Art. 2.
Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di "Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato" e di "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di "Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato" e di "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".