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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA IO Presidente
- SE Di ST Componente
- EL GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 246/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Luca Schinzari;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Matteo Fasano;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Galatina in data 05/03/2014 e iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 4, parte I, anno 2014). R.G.V.G. 246/2025
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
(10/12/2013), (08/05/2017) e Persona_2 Persona_3
(30/10/2018).
Nel ricorso depositato in data 20/01/2025, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Galatina, via Soleto n. 58, condotta in locazione, rimarrà nella disponibilità della sig.ra , con facoltà della stessa, Parte_1 successivamente, di reperire altro immobile sempre nel
Comune di Galatina o limitrofo, ove stabilire il proprio domicilio;
3. il canone di locazione e le spese delle utenze rimarranno a carico della sig.ra , con voltura di ogni Parte_1 contratto in essere, onere esclusivo della sig.ra Parte_1
;
[...]
4. entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione la sig.ra procederà con la Parte_1 sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, in accordo con il proprietario, relativamente all'unità immobiliare sita in Galatina, via Soleto n. 58;
5. i figli minori , e Persona_1 Persona_2
sono affidati in via condivisa ad Persona_3 entrambi i coniugi con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
6. il sig. verserà mensilmente un Controparte_1 assegno di mantenimento di € 66,66 (sessantasei/66) per ciascuno dei figli minori, per complessivi € 200,00
(duecento/00), rivalutabili annualmente in base al 100% delle variazioni ISTAT;
7. l'assegno unico universale, ovvero ogni altro sussidio, previsto per i tre figli sarà percepito integralmente dalla
2 R.G.V.G. 246/2025
sig.ra che lo potrà richiedere in Parte_1 maniera autonoma all'INPS, trattenendo per intero le somme percepite per le esigenze dei figli;
8. le spese mediche e straordinarie, che solo a titolo indicativo ma non tassativo si indicano nelle spese scolastiche (mensa inclusa), le spese per il vestiario, lo sport, gli hobby, i viaggi di istruzione, le visite mediche e le cura specialistiche, e quant'altro necessario per il mantenimento e l'istruzione delle figlie, al di fuori delle necessità correnti e quotidiane, saranno ripartite fra i coniugi in parti uguali e regolate in base al protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
9. le condizioni del diritto di visita saranno regolate dal piano genitoriale allegato;
10. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
11. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
12. le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche a titolo di mantenimento e/o alimenti, dichiarando di essere economicamente indipendenti;
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 11/04/2025).
1.3.- All'udienza del 30/04/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto
3 R.G.V.G. 246/2025
introduttivo e secondo la seguente condizione modificativa della condizione sub 6: si impegna a versare in favore di Controparte_1
la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun Parte_1 figlio). Il pagamento, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT-FOI, sarà effettuato entro il 25 di ogni mese. Le parti si danno atto che parte del contributo verrà corrisposto da per il tramite della CP_1 sua rinuncia alla quota parte di AUU, che ammonta -allo stato- ad €
230,00 circa per figlio. si impegna a comunicare ogni Parte_1 mese quanto percepisce a titolo di AUU così da poter effettuare i necessari conguagli.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come modificate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 246/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 20/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Lecce Parte_1
(LE), 19/12/1986) e (Lecce (LE), 11/09/1976) Controparte_1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come modificate all'udienza del 30/04/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Galatina per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
4 R.G.V.G. 246/2025
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 02/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
EL GR IA IO
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