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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/07/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 145/2025 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 145/2025 sub. 1, nei confronti di Controparte_1
(c.f./P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
sede legale in Modena, Stradello Armenone, n. 32;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 23.5.2025 proposto da è Parte_1
stato chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando la mancata corresponsione dell'importo di € 11.033,74 (come da atto di precetto) dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 1816/2023 (R.G. n. 3301/2023) emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 19.6.2024 emessa nel giudizio di opposizione
(recante R.G. n. 4259/2023), pedissequo atto di precetto e successivo pignoramento mobiliare, conclusosi con esito negativo.
Con ricorso del 12.6.2025 anche ha Parte_2
chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna debitrice lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di € 139.580,17, dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 2636/2023 (R.g. n. 6779/2023) emesso dal Tribunale di Modena, corredato dalla dichiarazione di esecutorietà ex art. 653 c.p.c. all'esito del giudizio di opposizione che l'ha confermato in toto con sentenza n.
1536/2024 (R.G. 803/2024) non appellata, pedissequo atto di precetto e successivo tentativo di pignoramento mobiliare, concluso con esito negativo.
Con ulteriore istanza del 24.6.2025, Parte_3
ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione
[...]
giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta dolendosi del mancato pagamento della somma di € 78.136,88, dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 88/2024 (R.G. n. 256/2024) emesso dal Tribunale di Modena, provvisoriamente esecutivo (coma da ordinanza del 1.10.2024 emessa nel giudizio di opposizione recante R.G. n. 1407/2024), pedissequo atto di precetto e successivo tentativo di pignoramento mobiliare, concluso con esito negativo.
Con comparsa di costituzione del 8.7.2025, la debitrice, eccependo la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, chiedeva il rigetto delle avverse istanze.
All'udienza del 9.7.2025 la stessa si riportava ai propri scritti chiedendo un rinvio d'udienza, il secondo ed il terzo ricorrente aderivano alla richiesta di rinvio, il primo ricorrente ( insisteva per la Parte_1
declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale. Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La ricorrente è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, queste risultano superate in ragione dell'odierna situazione debitoria (pari a €
228.750,79 nei confronti dei ricorrenti oltre che € 651.241,73 nei confronti di . Si precisa, in ogni caso, che dall'esame dell'ultimo bilancio CP_2
depositato, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021, le soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII risultano superate con riferimento all'attivo (pari a €
4.921.239), ai ricavi (pari a € 6.193.559) e ai debiti (pari a € 3.774.676).
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito portato dai ricorrenti, pari ad € 228.750,79, determina il superamento del limite legale di cui all'art. 49, u.c., CCII.
A ciò si aggiunga che, dagli accertamenti istruttori, sono emersi ulteriori debiti scaduti della convenuta verso i creditori istituzionali, di cui €
651.241,73 nei confronti di già cartellati, ed € 840.647,63 nei CP_2
confronti di ADE, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia quanto rappresentato nel ricorso introduttivo e quanto solo affermato dalla debitrice nella propria comparsa di costituzione, non avendo essa in ogni caso dimostrato nemmeno in via indiziaria le trattative volte alla cessione dei (presunti) crediti dedotte. A ciò si aggiungano i numerosi procedimenti di ingiunzione riportati nella informativa ADE.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future. ***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f./P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Modena, Stradello
Armenone, n. 32;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il Dott. dell'ODCEC di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 13.11.2025 ore 11.10, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16.7.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 145/2025 sub. 1, nei confronti di Controparte_1
(c.f./P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
sede legale in Modena, Stradello Armenone, n. 32;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 23.5.2025 proposto da è Parte_1
stato chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando la mancata corresponsione dell'importo di € 11.033,74 (come da atto di precetto) dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 1816/2023 (R.G. n. 3301/2023) emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 19.6.2024 emessa nel giudizio di opposizione
(recante R.G. n. 4259/2023), pedissequo atto di precetto e successivo pignoramento mobiliare, conclusosi con esito negativo.
Con ricorso del 12.6.2025 anche ha Parte_2
chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna debitrice lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di € 139.580,17, dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 2636/2023 (R.g. n. 6779/2023) emesso dal Tribunale di Modena, corredato dalla dichiarazione di esecutorietà ex art. 653 c.p.c. all'esito del giudizio di opposizione che l'ha confermato in toto con sentenza n.
1536/2024 (R.G. 803/2024) non appellata, pedissequo atto di precetto e successivo tentativo di pignoramento mobiliare, concluso con esito negativo.
Con ulteriore istanza del 24.6.2025, Parte_3
ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione
[...]
giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta dolendosi del mancato pagamento della somma di € 78.136,88, dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 88/2024 (R.G. n. 256/2024) emesso dal Tribunale di Modena, provvisoriamente esecutivo (coma da ordinanza del 1.10.2024 emessa nel giudizio di opposizione recante R.G. n. 1407/2024), pedissequo atto di precetto e successivo tentativo di pignoramento mobiliare, concluso con esito negativo.
Con comparsa di costituzione del 8.7.2025, la debitrice, eccependo la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, chiedeva il rigetto delle avverse istanze.
All'udienza del 9.7.2025 la stessa si riportava ai propri scritti chiedendo un rinvio d'udienza, il secondo ed il terzo ricorrente aderivano alla richiesta di rinvio, il primo ricorrente ( insisteva per la Parte_1
declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale. Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La ricorrente è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, queste risultano superate in ragione dell'odierna situazione debitoria (pari a €
228.750,79 nei confronti dei ricorrenti oltre che € 651.241,73 nei confronti di . Si precisa, in ogni caso, che dall'esame dell'ultimo bilancio CP_2
depositato, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021, le soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII risultano superate con riferimento all'attivo (pari a €
4.921.239), ai ricavi (pari a € 6.193.559) e ai debiti (pari a € 3.774.676).
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito portato dai ricorrenti, pari ad € 228.750,79, determina il superamento del limite legale di cui all'art. 49, u.c., CCII.
A ciò si aggiunga che, dagli accertamenti istruttori, sono emersi ulteriori debiti scaduti della convenuta verso i creditori istituzionali, di cui €
651.241,73 nei confronti di già cartellati, ed € 840.647,63 nei CP_2
confronti di ADE, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia quanto rappresentato nel ricorso introduttivo e quanto solo affermato dalla debitrice nella propria comparsa di costituzione, non avendo essa in ogni caso dimostrato nemmeno in via indiziaria le trattative volte alla cessione dei (presunti) crediti dedotte. A ciò si aggiungano i numerosi procedimenti di ingiunzione riportati nella informativa ADE.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future. ***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f./P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Modena, Stradello
Armenone, n. 32;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il Dott. dell'ODCEC di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 13.11.2025 ore 11.10, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16.7.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo