Articolo 2 della Legge 23 luglio 1980, n. 510
Articolo 1
Versione
18 settembre 1980
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al terzultimo capoverso dello scambio di note stesso.

Entrata in vigore il 18 settembre 1980