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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/09/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. n. 144-1/ /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 144-1/2024, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 23/7/2024 da nata a [...] il [...] e residente a [...] (CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina C.F._1
Polimeno del Foro di Pisa (CF ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, sito in Pisa via C. Ridolfi 6 , Email_1
ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, Parte_ co. 1, lett. c) CCI. Avvalendosi dell'assistenza della dott.ssa , in qualità di Persona_1 ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge la ricorrente deriva dalle vicende legate alla difficile situazione familiare, che l'ha portata a contrarre vari finanziamenti.
3. I ricorrenti sono qualificabili come “consumatori” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sulla parte ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata: La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalla relazione particolareggiata del Professionista attestatore, ammonta a complessivi € 65.045,77 comprensiva anche delle spese della procedura. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata. Nella stima dell'esposizione debitoria della ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
5. Il patrimonio della ricorrente risulta composto dai seguenti beni:
• Proprietà di 1/3 di immobile rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Palaia, Foglio di mappa 49, particella127, sub.6, cat. A/2, cl. 2^, vani 10, sup. cat. mq 147, R.C. € 774,69 • Proprietà di 1/3 di appezzamento di terreno di forma quadrilatera irregolare, scosceso, con pendenza del 20% circa, degradante verso sud-est, interposto tra la suddetta Strada Vicinale a nord-ovest ed il a sud, inserito nel vigente Regolamento Urbanistico del Controparte_1
Comune di Palaia prevalentemente in area "Tessuti Urbani Consolidati", edificabile ai sensi delle NTA del Comune e in piccola parte da Strada.
Entrambi i beni sono stati ereditati insieme alle due sorelle a seguito del decesso della madre nel 2014. L'immobile adibito a civile abitazione è anche luogo di residenza della sig.ra Parte_1
Tutti i beni sono stati valutati per l'intera proprietà dal Geom. per l'importo complessivo Pt_3 di € 100.000.
La debitrice è inoltre proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:
• Autovettura Opel Corsa Tg FN543FX, immatricolata nel gennaio del 2018, valorizzata da un concessionario in circa € 2.700, che viene utilizzata per assolvere agli oneri di gestione del nucleo familiare e per recarsi sul posto di lavoro sito nella località di Ponte Buggianese (Pistoia).
Inoltre, la ricorrente è intestataria dei seguenti rapporti i cui saldi sono i seguenti:
- MPS conto corrente n. 7040.45 con saldo pari ad Euro 2,94 al 26.06.2024;
- BancoPosta conco corrente n. 99477671 con saldo pari ad Euro 1.047,24 al 31.03.2024 i quali, stante anche il saldo esiguo, vengono utilizzati per il sostentamento della famiglia.
La ricorrente ha un reddito di circa € 1.754,00 mensili per la sua attività lavorativa dipendente.
6. Il nucleo familiare della ricorrente, allo stato, è composto unicamente dalla ricorrrnte, da quando il figlio ha trovato lavoro edha lasciato la casa familiare.
Le spese necessarie al fabbisogno della sovraindebitata vengono quantificate dalla ricorrente in circa euro € 1469,00. La spese autocertificate appaiono plausibili in quanto risultano al di sotto di quanto previsto dal Report ISTAT sui consumi delle famiglie che, per un nucleo familiare composto da 1 persona, che prevede una spesa media mensile di euro 1.937,02.
La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.
7. Per far fronte al proprio indebitamento la ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, la dott.ssa . Persona_1
Conseguentemente, con ausilio della professionista direttamente nominata, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede, a seguito dell'interruzione del prelievo della cessione del quinto dello stipendio e di altre trattenute a favore di il pagamento integrale dei crediti Pt_4 prededucibili, quali, tra gli altri, il compenso dell'OCC e del Gestore nominato determinati in base al regolamento vigente dell'Organismo; il compenso dell'Avv. Cristina Polimeno che la rappresenta, il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei crediti privilegiati e il pagamento dilazionato e remissorio dei creditori chirografari nella misura pari al 27,68%, mettendo a disposizione quota parte del proprio stipendio per la durata di 6 (sei) anni. In particolare, l'attivo della proposta presentata dal debitore è rappresentato dalla messa a disposizione di quota parte del proprio stipendio quantificabile in complessivi € 22.840,00 nel periodo di 6 anni ovvero pari ad € 280,00 per tredici mensilità oltre ad un importo una tantum di
€ 1.000,00 al termine del sesto anno.
L'attivo messo a disposizione, invece, non comprende la proprietà di 1/3 dell'immobile di proprietà della debitrice, dell'autovettura e dei conti correnti.
Con riguardo alla causa in corso vs di cui nel dettaglio alla Relazione CP_2
Particolareggiata, viene previsto che, qualora nel periodo del piano di 6 anni prima dell'ultima rata di pagamento previsto dovessero pervenire somme alla ricorrente, al netto delle eventuali spese legali sostenute, le stesse verranno messe a disposizione dei creditori chirografari aumentando proporzionalmente la percentuale di spettanza.
Le tabelle seguenti evidenziano il grado di soddisfacimento offerto mediante la proposta: Quanto ai tempi previsti per l'attuazione del piano, la proposta prevede il pagamento annuale, a aprtire dal primo anno dall'omologa secondo il cronoprogramma seguente:
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che la vendita della quota di proprietà degli immobili, dell'autoveicolo e la quota parte di reddito ritraibile, detratto quanto necessario al mnatenimento della ricorrnte è inferiore all'importo offerto con la proposta, consentendo la soddosfazione ei creditori chirografari solo nel limite del 23,60% o addirittura, nel caso in cui venisse escluso l'autoveicolo dell ricorrente, necessario per lo svolgimento dlel'attività lavorativa e per le esigenze di vita, .del 19,50%.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Il GD con decreto del 10/12/2024 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori. Parte_ L' con memoria del 6/02/2025 ha informato il Giudice che in data 16/10/2024 all'udienza davanti al Giudice di Pace di Pisa, è stato raggiunto accordo transattivo nella causa RG 2305/2023 contro la società , mediante corresponsione da parte della società CP_3 CP_2 della somma di € 1765,62 mediante bonifico bancario alla sig.ra ha aggiutno che era Pt_1 pervenuta ina precisazione el credito da parte di Parte_5
A seguito della somma introitata, il piano è stato aggironato con aumento dell'attivo, come segue.
La percentuale di sosddisfazione dei creditori chirografari è stata, dunque, aggiornata come segue: Il cronoprogramma è stato, infien, aggironato come segue:
Dopo la modifica, l'OCC ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte.
14. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione.
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
La ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto nata a [...] il [...] e residente a [...] (CF ), C.F._1
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigili sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 3/9/2025
Il giudice
Dott.ssa Laura Pastacaldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 144-1/2024, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 23/7/2024 da nata a [...] il [...] e residente a [...] (CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina C.F._1
Polimeno del Foro di Pisa (CF ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, sito in Pisa via C. Ridolfi 6 , Email_1
ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, Parte_ co. 1, lett. c) CCI. Avvalendosi dell'assistenza della dott.ssa , in qualità di Persona_1 ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge la ricorrente deriva dalle vicende legate alla difficile situazione familiare, che l'ha portata a contrarre vari finanziamenti.
3. I ricorrenti sono qualificabili come “consumatori” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sulla parte ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata: La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalla relazione particolareggiata del Professionista attestatore, ammonta a complessivi € 65.045,77 comprensiva anche delle spese della procedura. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata. Nella stima dell'esposizione debitoria della ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
5. Il patrimonio della ricorrente risulta composto dai seguenti beni:
• Proprietà di 1/3 di immobile rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Palaia, Foglio di mappa 49, particella127, sub.6, cat. A/2, cl. 2^, vani 10, sup. cat. mq 147, R.C. € 774,69 • Proprietà di 1/3 di appezzamento di terreno di forma quadrilatera irregolare, scosceso, con pendenza del 20% circa, degradante verso sud-est, interposto tra la suddetta Strada Vicinale a nord-ovest ed il a sud, inserito nel vigente Regolamento Urbanistico del Controparte_1
Comune di Palaia prevalentemente in area "Tessuti Urbani Consolidati", edificabile ai sensi delle NTA del Comune e in piccola parte da Strada.
Entrambi i beni sono stati ereditati insieme alle due sorelle a seguito del decesso della madre nel 2014. L'immobile adibito a civile abitazione è anche luogo di residenza della sig.ra Parte_1
Tutti i beni sono stati valutati per l'intera proprietà dal Geom. per l'importo complessivo Pt_3 di € 100.000.
La debitrice è inoltre proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:
• Autovettura Opel Corsa Tg FN543FX, immatricolata nel gennaio del 2018, valorizzata da un concessionario in circa € 2.700, che viene utilizzata per assolvere agli oneri di gestione del nucleo familiare e per recarsi sul posto di lavoro sito nella località di Ponte Buggianese (Pistoia).
Inoltre, la ricorrente è intestataria dei seguenti rapporti i cui saldi sono i seguenti:
- MPS conto corrente n. 7040.45 con saldo pari ad Euro 2,94 al 26.06.2024;
- BancoPosta conco corrente n. 99477671 con saldo pari ad Euro 1.047,24 al 31.03.2024 i quali, stante anche il saldo esiguo, vengono utilizzati per il sostentamento della famiglia.
La ricorrente ha un reddito di circa € 1.754,00 mensili per la sua attività lavorativa dipendente.
6. Il nucleo familiare della ricorrente, allo stato, è composto unicamente dalla ricorrrnte, da quando il figlio ha trovato lavoro edha lasciato la casa familiare.
Le spese necessarie al fabbisogno della sovraindebitata vengono quantificate dalla ricorrente in circa euro € 1469,00. La spese autocertificate appaiono plausibili in quanto risultano al di sotto di quanto previsto dal Report ISTAT sui consumi delle famiglie che, per un nucleo familiare composto da 1 persona, che prevede una spesa media mensile di euro 1.937,02.
La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.
7. Per far fronte al proprio indebitamento la ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, la dott.ssa . Persona_1
Conseguentemente, con ausilio della professionista direttamente nominata, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede, a seguito dell'interruzione del prelievo della cessione del quinto dello stipendio e di altre trattenute a favore di il pagamento integrale dei crediti Pt_4 prededucibili, quali, tra gli altri, il compenso dell'OCC e del Gestore nominato determinati in base al regolamento vigente dell'Organismo; il compenso dell'Avv. Cristina Polimeno che la rappresenta, il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei crediti privilegiati e il pagamento dilazionato e remissorio dei creditori chirografari nella misura pari al 27,68%, mettendo a disposizione quota parte del proprio stipendio per la durata di 6 (sei) anni. In particolare, l'attivo della proposta presentata dal debitore è rappresentato dalla messa a disposizione di quota parte del proprio stipendio quantificabile in complessivi € 22.840,00 nel periodo di 6 anni ovvero pari ad € 280,00 per tredici mensilità oltre ad un importo una tantum di
€ 1.000,00 al termine del sesto anno.
L'attivo messo a disposizione, invece, non comprende la proprietà di 1/3 dell'immobile di proprietà della debitrice, dell'autovettura e dei conti correnti.
Con riguardo alla causa in corso vs di cui nel dettaglio alla Relazione CP_2
Particolareggiata, viene previsto che, qualora nel periodo del piano di 6 anni prima dell'ultima rata di pagamento previsto dovessero pervenire somme alla ricorrente, al netto delle eventuali spese legali sostenute, le stesse verranno messe a disposizione dei creditori chirografari aumentando proporzionalmente la percentuale di spettanza.
Le tabelle seguenti evidenziano il grado di soddisfacimento offerto mediante la proposta: Quanto ai tempi previsti per l'attuazione del piano, la proposta prevede il pagamento annuale, a aprtire dal primo anno dall'omologa secondo il cronoprogramma seguente:
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che la vendita della quota di proprietà degli immobili, dell'autoveicolo e la quota parte di reddito ritraibile, detratto quanto necessario al mnatenimento della ricorrnte è inferiore all'importo offerto con la proposta, consentendo la soddosfazione ei creditori chirografari solo nel limite del 23,60% o addirittura, nel caso in cui venisse escluso l'autoveicolo dell ricorrente, necessario per lo svolgimento dlel'attività lavorativa e per le esigenze di vita, .del 19,50%.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Il GD con decreto del 10/12/2024 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori. Parte_ L' con memoria del 6/02/2025 ha informato il Giudice che in data 16/10/2024 all'udienza davanti al Giudice di Pace di Pisa, è stato raggiunto accordo transattivo nella causa RG 2305/2023 contro la società , mediante corresponsione da parte della società CP_3 CP_2 della somma di € 1765,62 mediante bonifico bancario alla sig.ra ha aggiutno che era Pt_1 pervenuta ina precisazione el credito da parte di Parte_5
A seguito della somma introitata, il piano è stato aggironato con aumento dell'attivo, come segue.
La percentuale di sosddisfazione dei creditori chirografari è stata, dunque, aggiornata come segue: Il cronoprogramma è stato, infien, aggironato come segue:
Dopo la modifica, l'OCC ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte.
14. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione.
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
La ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto nata a [...] il [...] e residente a [...] (CF ), C.F._1
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigili sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 3/9/2025
Il giudice
Dott.ssa Laura Pastacaldi