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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1196/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente NO ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1283/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Comiso
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 362/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA e pubblicata il 18/07/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18-2021 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: preliminarmente il difensore del contribuente comunica la rinuncia al Difensore_2mandato del dott e insiste in appello Resistente/Appellato:
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Ricorrente_1, difesa dal dr. Difensore_2, ha impugnato nei confronti del
Comune di Comiso, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa,
l'avviso di accertamento IMU in epigrafe indicato per l'anno di imposta 2016, notificato il 12.8.2021, per complessivi € 2990,11; avviso notificato a mezzo Messo
Comunale personalmente a Ricorrente_1 in qualità di coerede di Nominativo_1 deceduta il Data_Morte_1 all'indirizzo della ricorrente in Comiso
Indirizzo_1 . Ha invocato l'annullamento dell'atto, deducendo: il difetto di notifica essendo stato l'atto inviato presso il domicilio di uno solo degli eredi e non presso il domicilio del de cuius, in violazione dell'art. 65 del D.P.R 600/1973; la violazione degli artt. 752 e 1295 c.c., rispondendo l'erede nei limiti della propria quota e non per l'intero; la non debenza dell'IMU, atteso che l'immobile, pur catalogato nella categoria catastale C/1, costituiva pertinenza dell'abitazione principale, costituendone l'ingresso, come da perizia tecnica allegata;
l'erronea quantificazione del tributo per i terreni agricoli.
2. Il Comune, con il patrocinio dell'avv. Nominativo_2 , si è costituito, controdeducendo in relazione alle singole doglianze ed instando per il rigetto del ricorso.
3. Con sentenza n. 362/23, la Corte ragusana ha integralmente rigettato il ricorso, rilevando, in specie, che, indipendentemente dalla sanatoria di ogni eventuale nullità della notifica, per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., “l'atto impugnato è
Ricorrente_1 Nominativo_1stato notificato a nel proprio domicilio quale “erede ” (vds. relazione di notificazione); l'atto impugnato nel preambolo dà atto che “si è riscontrato un omesso parziale versamento e si è proceduto ad accertare le violazioni indicate
Nominativo_1nell'allegato...relative agli immobili posseduti nell'allegato...a carico di;
rilevato
Nominativo_1 Data_Morte_1che è deceduta in data e che risultano eredi della predetta
Nominativo_3 Ricorrente_1 nato... e nata..; che gli stessi risultano obbligati in solido al pagamento delle obbligazioni tributarie gravanti sul de cuius in proporzione alla quota
Ricorrente_1ereditaria...accerta e notifica a residente in [...]in
Indirizzo_1 Nominativo_1 nella qualità di figlia coerede pro quota di ....”. Viene inoltre specificato che l'importo complessivamente dovuto, maturato in capo alla de cuius, pari ad €
2990,11, dovrà essere versato dalla ricorrente per la quota di spettanza. Ne consegue che l'atto
è stato correttamente notificato alla ricorrente nella qualità di erede, nel proprio indirizzo di residenza, con procedura quindi maggiormente garantita per il contribuente medesimo;
nonostante poi l'imprecisione/contraddizione (obbligati in solido...in proporzione alla quota), appare chiaro che la volontà impositiva è quella di ritenere entrambi gli eredi insieme obbligati, ma ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria.”
4. Quanto alla dedotta natura pertinenziale dell'immobile tassato, ha rilevato che “tanto non risulta provato dalla ricorrente, che non allega apposita documentazione fotografica, ma solo perizia di parte che assevera in modo insufficiente (ritiene questa Corte), a fronte della
Dati_Catastali_1diversa risultanza catastale, che l'unità immobiliare cat c/1 ubicata al
Indirizzo_1piano terra dell'edificio di che trattasi di fatto risulta essere l'androne del palazzo attraverso il quale si accede al vano scala dell'edificio e quindi costituisce pertinenza esclusiva e diretta dell'abitazione posta al piano superiore.”.
5. Ha, infine, rilevato la corretta quantificazione del tributo per i terreni agricoli, rilevando che “Parte ricorrente non ha provato la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma, ovvero l'iscrizione nella previdenza agricola come CD o IAP (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale), limitandosi a versare in atti contratto di comodato e di affitto di fondo rustico, in cui comodatario e affittuario risulta essere il figlio della de cuius
Nominativo_3.”.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, con il patrocinio del dr.
Difensore_2 Difensore_1 (poi rinunciante al mandato) e dell'avv. , invocando una integrale riforma della sentenza gravata, riproponendo, sub specie di censura a tale sentenza, le doglianze riguardanti l'invalidità della notifica dell'atto impositivo, la violazione degli artt. 752 e 1295 c.c., la natura pertinenziale dell'immobile tassato;
la contestazione relativa alla tassazione dei terreni agricoli non è stata, invece, riproposta in appello.
7. Il Comune si è costituito, chiedendo rigettarsi l'appello.
8. In vista dell'udienza di trattazione, l'appellante ha depositato memoria illustrativa, richiamando anche precedente di questa Corte (sent. n. 8331/25) favorevole ad essa parte.
9. All'udienza odierna, la causa è stata introitata la decisione.
10. L'appello è infondato.
11. Quanto al primo motivo di impugnazione, appare davvero singolare che il contribuente si dolga della validità di una notifica, eseguita presso il proprio domicilio, a mani proprie, avente ad oggetto, per giunta, un atto tempestivamente impugnato. Non può che avallarsi, al riguardo, la notazione del primo decidente, secondo cui, al di là della evidente sanatoria di ogni possibile vizio, la procedura prescelta è ben più garantita rispetto a quella della notifica impersonale agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto.
12. Né profili di irregolarità possono essere fondatamente predicati in ragione del fatto
Nominativo_1che l'atto sarebbe indirizzato agli “eredi ”. In realtà, come ben rilevato dal giudice ragusano, il testo dell'atto chiarisce in modo inequivoco che la pretesa è
Nominativo_3 Ricorrente_1indirizzata nei confronti di entrambi gli eredi, e , in proporzione della quota ereditaria di ciascuno. Pertanto, da un lato, la notifica,
Ricorrente_1effettuata a mani di , è immune da ogni profilo di irregolarità denunciabile dalla destinataria del medesimo (avrebbe potuto dolersene, al più, l'altro coerede, laddove non avesse ricevuto una autonoma notifica del provvedimento impositivo de quo), dall'altro, deve escludersi che l'atto in sé presenti profili di invalidità, per omessa o errata individuazione del destinatario della pretesa. E ciò vale ad evidenziare anche l'infondatezza del secondo motivo di gravame: la contribuente assume di essere tenuta al pagamento in proporzione della propria quota ereditaria;
l'atto impositivo, al di là dell'erroneo riferimento alla solidarietà, costituente un evidente refuso, come chiarito dal primo giudice, si pone in linea con tale prospettazione. Peraltro, il giudice di prossimità ha ribadito che la contribuente non risponde dell'intero, ma soltanto della propria quota: perciò, il motivo di appello che rimarca l'assunto della debenza pro quota è anche inammissibile per carenza di interesse.
13. Quanto alla natura asseritamente pertinenziale dell'immobile catalogato in C/1, va rilevato che, anche recentissimamente, la S.C. (v. Sez. 5 - , Ordinanza n. 14904 del
04/06/2025) ha riaffermato che incombe sul contribuente, che invochi l'esenzione ai fini IMU, l'onere di dimostrare l'esistenza, sul piano sostanziale, del vincolo pertinenziale, anche laddove esso immobile abbia una catalogazione catastale indicativa dell'esistenza di tale vincolo (nel caso deciso, un'area scoperta catastalmente incorporata, mediante graffatura, ad un fabbricato). Tale incombenza sul contribuente che invochi l'esenzione vale, a fortiori, nel caso a mani, in cui si è al cospetto di un locale accatastato come locale commerciale.
14. D'altro canto, costituisce jus receptum il principio dell'incombenza sul contribuente dell'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti fondanti un'agevolazione ovvero un'esenzione tributaria. Basti rinviare, in merito, alla concorde giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione.
(Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva onerato l'agenzia delle entrate di provare il mancato rispetto delle regole normative di "democrazia interna" prescritte per il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, nonostante dichiarazioni confessorie riguardanti la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti
l'esercizio dei diritti partecipativi degli associati minorenni, comunque rappresentati ex lege dai genitori).” [Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017 (Rv. 646307 - 01)].
15. La decisione del giudice ragusano risulta, sul piano giuridico, coerente con tali postulati interpretativi, oltre che corretta anche in punto di fatto, laddove ha evidenziato l'insufficiente valenza dimostrativa della relazione tecnica prodotta, che, in termini estremamente generici, e non corredati da documentazione fotografica, si limita a riferire che l'unità immobiliare de qua sarebbe costituita dall'androne del palazzo.
16. La valutazione del primo giudice deve essere, a maggior ragione, confermata, a seguito della constatazione che, neppure in appello, la contribuente ha integrato la lacuna probatoria stigmatizzata nella sentenza appellata, producendo una più dettagliata relazione tecnica ovvero depositando rilievi fotografici dello stato dei luoghi. Il fatto che tale strada processuale, pur chiaramente indicata dal primo giudice, non sia stata percorsa in questo grado, finisce per fare assumere una certa connotazione di pretestuosità alla doglianza di parte, a fronte della agevole possibilità di procedere alla suddetta integrazione probatoria ai sensi dell'art. 58 co. II d.lgs.
546/92 (norma che, nel regime, applicabile ratione temporis, previgente alla novella di cui al d.lgs. 220/23, consentiva, senza limitazioni, la produzione di nuovi documenti in appello).
17. Per tali ordini di ragioni, non si condividono le conclusioni cui questa Corte, in diversa composizione, è addivenuta, con sentenza n. 8331/25, nel giudizio promosso dal Nominativo_3coobbligato , in relazione alla medesima questione, relativa alla pertinenzialità dell'immobile in oggetto, affermata recependo, senza adeguati approfondimenti motivazionali, le conclusioni del tecnico di parte.
18. Le spese di lite sono state correttamente poste a carico del ricorrente, non emergendo gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza, di cui viene fatta applicazione anche in appello. La relativa liquidazione, operata alla stregua dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Comune di Comiso in appello, liquidate in € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
ND PA UI LO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente NO ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1283/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Comiso
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 362/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA e pubblicata il 18/07/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18-2021 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: preliminarmente il difensore del contribuente comunica la rinuncia al Difensore_2mandato del dott e insiste in appello Resistente/Appellato:
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Ricorrente_1, difesa dal dr. Difensore_2, ha impugnato nei confronti del
Comune di Comiso, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa,
l'avviso di accertamento IMU in epigrafe indicato per l'anno di imposta 2016, notificato il 12.8.2021, per complessivi € 2990,11; avviso notificato a mezzo Messo
Comunale personalmente a Ricorrente_1 in qualità di coerede di Nominativo_1 deceduta il Data_Morte_1 all'indirizzo della ricorrente in Comiso
Indirizzo_1 . Ha invocato l'annullamento dell'atto, deducendo: il difetto di notifica essendo stato l'atto inviato presso il domicilio di uno solo degli eredi e non presso il domicilio del de cuius, in violazione dell'art. 65 del D.P.R 600/1973; la violazione degli artt. 752 e 1295 c.c., rispondendo l'erede nei limiti della propria quota e non per l'intero; la non debenza dell'IMU, atteso che l'immobile, pur catalogato nella categoria catastale C/1, costituiva pertinenza dell'abitazione principale, costituendone l'ingresso, come da perizia tecnica allegata;
l'erronea quantificazione del tributo per i terreni agricoli.
2. Il Comune, con il patrocinio dell'avv. Nominativo_2 , si è costituito, controdeducendo in relazione alle singole doglianze ed instando per il rigetto del ricorso.
3. Con sentenza n. 362/23, la Corte ragusana ha integralmente rigettato il ricorso, rilevando, in specie, che, indipendentemente dalla sanatoria di ogni eventuale nullità della notifica, per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., “l'atto impugnato è
Ricorrente_1 Nominativo_1stato notificato a nel proprio domicilio quale “erede ” (vds. relazione di notificazione); l'atto impugnato nel preambolo dà atto che “si è riscontrato un omesso parziale versamento e si è proceduto ad accertare le violazioni indicate
Nominativo_1nell'allegato...relative agli immobili posseduti nell'allegato...a carico di;
rilevato
Nominativo_1 Data_Morte_1che è deceduta in data e che risultano eredi della predetta
Nominativo_3 Ricorrente_1 nato... e nata..; che gli stessi risultano obbligati in solido al pagamento delle obbligazioni tributarie gravanti sul de cuius in proporzione alla quota
Ricorrente_1ereditaria...accerta e notifica a residente in [...]in
Indirizzo_1 Nominativo_1 nella qualità di figlia coerede pro quota di ....”. Viene inoltre specificato che l'importo complessivamente dovuto, maturato in capo alla de cuius, pari ad €
2990,11, dovrà essere versato dalla ricorrente per la quota di spettanza. Ne consegue che l'atto
è stato correttamente notificato alla ricorrente nella qualità di erede, nel proprio indirizzo di residenza, con procedura quindi maggiormente garantita per il contribuente medesimo;
nonostante poi l'imprecisione/contraddizione (obbligati in solido...in proporzione alla quota), appare chiaro che la volontà impositiva è quella di ritenere entrambi gli eredi insieme obbligati, ma ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria.”
4. Quanto alla dedotta natura pertinenziale dell'immobile tassato, ha rilevato che “tanto non risulta provato dalla ricorrente, che non allega apposita documentazione fotografica, ma solo perizia di parte che assevera in modo insufficiente (ritiene questa Corte), a fronte della
Dati_Catastali_1diversa risultanza catastale, che l'unità immobiliare cat c/1 ubicata al
Indirizzo_1piano terra dell'edificio di che trattasi di fatto risulta essere l'androne del palazzo attraverso il quale si accede al vano scala dell'edificio e quindi costituisce pertinenza esclusiva e diretta dell'abitazione posta al piano superiore.”.
5. Ha, infine, rilevato la corretta quantificazione del tributo per i terreni agricoli, rilevando che “Parte ricorrente non ha provato la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma, ovvero l'iscrizione nella previdenza agricola come CD o IAP (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale), limitandosi a versare in atti contratto di comodato e di affitto di fondo rustico, in cui comodatario e affittuario risulta essere il figlio della de cuius
Nominativo_3.”.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, con il patrocinio del dr.
Difensore_2 Difensore_1 (poi rinunciante al mandato) e dell'avv. , invocando una integrale riforma della sentenza gravata, riproponendo, sub specie di censura a tale sentenza, le doglianze riguardanti l'invalidità della notifica dell'atto impositivo, la violazione degli artt. 752 e 1295 c.c., la natura pertinenziale dell'immobile tassato;
la contestazione relativa alla tassazione dei terreni agricoli non è stata, invece, riproposta in appello.
7. Il Comune si è costituito, chiedendo rigettarsi l'appello.
8. In vista dell'udienza di trattazione, l'appellante ha depositato memoria illustrativa, richiamando anche precedente di questa Corte (sent. n. 8331/25) favorevole ad essa parte.
9. All'udienza odierna, la causa è stata introitata la decisione.
10. L'appello è infondato.
11. Quanto al primo motivo di impugnazione, appare davvero singolare che il contribuente si dolga della validità di una notifica, eseguita presso il proprio domicilio, a mani proprie, avente ad oggetto, per giunta, un atto tempestivamente impugnato. Non può che avallarsi, al riguardo, la notazione del primo decidente, secondo cui, al di là della evidente sanatoria di ogni possibile vizio, la procedura prescelta è ben più garantita rispetto a quella della notifica impersonale agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto.
12. Né profili di irregolarità possono essere fondatamente predicati in ragione del fatto
Nominativo_1che l'atto sarebbe indirizzato agli “eredi ”. In realtà, come ben rilevato dal giudice ragusano, il testo dell'atto chiarisce in modo inequivoco che la pretesa è
Nominativo_3 Ricorrente_1indirizzata nei confronti di entrambi gli eredi, e , in proporzione della quota ereditaria di ciascuno. Pertanto, da un lato, la notifica,
Ricorrente_1effettuata a mani di , è immune da ogni profilo di irregolarità denunciabile dalla destinataria del medesimo (avrebbe potuto dolersene, al più, l'altro coerede, laddove non avesse ricevuto una autonoma notifica del provvedimento impositivo de quo), dall'altro, deve escludersi che l'atto in sé presenti profili di invalidità, per omessa o errata individuazione del destinatario della pretesa. E ciò vale ad evidenziare anche l'infondatezza del secondo motivo di gravame: la contribuente assume di essere tenuta al pagamento in proporzione della propria quota ereditaria;
l'atto impositivo, al di là dell'erroneo riferimento alla solidarietà, costituente un evidente refuso, come chiarito dal primo giudice, si pone in linea con tale prospettazione. Peraltro, il giudice di prossimità ha ribadito che la contribuente non risponde dell'intero, ma soltanto della propria quota: perciò, il motivo di appello che rimarca l'assunto della debenza pro quota è anche inammissibile per carenza di interesse.
13. Quanto alla natura asseritamente pertinenziale dell'immobile catalogato in C/1, va rilevato che, anche recentissimamente, la S.C. (v. Sez. 5 - , Ordinanza n. 14904 del
04/06/2025) ha riaffermato che incombe sul contribuente, che invochi l'esenzione ai fini IMU, l'onere di dimostrare l'esistenza, sul piano sostanziale, del vincolo pertinenziale, anche laddove esso immobile abbia una catalogazione catastale indicativa dell'esistenza di tale vincolo (nel caso deciso, un'area scoperta catastalmente incorporata, mediante graffatura, ad un fabbricato). Tale incombenza sul contribuente che invochi l'esenzione vale, a fortiori, nel caso a mani, in cui si è al cospetto di un locale accatastato come locale commerciale.
14. D'altro canto, costituisce jus receptum il principio dell'incombenza sul contribuente dell'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti fondanti un'agevolazione ovvero un'esenzione tributaria. Basti rinviare, in merito, alla concorde giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione.
(Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva onerato l'agenzia delle entrate di provare il mancato rispetto delle regole normative di "democrazia interna" prescritte per il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, nonostante dichiarazioni confessorie riguardanti la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti
l'esercizio dei diritti partecipativi degli associati minorenni, comunque rappresentati ex lege dai genitori).” [Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017 (Rv. 646307 - 01)].
15. La decisione del giudice ragusano risulta, sul piano giuridico, coerente con tali postulati interpretativi, oltre che corretta anche in punto di fatto, laddove ha evidenziato l'insufficiente valenza dimostrativa della relazione tecnica prodotta, che, in termini estremamente generici, e non corredati da documentazione fotografica, si limita a riferire che l'unità immobiliare de qua sarebbe costituita dall'androne del palazzo.
16. La valutazione del primo giudice deve essere, a maggior ragione, confermata, a seguito della constatazione che, neppure in appello, la contribuente ha integrato la lacuna probatoria stigmatizzata nella sentenza appellata, producendo una più dettagliata relazione tecnica ovvero depositando rilievi fotografici dello stato dei luoghi. Il fatto che tale strada processuale, pur chiaramente indicata dal primo giudice, non sia stata percorsa in questo grado, finisce per fare assumere una certa connotazione di pretestuosità alla doglianza di parte, a fronte della agevole possibilità di procedere alla suddetta integrazione probatoria ai sensi dell'art. 58 co. II d.lgs.
546/92 (norma che, nel regime, applicabile ratione temporis, previgente alla novella di cui al d.lgs. 220/23, consentiva, senza limitazioni, la produzione di nuovi documenti in appello).
17. Per tali ordini di ragioni, non si condividono le conclusioni cui questa Corte, in diversa composizione, è addivenuta, con sentenza n. 8331/25, nel giudizio promosso dal Nominativo_3coobbligato , in relazione alla medesima questione, relativa alla pertinenzialità dell'immobile in oggetto, affermata recependo, senza adeguati approfondimenti motivazionali, le conclusioni del tecnico di parte.
18. Le spese di lite sono state correttamente poste a carico del ricorrente, non emergendo gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza, di cui viene fatta applicazione anche in appello. La relativa liquidazione, operata alla stregua dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Comune di Comiso in appello, liquidate in € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
ND PA UI LO