Articolo 1523 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1523. Norma finale 1. Al personale delle bande musicali, secondo il grado rivestito, si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, di cui ai titoli V e VII del presente libro, per quanto non previsto nel presente titolo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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