Ordinanza cautelare 9 settembre 2020
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2019, proposto da
RO ME, rappresentata e difesa dall’avvocato Pantaleo Retta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pulsano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
OS PI, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dal Comune di Pulsano in data 22.08.2019, prot. n. 15088/22.08.2019, successivamente notificato, con cui si revoca la concessione di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta in relazione al passo carraio n. 929/2008 (immobile di via Donizetti), con immediato ripristino della situazione preesistente;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra RO ME ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Pulsano ha revocato la concessione di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sul passo carrabile n. 929/2008, situato in via Donizetti, con immediato ripristino della situazione preesistente.
1.1. Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di censura: “ Violazione di legge, e in particolare, dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, in quanto l’atto di revoca è stato adottato in totale carenza dei presupposti previsti dall’art. 21 quinquies della legge 241/1990. Violazione di legge, e, in particolare, dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto la sig.ra ME non è stata messa nelle condizioni di partecipare ed esporre le proprie ragioni nell’ambito del procedimento instaurato per la revoca del provvedimento amministrativo, non avendo mai ricevuto comunicazione di avvio dello stesso, in violazione dell’art. 7 l. 241/1990. Violazione di legge, e, in particolare, dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto il provvedimento di revoca è privo di qualsivoglia parte motiva ”.
2. L’Amministrazione comunale intimata ed il controinteressato non si sono costituiti in giudizio.
3. Con ordinanza n. 554/2020 del 9.9.2020 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
4. All’udienza di merito straordinario del 27 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alla parte di profili di inammissibilità del ricorso in ragione del difetto di prova dell’avvenuta notificazione del ricorso alle parti intimate, non costituite.
5. Reputa il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esplicitate.
5.1. Occorre preliminarmente evidenziare che la parte ha l’onere di comprovare che la notifica è stata effettuata e l’atto è pervenuto al destinatario, determinandosi in mancanza l’inammissibilità del ricorso, che si produce finanche nell’ipotesi “minore” di mancata allegazione dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo del servizio postale, di cui all’art. 45, secondo comma, cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1678).
5.2. In assenza di tale prova, le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate: la disposizione in commento contiene infatti un divieto esplicito per il giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti introduttivi in riferimento ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione.
5.3. Tanto premesso, nel caso in esame il Collegio rileva che parte ricorrente non ha provveduto, entro il termine dell’udienza di trattazione (e comunque entro il passaggio in decisione della causa), a depositare in giudizio la prova del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti del Comune di Pulsano e del controinteressato OS PI (v. sezione “Notifiche” del fascicolo del PAT).
5.4. Tale circostanza, secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, determina l’inammissibilità del ricorso (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2022, n. 9797), implicando la mancanza di prova della costituzione del rapporto processuale, di cui il giudice deve accertare d’ufficio l’integrità.
6. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, mancando la prova della notificazione del ricorso alle parti intimate, non costituitesi in giudizio, per cui il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato (cfr. art. 27, primo comma, cod. proc. amm.);
7. Le spese di lite vanno conseguentemente dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO