documentali, non sussistenti;
- di formalmente disconoscere, altresì, il contenuto, la sottoscrizione e la conformità agli originali delle scritture ex adverso prodotte come documento n.
9 2 (copia documentazione contabile pagamenti alimenti e varie da parte dell'attrice per la madre)
- la non conformità con gli originali delle copie fotografiche delle scritture prodotte dall'attrice ai documenti n. 1 (Copia estratti conto corrente bancario
1000/894 in essere presso TE AN -Filiale di Biella Via italia - intestato a , n. 2 (Copia documentazione contabile pagamenti Controparte_2
alimenti e varie da parte dell'attrice per la madre) e n. 9 (Copia documentazione bancaria Private Banking);
- la non veridicità delle allegazioni della sorella in merito ai rapporti familiari e alle condizioni di vita, passata e presente, della famiglia e del fratello, “queste ultime connotate da rilievi latamente diffamatori”;
- che l'esponente, “dopo il diploma di Ragioneria, ha lavorato come impiegato dapprima in un istituto di credito, poi presso la RM ZE, e infine come dipendente prima e amministratore delegato poi della “Filatura Cardata
BE QU e Figli”, azienda fondata dal di lui (omonimo) nonno, e proseguita dal padre delle parti, sig. , sino alla sua morte”, Controparte_3
azienda che, “dopo la morte del padre, anche a causa dei conflitti societari con l'altro ramo della famiglia ”, è stata chiusa;
Pt_1
- che l'intestazione a lui di “quote della Qui.Gi.Uno società semplice, fu effettuata proprio quale riconoscimento dell'attività prestata nell'azienda del padre.
Tuttavia, poiché le quote erano state attribuite in nuda proprietà al figlio con usufrutto della madre, era la RA che risultava beneficiaria e CP_2
titolare degli utili, li riscuoteva e li rigirava in parte mediante bonifico al figlio
, effettivo prestatore di lavoro per la società di famiglia”, “questa la CP_1
motivazione alla base di vari bonifici della sig.ra al figlio ”; CP_2 CP_1
- che sarebbe stata l'attrice a interrompere “bruscamente i Parte_1
rapporti con i propri genitori dopo il di lei matrimonio e, trasferitasi a vivere a
Torino”, genitori di cui poi non si sarebbe “mai occupata non solo e non tanto per la lontananza, ma per l'astio che nutriva nei confronti della famiglia
10 d'origine, dei propri genitori”, mentre non sarebbe “vero che il fratello l'abbia esautorata o tenuta lontana dalla madre e dagli 'affari' di famiglia, come dimostra il fatto che, quando la madre manifestò le prime difficoltà in età
avanzata, nel novembre 2016, fu il sig. a chiedere al notaio di CP_1 Per_1
redigere una procura speciale rilasciata dalla sig.ra l'11.11.2016 con CP_2
cui la de cuius costituì suoi procuratori generali entrambi i propri figli, con facoltà di disporre disgiuntamente”;
- che “il rilascio della procura generale ai figli si rese necessario nel novembre del
2016 perché solo in quel momento la madre iniziò a manifestare difficoltà nella gestione dei suoi rapporti economici bancari. Prima, e per tutta la sua vita, la sig.ra amministrò sempre in totale autonomia e piena Controparte_2
capacità le proprie sostanze”;
- che egli avrebbe avuto a sua disposizione “una carta bancomat appoggiata sui conti correnti della madre” solo “nell'ultimissimo periodo di vita della medesima. In particolare ad inizio novembre 2016 la sig.ra dipendente Per_4
in qualità di collaboratrice domestica della sig.ra , contattò il sig. CP_2
per riferirgli che la banca, presso la quale regolarmente la RA CP_1
si recava per effettuare i prelievi di somme contanti o mediante carta Per_4
bancomat sui conti della RA , non aveva riconosciuto la CP_2
sottoscrizione della RA su una delega di pagamento portata in CP_2
banca dalla colf, e si rese necessario quindi conferire procura che, su indicazione dell'esponente, venne appunto conferita ad entrambi i figli. La sig.ra , CP_2
infatti, negli ultimi anni di vita, fidandosi ciecamente della collaboratrice domestica sig.ra aveva riposto nella medesima tutta la sua fiducia tanto Per_4
da delegarla ad effettuare i prelievi di denaro contante allo sportello o mediante carta bancomat. Infatti, fu appunto la sig.ra nel novembre 2016, a Per_4
contattare il sig. rappresentandogli la circostanza che la banca Controparte_1
non autorizzava più i prelievi sui conti della sig.ra effettuati mediante CP_2
11 la consegna, da parte della colf, di disposizioni di prelievo sottoscritte, in precedenza, dalla titolare del conto”;
- che non corrisponderebbe a verità “quanto ex adverso affermato in relazione alle circostanze che condussero alla nomina alla sig.ra di un CP_2
amministratore di sostegno: la sig.ra a fine 2016 aveva difficoltà a CP_2
deambulare e gestire i propri acquisti e spese in totale autonomia come in precedenza, ma non è affatto vero ed è smentito dalle stesse allegazioni e documentazione avversaria, che la sig.ra 'non aveva più somme a CP_2
disposizione per acquistare i generi alimentari ed altri generi di prima necessità'.
L'amministratore di sostegno nominato avv. Romano attestò infatti che al momento della sua nomina la sig.ra aveva giacenze bancarie per oltre CP_2
euro 120.000,00 che non sono certo somme irrisorie o insufficienti per il mantenimento di una donna anziana che ancora abitava in casa propria”;
- che, “quanto ai prelievi evidenziati da parte attrice sul conto corrente bancario n. 1000/894 negli anni dal 2012 al 2016” si tratterebbe di “prelievi CP_2
assolutamente proporzionati e congrui per il mantenimento di una donna dell'alta borghesia biellese, abituata a condurre un alto tenore di vita, residente in una bella, elegante ed ampia casa del centro di Biella, abituata a rifornirsi sia per la spesa alimentare che per abbigliamento e accessori per sé e per i suoi eventuali omaggi ad amiche o familiari presso le Boutiques della centrale Via
Italia”;
- che la controparte non si sarebbe “mai preoccupata o occupata della vita e delle condizioni di vita ed economiche della madre, e spiace dover ricordare che la figlia non ha presenziato neppure alle esequie della sig.ra ”; CP_2
- che, col precedente testamento pubblico redatto dalla madre e raccolto dal notaio di Biella in data 17.2.2010, prodotto agli atti anche dalla Persona_5
controparte, la madre lasciava le seguenti disposizioni di ultima volontà: “Lascio eredi in parti uguali i miei figli e a cui in vita ho già dato in Pt_1 CP_1
parti uguali”, dichiarazione di volontà, manifestata alla presenza del pubblico
12 ufficiale e di due testimoni, posteriore alla, da lui contestata, dichiarazione del
1° agosto 2007, e di poco anteriore all'ultimo testamento pubblico della sig.ra
, 14 febbraio 2011, indicativa di un “equo trattamento riservato dalla CP_2
madre in vita ad entrambi i figli”;
- l'insussistenza, pertanto, dell'asserita lesione della quota di legittima, comunque non provata agli atti.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato integralmente le domande attoree, ritenendo che “a prescindere dalla questione dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione” relativa allo scritto, asseritamente materno, del 2007, comunque ritenuto in contrasto con le risultanze emergenti dal successivo testamento pubblico del 2010 (prodotto agli atti dalla stessa parte attrice e indicato come scrittura di comparazione rispetto al documento del 2007) e carente di effettiva valenza probatoria, la domanda attorea risultasse infondata per altre assorbenti ragioni, in quanto parte attrice non solo non aveva determinato con esattezza l'effettivo valore della massa ereditaria, come pure delle presunte donazioni e della quota di legittima asseritamente violata, ma neppure emergevano, dal complesso degli atti, “riscontri necessari ad integrare una prova finanche presuntiva” al riguardo, stante anzi la “totale carenza di riscontri e dunque di prova” del sostenuto diritto, apparendo sinanche “inverosimile la rappresentazione fattuale operata dall'attrice a fondamento della propria domanda”.
L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere integralmente riformata, ha presentato impugnazione, articolando sei motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Omesso esame di un elemento decisivo per la controversia”;
- “Omessa istanza di verificazione”;
- “Errata o omessa analisi ed interpretazione dei documenti depositati da parte attrice con riferimento agli asseriti lasciti in favore della RA Pt_1
”;
[...]
13 - “Errore nella ricostruzione dei fatti di causa ed in particolare del documento n. 8 prodotto”;
- “Sull'indeterminatezza della quantificazione dell'effettività della lesione”;
- “Pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. poste a carico della soccombente: sproporzionalità del quantum”.
Parte Appellata, costituitasi in giudizio, ha domandato la conferma della sentenza impugnata.
2. OMESSO ESAME DI UN ELEMENTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA
Con un primo motivo di doglianza l'Appellante sostiene che il Tribunale avrebbe
“deciso di non decidere”, in quanto, nel concludere in ordine al mancato adempimento degli oneri probatori incombenti in capo a parte attrice, non avrebbe analizzato i documenti prodotti agli atti, che richiama elencandoli (“A. gli estratti conto corrente bancario 1000/894 in essere presso TE AN – Filiale di Biella via Italia –
intestato a B. Copia documentazione contabile pagamenti e Controparte_2
varie da parte dell'attrice per la madre;
C. Copia rendiconto di chiusura dell'amministratore di sostegno;
D. Copia documentazione bancaria PRIVATE
BANKING; E. Copia rendiconto annuale amministratore di sostegno;
F. Copia assegni intestati a;
G. Estratti conto bancari relativi alle posizioni intestate Controparte_1
alla RA;
H. Estratto conto di appoggio intestato a;
I. CP_2 Parte_1
Riepilogo movimentazione quote;
J. Disposizioni impartite dalla RA ”, CP_2
nonché “i verbali del procedimento di amministrazione di sostegno”) e le consulenze di parte (“la perizia grafologica della dottoressa la relazione contabile della Per_6
dottoressa ”), affermando che invece tale “documentazione non è Persona_7
mai stata contestata da controparte e pertanto ex articolo 115 c.p.c. è provata e valida”, inoltre il Tribunale nemmeno avrebbe disposto una CTU contabile, volta a “leggere tecnicamente” la documentazione stessa.
Tale motivo d'impugnazione risulta manifestamente infondato.
14 Oggetto dell'onere di contestazione sono i fatti allegati da una parte, non certo i documenti dalla stessa prodotti, non ha quindi applicazione il principio di cui all'art. 115 c.p.c.. I fatti ipotizzati sull'invocata base di tali documenti sono stati, poi, tutti specificamente contestati dalla controparte.
Nemmeno corrisponde al vero che il Tribunale non abbia tenuto conto delle consulenze tecniche prodotte dalle parti, al contrario, ha esaminato la consulenza contabile, correttamente attribuendole valenza di “mera allegazione difensionale”, come da costante e richiamata giurisprudenza della Suprema Corte, altresì notando che lo stesso consulente di parte aveva effettuato un calcolo “senza alcuna possibilità di verifica sui conti correnti in quanto non a mani dello scrivente”, certo privo di alcuna valenza probatoria. Relativamente alla perizia grafica, ha ritenuto il documento de quo
comunque privo di effettiva valenza probatoria, indipendentemente dalla sua attribuibilità alla de cuius.
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, come noto non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento (la Suprema Corte ha sinanche avuto occasione di ribadire che neppure è necessaria un'espressa pronuncia in ordine al rigetto di un'istanza di parte di CTU o di supplemento di CTU, cfr. C.
Cass., Sez. 3, sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv. 645507 – 01), al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. È certo vero che, se di regola è volta a valutare fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetta consulenza “deducente”), in casi particolari può anche consentire di accertare determinati fatti non altrimenti rilevabili
(consulenza “percipiente”), ma in ogni caso mai può essere utilizzata al fine di esonerare una parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze altrimenti non provati (così C. Cass., Sez. 6 - 1,
ordinanza n. 30218 del 15/12/2017, Rv. 647288 – 01. Sul punto cfr. altresì, ex multis,
15 C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 8989 del 19/04/2011, Rv. 617784 – 01; C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3717 dell'8/02/2019, Rv. 652736 – 01), ed è questo il caso. La richiesta di
CTU non poteva, quindi, né può trovare accoglimento.
Inoltre, il Giudice di primo grado non ha omesso di valutare i documenti prodotti dalla parte, ma ha constatato e ritenuto gli stessi inidonei ad assolvere all'onere probatorio che l'azione avanzata in giudizio prevede in capo all'attore.
Il Tribunale ha altresì indicato, in premessa, che, sulla base dell'insegnamento della
Suprema Corte, “il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva””(Cass. 1357/2017; Cass. 20830/2016; Cass.
1297/1971)” e che “la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima', costituendo tali deduzioni il 'contenuto essenziale della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva' (C.
Cass. 17926/2020)”, e ha altresì indicato che, nella presente causa, la domanda di parte attrice e i computi proposti si fondavano principalmente, per un importo di euro
740.080,00, sulla scrittura privata prodotta come doc. 8, denominato 'lettera ai figli', documento al quale, secondo il Tribunale, anche ad assumerne l'autenticità, non poteva attribuirsi valenza probatoria nel senso sostenuto da parte Attrice: il che, fra l'altro, per mero inciso, comportando il non riconoscimento della più parte degli importi asseritamente donati al Convenuto, già comportava di escludere, quantomeno per la più parte, la sussistenza di una lesione della legittima.
16
3. OMESSA ISTANZA DI VERIFICAZIONE - INFONDATEZZA
Con il secondo motivo d'impugnazione l'Appellante si duole della presunta omessa verificazione del predetto doc. 8 di parte attrice, scrittura privata denominata “lettera ai figli”: il Giudice di primo grado l'avrebbe “negata”, dopo il disconoscimento da parte di “basando la propria motivazione sul fatto che non erano state Controparte_1
depositate scritture di comparazione” e il documento non sarebbe stato prodotto in originale, ma in copia fotostatica, mentre invece le scritture di comparazione sarebbero state depositate (gli originali di documenti bancari, di indicazioni bancarie, il testamento pubblico a firma Notaio e sarebbero state anche utilizzate dal Persona_5
Tribunale “per fondare il proprio convincimento a favore del convenuto”.
Anche tale motivo d'impugnazione è infondato.
Innanzitutto, va notato che le critiche mosse dall'Appellante non afferiscono a ragioni del Tribunale di “negazione” della verifica, ma alla mera ricostruzione dei fatti e delle argomentazioni delle parti in causa (sul punto, del Convenuto) sintetizzate nella sentenza impugnata in una parte antecedente all'esposizione della ratio decidendi. Per mero inciso, può aggiungersi che, se la produzione di scritture di comparazione risulta agli atti, anche se non vi è giudizio sulla tempestività, l'eccezione relativa alla possibilità di verificazione di un documento prodotto in fotocopia, senza alcuna allegazione in ordine alle ragioni dell'omessa produzione dell'originale, ove fosse stata esaminata, appariva accoglibile, tenuto conto che l'Appellante menziona un precedente della Corte di Cassazione penale che si riferisce alla mancata effettuazione di perizia grafologica sull'originale di un assegno, mentre non appaiono favorevoli alla posizione dell'Appellante le pronunce della Cassazione civile (ad es., C. Cass., 27 gennaio 2009 n. 1903, RV 606317, secondo cui "nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione apposta dal testatore, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione"), vieppiù a fronte del disposto dell'art. 2712 c.c., secondo
17 il quale le copie fotostatiche fanno piena prova soltanto a condizione che esse non vengano disconosciute da coloro nei cui confronti si voglia farle valere.
Peraltro, come detto, il Tribunale non ha “negato” la verificazione, ma ha ritenuto di poter giudicare “a prescindere dalla questione dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione”, ovvero ha ritenuto che, anche presupponendo l'autenticità del documento, lo stesso non avesse valenza probatoria nel senso ad esso attribuito da parte Attrice, ragione per la quale non era necessario, né utile procedere alla verificazione, in quanto non rilevante.
Il che è del tutto condivisibile.
Per un verso, già l'interpretazione di tale documento come indicante una serie di donazioni effettuate dalla madre al solo è lungi dall'apparire Controparte_1
inequivoca. Infatti, se per alcuni importi si legge ho dato a Controparte_2
mio figlio”, sia pur senza indicare il titolo, per altri si indica che di Controparte_1
tale somma “ero proprietaria anch'io”, quindi non unica proprietaria, per altri si scrive
“le davo” e non “gli” davo, diversi importi sono riferiti a spese relative all'immobile condominiale in cui presumibilmente abitava la stessa de cuius, per altri si indica essere somme date “di nascosto alla Sig. , per altre ancora, al contrario Pt_3
“ mi ha dato”. CP_1
Per altro verso, come correttamente rilevato dal Tribunale, nel successivamente testamento pubblico della stessa de cuius, del febbraio 2010, indicato dalla stessa
Appellante come scrittura di comparazione, si legge “lascio eredi in parti uguali i miei figli e a cui in vita ho già dato in parti uguali”. Si tratta di una Pt_1 CP_1
dichiarazione di certa provenienza, che supera la scrittura privata di tre anni precedente, privandola di ogni valenza probatoria in ordine a presunte donazioni precedentemente effettuate in favore di in misura maggiore di Controparte_1
quelle effettuate a favore di Parte_1
Anche nel successivo e ultimo testamento della de cuius, del 2011, ulteriormente viene fatto riferimento a donazioni fatte dalla de cuius all'attrice, “autorizzandola a
18 trattenere i beni (gioielli, biancheria e arredi) da me donatile in vita, con dispensa quindi dalla collazione”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto la superfluità, ai fini della decisione, della verificazione dell'autenticità del documento de quo..
4. ERRATA O OMESSA ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI DEPOSITATI
DA PARTE ATTRICE CON IN FAVORE DELLA Controparte_6
SIGNORA - ERRORE NELLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI Parte_1
CAUSA ED IN PARTICOLARE DEL DOCUMENTO N. 8 PRODOTTO - INFONDATEZZA
Con il terzo motivo d'impugnazione l'Appellante indica che “non si comprende come il Giudice possa affermare” che “... ad ulteriore conferma dell'infondatezza della domanda, va inoltre rilevato che tra gli allegati alla perizia grafologica di parte attrice risulta presente documentazione che si pone in evidente contrasto con le stesse allegazioni attoree, aspetto per giunta sottolineato dal convenuto che ha infatti eccepito che il contenuto del documento su cui si fonda la pretesa della sorella risulta “smentito dal testamento notaio 17/2/2010 e dalle donazioni effettuate dalla madre Persona_5
alla figlia di cui vi è principio di prova in giudizio”, “dal momento che è stata prodotta la documentazione bancaria – estratti conto e rendiconto titoli - (cfr. doc. 16 prodotto,
esibizione degli estratti conto di appoggio intestato a , riepilogo Parte_1
movimentazione quote e disposizioni RA ), non contestata da CP_2
controparte e quindi provata, con la quale si dà atto che quanto 'donato' dalla madre alla figlia, è stato dalla stessa ripreso in toto e azzerato ogni rapporto bancario a favore della figlia. Tale circostanza documentale è ulteriormente avvalorata dai documenti di disposizione con cui la RA dava indicazioni alla Banca affinché tutta la CP_2
corrispondenza bancaria del conto di appoggio intestato alla figlia venisse spedita unicamente alla de cuius stessa, tenendo quindi la figlia all'oscuro di ogni eventuale operazione, come quella del ritiro della somma inizialmente depositata sul conto corrente intestato alla figlia”.
Con il quarto motivo d'impugnazione l'Appellante aggiunge che, che non sarebbe corretto affermare che “che il documento n. 8 sia l'unico su cui parte attrice si è basata
19 per richiedere l'azione di riduzione e che non vi siano altri elementi idonei a provare le richieste avanzate dalla RA ”, in quanto l'attrice “ha depositato gli estratti Pt_1
conti delle varie posizioni di cui la de cuius era intestataria e/o cointestataria, la movimentazione bancaria dei titoli in capo alla RA , copia di assegni CP_2
bancari che, non solo ricostruiscono le donazioni fatte dalla madre al figlio, ma anche dimostrano come le donazioni siano state fatte solo nei confronti del convenuto e non anche dell'attrice”, nonché “in atti sono stati depositati i verbali delle udienze per l'assegnazione dell'amministratore di sostegno alla RA , dai quali CP_2
risulta chiaramente come la madre fosse totalmente succube del figlio e che non usciva più di casa” (a riprova del fatto che fosse a prelevare col bancomat CP_1
cointestato) e che il convenuto non sarebbe riuscito a provare la legittimità dei bonifici ricevuti dalla madre. Lamenta anche che “il convenuto” non avrebbe prodotto, né provato “alcunché”.
Anche tali motivi d'appello, che in larga misura riprendono i precedenti, sono infondati e non possono trovare accoglimento.
Il riferimento del Tribunale, del tutto corretto, al contrasto fra allegazioni attoree, è quello fra il “doc. 8” e il testamento del 2010.
La restituzione di alcuni importi certo non prova la restituzione di tutte le donazioni eventualmente ricevute.
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non è applicabile ai documenti, ma ai fatti. Parte Attrice, poi, nemmeno aveva allegato di aver ricevuto donazioni, nella costituzione in giudizio, tantomeno di averle restituite, né poi sono oggetto di onere di contestazione fatti non conosciuti né conoscibili dalla controparte.
Inoltre, il Giudice di primo grado ha rigettato le domande attoree in quanto non risulta essere stato soddisfatto l'onere della prova, che incombe su chi agisce per la riduzione per lesione della legittima, e che non può dirsi essere soddisfatto semplicemente provando che una parte abbia percepito più di un'altra, ma richiede che si provi il totale della massa ereditaria, sommando il donatum e il relictum, fino ad
20 arrivare all'accertamento che, confrontando le donazioni ricevute da tutti gli eredi, è stata effettivamente lesa la quota di legittima spettante a uno dei successori.
La Corte di Cassazione, da ultimo con l'ord. n. 20954/2025, ha ribadito che, per quanto i principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possano essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda l'esatta entità monetaria della lesione, tuttavia “la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima”.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado,
nemmeno sulla base di elementi presuntivi tale prova è stata fornita, atteso che gli elementi forniti dall'attrice sono puramente indiziari, senza che ci sia precisione, concordanza e gravità degli stessi, e sono stati puntualmente contestati dal convenuto con affermazioni che non rendono meno probabile la sua ricostruzione dei fatti rispetto a quella sostenuta dall'attrice.
Della mancata attribuibilità come donazioni degli importi di cui al “doc. 8” di parte attrice, che incide per il 68% sul donatum dalla stessa allegato, già si è detto.
L'attrice ha poi allegato che la restante parte della lesione sarebbe dovuta, per euro
280.000,00, ai prelievi ingiustificatamente operati dal fratello dal conto corrente che aveva cointestato con la madre. Non ha tuttavia fornito alcuna prova che tali prelievi siano effettivamente stati compiuti dal fratello, che ha sinanche negato di aver in disponibilità un bancomat, sino al 2016. In sede di impugnazione, l'Appellante si limita a sottolineare come le spese della madre siano grandemente calate in seguito alla nomina dell'amministratore di sostegno. Circostanza al più suggestiva, che peraltro potrebbe trovare ragione anche e proprio nell'aggravarsi delle condizioni della de cuius, che di lì a pochi mesi l'avrebbero condotta ad un ricovero presso una RSA, successivamente al decesso.
Nessuna valenza probatoria, ma di mera ipotesi difensiva, hanno poi le affermazioni del consulente di parte (nemmeno fra l'altro riportate espressamente in appello)
21 secondo le quali “ho provato a cercare il costo della vita per un singolo a Biella” e “dal documento che si allega si legge un costo di euro 274 mensile per vitto e varie,
possiamo ritenere che la RA avesse abitudini di lusso, e pertanto raddoppio la spesa arrivo a euro 548 (all. 2) aggiungiamo euro 500 per spese varie non quantificate arriviamo a un totale arrotondato per eccesso di euro 1.110 al mese, se raddoppiamo detto importo al periodo di osservazione (nove anni) sommano ad euro 118.800”; ancora, “la differenza, se rapportata agli anni, ammonta a euro 287.266, che, a parere della scrivente, potrebbe essere la differenza dei prelievi in contanti non giustificati e donati quali utili al signor ”. Sono mere ipotesi e valutazioni personali, Controparte_1
fondate fra l'altro su un documento, allegato in calce al parere del consulente, del quale nemmeno si comprende la fonte, tantomeno l'attendibilità.
Il possesso di un bancomat da parte di poi, è comunque Controparte_1
coerente con la cointestazione del conto, non esclude né prelievi effettuati direttamente dalla madre, né l'ipotesi di prelievi effettuati da soggetto terzo, di fiducia per la de cuius, a cui avrebbe potuto delegare l'effettuazione di prelievi. Persino la stessa attrice,
a partire dal gennaio 2016, era titolare di una procura generale rispetto alla madre. Né
può escludersi che abbia effettuato prelievi per conto della madre, Controparte_1
poi consegnandole gli importi, o per effettuare acquisti o commissioni per conto della madre. Lo stesso fatto che, in altre occasioni, vi siano stati bonifici o assegni a favore di da quello stesso conto, semmai non conferma che dei prelievi Controparte_1
possano essere qualificati come donazioni a favore di di cui non Controparte_1
vi è prova alcuna.
Residuano infine complessivi euro 75.043,00, che l'Appellante indica essere riferibili a plurimi importi trasferiti, negli anni, dalla de cuius all'Appellato, mediante bonifici, da ritenere a suo avviso quale donatum. Tali circostanze sono state contestate dal convenuto, che ha inoltre indicato di avere ricevuto dei bonifici, ma che gli stessi non costituivano donazioni, ma retribuzione e compensa per l'attività svolta presso la società di famiglia, i cui utili erano versati alla de cuius, quale usufruttuaria.
22 Anche al riguardo, in capo all'attrice spetta innanzitutto di provare i versamenti, in modo esatto e puntuale, indicandone la data e l'eventuale causale, non con un generico riferimento alla documentazione versata agli atti.
Inoltre, quantomeno per presunzioni, doveva altresì essere provata la finalità di liberalità. Il che non risulta, trattavasi di impresa che il convenuto ha compiutamente indicato essere stata fondata dal nonno, portata avanti dal padre, in cui anch'egli avrebbe poi lavorato. A sua volta il convenuto non ha fornito prova documentale di questo, ma la cessione a lui di quote sociali, con riserva di usufrutto in capo alla madre, è elemento presuntivo in questo senso.
Più in generale, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare la necessità di una previa puntuale allegazione dei fatti, pur se documentati agli atti, tale per cui siano elencate con precisione le circostanze di fatto e i documenti che le provano, in quanto compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato;
non anche quello di 'trovare' la documentazione utile, tanto meno se l'appello concerna proprio la affermata presenza di documenti non rinvenuti dal giudice di primo grado nel fascicolo di parte. Onere cui l'Appellante non ha ottemperato con l'atto di impugnazione. La stessa consulenza di parte risulta grandemente approssimativa: la consulente indica delle somme senza precisare le date specifiche dei bonifici e conclude nel senso che “dalla documentazione risultano effettivamente bonifici al signor per € 75.043, ma credo si possa Controparte_1
facilmente implementare detta somma di almeno altri euro 280.000 (arrotondati per difetto) in quanto somme non giustificate dalla 'vita' della RA CP_2
”.
[...]
Se si compara tale ricostruzione dei fatti, assolutamente generica, con quella offerta dal convenuto, il quale ha indicato, in maniera plausibile e meno generica della controparte, di aver ricevuto tali somme per l'attività prestata nella società, risulta più credibile il fatto che l'anziana madre non potesse più gestire la società, di cui era unica
23 socia assieme al figlio, e il ricavato della società potesse essere riconosciuto come spettante al figlio o comunque a lui riconosciuto per l'attività svolta. Non sussiste poi la necessità che il convenuto provi tali circostanze mediante la produzione di bilanci:
ha prodotto la visura societaria, dalla quale risulta come unico socio con la madre, che
è mostrata come usufruttuaria per gran parte delle quote, percependo quindi gran parte dei ricavi societari;
trattandosi di società di persone, non vi era la necessità di redigere un bilancio societario;
un più specifico onere probatorio in capo al convenuto deriverebbe solo a fronte di precise e puntuali produzioni da parte dell'attrice, la quale, invece, come sopra esposto, si è limitata a riversare documenti in atti senza circostanziarli e senza perimetrare con precisione la domanda.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che “le allegazioni attoree poste a fondamento della domanda di riduzione appaiono del tutto indimostrate in relazione sia all'ammontare dell'asse ereditario, sia a quello delle donazioni ricevute in vita dal convenuto e dalla stessa attrice e sia all'ammontare della propria quota di riserva, conseguendone il doveroso rigetto della domanda di riduzione, stante l'onere rimasto inadempiuto che gravava sulla parte attrice di dare esatta quantificazione dell'effettività della lesione”.
5. INDETERMINATEZZA DELLA QUANTIFICAZIONE DELL'EFFETTIVITÀ DELLA
LESIONE – INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA IN SÉ
L'Appellante, con il quinto motivo d'impugnazione, si duole che il Tribunale, affermando che “in definitiva le allegazioni attoree poste a fondamento della domanda di riduzione appaiono del tutto indimostrate in relazione sia all'ammontare dell'asse ereditario, sia a quello delle donazioni ricevute in vita dal convenuto e dalla stessa attrice e sia all'ammontare della propria quota di riserva”, abbia ritenuto indeterminata la quantificazione della lesione.
Novamente l'Appellante sostiene che sarebbe stato “documentalmente che l'attrice non ha ricevuto donazioni dalla madre. Ciò risulta dai documenti prodotti ed esibiti”, il che non è, riporta poi che la “recente giurisprudenza di legittimità (C. Cass.
24 22371/2017) ha affermato, riconfermando un orientamento già consolidato, che
'l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto'.
Ancora la Corte precisa che l'indicazione di un importo accompagnata dalla formula di rito (o altra somma accertanda in corso di causa) viene a manifestare la volontà della parte diretta ad ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice (Cass. Civ. 22330/2017)”.
Infine, la parte afferma che “le conclusioni dell'atto di citazione riportano la cifra – quota di legittima – spettante all'attrice (300.000,00 euro) accompagnata dalla formula di rito o nella veriore somma accertanda in corso di causa. Di più, nella memoria ex art. n. 1 c.p.c., alla luce della perizia contabile documentata, viene ribadita la cifra spettante a titolo di quota di legittima all'attrice, come risultato dei calcoli e delle considerazioni esposte sia nella memoria stessa che nella relazione contabile prodotta in atti. Pertanto non si comprende come si possa affermare che la cifra non sia stata indicata e precisata né come si possa sostenere che non sono stati esposti i fatti a fondamento della domanda e che si facciano solo illazioni, supposizioni o valutazioni,
dal momento che sono stati prodotti documenti bancari, relazioni contabili ed ogni altro documento a comprova di quanto affermato dall'attrice e cioè di essere stata lesa nella propria quota di legittima”.
Anche tale motivo d'appello è infondato e va respinto.
Già va notato, per inciso, che la stessa domanda avanzata in giudizio sarebbe stata da ritenersi in larga parte indeterminata, come pure era stato eccepito da parte del convenuto in primo grado.
L'attrice ha chiesto, “previa collazione della massa ereditaria”, di “disporre conseguentemente la riduzione della disposizione di cui al testamento pubblico del 14
febbraio 2011, pubblicato il 12 giugno 2018 dal notaio Rep. 164.688 Per_1
Raccolta n. 31.586, statuendo che al signor spetta soltanto una quota Controparte_1
del patrimonio della testatrice costituito dal relitto aggiunto al donato e per l'effetto
25 dichiarare tenuto e condannare il signor a rilasciare una somma di Controparte_1
beni o denaro tale da integrare la quota di legittima”.
La Suprema Corte ha di recente ritenuto la possibilità di presentare contestualmente azione di collazione (che comporta la riunione reale delle donazioni con il patrimonio esistente al momento della morte del de cuius) e azione di riduzione (che ne comporta una riunione solo fittizia) ma, nel presente caso, risulta indeterminato quale sia l'oggetto esatto dell'azione di collazione.
Del tutto generiche erano poi le domande volte a ritenere Controparte_1
tenuto a “rilasciare una somma di beni o denaro”, spettandogli solo “una quota” dell'asse ereditario. Tale vaghezza è stata poi parzialmente ridotta circa il petitum dell'azione di riduzione in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., ma
è rimasto irrisolto il problema dell'oggetto della domanda di collazione, nonché della quantificazione della massa ereditaria, data la vaghezza e l'imprecisione del presunto donatum. Fra l'altro in tale occasione si è indicata una presunta lesione della quota riservata alla legittimaria in euro 389.333,00, per poi ricondurla a euro 300.000,00 con la successiva precisazione delle conclusioni, come pure in appello.
Comunque, come ritenuto dal Tribunale, risulta assorbente la valutazione, che questa Corte condivide, in ordine alla mancanza di prova, nemmeno per presunzioni,
di una lesione dei diritti di parte attrice quale legittimaria.
6. SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Ultimo punto oggetto d'impugnazione concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che il Tribunale di Biella ha ritenuto di computare in euro
14.103,00 per compensi, ritenendo la causa di elevata complessità, data competenza del tribunale in composizione collegiale e dato che la pretesa quantificata in parte argomentativa era “in misura prossima al limite dello scaglione entro i 260.000,00 euro”
L'Appellante osserva, in senso contrario, che “non si comprende come possa sostenersi di alta complessità, dal momento che il Giudice non ha disposto alcuna
26 istruttoria e quindi si è passati direttamente alla udienza di precisazione delle conclusioni. Si ritiene, al contrario, che la cifra liquidata sia sproporzionata all'attività svolta da parte convenuta”.
Parte Appellata ritiene, all'opposto, che la quantificazione sia stata corretta, dato che la causa era effettivamente di notevole complessità e che “sono comunque state redatte e depositate le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., due memorie autorizzate in seguito alle strumentali eccezioni di parte attrice, si sono tenute, oltre a quelle in presenza, una serie di udienze in forma figurata e quindi con la necessità di redigere e depositare le note di trattazione scritta. Parte appellante dimentica poi che lo stesso
DM 55/2014 prevede che per attività istruttoria (quella che secondo la rappresentazione di controparte non sarebbe stata svolta) si intendono 'le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali' (art. 4, c. 5, lett. c), tutte attività effettivamente svolte nell'ambito del processo”.
Anche questo motivo di gravame deve essere rigettato.
Il Tribunale ha ritento il valore della causa come rientrante nello scaglione compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00. La domanda di parte attrice era volta a dichiarare che all'attrice è riservata a titolo di legittima una quota pari a 300.000,00,
e un importo dovuto a titolo di reintegro della legittima lesa di circa euro 250.000,00,
ma nel corso del giudizio la stessa parte attrice ha in un momento rideterminato il primo importo in euro 389.333,00: già è dubbio, semmai, che non dovesse ritenersi, quindi, l'applicabilità delle tariffe per un valore più alto.
L'importo di euro 14.103,00 euro corrisponde poi ai medi tariffari (i massimi essendo pari a oltre 21.000,00 euro) e al riferimento ad una “alta complessità” della causa non ha corrisposto applicazione di una tariffa superiore a quella media.
Correttamente poi è stato ritenuto spettante un onorario per la fase
27 “istruttoria/trattazione”, perché le parti si sono scambiate plurime istanze istruttorie, che il Tribunale ha valutato, e vi è stata un'ampia e prolungata fase di trattazione della causa.
7. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna dell'Appellante alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (che si ritiene, per questa fase del giudizio, di valutare come indeterminabile), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.350,00
- per la fase introduttiva euro 1.800,00
- per la fase di trattazione euro 1.850,00
- per la fase decisoria euro 3.000,00
Totale: euro 9.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
28 Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al Parte_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
Appellata, liquidate nella misura di euro 9.000,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
(bozza della minuta del presente atto è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott. Guido Giuliani)
29
R.G. 644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 644/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il 30 novembre Parte_1 C.F._1
1954, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Federica Cela del foro di
Torino, PEC presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata, in Torino, via Maria Vittoria n. 27
- APPELLANTE -
CONTRO
1 C.F. , nato a [...] l'11 febbraio Controparte_1 C.F._2
1958, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Stefania Fontana del foro di
Biella, PEC e dall'avv. Andrea Pastorello del foro di Email_2
Biella, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliato, in Biella, via della Repubblica n. 27
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 9 maggio 2023, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 100/2023, emessa in data 8 marzo 2023
dal Tribunale di Biella, in composizione collegiale, pubblicata il 21 marzo 2023 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, promossa da Parte_1
(C.F. ), contro (C.F. ), ogni altra C.F._1 Controparte_1 C.F._2 diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge ove dovuta”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
Alla prima udienza, parte Appellante ha rinunciato alla presentata istanza ex art. 283 c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza impugnata n.
100/2023 del 21 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Biella e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
IN VIA ISTRUTTORIA:
- reintrodurre il documento n. 8 prodotto da parte attrice e conseguentemente ammettere l'istanza di verificazione così come richiesta dall'attrice nell'atto di citazione, nelle memorie istruttorie in atti, per i motivi esposti nell'istanza di revoca e nella memoria autorizzata del 24 settembre 2021 e ribadita nella comparsa conclusionale
2 NEL MERITO
- Dichiarare che all'attrice è riservata a titolo di legittima una quota pari a 300.000,00 euro del patrimonio della de cuius o la veriore somma accertanda in corso di causa
- Disporre conseguentemente la riduzione della disposizione di cui al testamento pubblico del 14 febbraio 2011, pubblicato il 12 giugno 2018 dal notaio Rep. 164.688 Raccolta n. 31.586, Per_1 statuendo che al signor spetta soltanto una quota del patrimonio della testatrice Controparte_1 costituito dal relitto aggiunto al donato e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il signor
a rilasciare una somma di beni o denaro tale da integrare la quota di legittima Controparte_1
- In punto spese di lite, rimodulare la condanna alle spese e ridurre il quantum della somma dovuta.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
Respinta ogni contraria eccezione e deduzione
- in via pregiudiziale: dichiarare l'appello proposto dalla RA inammissibile Parte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni dedotte in atti con le declaratorie conseguenti e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Biella 8 marzo 2023, n. 100/2023 (rg n. 516/2019) depositata in data 21 marzo 2023, oggi appellata;
NEL MERITO
- in via preliminare: dichiarare l'appello proposto dalla RA manifestamente Parte_1 infondato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni dedotte in atti con le declaratorie conseguenti e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Biella 8 marzo 2023, n. 100/2023 (rg n.
516/2019) depositata in data 21 marzo 2023, oggi appellata;
- in principalità: respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in atti e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Biella 8 marzo 2023, n. 100/2023 (rg n.
516/2019) depositata in data 21 marzo 2023, oggi appellata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con osservanza”.
Le parti hanno quindi regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso allegando Parte_1 Controparte_1
quanto segue:
3 - di essere figlia della RA vedova , nata a Controparte_2 Pt_1
Ponzone il 19 aprile 1928 e deceduta in Biella il 14 maggio 2018; che dal matrimonio tra e siano nati due figli: Controparte_2 Controparte_3
e la stessa attrice, che la RA Controparte_1 Parte_1
avrebbe sempre vissuto senza svolgere un'attività lavorativa, CP_2
possedendo peraltro beni immobili e mobili di notevole entità, derivanti anche dagli utili prodotti dalle aziende gestite dal di lei marito, ; che Controparte_3
a sua volta, non avrebbe mai svolto alcuna attività Controparte_1
lavorativa ed avrebbe sempre vissuto con le cospicue somme elargite dalla madre nel corso degli anni;
che, al contrario, l'attrice avrebbe sempre lavorato, esercitando la professione di insegnante;
che i rapporti dell'attrice con il fratello sarebbero sempre stati conflittuali e che, in specie, avrebbe Controparte_1
“sempre tenuto lontana la sorella da sé e dalla madre”;
- che, nel 2016, dopo aver appreso incidentalmente che la madre si sarebbe trovata nell'impossibilità di compiere spese, fra cui assumere una badante, sorpresasi in virtù dell'ingente patrimonio di cui credeva che la madre disponesse, l'attrice aveva presentato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno e, dall'inventario dell'amministratore, aveva appreso che la madre aveva un conto corrente con una giacenza di euro 120.313,97, ma non era più
titolare né di un deposito titoli né di altri investimenti di cui in precedenza era
Perso titolare, anche le quote della società costituite dal padre, GI.-UNO,
sarebbero state per la maggior parte trasferite al figlio, con riserva di usufrutto in capo alla madre;
- che, dall'esame degli estratti conto del conto corrente bancario n. 1000/894 intestato alla RA e in essere presso INTESA SANPAOLO filiale CP_2
di via Italia a Biella, sarebbero risultati ingenti prelievi di somme in contanti a distanza di poco tempo tra loro, alcuni fatti con la carta di debito, altri con prelievi dagli sportelli della stessa, e che, al momento dell'intervento CP_4
dell'amministratore di sostegno, il bancomat era detenuto dal figlio della RA
4 che tali prelievi sarebbero stati Parte_2 Controparte_1
incongrui rispetto alle reali necessità di una persona anziana che, soprattutto negli ultimi anni, dal 2013 in poi, non usciva più di casa e quindi non svolgeva alcuna attività o vita sociale che giustificasse la necessità di prelevare somme così elevate, pari a 57.500,00 euro per l'anno 2012; 48.900,00 euro per l'anno
2013; 33.000,00 euro per l'anno 2014; 34.500,00 euro per l'anno 2015;
34.000,00 euro per l'anno 2016; che, dal 2017, anno di nomina dell'amministratore di sostegno, i prelievi in contanti sarebbero stati invece di euro 2.000,00 complessivi;
che i pagamenti delle utenze, dello stipendio della
RA delle pulizie e delle tasse, venivano direttamente addebitati sul conto,
quindi non vi sarebbe stata alcuna necessità di prelievi in contanti così ingenti;
- che, dal momento in cui l'attrice è stata messa al corrente della situazione della madre (ottobre 2016), avrebbe provveduto personalmente a consegnare il denaro necessario per gli approvvigionamenti alla RA che svolgeva le pulizie e che la cifra totale per alimenti medicine e voucher RA (badante inserita Per_3
dall'attuale attrice per assistenza alla madre) sarebbe stata di euro 4. 167,40 totali;
- che, dall'aprile 2017, la RA era stata ricoverata presso la CP_2
Fondazione CC ZE e la retta per il ricovero era stata pagata direttamente dal conto corrente con un bonifico effettuato dall'amministratore di sostegno;
- che la RA era deceduta in Biella il 14 maggio 2018, lasciando CP_2
testamento pubblico registrato in data 12 giugno 2018 del Notaio di Per_1
Biella, Rep. 164.688 Raccolta n. 31.586; che detto testamento prevede quanto segue: “…prelego a mio figlio ogni bene mobile di mia proprietà che si CP_1
troverà nella mia casa di residenza al momento della mia morte, intendendo comprendere tra detti beni: mobili, arredi, corredi, oggetti di valore quali gioielli e quadri, mobili di antiquariato e simili. Istituisco eredi universali dei miei beni
5 mio figlio e mia figlia attribuendo ad entrambi la quota CP_1 Pt_1
ereditaria riservata dalla legge;
ed al solo la quota disponibile…”; CP_1
- che l'attrice, informata dall'amministratore di sostegno della morte della madre, il 28 maggio 2018 inviava, a mezzo del proprio legale, lettera raccomandata
“al fine di procedere alla collazione ed alla successiva Controparte_1
divisione ereditaria” e che, non avendo ricevuto risposta, aveva attivato procedura di mediazione, che aveva dato esito negativo;
Perso
- che la de cuius al momento della morte era titolare: “di quote della società
GI. con sede in Biella, Piazza Vittorio Veneto 15, Controparte_5
società mobiliare ed immobiliare, di un conto corrente bancario con un saldo al momento della chiusura dell'amministrazione di sostegno di euro 73.231,46, come risulta dal rendiconto presentato dall'amministratore di sostegno, avvocato
Romano, alla chiusura della procedura”;
- che la de cuius in vita avrebbe consegnato ad entrambi i figli una busta da aprire al momento della sua morte, nella quale erano contenuti fogli dove la RA
, in data 1° agosto 2007, avrebbe indicato le somme elargite al figlio CP_2
così scrivendo: Controparte_1
“…io sottoscritta ho dato a mio Controparte_2 Controparte_1
figlio senza andare a spulciare il tutto e grosso modo sono:
£ 400.000.000 per la casa
£ 250.000.000 per vendita alloggio LA
£ 50.000.000 per macchina “Mercedes”
£ 150.000.000 portati in Svizzera Monete d'oro svizzere che ero proprietaria anch'io.
Tutte le spese fatte nel condominio, tinteggiatura, e mensilmente l'affitto e tutto il resto che non sto ad elencare, perché non finirei più. Mai però mi ha chiesto se per la casa doveva contribuire, essendo suo l'alloggio. I due garage di via Colombo.
6 Ogni anno le davo £ 20.000.000 a Natale e £ 5.000.000 per compleanno.
Dentista circa 60.000.000.
Alloggio pagato 350.000.000 + 10.000.000 di nascosto alla Sig. e Pt_3
per rimodernarlo ho speso £. 425.000.000
mi ha dato: una tantum…e poi ridendo a volte se le teneva per sé: CP_1
I° volta 69.000.000
10.000.000
50.000.000
50.000.000
58.000.000
25.000
Ultima 1.475 euro con assegno dovendo pagare le tasse
1 agosto 2007
” Controparte_2
- che, da un'analisi della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni reperita presso la PRIVATE BANKING TE San Paolo la situazione bancaria della
RA sarebbe stata la seguente: CP_2
Rapporti intestati alla RA Controparte_2
• conto corrente ordinario: 09000 1000 00000108372 estinto in data 19.12.2011
• depositi amministrati 09000 1000 00001011635 estinti in data 19.12.2011
• rubriche fondi 09000 1000 00019008751 estinte in data 19.12.2011
Rapporti intestati a e Controparte_2 Controparte_1
• conto corrente 09000 6700 00000405197 estinto in data 11.1.2012
• deposito amministrato 09000 9000 00001002929 estinto in data 21.06.2010
• rubriche fondi 09000 9000 00019010367 estinte in data 16.03.2010
- che il conto corrente, deposito amministrato e rubriche fondi cointestati alla de
cuius ed al figlio sarebbero tutti alimentati da somme provenienti dal conto,
deposito e rubriche intestate solo alla RA;
che nel dicembre 2011 CP_2
la RA , chiuse tutte le posizioni in essere presso la Private CP_2
7 Banking, aprì un conto corrente e deposito titoli presso TE AN, filiale di Via Italia a Biella, alimentato da somme provenienti dalle posizioni in essere presso la Private Banking, di esclusiva proprietà della RA , CP_2
essendo tutti i bonifici disposti e firmati dalla stessa;
- che, dall'esame degli estratti conto in essere presso TE AN emergerebbe che la RA avrebbe elargito, tramite bonifici bancari, CP_2
al figlio nel solo periodo dal febbraio 2013 al novembre Controparte_1
2016, somme per euro 74.600,00.
- che, “da una ricostruzione per il momento indicativa in attesa di ulteriore documentazione bancaria”, “la massa ereditaria (risultante dal relictum più donatum) si aggira intorno al milione di euro”;
- che, “da una ricostruzione di quanto percepito dal figlio” Controparte_1
avrebbe “ricevuto, in vita la madre, somme di denaro che ledono la quota di legittima spettante all'attrice. Infatti”, avrebbe “percepito somme di denaro pari ad euro 850.000,00 (dichiarazione della madre e bonifici effettuati dopo la dichiarazione)” e che, “se la massa ereditaria ammonta ad un milione di euro, la legittima per ciascun figlio è di circa euro 300.000,00. Avendo il signor CP_1
già avuto circa 850.000,00 euro dalla madre, quando quest'ultima era ancora in vita, la somma dovuta dal signor alla sorella a titolo di reintegro della CP_1
legittima lesa è di circa euro 250.000,00”; domandando, su queste basi, “previe le declaratorie del caso e di legge e previa collazione della massa ereditaria, - Dichiarare che all'attrice è riservata a titolo di legittima una quota pari a circa 300.000,00 euro del patrimonio della de cuius o la veriore somma accertanda in corso di causa;
- Disporre conseguentemente la riduzione della disposizione di cui al testamento pubblico del 14 febbraio 2011, pubblicato il 12
giugno 2018 dal notaio Rep. 164.688 Raccolta n. 31.586, statuendo che al Per_1
signor spetta soltanto una quota del patrimonio della testatrice Controparte_1
costituito dal relitto aggiunto al donato e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il
8 signor a rilasciare una somma di beni o denaro tale da integrare la Controparte_1
quota di legittima”.
In sede di prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., parte attrice precisava poi che, con l'ausilio di una perizia contabile di parte, l'asse ereditario sarebbe stato da stimarsi in euro 1.168.000,00, il fratello avrebbe già percepito, quale donatum, euro
1.095.000,00 e, conseguentemente, la quota di riserva, pari a un terzo della sommatoria del relictum e del donatum, sarebbe stata da individuarsi in euro
389.333,00 quanto al valore della propria quota di riserva;
parte attrice, tuttavia, non modificava le proprie conclusioni, che successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, ribadiva nel senso sopra testualmente riportato.
costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle Controparte_1
domande attoree, contestando integralmente i fatti allegati dall'attrice e affermando:
- la nullità della citazione per l'assoluta incertezza del petitum e dei fatti posti a fondamento delle domande;
- che “l'attrice stima l'asse ereditario in modo approssimativo e senza una base contabile documentale, indicandolo anche con una espressione letterale del tutto imprecisa 'si aggira intorno al milione di euro' e indicando in modo altrettanto impreciso e sfornito di qualsiasi appiglio contabile documentale le somme che avrebbe ricevuto il fratello in donazione durante la vita della de cuius ('avendo il signor già avuto circa 850.000,00 euro dalla madre')”; CP_1
- di formalmente disconoscere il documento 8 avversario, contenente i fogli dove la RA , in data 1° agosto 2007, asseritamente avrebbe indicato CP_2
somme elargite al figlio, con riferimento sia al contenuto sia all'asserita sottoscrizione della madre, chiedendo altresì la produzione in originale del documento;
- che, in ogni caso, lo stesso documento non avrebbe alcun valore probatorio, in assenza di puntuali riscontri documentali, non sussistenti;
- di formalmente disconoscere, altresì, il contenuto, la sottoscrizione e la conformità agli originali delle scritture ex adverso prodotte come documento n.
9 2 (copia documentazione contabile pagamenti alimenti e varie da parte dell'attrice per la madre)
- la non conformità con gli originali delle copie fotografiche delle scritture prodotte dall'attrice ai documenti n. 1 (Copia estratti conto corrente bancario
1000/894 in essere presso TE AN -Filiale di Biella Via italia - intestato a , n. 2 (Copia documentazione contabile pagamenti Controparte_2
alimenti e varie da parte dell'attrice per la madre) e n. 9 (Copia documentazione bancaria Private Banking);
- la non veridicità delle allegazioni della sorella in merito ai rapporti familiari e alle condizioni di vita, passata e presente, della famiglia e del fratello, “queste ultime connotate da rilievi latamente diffamatori”;
- che l'esponente, “dopo il diploma di Ragioneria, ha lavorato come impiegato dapprima in un istituto di credito, poi presso la RM ZE, e infine come dipendente prima e amministratore delegato poi della “Filatura Cardata
BE QU e Figli”, azienda fondata dal di lui (omonimo) nonno, e proseguita dal padre delle parti, sig. , sino alla sua morte”, Controparte_3
azienda che, “dopo la morte del padre, anche a causa dei conflitti societari con l'altro ramo della famiglia ”, è stata chiusa;
Pt_1
- che l'intestazione a lui di “quote della Qui.Gi.Uno società semplice, fu effettuata proprio quale riconoscimento dell'attività prestata nell'azienda del padre.
Tuttavia, poiché le quote erano state attribuite in nuda proprietà al figlio con usufrutto della madre, era la RA che risultava beneficiaria e CP_2
titolare degli utili, li riscuoteva e li rigirava in parte mediante bonifico al figlio
, effettivo prestatore di lavoro per la società di famiglia”, “questa la CP_1
motivazione alla base di vari bonifici della sig.ra al figlio ”; CP_2 CP_1
- che sarebbe stata l'attrice a interrompere “bruscamente i Parte_1
rapporti con i propri genitori dopo il di lei matrimonio e, trasferitasi a vivere a
Torino”, genitori di cui poi non si sarebbe “mai occupata non solo e non tanto per la lontananza, ma per l'astio che nutriva nei confronti della famiglia
10 d'origine, dei propri genitori”, mentre non sarebbe “vero che il fratello l'abbia esautorata o tenuta lontana dalla madre e dagli 'affari' di famiglia, come dimostra il fatto che, quando la madre manifestò le prime difficoltà in età
avanzata, nel novembre 2016, fu il sig. a chiedere al notaio di CP_1 Per_1
redigere una procura speciale rilasciata dalla sig.ra l'11.11.2016 con CP_2
cui la de cuius costituì suoi procuratori generali entrambi i propri figli, con facoltà di disporre disgiuntamente”;
- che “il rilascio della procura generale ai figli si rese necessario nel novembre del
2016 perché solo in quel momento la madre iniziò a manifestare difficoltà nella gestione dei suoi rapporti economici bancari. Prima, e per tutta la sua vita, la sig.ra amministrò sempre in totale autonomia e piena Controparte_2
capacità le proprie sostanze”;
- che egli avrebbe avuto a sua disposizione “una carta bancomat appoggiata sui conti correnti della madre” solo “nell'ultimissimo periodo di vita della medesima. In particolare ad inizio novembre 2016 la sig.ra dipendente Per_4
in qualità di collaboratrice domestica della sig.ra , contattò il sig. CP_2
per riferirgli che la banca, presso la quale regolarmente la RA CP_1
si recava per effettuare i prelievi di somme contanti o mediante carta Per_4
bancomat sui conti della RA , non aveva riconosciuto la CP_2
sottoscrizione della RA su una delega di pagamento portata in CP_2
banca dalla colf, e si rese necessario quindi conferire procura che, su indicazione dell'esponente, venne appunto conferita ad entrambi i figli. La sig.ra , CP_2
infatti, negli ultimi anni di vita, fidandosi ciecamente della collaboratrice domestica sig.ra aveva riposto nella medesima tutta la sua fiducia tanto Per_4
da delegarla ad effettuare i prelievi di denaro contante allo sportello o mediante carta bancomat. Infatti, fu appunto la sig.ra nel novembre 2016, a Per_4
contattare il sig. rappresentandogli la circostanza che la banca Controparte_1
non autorizzava più i prelievi sui conti della sig.ra effettuati mediante CP_2
11 la consegna, da parte della colf, di disposizioni di prelievo sottoscritte, in precedenza, dalla titolare del conto”;
- che non corrisponderebbe a verità “quanto ex adverso affermato in relazione alle circostanze che condussero alla nomina alla sig.ra di un CP_2
amministratore di sostegno: la sig.ra a fine 2016 aveva difficoltà a CP_2
deambulare e gestire i propri acquisti e spese in totale autonomia come in precedenza, ma non è affatto vero ed è smentito dalle stesse allegazioni e documentazione avversaria, che la sig.ra 'non aveva più somme a CP_2
disposizione per acquistare i generi alimentari ed altri generi di prima necessità'.
L'amministratore di sostegno nominato avv. Romano attestò infatti che al momento della sua nomina la sig.ra aveva giacenze bancarie per oltre CP_2
euro 120.000,00 che non sono certo somme irrisorie o insufficienti per il mantenimento di una donna anziana che ancora abitava in casa propria”;
- che, “quanto ai prelievi evidenziati da parte attrice sul conto corrente bancario n. 1000/894 negli anni dal 2012 al 2016” si tratterebbe di “prelievi CP_2
assolutamente proporzionati e congrui per il mantenimento di una donna dell'alta borghesia biellese, abituata a condurre un alto tenore di vita, residente in una bella, elegante ed ampia casa del centro di Biella, abituata a rifornirsi sia per la spesa alimentare che per abbigliamento e accessori per sé e per i suoi eventuali omaggi ad amiche o familiari presso le Boutiques della centrale Via
Italia”;
- che la controparte non si sarebbe “mai preoccupata o occupata della vita e delle condizioni di vita ed economiche della madre, e spiace dover ricordare che la figlia non ha presenziato neppure alle esequie della sig.ra ”; CP_2
- che, col precedente testamento pubblico redatto dalla madre e raccolto dal notaio di Biella in data 17.2.2010, prodotto agli atti anche dalla Persona_5
controparte, la madre lasciava le seguenti disposizioni di ultima volontà: “Lascio eredi in parti uguali i miei figli e a cui in vita ho già dato in Pt_1 CP_1
parti uguali”, dichiarazione di volontà, manifestata alla presenza del pubblico
12 ufficiale e di due testimoni, posteriore alla, da lui contestata, dichiarazione del
1° agosto 2007, e di poco anteriore all'ultimo testamento pubblico della sig.ra
, 14 febbraio 2011, indicativa di un “equo trattamento riservato dalla CP_2
madre in vita ad entrambi i figli”;
- l'insussistenza, pertanto, dell'asserita lesione della quota di legittima, comunque non provata agli atti.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato integralmente le domande attoree, ritenendo che “a prescindere dalla questione dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione” relativa allo scritto, asseritamente materno, del 2007, comunque ritenuto in contrasto con le risultanze emergenti dal successivo testamento pubblico del 2010 (prodotto agli atti dalla stessa parte attrice e indicato come scrittura di comparazione rispetto al documento del 2007) e carente di effettiva valenza probatoria, la domanda attorea risultasse infondata per altre assorbenti ragioni, in quanto parte attrice non solo non aveva determinato con esattezza l'effettivo valore della massa ereditaria, come pure delle presunte donazioni e della quota di legittima asseritamente violata, ma neppure emergevano, dal complesso degli atti, “riscontri necessari ad integrare una prova finanche presuntiva” al riguardo, stante anzi la “totale carenza di riscontri e dunque di prova” del sostenuto diritto, apparendo sinanche “inverosimile la rappresentazione fattuale operata dall'attrice a fondamento della propria domanda”.
L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere integralmente riformata, ha presentato impugnazione, articolando sei motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Omesso esame di un elemento decisivo per la controversia”;
- “Omessa istanza di verificazione”;
- “Errata o omessa analisi ed interpretazione dei documenti depositati da parte attrice con riferimento agli asseriti lasciti in favore della RA Pt_1
”;
[...]
13 - “Errore nella ricostruzione dei fatti di causa ed in particolare del documento n. 8 prodotto”;
- “Sull'indeterminatezza della quantificazione dell'effettività della lesione”;
- “Pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. poste a carico della soccombente: sproporzionalità del quantum”.
Parte Appellata, costituitasi in giudizio, ha domandato la conferma della sentenza impugnata.
2. OMESSO ESAME DI UN ELEMENTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA
Con un primo motivo di doglianza l'Appellante sostiene che il Tribunale avrebbe
“deciso di non decidere”, in quanto, nel concludere in ordine al mancato adempimento degli oneri probatori incombenti in capo a parte attrice, non avrebbe analizzato i documenti prodotti agli atti, che richiama elencandoli (“A. gli estratti conto corrente bancario 1000/894 in essere presso TE AN – Filiale di Biella via Italia –
intestato a B. Copia documentazione contabile pagamenti e Controparte_2
varie da parte dell'attrice per la madre;
C. Copia rendiconto di chiusura dell'amministratore di sostegno;
D. Copia documentazione bancaria PRIVATE
BANKING; E. Copia rendiconto annuale amministratore di sostegno;
F. Copia assegni intestati a;
G. Estratti conto bancari relativi alle posizioni intestate Controparte_1
alla RA;
H. Estratto conto di appoggio intestato a;
I. CP_2 Parte_1
Riepilogo movimentazione quote;
J. Disposizioni impartite dalla RA ”, CP_2
nonché “i verbali del procedimento di amministrazione di sostegno”) e le consulenze di parte (“la perizia grafologica della dottoressa la relazione contabile della Per_6
dottoressa ”), affermando che invece tale “documentazione non è Persona_7
mai stata contestata da controparte e pertanto ex articolo 115 c.p.c. è provata e valida”, inoltre il Tribunale nemmeno avrebbe disposto una CTU contabile, volta a “leggere tecnicamente” la documentazione stessa.
Tale motivo d'impugnazione risulta manifestamente infondato.
14 Oggetto dell'onere di contestazione sono i fatti allegati da una parte, non certo i documenti dalla stessa prodotti, non ha quindi applicazione il principio di cui all'art. 115 c.p.c.. I fatti ipotizzati sull'invocata base di tali documenti sono stati, poi, tutti specificamente contestati dalla controparte.
Nemmeno corrisponde al vero che il Tribunale non abbia tenuto conto delle consulenze tecniche prodotte dalle parti, al contrario, ha esaminato la consulenza contabile, correttamente attribuendole valenza di “mera allegazione difensionale”, come da costante e richiamata giurisprudenza della Suprema Corte, altresì notando che lo stesso consulente di parte aveva effettuato un calcolo “senza alcuna possibilità di verifica sui conti correnti in quanto non a mani dello scrivente”, certo privo di alcuna valenza probatoria. Relativamente alla perizia grafica, ha ritenuto il documento de quo
comunque privo di effettiva valenza probatoria, indipendentemente dalla sua attribuibilità alla de cuius.
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, come noto non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento (la Suprema Corte ha sinanche avuto occasione di ribadire che neppure è necessaria un'espressa pronuncia in ordine al rigetto di un'istanza di parte di CTU o di supplemento di CTU, cfr. C.
Cass., Sez. 3, sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv. 645507 – 01), al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. È certo vero che, se di regola è volta a valutare fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetta consulenza “deducente”), in casi particolari può anche consentire di accertare determinati fatti non altrimenti rilevabili
(consulenza “percipiente”), ma in ogni caso mai può essere utilizzata al fine di esonerare una parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze altrimenti non provati (così C. Cass., Sez. 6 - 1,
ordinanza n. 30218 del 15/12/2017, Rv. 647288 – 01. Sul punto cfr. altresì, ex multis,
15 C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 8989 del 19/04/2011, Rv. 617784 – 01; C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3717 dell'8/02/2019, Rv. 652736 – 01), ed è questo il caso. La richiesta di
CTU non poteva, quindi, né può trovare accoglimento.
Inoltre, il Giudice di primo grado non ha omesso di valutare i documenti prodotti dalla parte, ma ha constatato e ritenuto gli stessi inidonei ad assolvere all'onere probatorio che l'azione avanzata in giudizio prevede in capo all'attore.
Il Tribunale ha altresì indicato, in premessa, che, sulla base dell'insegnamento della
Suprema Corte, “il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva””(Cass. 1357/2017; Cass. 20830/2016; Cass.
1297/1971)” e che “la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima', costituendo tali deduzioni il 'contenuto essenziale della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva' (C.
Cass. 17926/2020)”, e ha altresì indicato che, nella presente causa, la domanda di parte attrice e i computi proposti si fondavano principalmente, per un importo di euro
740.080,00, sulla scrittura privata prodotta come doc. 8, denominato 'lettera ai figli', documento al quale, secondo il Tribunale, anche ad assumerne l'autenticità, non poteva attribuirsi valenza probatoria nel senso sostenuto da parte Attrice: il che, fra l'altro, per mero inciso, comportando il non riconoscimento della più parte degli importi asseritamente donati al Convenuto, già comportava di escludere, quantomeno per la più parte, la sussistenza di una lesione della legittima.
16
3. OMESSA ISTANZA DI VERIFICAZIONE - INFONDATEZZA
Con il secondo motivo d'impugnazione l'Appellante si duole della presunta omessa verificazione del predetto doc. 8 di parte attrice, scrittura privata denominata “lettera ai figli”: il Giudice di primo grado l'avrebbe “negata”, dopo il disconoscimento da parte di “basando la propria motivazione sul fatto che non erano state Controparte_1
depositate scritture di comparazione” e il documento non sarebbe stato prodotto in originale, ma in copia fotostatica, mentre invece le scritture di comparazione sarebbero state depositate (gli originali di documenti bancari, di indicazioni bancarie, il testamento pubblico a firma Notaio e sarebbero state anche utilizzate dal Persona_5
Tribunale “per fondare il proprio convincimento a favore del convenuto”.
Anche tale motivo d'impugnazione è infondato.
Innanzitutto, va notato che le critiche mosse dall'Appellante non afferiscono a ragioni del Tribunale di “negazione” della verifica, ma alla mera ricostruzione dei fatti e delle argomentazioni delle parti in causa (sul punto, del Convenuto) sintetizzate nella sentenza impugnata in una parte antecedente all'esposizione della ratio decidendi. Per mero inciso, può aggiungersi che, se la produzione di scritture di comparazione risulta agli atti, anche se non vi è giudizio sulla tempestività, l'eccezione relativa alla possibilità di verificazione di un documento prodotto in fotocopia, senza alcuna allegazione in ordine alle ragioni dell'omessa produzione dell'originale, ove fosse stata esaminata, appariva accoglibile, tenuto conto che l'Appellante menziona un precedente della Corte di Cassazione penale che si riferisce alla mancata effettuazione di perizia grafologica sull'originale di un assegno, mentre non appaiono favorevoli alla posizione dell'Appellante le pronunce della Cassazione civile (ad es., C. Cass., 27 gennaio 2009 n. 1903, RV 606317, secondo cui "nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione apposta dal testatore, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione"), vieppiù a fronte del disposto dell'art. 2712 c.c., secondo
17 il quale le copie fotostatiche fanno piena prova soltanto a condizione che esse non vengano disconosciute da coloro nei cui confronti si voglia farle valere.
Peraltro, come detto, il Tribunale non ha “negato” la verificazione, ma ha ritenuto di poter giudicare “a prescindere dalla questione dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione”, ovvero ha ritenuto che, anche presupponendo l'autenticità del documento, lo stesso non avesse valenza probatoria nel senso ad esso attribuito da parte Attrice, ragione per la quale non era necessario, né utile procedere alla verificazione, in quanto non rilevante.
Il che è del tutto condivisibile.
Per un verso, già l'interpretazione di tale documento come indicante una serie di donazioni effettuate dalla madre al solo è lungi dall'apparire Controparte_1
inequivoca. Infatti, se per alcuni importi si legge ho dato a Controparte_2
mio figlio”, sia pur senza indicare il titolo, per altri si indica che di Controparte_1
tale somma “ero proprietaria anch'io”, quindi non unica proprietaria, per altri si scrive
“le davo” e non “gli” davo, diversi importi sono riferiti a spese relative all'immobile condominiale in cui presumibilmente abitava la stessa de cuius, per altri si indica essere somme date “di nascosto alla Sig. , per altre ancora, al contrario Pt_3
“ mi ha dato”. CP_1
Per altro verso, come correttamente rilevato dal Tribunale, nel successivamente testamento pubblico della stessa de cuius, del febbraio 2010, indicato dalla stessa
Appellante come scrittura di comparazione, si legge “lascio eredi in parti uguali i miei figli e a cui in vita ho già dato in parti uguali”. Si tratta di una Pt_1 CP_1
dichiarazione di certa provenienza, che supera la scrittura privata di tre anni precedente, privandola di ogni valenza probatoria in ordine a presunte donazioni precedentemente effettuate in favore di in misura maggiore di Controparte_1
quelle effettuate a favore di Parte_1
Anche nel successivo e ultimo testamento della de cuius, del 2011, ulteriormente viene fatto riferimento a donazioni fatte dalla de cuius all'attrice, “autorizzandola a
18 trattenere i beni (gioielli, biancheria e arredi) da me donatile in vita, con dispensa quindi dalla collazione”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto la superfluità, ai fini della decisione, della verificazione dell'autenticità del documento de quo..
4. ERRATA O OMESSA ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI DEPOSITATI
DA PARTE ATTRICE CON IN FAVORE DELLA Controparte_6
SIGNORA - ERRORE NELLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI Parte_1
CAUSA ED IN PARTICOLARE DEL DOCUMENTO N. 8 PRODOTTO - INFONDATEZZA
Con il terzo motivo d'impugnazione l'Appellante indica che “non si comprende come il Giudice possa affermare” che “... ad ulteriore conferma dell'infondatezza della domanda, va inoltre rilevato che tra gli allegati alla perizia grafologica di parte attrice risulta presente documentazione che si pone in evidente contrasto con le stesse allegazioni attoree, aspetto per giunta sottolineato dal convenuto che ha infatti eccepito che il contenuto del documento su cui si fonda la pretesa della sorella risulta “smentito dal testamento notaio 17/2/2010 e dalle donazioni effettuate dalla madre Persona_5
alla figlia di cui vi è principio di prova in giudizio”, “dal momento che è stata prodotta la documentazione bancaria – estratti conto e rendiconto titoli - (cfr. doc. 16 prodotto,
esibizione degli estratti conto di appoggio intestato a , riepilogo Parte_1
movimentazione quote e disposizioni RA ), non contestata da CP_2
controparte e quindi provata, con la quale si dà atto che quanto 'donato' dalla madre alla figlia, è stato dalla stessa ripreso in toto e azzerato ogni rapporto bancario a favore della figlia. Tale circostanza documentale è ulteriormente avvalorata dai documenti di disposizione con cui la RA dava indicazioni alla Banca affinché tutta la CP_2
corrispondenza bancaria del conto di appoggio intestato alla figlia venisse spedita unicamente alla de cuius stessa, tenendo quindi la figlia all'oscuro di ogni eventuale operazione, come quella del ritiro della somma inizialmente depositata sul conto corrente intestato alla figlia”.
Con il quarto motivo d'impugnazione l'Appellante aggiunge che, che non sarebbe corretto affermare che “che il documento n. 8 sia l'unico su cui parte attrice si è basata
19 per richiedere l'azione di riduzione e che non vi siano altri elementi idonei a provare le richieste avanzate dalla RA ”, in quanto l'attrice “ha depositato gli estratti Pt_1
conti delle varie posizioni di cui la de cuius era intestataria e/o cointestataria, la movimentazione bancaria dei titoli in capo alla RA , copia di assegni CP_2
bancari che, non solo ricostruiscono le donazioni fatte dalla madre al figlio, ma anche dimostrano come le donazioni siano state fatte solo nei confronti del convenuto e non anche dell'attrice”, nonché “in atti sono stati depositati i verbali delle udienze per l'assegnazione dell'amministratore di sostegno alla RA , dai quali CP_2
risulta chiaramente come la madre fosse totalmente succube del figlio e che non usciva più di casa” (a riprova del fatto che fosse a prelevare col bancomat CP_1
cointestato) e che il convenuto non sarebbe riuscito a provare la legittimità dei bonifici ricevuti dalla madre. Lamenta anche che “il convenuto” non avrebbe prodotto, né provato “alcunché”.
Anche tali motivi d'appello, che in larga misura riprendono i precedenti, sono infondati e non possono trovare accoglimento.
Il riferimento del Tribunale, del tutto corretto, al contrasto fra allegazioni attoree, è quello fra il “doc. 8” e il testamento del 2010.
La restituzione di alcuni importi certo non prova la restituzione di tutte le donazioni eventualmente ricevute.
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non è applicabile ai documenti, ma ai fatti. Parte Attrice, poi, nemmeno aveva allegato di aver ricevuto donazioni, nella costituzione in giudizio, tantomeno di averle restituite, né poi sono oggetto di onere di contestazione fatti non conosciuti né conoscibili dalla controparte.
Inoltre, il Giudice di primo grado ha rigettato le domande attoree in quanto non risulta essere stato soddisfatto l'onere della prova, che incombe su chi agisce per la riduzione per lesione della legittima, e che non può dirsi essere soddisfatto semplicemente provando che una parte abbia percepito più di un'altra, ma richiede che si provi il totale della massa ereditaria, sommando il donatum e il relictum, fino ad
20 arrivare all'accertamento che, confrontando le donazioni ricevute da tutti gli eredi, è stata effettivamente lesa la quota di legittima spettante a uno dei successori.
La Corte di Cassazione, da ultimo con l'ord. n. 20954/2025, ha ribadito che, per quanto i principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possano essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda l'esatta entità monetaria della lesione, tuttavia “la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima”.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado,
nemmeno sulla base di elementi presuntivi tale prova è stata fornita, atteso che gli elementi forniti dall'attrice sono puramente indiziari, senza che ci sia precisione, concordanza e gravità degli stessi, e sono stati puntualmente contestati dal convenuto con affermazioni che non rendono meno probabile la sua ricostruzione dei fatti rispetto a quella sostenuta dall'attrice.
Della mancata attribuibilità come donazioni degli importi di cui al “doc. 8” di parte attrice, che incide per il 68% sul donatum dalla stessa allegato, già si è detto.
L'attrice ha poi allegato che la restante parte della lesione sarebbe dovuta, per euro
280.000,00, ai prelievi ingiustificatamente operati dal fratello dal conto corrente che aveva cointestato con la madre. Non ha tuttavia fornito alcuna prova che tali prelievi siano effettivamente stati compiuti dal fratello, che ha sinanche negato di aver in disponibilità un bancomat, sino al 2016. In sede di impugnazione, l'Appellante si limita a sottolineare come le spese della madre siano grandemente calate in seguito alla nomina dell'amministratore di sostegno. Circostanza al più suggestiva, che peraltro potrebbe trovare ragione anche e proprio nell'aggravarsi delle condizioni della de cuius, che di lì a pochi mesi l'avrebbero condotta ad un ricovero presso una RSA, successivamente al decesso.
Nessuna valenza probatoria, ma di mera ipotesi difensiva, hanno poi le affermazioni del consulente di parte (nemmeno fra l'altro riportate espressamente in appello)
21 secondo le quali “ho provato a cercare il costo della vita per un singolo a Biella” e “dal documento che si allega si legge un costo di euro 274 mensile per vitto e varie,
possiamo ritenere che la RA avesse abitudini di lusso, e pertanto raddoppio la spesa arrivo a euro 548 (all. 2) aggiungiamo euro 500 per spese varie non quantificate arriviamo a un totale arrotondato per eccesso di euro 1.110 al mese, se raddoppiamo detto importo al periodo di osservazione (nove anni) sommano ad euro 118.800”; ancora, “la differenza, se rapportata agli anni, ammonta a euro 287.266, che, a parere della scrivente, potrebbe essere la differenza dei prelievi in contanti non giustificati e donati quali utili al signor ”. Sono mere ipotesi e valutazioni personali, Controparte_1
fondate fra l'altro su un documento, allegato in calce al parere del consulente, del quale nemmeno si comprende la fonte, tantomeno l'attendibilità.
Il possesso di un bancomat da parte di poi, è comunque Controparte_1
coerente con la cointestazione del conto, non esclude né prelievi effettuati direttamente dalla madre, né l'ipotesi di prelievi effettuati da soggetto terzo, di fiducia per la de cuius, a cui avrebbe potuto delegare l'effettuazione di prelievi. Persino la stessa attrice,
a partire dal gennaio 2016, era titolare di una procura generale rispetto alla madre. Né
può escludersi che abbia effettuato prelievi per conto della madre, Controparte_1
poi consegnandole gli importi, o per effettuare acquisti o commissioni per conto della madre. Lo stesso fatto che, in altre occasioni, vi siano stati bonifici o assegni a favore di da quello stesso conto, semmai non conferma che dei prelievi Controparte_1
possano essere qualificati come donazioni a favore di di cui non Controparte_1
vi è prova alcuna.
Residuano infine complessivi euro 75.043,00, che l'Appellante indica essere riferibili a plurimi importi trasferiti, negli anni, dalla de cuius all'Appellato, mediante bonifici, da ritenere a suo avviso quale donatum. Tali circostanze sono state contestate dal convenuto, che ha inoltre indicato di avere ricevuto dei bonifici, ma che gli stessi non costituivano donazioni, ma retribuzione e compensa per l'attività svolta presso la società di famiglia, i cui utili erano versati alla de cuius, quale usufruttuaria.
22 Anche al riguardo, in capo all'attrice spetta innanzitutto di provare i versamenti, in modo esatto e puntuale, indicandone la data e l'eventuale causale, non con un generico riferimento alla documentazione versata agli atti.
Inoltre, quantomeno per presunzioni, doveva altresì essere provata la finalità di liberalità. Il che non risulta, trattavasi di impresa che il convenuto ha compiutamente indicato essere stata fondata dal nonno, portata avanti dal padre, in cui anch'egli avrebbe poi lavorato. A sua volta il convenuto non ha fornito prova documentale di questo, ma la cessione a lui di quote sociali, con riserva di usufrutto in capo alla madre, è elemento presuntivo in questo senso.
Più in generale, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare la necessità di una previa puntuale allegazione dei fatti, pur se documentati agli atti, tale per cui siano elencate con precisione le circostanze di fatto e i documenti che le provano, in quanto compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato;
non anche quello di 'trovare' la documentazione utile, tanto meno se l'appello concerna proprio la affermata presenza di documenti non rinvenuti dal giudice di primo grado nel fascicolo di parte. Onere cui l'Appellante non ha ottemperato con l'atto di impugnazione. La stessa consulenza di parte risulta grandemente approssimativa: la consulente indica delle somme senza precisare le date specifiche dei bonifici e conclude nel senso che “dalla documentazione risultano effettivamente bonifici al signor per € 75.043, ma credo si possa Controparte_1
facilmente implementare detta somma di almeno altri euro 280.000 (arrotondati per difetto) in quanto somme non giustificate dalla 'vita' della RA CP_2
”.
[...]
Se si compara tale ricostruzione dei fatti, assolutamente generica, con quella offerta dal convenuto, il quale ha indicato, in maniera plausibile e meno generica della controparte, di aver ricevuto tali somme per l'attività prestata nella società, risulta più credibile il fatto che l'anziana madre non potesse più gestire la società, di cui era unica
23 socia assieme al figlio, e il ricavato della società potesse essere riconosciuto come spettante al figlio o comunque a lui riconosciuto per l'attività svolta. Non sussiste poi la necessità che il convenuto provi tali circostanze mediante la produzione di bilanci:
ha prodotto la visura societaria, dalla quale risulta come unico socio con la madre, che
è mostrata come usufruttuaria per gran parte delle quote, percependo quindi gran parte dei ricavi societari;
trattandosi di società di persone, non vi era la necessità di redigere un bilancio societario;
un più specifico onere probatorio in capo al convenuto deriverebbe solo a fronte di precise e puntuali produzioni da parte dell'attrice, la quale, invece, come sopra esposto, si è limitata a riversare documenti in atti senza circostanziarli e senza perimetrare con precisione la domanda.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che “le allegazioni attoree poste a fondamento della domanda di riduzione appaiono del tutto indimostrate in relazione sia all'ammontare dell'asse ereditario, sia a quello delle donazioni ricevute in vita dal convenuto e dalla stessa attrice e sia all'ammontare della propria quota di riserva, conseguendone il doveroso rigetto della domanda di riduzione, stante l'onere rimasto inadempiuto che gravava sulla parte attrice di dare esatta quantificazione dell'effettività della lesione”.
5. INDETERMINATEZZA DELLA QUANTIFICAZIONE DELL'EFFETTIVITÀ DELLA
LESIONE – INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA IN SÉ
L'Appellante, con il quinto motivo d'impugnazione, si duole che il Tribunale, affermando che “in definitiva le allegazioni attoree poste a fondamento della domanda di riduzione appaiono del tutto indimostrate in relazione sia all'ammontare dell'asse ereditario, sia a quello delle donazioni ricevute in vita dal convenuto e dalla stessa attrice e sia all'ammontare della propria quota di riserva”, abbia ritenuto indeterminata la quantificazione della lesione.
Novamente l'Appellante sostiene che sarebbe stato “documentalmente che l'attrice non ha ricevuto donazioni dalla madre. Ciò risulta dai documenti prodotti ed esibiti”, il che non è, riporta poi che la “recente giurisprudenza di legittimità (C. Cass.
24 22371/2017) ha affermato, riconfermando un orientamento già consolidato, che
'l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto'.
Ancora la Corte precisa che l'indicazione di un importo accompagnata dalla formula di rito (o altra somma accertanda in corso di causa) viene a manifestare la volontà della parte diretta ad ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice (Cass. Civ. 22330/2017)”.
Infine, la parte afferma che “le conclusioni dell'atto di citazione riportano la cifra – quota di legittima – spettante all'attrice (300.000,00 euro) accompagnata dalla formula di rito o nella veriore somma accertanda in corso di causa. Di più, nella memoria ex art. n. 1 c.p.c., alla luce della perizia contabile documentata, viene ribadita la cifra spettante a titolo di quota di legittima all'attrice, come risultato dei calcoli e delle considerazioni esposte sia nella memoria stessa che nella relazione contabile prodotta in atti. Pertanto non si comprende come si possa affermare che la cifra non sia stata indicata e precisata né come si possa sostenere che non sono stati esposti i fatti a fondamento della domanda e che si facciano solo illazioni, supposizioni o valutazioni,
dal momento che sono stati prodotti documenti bancari, relazioni contabili ed ogni altro documento a comprova di quanto affermato dall'attrice e cioè di essere stata lesa nella propria quota di legittima”.
Anche tale motivo d'appello è infondato e va respinto.
Già va notato, per inciso, che la stessa domanda avanzata in giudizio sarebbe stata da ritenersi in larga parte indeterminata, come pure era stato eccepito da parte del convenuto in primo grado.
L'attrice ha chiesto, “previa collazione della massa ereditaria”, di “disporre conseguentemente la riduzione della disposizione di cui al testamento pubblico del 14
febbraio 2011, pubblicato il 12 giugno 2018 dal notaio Rep. 164.688 Per_1
Raccolta n. 31.586, statuendo che al signor spetta soltanto una quota Controparte_1
del patrimonio della testatrice costituito dal relitto aggiunto al donato e per l'effetto
25 dichiarare tenuto e condannare il signor a rilasciare una somma di Controparte_1
beni o denaro tale da integrare la quota di legittima”.
La Suprema Corte ha di recente ritenuto la possibilità di presentare contestualmente azione di collazione (che comporta la riunione reale delle donazioni con il patrimonio esistente al momento della morte del de cuius) e azione di riduzione (che ne comporta una riunione solo fittizia) ma, nel presente caso, risulta indeterminato quale sia l'oggetto esatto dell'azione di collazione.
Del tutto generiche erano poi le domande volte a ritenere Controparte_1
tenuto a “rilasciare una somma di beni o denaro”, spettandogli solo “una quota” dell'asse ereditario. Tale vaghezza è stata poi parzialmente ridotta circa il petitum dell'azione di riduzione in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., ma
è rimasto irrisolto il problema dell'oggetto della domanda di collazione, nonché della quantificazione della massa ereditaria, data la vaghezza e l'imprecisione del presunto donatum. Fra l'altro in tale occasione si è indicata una presunta lesione della quota riservata alla legittimaria in euro 389.333,00, per poi ricondurla a euro 300.000,00 con la successiva precisazione delle conclusioni, come pure in appello.
Comunque, come ritenuto dal Tribunale, risulta assorbente la valutazione, che questa Corte condivide, in ordine alla mancanza di prova, nemmeno per presunzioni,
di una lesione dei diritti di parte attrice quale legittimaria.
6. SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Ultimo punto oggetto d'impugnazione concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che il Tribunale di Biella ha ritenuto di computare in euro
14.103,00 per compensi, ritenendo la causa di elevata complessità, data competenza del tribunale in composizione collegiale e dato che la pretesa quantificata in parte argomentativa era “in misura prossima al limite dello scaglione entro i 260.000,00 euro”
L'Appellante osserva, in senso contrario, che “non si comprende come possa sostenersi di alta complessità, dal momento che il Giudice non ha disposto alcuna
26 istruttoria e quindi si è passati direttamente alla udienza di precisazione delle conclusioni. Si ritiene, al contrario, che la cifra liquidata sia sproporzionata all'attività svolta da parte convenuta”.
Parte Appellata ritiene, all'opposto, che la quantificazione sia stata corretta, dato che la causa era effettivamente di notevole complessità e che “sono comunque state redatte e depositate le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., due memorie autorizzate in seguito alle strumentali eccezioni di parte attrice, si sono tenute, oltre a quelle in presenza, una serie di udienze in forma figurata e quindi con la necessità di redigere e depositare le note di trattazione scritta. Parte appellante dimentica poi che lo stesso
DM 55/2014 prevede che per attività istruttoria (quella che secondo la rappresentazione di controparte non sarebbe stata svolta) si intendono 'le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali' (art. 4, c. 5, lett. c), tutte attività effettivamente svolte nell'ambito del processo”.
Anche questo motivo di gravame deve essere rigettato.
Il Tribunale ha ritento il valore della causa come rientrante nello scaglione compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00. La domanda di parte attrice era volta a dichiarare che all'attrice è riservata a titolo di legittima una quota pari a 300.000,00,
e un importo dovuto a titolo di reintegro della legittima lesa di circa euro 250.000,00,
ma nel corso del giudizio la stessa parte attrice ha in un momento rideterminato il primo importo in euro 389.333,00: già è dubbio, semmai, che non dovesse ritenersi, quindi, l'applicabilità delle tariffe per un valore più alto.
L'importo di euro 14.103,00 euro corrisponde poi ai medi tariffari (i massimi essendo pari a oltre 21.000,00 euro) e al riferimento ad una “alta complessità” della causa non ha corrisposto applicazione di una tariffa superiore a quella media.
Correttamente poi è stato ritenuto spettante un onorario per la fase
27 “istruttoria/trattazione”, perché le parti si sono scambiate plurime istanze istruttorie, che il Tribunale ha valutato, e vi è stata un'ampia e prolungata fase di trattazione della causa.
7. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna dell'Appellante alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (che si ritiene, per questa fase del giudizio, di valutare come indeterminabile), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.350,00
- per la fase introduttiva euro 1.800,00
- per la fase di trattazione euro 1.850,00
- per la fase decisoria euro 3.000,00
Totale: euro 9.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
28 Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al Parte_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
Appellata, liquidate nella misura di euro 9.000,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
(bozza della minuta del presente atto è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott. Guido Giuliani)
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