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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/01/2024, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
n.34986/2019 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza,
riservata con provvedimento del 13/10/2023 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 34986/2019 RG tra
E , elett Parte_1 Parte_2 Parte_3
dom in Napoli viale Augusto 90 presso lo studio associato Org_1
e rapp e dif dall'avvto Bruno Tommasetti dal quale sono rapp e dif
[...]
come da procura in atti APPELLANTI
E
res Torviscosa villaggio Roma 43 Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Nonchè (P. IVA ), con sede in Trieste alla via CP_2 P.IVA_1
Machiavelli n. 4, in persona dei procuratori pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta, Corso Trieste, 55, in virtù di procura estesa
APPELLATA INCIDENTALE
oggetto: appello avverso sentenza n. 23484/2019 emessa dal Giudice di Pace
di Napoli
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c.
come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/09 .
Con atto di appello ritualmente notificato a tutte le parti, , Parte_1
ed chiedono la riforma della sentenza n. Parte_2 Parte_3
23484/2019 emessa dal Giudice di Pace di Napoli relativamente al sinistro stradale verificatosi il 20/11/2015, alle ore 19,00 circa, in Napoli alla via
Santa Teresa degli Scalzi ove il motociclo Piaggio Liberty tg. X7D6MS,
sprovvisto di regolare copertura assicurativa , di proprietà di Pt_1
[.
- 2 [...]
, condotto da e con quale Parte_1 Parte_2 Parte_3
trasportata, veniva colliso dall'autovettura Renault Clio Tg. BL069HP, di proprietà di ed assicurato con la veicolo che Controparte_1 CP_2
transitava a velocità sostenuta sulla Via Santa Teresa degli Scalzi in direzione
Capodimonte e nel tentativo di effettuare un sorpasso ai veicoli che la precedevano invadeva la opposta corsia di marcia andando ad urtare il ciclomotore Piaggio Liberty Targhino X7D6MS, che transitava in direzione
Museo; in particolare in questa sede gli aappellanti chiedono il riconoscimento della esclusiva responsabilità del sinistro in capo al CP_1
e la liquidazione dell'intero importo dovuto sia per i danni cose che per le lesioni subite dalla e dalla , stante l'erroneo Parte_2 Pt_3
riconoscimento, da parte del primo giudice, del 50% delle somme dovute per aver utilizzato un veicolo privo di copertura assicurativa;
a sua volta la costituita regolarmente in contumacia del , ha CP_2 CP_1
esperito appello incidentale chiedo dichiararsi l'improponibilità della domanda risarcitoria dello Scarallo, l'integrale rigetto delle domande risarcitorie per dieto di prova del sinistro e stante l'utilizzo del veicolo privo di copertura assicurativa e contestando la determinazione del danno biologico ad opera del primo giudice sulla base di una errata C.T.U..
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello e dell'appello incidentale nonché la loro procedibilità essendosi, l'appellante e la
- 3 - , costituitisi nei termini;
di poi va evidenziato che i motivi di CP_2
appello ed appello incidentale sono stati specificamente dedotti ed articolati,
in ossequio al disposto di cui all'art. 342 cpc.
Premesso che la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alle statuizioni sulla proponibilità della domanda di e , la Parte_3 Parte_2
titolarità attiva e passiva di tutte le parti, la scopertura assicurativa del ciclomotore Piaggio Liberty Targhino X7D6MS, nel merito va evidenziato che il primo giudice, sulla base della prova testimoniale espletata con il teste
, ha accertato l'esclusiva responsabilità del nella Testimone_1 CP_1
causazione del sinistro riducendo però la liquidazione dei danni cose e persone del 50% a causa dell'utilizzo del motociclo privo di copertura assicurativa mentre la , tra ai motivi di appello incidentale, CP_2
deduce l'irrisarcibilità dei danni subiti proprio a causa dell'utilizzo del motociclo scoperto.
Ritiene questo giudice che vada distinta la posizione di e Parte_1
da quella di nel senso che relativamente Parte_2 Parte_3
ai primi due merita accoglimento l'appello incidentale proposto dalla
. CP_2
Infatti, premesso che va ribadita la proponibilità della domanda avanzata dallo atteso che non vi è prova del recapito dell'invito a perizia nei Pt_1
- 4 - termini previsti dall'art. 148 CdA, ritiene questo giudice che la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa, in spregio all'art. 193 CdS,
comporti la non meritevolezza della tutela risarcitoria avanzata dal proprietario e dal conducente del veicolo scoperto.
La giurisprudenza non è concorde sul punto, ritenendo alcuni giudici, che non possa negarsi il risarcimento dei danni e delle lesioni ai soggetti che utilizzano o consentono l'uso del veicolo privo di copertura assicurativa in quanto, così motivano, “ gli artt. 193 del Codice della Strada e 1227 del
Codice Civile, non prescrivono che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui
veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, non possa
richiedere il risarcimento dei danni al responsabile civile e alla sua
Compagnia di assicurazione. La violazione commessa dall'attore di aver posto
in circolazione la sua auto senza la prescritta copertura assicurativa, non
rappresenta un reato perseguibile d'Ufficio, trattandosi di violazione al
Codice della Strada in cui si applica una sanzione amministrativa e il fermo
amministrativo del veicolo”.
Sennonchè, premesso che l'art. 1227 cc trova piena applicazione anche in caso di obbligazioni extracontrattuali , giusto richiamo dell'art. 2056 cc.,
ritiene questo giudice che l'aver posto in circolazione ed utilizzato, un veicolo che a causa della sua scopertura, ai sensi dell'art. 193 C.d.S. e 122 del C.d.A.,
non poteva assolutamente circolare, costituisce un comportamento illecito ed illegittimo così grave (non occorre che assurga a reato per potersi definire grave) da essere immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento; non può
accordarsi il risarcimento ad un bene (salute o veicolo) quando il bene è in
- 5 - una situazione contra legem perché manca il bene della vita la cui ingiusta lesione può configurare il danno risarcibile nel senso che la lesione non può
qualificarsi ingiusta atteso che lo Stato non può tutelare un soggetto,
l' nel caso de quo, che concorra a causare il danno subito con un Pt_4
comportamento posto contro le leggi dello Stato;
del resto sarebbe paradossale consentire ad un soggetto di adire un giudice per chiedere la tutela ai sensi di una legge, l'attuale Decreto legislativo n 209/2005, che si è
volontariamente violata.
L'ordinamento non può riconoscere tutela alla perdita e cioè alla conseguenza negativa provocata da una altrui condotta non lesiva di interessi meritevoli di tutela e cioè di comportamenti non approvati e non tutelati dall'ordinamento, e questo anche nei casi in cui la condotta altrui risulti non iure, e quindi in contrasto con regole giuridiche di comportamento.
Non solo, ma se si esamina la recente pronuncia della S.C n. 1179/2022
secondo cui “In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve
essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il
conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti
dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul
quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia
sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto
dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della
menzionata azione” alla luce della direttiva europea 2009/103/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 richiamata dalla
- 6 - stessa sentenza, emerge che le conseguenze giuridiche a cui perviene non sono condivisibili.
Infatti secondo la S.C. la risarcibilità dei danni e lesioni subite dal proprietario e/o dal conducente privo di copertura assicurativa trova il suo supporto nell'art. 18 della Direttiva che sancisce che "gli Stati membri provvedono
affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo
assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione
diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della
persona responsabile del sinistro": ottica, questa, di perseguimento nella
massima misura della tutela della vittima che conferma sine dubio pure la
suprema fonte normativa interna, con particolare riguardo particolare agli
articoli 2 e 24 Cost., e che da tempo si è trasfusa nella giurisprudenza di
questa Suprema Corte”.
In realtà se si esamina la Direttiva nel suo complesso, a partire dalla
Considerazioni preliminari e a seguire gli artt. 12, 13, 18 in particolare,
emerge senza dubbio che lo scopo e l'intento della Direttiva è garantire il risarcimento dei danni subiti da soggetti terzi trasportati a prescindere dalle condizioni e dal legittimo comportamento del conducente/proprietario del veicolo, non quello di garantire a prescindere la tutela a chiunque, in particolare ai soggetti che si pongano alla guida di veicoli contra legem;
infatti giova porre attenzione al punto 2 delle Considerazioni preliminari:
“L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli
autoveicoli (assicurazione autoveicoli)
riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto
contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale
- 7 - importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una
parte consistente dell'attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità,
oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il
rafforzamento e il consolidamento del mercato interno dell'assicurazione
autoveicoli dovrebbero quindi costituire un obiettivo fondamentale
dell'azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari”, al punto 3 secondo cui “Ciascuno Stato membro dovrebbe adottare tutte le mi sure utili affinché
la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano
abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni
coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel
quadro di tali misure”, al CAPO 1 art 3 che sancisce “Ogni Stato membro
adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5,
affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che
stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione” e
al CAPO 4 art 10 secondo cui “Gli Stati membri possono tuttavia escludere il
pagamento dell'indennizzo da parte di tale organismo per le persone che di
loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il
danno se l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che
il veicolo non era assicurato” perché emerga chiaramente lo scopo della
Direttiva di garantire comunque la copertura assicurativa di ogni veicolo in circolazione ( a parte le dovute eccezioni per legge) prevedendo addirittura la possibilità che perfino i terzi, estranei alla guida del veicolo, si vedano esclusi dalla tutela risarcitoria se a conoscenza della scopertura del veicolo.
Se ciò è vero, e se è altresì vero che la legislazione italiana non prevede ancora, per i terzi trasportati, tale esclusione per legge, è anche vero che il
- 8 - conducente ed il proprietario non sono terzi rispetto al veicolo, non sono in alcun modo meritevoli di tutela risarcitoria in quanto non terzi ignari, per presunzione di legge, della grave illeceità della circolazione del veicoli e pertanto gli stessi vanno esclusi da ogni tutela risarcitoria.
Da ultimo una considerazione generale: al fine di garantire una corretta applicazione della legge e una corretta azione risarcitoria, a parere di questo giudice occorre un maggior coordinamento e una maggiore compenetrazione tra l'aspetto civilistico ed amministrativo in tutti i settori affinché non si pervenga ad una distorta applicazione del diritto in nome del reiterato, non giustificato né condivisibile, principio della separazione dei due aspetti del diritto e della impermeabilità dell'illecito civile a quello amministrativo, principio che ha generato inaccettabili discrasie in tutti i settori, quello della circolazione come quello urbanistico.
Per tutti questi motivi l'appello incidentale, per la ragione più liquida va accolto nei confronti di proprietario del ciclomotore Parte_1
Piaggio Liberty privo di copertura assicurativa e di , Parte_2
conducente dello stesso.
Quanto alla posizione di , la legislazione comunitaria e Parte_3
nazionale, nonché la giurisprudenza comunitaria e nazionale ancora non sono pervenute al diniego della risarcibilità delle lesioni subite da un soggetto trasportato su un veicolo privo di copertura di tal che sotto questo
- 9 - aspetto l'appello incidentale non può essere accolto neppure sotto il profilo dell'art. 1227 cc mentre va accolto quello principale.
Infatti, con riferimento alle lesioni subite dalla , in primis occorre Pt_3
evidenziare che sussiste la responsabilità solidale a prescindere dalla corresponsabilità dei conducenti ( art. 2055cc, cfr sent Cass n. 22228/2014) ;
in secondo luogo la mera indicazione del teste , solo in Testimone_1
corso di causa, in assenza di altri elementi, non può di per sè inficiarne l'attendibilità, né la precisione mostrata nella descrizione degli eventi di per sé è un elemento indicativo della poca credibilità: atteso che in base alla ricostruzione del sinistro emerge che l'auto Renault Clio del ha CP_1
invaso la opposta corsia di marcia occupata regolarmente dal ciclomotore con a bordo , collidendo il ciclomotore Piaggio nella Parte_3 CP_3
parte anteriore, scaraventandolo a terra, per tali motivi risulta superata la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cc e confermata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro . CP_1
In ordine al quantum, poi, il primo giudice ha riconosciuto , sulla base della espletata C.T.U., una percentuale di invalidità permanente del 2,5%, una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 10, del 50% di giorni 20 e del
25% di giorni 20 oltre € 300,00 per spese mediche per un totale di €3.145,60
- 10 - e poi erroneamente dimidiato in € 1.572,80 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Questo giudice ritiene che la somma di € 3.145,60 debba essere riconosciuta in questa sede di gravame in accoglimento dell'appello principale se si considera che la C.T.U. espletata in questa sede, del 24/6/2023 a firma del dott , così conclude alla apg 13 e ss: “ebbe a Persona_1 Parte_3
riportare un trauma contusivo-distorsivo a carico della spalla destra nonchè
del polso e della caviglia omolaterali………….. Riteniamo, pertanto, che nel
caso di cui trattasi, sulla base della comune crite-riologia traumatologica
dell'apparato locomotore, sussista nesso di causalità mate-riale tra le lesioni
riportate dalla parte attorea e le modalità dell'evento dannoso, quali
risultano dalle dichiarazioni rese dalla predetta in corso di raccolta delle
notizie anamnestiche e dagli atti di causa. Nel caso di specie, ancora,
l'inabilità temporanea parziale, progressivamente decrescente, è
quantificabile in giorni 5 (cinque) al 75%, in giorni 15 (quindici) al 50%,
nonché in ulteriori giorni 15 (quindici) al 25%.Allo stato attuale i postumi
permanenti residuati risultano costituiti da: “Mode-rati esiti di pregresso
interessamento lesivo di natura contusivo-distorsiva a carico di spalla,
ginocchio e caviglia di destra, caratterizzati da: limitazione antalgica, ai gradi
estremi, dei movimenti di flesso-estensione e di inclinazione radiale del polso;
articolarità della caviglia limitata e lamentata dolente ai gradi estremi
- 11 - dell'excursus”.Si fa presente che nel caso in oggetto, per quanto attiene al
quesito inerente all'ipotesi di omesso utilizzo del casco di protezione da parte
della sig.ra , non v'è, in atti, alcuna documentazione indicativa Parte_3
in tal senso;
e comunque, tenuto conto della tipologia anatomo-topografica
della lesività rilevata nella fatti-specie, si ritiene che l'eventuale omissione
dell'uso del casco non abbia inciso sull'entità dei postumi residuati.Si ritiene,
altresì, che i postumi nella fattispecie riscontrati configurino un danno
biologico, inteso nel suo significato di menomazione dell'integrità psico-fisica
in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore “uomo” in tutta la
sua concreta dimensione, da valutarsi, a nostro avviso, nella misura del 2%
(due per cento), come da comuni di riferimento (Cnf.: “Linee Guida Pt_5
per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”,
“Guida alla Org_2 Controparte_4
valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente”,
R.Luvoni - - . Sulla scorta della documentazione Org_3 Org_4
esaminata, si ritiene, infine, congrua l'entità della spesa medica di cui alla
fattura, in atti, n.
8.041 del 02.12.2015, ” di Napoli, per un Org_5
importo di € 165.00, relativa all'esecuzione di RMN spalla destra, RMN
caviglia destra ed Rx polso destro”.
Non solo, ma va anche evidenziato quanto segue: 1) il perito ha risposto alle note tecniche inviate dal C.T.P. della società assicuratrice chiarendo che - nel
- 12 - merito del lamentato mancato riscontro, nel referto di Pronto Soccorso, di
“tipiche lesioni accessorie della fase di impatto al suolo”, non sfugge di certo
all' che la omissione, in sede di refertazione, delle predette Parte_6
lesioni rappresenta, purtroppo, evenienza assai frequente la quale,
comunque, non può costituire, di per sè, elemento tecnico preclusivo circa il
riconoscimento della sussistenza di un evento lesivo, qualora la criteriologia
medico-legale risulti soddisfatta;
del resto giova ricordare che le multiformi
modalità con cui si viene a realizzare la proiezione al suolo e gli indumenti
indossati (l'incidente della strada di cui trattasi si è realizzato nel mese di
novembre) possono condizionare, e di molto, la dinamica della causazione di
eventuali “lesioni accessorie”; - e comunque, per quanto attiene al caso in
esame, si ritiene che, secondo corrente e corretta criteriologia medico-legale,
sussista nesso di causalità materiale fra l'evento lesivo nella fattispecie
verificatosi e le lesioni che ne sono conseguite, nonchè fra queste ultime ed i
postumi residuati”; 2) il precedente sinistro a cui fa riferimento la società
nell'atto di appello risale al 9/7/2014 ad oltre un anno prima rispetto a quello per cui oggi è causa;
3) il diniego del danno morale , l'ammontare delle spese mediche determinate dal primo giudice, la decorrenza degli interessi legali non sono stati oggetto di specifico gravame;
4) la minore percentuale di danno biologico permanente ( 2 in luogo di 2,5) e i minori giorni di inabilità temporanea sono compensati dalle maggiori somme
- 13 - previste dal DM 16/10/2023 ( che troverebbe oggi applicazione) rispetto al
DM 9/1/2019 applicato dal primo giudice.
Al parziale accoglimento sia dell'appello principale di che Parte_3
dell'appello incidentale nei confronti di e Parte_1 Parte_2
consegue : la condanna di alla restituzione , in
[...] Parte_1
favore della , della somma di € 500,00 oltre interessi legali dal CP_2
pagamento al saldo, la condanna di alla restituzione, Parte_2
in favore della , della somma di € 1.407,37 oltre interessi legali CP_2
dal pagamento al saldo, risultando comprovate, e soprattutto non contestate, le somme versate dalla società; la rideterminazione delle spese di lite del primo e secondo grado nei seguenti termini: le spese di tutte le
C.T.U. espletate in primo e secondo grado , liquidate come nei decreti, a carico, per metà di e per metà della in Parte_2 CP_2
solido con;
le spese di primo e secondo grado compensate Controparte_1
per la metà e per il resto liquidate in favore di parte appellante e liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad €5.200,00 valore medio ridotto e con esclusione delle spese vive non provate, con attribuzione in favore dell'avv.to Bruno Tommasetti ( previa detrazione di quanto allo stesso già
versato)
- 14 -
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così
provvede :
In parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale, riforma la sentenza n. 23484/2019 emessa dal Giudice di Pace di Napoli e rigetta le domande risarcitorie di e e Parte_1 Parte_2
condanna alla restituzione , in favore della , Parte_1 CP_2
della somma di € 500,00 oltre interessi legali dal pagamento al saldo, e
[...]
alla restituzione, in favore della , della somma Parte_2 CP_2
di € 1.407,37 oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_1
sinistro e lo condanna in solido con la al pagamento, in Controparte_5
favore di , di €3.145,60 oltre interessi legali dalla Parte_3
pubblicazione della sentenza al saldo ( previa detrazione di quanto già
versato).
Pone le spese di tutte le C.T.U. espletate in primo e secondo grado , liquidate come nei decreti, a carico, per metà di e per metà Parte_2
della in solido con . CP_2 Controparte_1
Compensa per ½ le spese di primo e secondo grado e per il resto condanna in solido con la al pagamento , per il Controparte_1 Controparte_5
- 15 - primo grado, di €400,00 per compenso ed €150,00 per spese oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Bruno Tommasetti e per il secondo grado di €800,00 per compenso ed €20,00 per spese oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Bruno
Tommasetti .
Napoli 16/1/2024 IL G.U.
- 16 -
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza,
riservata con provvedimento del 13/10/2023 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 34986/2019 RG tra
E , elett Parte_1 Parte_2 Parte_3
dom in Napoli viale Augusto 90 presso lo studio associato Org_1
e rapp e dif dall'avvto Bruno Tommasetti dal quale sono rapp e dif
[...]
come da procura in atti APPELLANTI
E
res Torviscosa villaggio Roma 43 Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Nonchè (P. IVA ), con sede in Trieste alla via CP_2 P.IVA_1
Machiavelli n. 4, in persona dei procuratori pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta, Corso Trieste, 55, in virtù di procura estesa
APPELLATA INCIDENTALE
oggetto: appello avverso sentenza n. 23484/2019 emessa dal Giudice di Pace
di Napoli
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c.
come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/09 .
Con atto di appello ritualmente notificato a tutte le parti, , Parte_1
ed chiedono la riforma della sentenza n. Parte_2 Parte_3
23484/2019 emessa dal Giudice di Pace di Napoli relativamente al sinistro stradale verificatosi il 20/11/2015, alle ore 19,00 circa, in Napoli alla via
Santa Teresa degli Scalzi ove il motociclo Piaggio Liberty tg. X7D6MS,
sprovvisto di regolare copertura assicurativa , di proprietà di Pt_1
[.
- 2 [...]
, condotto da e con quale Parte_1 Parte_2 Parte_3
trasportata, veniva colliso dall'autovettura Renault Clio Tg. BL069HP, di proprietà di ed assicurato con la veicolo che Controparte_1 CP_2
transitava a velocità sostenuta sulla Via Santa Teresa degli Scalzi in direzione
Capodimonte e nel tentativo di effettuare un sorpasso ai veicoli che la precedevano invadeva la opposta corsia di marcia andando ad urtare il ciclomotore Piaggio Liberty Targhino X7D6MS, che transitava in direzione
Museo; in particolare in questa sede gli aappellanti chiedono il riconoscimento della esclusiva responsabilità del sinistro in capo al CP_1
e la liquidazione dell'intero importo dovuto sia per i danni cose che per le lesioni subite dalla e dalla , stante l'erroneo Parte_2 Pt_3
riconoscimento, da parte del primo giudice, del 50% delle somme dovute per aver utilizzato un veicolo privo di copertura assicurativa;
a sua volta la costituita regolarmente in contumacia del , ha CP_2 CP_1
esperito appello incidentale chiedo dichiararsi l'improponibilità della domanda risarcitoria dello Scarallo, l'integrale rigetto delle domande risarcitorie per dieto di prova del sinistro e stante l'utilizzo del veicolo privo di copertura assicurativa e contestando la determinazione del danno biologico ad opera del primo giudice sulla base di una errata C.T.U..
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello e dell'appello incidentale nonché la loro procedibilità essendosi, l'appellante e la
- 3 - , costituitisi nei termini;
di poi va evidenziato che i motivi di CP_2
appello ed appello incidentale sono stati specificamente dedotti ed articolati,
in ossequio al disposto di cui all'art. 342 cpc.
Premesso che la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alle statuizioni sulla proponibilità della domanda di e , la Parte_3 Parte_2
titolarità attiva e passiva di tutte le parti, la scopertura assicurativa del ciclomotore Piaggio Liberty Targhino X7D6MS, nel merito va evidenziato che il primo giudice, sulla base della prova testimoniale espletata con il teste
, ha accertato l'esclusiva responsabilità del nella Testimone_1 CP_1
causazione del sinistro riducendo però la liquidazione dei danni cose e persone del 50% a causa dell'utilizzo del motociclo privo di copertura assicurativa mentre la , tra ai motivi di appello incidentale, CP_2
deduce l'irrisarcibilità dei danni subiti proprio a causa dell'utilizzo del motociclo scoperto.
Ritiene questo giudice che vada distinta la posizione di e Parte_1
da quella di nel senso che relativamente Parte_2 Parte_3
ai primi due merita accoglimento l'appello incidentale proposto dalla
. CP_2
Infatti, premesso che va ribadita la proponibilità della domanda avanzata dallo atteso che non vi è prova del recapito dell'invito a perizia nei Pt_1
- 4 - termini previsti dall'art. 148 CdA, ritiene questo giudice che la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa, in spregio all'art. 193 CdS,
comporti la non meritevolezza della tutela risarcitoria avanzata dal proprietario e dal conducente del veicolo scoperto.
La giurisprudenza non è concorde sul punto, ritenendo alcuni giudici, che non possa negarsi il risarcimento dei danni e delle lesioni ai soggetti che utilizzano o consentono l'uso del veicolo privo di copertura assicurativa in quanto, così motivano, “ gli artt. 193 del Codice della Strada e 1227 del
Codice Civile, non prescrivono che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui
veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, non possa
richiedere il risarcimento dei danni al responsabile civile e alla sua
Compagnia di assicurazione. La violazione commessa dall'attore di aver posto
in circolazione la sua auto senza la prescritta copertura assicurativa, non
rappresenta un reato perseguibile d'Ufficio, trattandosi di violazione al
Codice della Strada in cui si applica una sanzione amministrativa e il fermo
amministrativo del veicolo”.
Sennonchè, premesso che l'art. 1227 cc trova piena applicazione anche in caso di obbligazioni extracontrattuali , giusto richiamo dell'art. 2056 cc.,
ritiene questo giudice che l'aver posto in circolazione ed utilizzato, un veicolo che a causa della sua scopertura, ai sensi dell'art. 193 C.d.S. e 122 del C.d.A.,
non poteva assolutamente circolare, costituisce un comportamento illecito ed illegittimo così grave (non occorre che assurga a reato per potersi definire grave) da essere immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento; non può
accordarsi il risarcimento ad un bene (salute o veicolo) quando il bene è in
- 5 - una situazione contra legem perché manca il bene della vita la cui ingiusta lesione può configurare il danno risarcibile nel senso che la lesione non può
qualificarsi ingiusta atteso che lo Stato non può tutelare un soggetto,
l' nel caso de quo, che concorra a causare il danno subito con un Pt_4
comportamento posto contro le leggi dello Stato;
del resto sarebbe paradossale consentire ad un soggetto di adire un giudice per chiedere la tutela ai sensi di una legge, l'attuale Decreto legislativo n 209/2005, che si è
volontariamente violata.
L'ordinamento non può riconoscere tutela alla perdita e cioè alla conseguenza negativa provocata da una altrui condotta non lesiva di interessi meritevoli di tutela e cioè di comportamenti non approvati e non tutelati dall'ordinamento, e questo anche nei casi in cui la condotta altrui risulti non iure, e quindi in contrasto con regole giuridiche di comportamento.
Non solo, ma se si esamina la recente pronuncia della S.C n. 1179/2022
secondo cui “In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve
essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il
conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti
dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul
quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia
sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto
dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della
menzionata azione” alla luce della direttiva europea 2009/103/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 richiamata dalla
- 6 - stessa sentenza, emerge che le conseguenze giuridiche a cui perviene non sono condivisibili.
Infatti secondo la S.C. la risarcibilità dei danni e lesioni subite dal proprietario e/o dal conducente privo di copertura assicurativa trova il suo supporto nell'art. 18 della Direttiva che sancisce che "gli Stati membri provvedono
affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo
assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione
diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della
persona responsabile del sinistro": ottica, questa, di perseguimento nella
massima misura della tutela della vittima che conferma sine dubio pure la
suprema fonte normativa interna, con particolare riguardo particolare agli
articoli 2 e 24 Cost., e che da tempo si è trasfusa nella giurisprudenza di
questa Suprema Corte”.
In realtà se si esamina la Direttiva nel suo complesso, a partire dalla
Considerazioni preliminari e a seguire gli artt. 12, 13, 18 in particolare,
emerge senza dubbio che lo scopo e l'intento della Direttiva è garantire il risarcimento dei danni subiti da soggetti terzi trasportati a prescindere dalle condizioni e dal legittimo comportamento del conducente/proprietario del veicolo, non quello di garantire a prescindere la tutela a chiunque, in particolare ai soggetti che si pongano alla guida di veicoli contra legem;
infatti giova porre attenzione al punto 2 delle Considerazioni preliminari:
“L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli
autoveicoli (assicurazione autoveicoli)
riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto
contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale
- 7 - importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una
parte consistente dell'attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità,
oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il
rafforzamento e il consolidamento del mercato interno dell'assicurazione
autoveicoli dovrebbero quindi costituire un obiettivo fondamentale
dell'azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari”, al punto 3 secondo cui “Ciascuno Stato membro dovrebbe adottare tutte le mi sure utili affinché
la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano
abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni
coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel
quadro di tali misure”, al CAPO 1 art 3 che sancisce “Ogni Stato membro
adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5,
affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che
stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione” e
al CAPO 4 art 10 secondo cui “Gli Stati membri possono tuttavia escludere il
pagamento dell'indennizzo da parte di tale organismo per le persone che di
loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il
danno se l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che
il veicolo non era assicurato” perché emerga chiaramente lo scopo della
Direttiva di garantire comunque la copertura assicurativa di ogni veicolo in circolazione ( a parte le dovute eccezioni per legge) prevedendo addirittura la possibilità che perfino i terzi, estranei alla guida del veicolo, si vedano esclusi dalla tutela risarcitoria se a conoscenza della scopertura del veicolo.
Se ciò è vero, e se è altresì vero che la legislazione italiana non prevede ancora, per i terzi trasportati, tale esclusione per legge, è anche vero che il
- 8 - conducente ed il proprietario non sono terzi rispetto al veicolo, non sono in alcun modo meritevoli di tutela risarcitoria in quanto non terzi ignari, per presunzione di legge, della grave illeceità della circolazione del veicoli e pertanto gli stessi vanno esclusi da ogni tutela risarcitoria.
Da ultimo una considerazione generale: al fine di garantire una corretta applicazione della legge e una corretta azione risarcitoria, a parere di questo giudice occorre un maggior coordinamento e una maggiore compenetrazione tra l'aspetto civilistico ed amministrativo in tutti i settori affinché non si pervenga ad una distorta applicazione del diritto in nome del reiterato, non giustificato né condivisibile, principio della separazione dei due aspetti del diritto e della impermeabilità dell'illecito civile a quello amministrativo, principio che ha generato inaccettabili discrasie in tutti i settori, quello della circolazione come quello urbanistico.
Per tutti questi motivi l'appello incidentale, per la ragione più liquida va accolto nei confronti di proprietario del ciclomotore Parte_1
Piaggio Liberty privo di copertura assicurativa e di , Parte_2
conducente dello stesso.
Quanto alla posizione di , la legislazione comunitaria e Parte_3
nazionale, nonché la giurisprudenza comunitaria e nazionale ancora non sono pervenute al diniego della risarcibilità delle lesioni subite da un soggetto trasportato su un veicolo privo di copertura di tal che sotto questo
- 9 - aspetto l'appello incidentale non può essere accolto neppure sotto il profilo dell'art. 1227 cc mentre va accolto quello principale.
Infatti, con riferimento alle lesioni subite dalla , in primis occorre Pt_3
evidenziare che sussiste la responsabilità solidale a prescindere dalla corresponsabilità dei conducenti ( art. 2055cc, cfr sent Cass n. 22228/2014) ;
in secondo luogo la mera indicazione del teste , solo in Testimone_1
corso di causa, in assenza di altri elementi, non può di per sè inficiarne l'attendibilità, né la precisione mostrata nella descrizione degli eventi di per sé è un elemento indicativo della poca credibilità: atteso che in base alla ricostruzione del sinistro emerge che l'auto Renault Clio del ha CP_1
invaso la opposta corsia di marcia occupata regolarmente dal ciclomotore con a bordo , collidendo il ciclomotore Piaggio nella Parte_3 CP_3
parte anteriore, scaraventandolo a terra, per tali motivi risulta superata la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cc e confermata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro . CP_1
In ordine al quantum, poi, il primo giudice ha riconosciuto , sulla base della espletata C.T.U., una percentuale di invalidità permanente del 2,5%, una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 10, del 50% di giorni 20 e del
25% di giorni 20 oltre € 300,00 per spese mediche per un totale di €3.145,60
- 10 - e poi erroneamente dimidiato in € 1.572,80 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Questo giudice ritiene che la somma di € 3.145,60 debba essere riconosciuta in questa sede di gravame in accoglimento dell'appello principale se si considera che la C.T.U. espletata in questa sede, del 24/6/2023 a firma del dott , così conclude alla apg 13 e ss: “ebbe a Persona_1 Parte_3
riportare un trauma contusivo-distorsivo a carico della spalla destra nonchè
del polso e della caviglia omolaterali………….. Riteniamo, pertanto, che nel
caso di cui trattasi, sulla base della comune crite-riologia traumatologica
dell'apparato locomotore, sussista nesso di causalità mate-riale tra le lesioni
riportate dalla parte attorea e le modalità dell'evento dannoso, quali
risultano dalle dichiarazioni rese dalla predetta in corso di raccolta delle
notizie anamnestiche e dagli atti di causa. Nel caso di specie, ancora,
l'inabilità temporanea parziale, progressivamente decrescente, è
quantificabile in giorni 5 (cinque) al 75%, in giorni 15 (quindici) al 50%,
nonché in ulteriori giorni 15 (quindici) al 25%.Allo stato attuale i postumi
permanenti residuati risultano costituiti da: “Mode-rati esiti di pregresso
interessamento lesivo di natura contusivo-distorsiva a carico di spalla,
ginocchio e caviglia di destra, caratterizzati da: limitazione antalgica, ai gradi
estremi, dei movimenti di flesso-estensione e di inclinazione radiale del polso;
articolarità della caviglia limitata e lamentata dolente ai gradi estremi
- 11 - dell'excursus”.Si fa presente che nel caso in oggetto, per quanto attiene al
quesito inerente all'ipotesi di omesso utilizzo del casco di protezione da parte
della sig.ra , non v'è, in atti, alcuna documentazione indicativa Parte_3
in tal senso;
e comunque, tenuto conto della tipologia anatomo-topografica
della lesività rilevata nella fatti-specie, si ritiene che l'eventuale omissione
dell'uso del casco non abbia inciso sull'entità dei postumi residuati.Si ritiene,
altresì, che i postumi nella fattispecie riscontrati configurino un danno
biologico, inteso nel suo significato di menomazione dell'integrità psico-fisica
in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore “uomo” in tutta la
sua concreta dimensione, da valutarsi, a nostro avviso, nella misura del 2%
(due per cento), come da comuni di riferimento (Cnf.: “Linee Guida Pt_5
per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”,
“Guida alla Org_2 Controparte_4
valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente”,
R.Luvoni - - . Sulla scorta della documentazione Org_3 Org_4
esaminata, si ritiene, infine, congrua l'entità della spesa medica di cui alla
fattura, in atti, n.
8.041 del 02.12.2015, ” di Napoli, per un Org_5
importo di € 165.00, relativa all'esecuzione di RMN spalla destra, RMN
caviglia destra ed Rx polso destro”.
Non solo, ma va anche evidenziato quanto segue: 1) il perito ha risposto alle note tecniche inviate dal C.T.P. della società assicuratrice chiarendo che - nel
- 12 - merito del lamentato mancato riscontro, nel referto di Pronto Soccorso, di
“tipiche lesioni accessorie della fase di impatto al suolo”, non sfugge di certo
all' che la omissione, in sede di refertazione, delle predette Parte_6
lesioni rappresenta, purtroppo, evenienza assai frequente la quale,
comunque, non può costituire, di per sè, elemento tecnico preclusivo circa il
riconoscimento della sussistenza di un evento lesivo, qualora la criteriologia
medico-legale risulti soddisfatta;
del resto giova ricordare che le multiformi
modalità con cui si viene a realizzare la proiezione al suolo e gli indumenti
indossati (l'incidente della strada di cui trattasi si è realizzato nel mese di
novembre) possono condizionare, e di molto, la dinamica della causazione di
eventuali “lesioni accessorie”; - e comunque, per quanto attiene al caso in
esame, si ritiene che, secondo corrente e corretta criteriologia medico-legale,
sussista nesso di causalità materiale fra l'evento lesivo nella fattispecie
verificatosi e le lesioni che ne sono conseguite, nonchè fra queste ultime ed i
postumi residuati”; 2) il precedente sinistro a cui fa riferimento la società
nell'atto di appello risale al 9/7/2014 ad oltre un anno prima rispetto a quello per cui oggi è causa;
3) il diniego del danno morale , l'ammontare delle spese mediche determinate dal primo giudice, la decorrenza degli interessi legali non sono stati oggetto di specifico gravame;
4) la minore percentuale di danno biologico permanente ( 2 in luogo di 2,5) e i minori giorni di inabilità temporanea sono compensati dalle maggiori somme
- 13 - previste dal DM 16/10/2023 ( che troverebbe oggi applicazione) rispetto al
DM 9/1/2019 applicato dal primo giudice.
Al parziale accoglimento sia dell'appello principale di che Parte_3
dell'appello incidentale nei confronti di e Parte_1 Parte_2
consegue : la condanna di alla restituzione , in
[...] Parte_1
favore della , della somma di € 500,00 oltre interessi legali dal CP_2
pagamento al saldo, la condanna di alla restituzione, Parte_2
in favore della , della somma di € 1.407,37 oltre interessi legali CP_2
dal pagamento al saldo, risultando comprovate, e soprattutto non contestate, le somme versate dalla società; la rideterminazione delle spese di lite del primo e secondo grado nei seguenti termini: le spese di tutte le
C.T.U. espletate in primo e secondo grado , liquidate come nei decreti, a carico, per metà di e per metà della in Parte_2 CP_2
solido con;
le spese di primo e secondo grado compensate Controparte_1
per la metà e per il resto liquidate in favore di parte appellante e liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad €5.200,00 valore medio ridotto e con esclusione delle spese vive non provate, con attribuzione in favore dell'avv.to Bruno Tommasetti ( previa detrazione di quanto allo stesso già
versato)
- 14 -
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così
provvede :
In parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale, riforma la sentenza n. 23484/2019 emessa dal Giudice di Pace di Napoli e rigetta le domande risarcitorie di e e Parte_1 Parte_2
condanna alla restituzione , in favore della , Parte_1 CP_2
della somma di € 500,00 oltre interessi legali dal pagamento al saldo, e
[...]
alla restituzione, in favore della , della somma Parte_2 CP_2
di € 1.407,37 oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_1
sinistro e lo condanna in solido con la al pagamento, in Controparte_5
favore di , di €3.145,60 oltre interessi legali dalla Parte_3
pubblicazione della sentenza al saldo ( previa detrazione di quanto già
versato).
Pone le spese di tutte le C.T.U. espletate in primo e secondo grado , liquidate come nei decreti, a carico, per metà di e per metà Parte_2
della in solido con . CP_2 Controparte_1
Compensa per ½ le spese di primo e secondo grado e per il resto condanna in solido con la al pagamento , per il Controparte_1 Controparte_5
- 15 - primo grado, di €400,00 per compenso ed €150,00 per spese oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Bruno Tommasetti e per il secondo grado di €800,00 per compenso ed €20,00 per spese oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Bruno
Tommasetti .
Napoli 16/1/2024 IL G.U.
- 16 -