Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 27685/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del
Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 27685/2019
avente ad oggetto: cessione di azienda
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
), titolare dell'omonima ditta corrente in C.F._1
Napoli con P.IV , rappresentato e difeso, giusta P.IV_1 procura in atti, dall'Avv. Marco ARGIRÒ (c.f.: C.F._2
), presso il cui studio, in S. Maria C. V. alla Traversa Mario
[...]
Fiore n. 32, è elettivamente domiciliato
Attore – Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t. avv. Controparte_1
Celestino Ardolino (nomina amministratore della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza Direzione Antimafia del
Natascia Delli Carri, C.F , elettivamente C.F._3 domiciliato presso e nel suo studio sito in Benevento al Viale
Mellusi n. 82
Convenuta – Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate in atti i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I., in data 14-10-
2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 03.10.2019, il
SI. conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
e chiedeva accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la impossibilità sopravvenuta ad adempiere da parte del cedente
e condannare la medesima società, in Controparte_1 persona de legale rapp.te, alla ripetizione dell'indebito ricevuto di
Euro 20.000,00 oltre il risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente. Con la rivalutazione monetaria (tenuto conto della condotta del resistente palesemente dilatoria nel risarcimento dei danni) ed interessi legali sulla somma rivalutata, entrambi dalla data del contratto a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Parte attrice esponeva quanto segue:
“- in data 06.08.2018, con atto della Dott.ssa Persona_1
Notaio in Napoli, la in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e rappresentante legale, CP_2
- 2 - trasferiva ramo di azienda, avente ad oggetto la gestione CP_3 di un impianto di distribuzione carburanti sito in Napoli, alla Via
De Gasperi presso Via Porta di Massa, alla ditta individuale di
[...]
; Parte_1
- all'art. 1 del contratto de quo la Controparte_1 conveniva la cessione del predetto ramo d'azienda comprensivo di tutto il patrimonio relativo, nello stato in cui si trovava, garantendo, all'art. 5 del contratto medesimo, sia la piena disponibilità e l'assoluta libertà dell'esercizio ceduto, sia la conformità dell'impianto alle normative vigenti;
- all'art. 2 si conveniva come corrispettivo della cessione la somma di Euro 82.000,00 (di cui euro 10.000,00 per avviamento): la somma sarebbe stata corrisposta nella misura di Euro 10.000,00 alla stipula (con n. 2 vaglia postali), ed euro 72.000,00 mediante
36 effetti cambiari di Euro 2.000,00 cadauno con scadenza mensile a partire dal 30.09.2018 e fino al 31.08.2021;
- l'istante provvedeva a consegnare Euro 10.000,00 (come da accordi predetti) alla stipula nel rispetto del contratto attraverso n.
2 vaglia postali;
successivamente lo stesso provvedeva a versare l'ulteriore somma di Euro 10.000,00 (euro 2.000,00 mensili dal mese di settembre 2018 al gennaio 2019) attraverso cambiali riscosse regolarmente: le cambiali venivano pagate con scadenza
30.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019;
- nel febbraio del 2019 non essendo ancora entrato in Pt_1 possesso del ramo d'azienda, sospendeva il pagamento delle ulteriori rate pattuite. Tale decisione era dettata anche da un'ulteriore vicenda verificatasi in data 05.02.2019, quando la
Guardia di Finanza effettuava un controllo sull'impianto oggetto della cessione del ramo d'azienda e a seguito dello stesso, provvedeva a sequestrare tutti gli impianti, poiché i precedenti gestori (fratelli e ), per loro stessa Persona_2 Per_3
- 3 - ammissione, si erano occupati della “corretta manomissione” degli impianti, i cui congegni fraudolenti erano stati sempre presenti sull'impianto”.
L'attore, quindi, rilevava che a seguito del suddetto sequestro penale si era verificata una causa di impossibilità sopravvenuta ad adempiere da parte della convenuta anche Controparte_1 in violazione delle dichiarazioni rese all'art. 5 del contratto di cessione, non corrispondenti a verità.
Sulla base di tali premesse, il formulava le conclusioni Pt_1 come sopra riportate.
Si costituiva in giudizio in data 25.09.2020 la Controparte_1 impugnando estensivamente il ricorso, in quanto
[...] inammissibile, improcedibile, nullo e soprattutto infondato in fatto e in diritto.
Nella suddetta memoria difensiva la convenuta esponeva quanto segue:
“- la verità dei fatti era diversa da quella prospettata dal ricorrente;
ebbene, la in data 12.10.2016, mediante Controparte_1 atto di cessione di ramo d'azienda, innanzi al Notaio Persona_4 in Napoli, acquistava dalla S.A.P. Società Anonima Petroli S.r.l., ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione dell'impianto di distribuzione carburanti in Napoli, alla via De Gasperi, presso via
Porta di Massa;
- all'art 6 (Possesso) della suddetta cessione veniva indicato che l'impianto era occupato dal comodatario sig. , con Persona_2 contratto (registrato in data 19.07.2010), scaduto dal 15.07.2016 e nel suddetto articolo si disponeva che ogni iniziativa nei confronti del predetto occupante era a cura e spese del cessionario, con esonero della cedente da ogni onere, responsabilità e conseguenza connessa alla conduzione e all'esito delle iniziative stesse;
- 4 - - la convenuta, pertanto, a seguito della cessione, contattava il sig.
, il quale esprimeva la volontà di continuare la Persona_2 gestione dell'impianto, dietro pagamento di un canone, per cui il contratto si rinnovava tacitamente, avendo, inoltre, il sig. Per_2 espresso la sua intenzione futura all'acquisto;
-al momento della cessione tra Controparte_4
il sig. Controparte_5
gestiva l'impianto, oggetto del presente giudizio, con Persona_2 il sig. , odierno ricorrente. La resistente, altresì, Parte_1 provvedeva, a seguito della cessione del 12.10.2016, al fornimento di carburante all'impianto, sul quale erano quotidianamente presenti il sig. e il sig. ; Persona_2 Parte_1
- successivamente, nell'anno 2018 il sig. e il sig. Persona_2 [...] contattavano la Parte_1 Controparte_1 esprimendo la volontà di acquistare l'impianto, per cui, dopo una serie di incontri e trattative tra le parti, in data 06.08.2018 si procedeva alla cessione del ramo d'azienda tra la
[...] ed il sig. . Quest'ultimo veniva CP_1 Parte_1 indicato come cessionario in ragione di accordi interni tra i sigg.
e Per_2 Pt_1
- all'art. 5 della suddetta cessione (Garanzie) la parte venditrice assicurava e garantiva la piena disponibilità e l'assoluta libertà dell'esercizio ceduto da oneri di qualsiasi natura, la sua legittima titolarità e la inesistenza di soggetti aventi diritto di prelazione nell'acquisto a qualsiasi titolo. Alla sottoscrizione del contratto, il già in possesso dell'impianto gestito insieme ai sig.ri Pt_1
, versava la somma di euro 10.000,00 e continuando, quindi, Per_2
a gestire l'impianto, versava l'ulteriore importo mensile di euro
2.000,00 a partire dal mese di settembre 2018 fino al febbraio
2019, mese in cui la Guardia di Finanza procedeva al sequestro dell'impianto per “corretta manomissione” dello stesso;
- 5 - -l'attore aveva avuto, dunque, la piena disponibilità dell'impianto fin dalla sottoscrizione della cessione, avvenuta in data 06.08.2018
(avendola, altresì, già precedentemente) ed aveva continuato a gestire l'impianto con il sig. fino alla data del Persona_2
05.02.2019, ossia fino al giorno in cui la Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro dell'impianto per manomissione dello stesso, su confessione del;
Per_2
- il era in possesso dei verbali di sequestro e del Pt_1 provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro;
lo stesso, dal mese di settembre 2018 al 31.01.2019, aveva versato la somma mensile di euro 2.000,00, come disposto in cessione, a riprova del fatto di essere nella piena disponibilità dell'impianto. Altresì, nei mesi successivi alla sottoscrizione della cessione (06.08.2018) il non aveva mai comunicato nulla alla resistente circa il Pt_1 mancato possesso dell'impianto, pur continuando a versare l'importo mensile di euro 2.000,00, questo perchè ne era già in possesso;
- infine, in data 25.07.2018, ovvero antecedentemente alla cessione del 06.08.2018, la resistente procedeva, al fine di verificarne la regolarità, ad un controllo degli impianti, ottenendo un esito positivo, a riprova del fatto che la manomissione dell'impianto, che ne aveva portato al sequestro, era avvenuta solo ad opera dei sig.ri e . Per_2 Pt_1
Conclusivamente, la proponeva domanda Controparte_1 riconvenzionale, con la quale chiedeva la risoluzione del contratto di cessione sottoscritto il 06.08.2018, con trattenimento della somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Tale risoluzione veniva domandata in virtù di quanto disposto all'art. 2 della cessione: “Le parti convengono che il trasferimento in oggetto sia sottoposto alla condizione risolutiva unilaterale posta nell'esclusivo interesse della parte cedente, del mancato pagamento di due rate di prezzo”. Pertanto, avendo la parte
- 6 - ricorrente non adempiuto più al versamento delle rate, a partire dal
31.01.2019, si chiedeva la risoluzione contrattuale, con trattenimento, da parte del cedente, della somma di euro
20.000,00, versata dal cessionario, a titolo di risarcimento del danno, considerata l'impossibilità di utilizzare l'impianto, essendoci un sequestro sullo stesso.
- Sulla base di tali premesse, parte resistente formulava le seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria
e sempre in via preliminare adottare tutti i provvedimenti del caso previsti dalla Legge (compreso il provvedimento di fissazione della prima udienza di comparizione in considerazione che le difese svolte dalla comparente e dal ricorrente richiedono un'istruttoria non sommaria) ovvero emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alla istanza che precede;
B) Nel merito rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente e racchiuse nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in quanto infondate in fatto e in diritto;
C) Sempre nel merito, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, dichiarare la risoluzione del contratto di cessione ramo d'azienda del 6.8.2018 , per inadempimento del ricorrente e per fatti imputabili allo stesso, con l'adozione di tutti i conseguenziali provvedimenti che il
Tribunale riterrà opportuno emettere a carico di ciascuna parte processuale;
D) Accertare e dare atto che la ha subito Controparte_1 danni dal comportamento del ricorrente e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo
- 7 - di risarcimento del danno ovvero a quella diversa somma che risulterà a conclusione del presente processo;
E) Con vittoria di competenze professionali, spese di lite e CPA con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Chiedeva, altresì, in via istruttoria di essere ammessa alla prova per testi.
Con ordinanza in data 19.10.2020 il G.I. disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di cui all'art.183 cpc;
a margine della prima udienza, assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc e all'esito degli stessi ammetteva i mezzi di prova nei limiti di cui all'ordinanza del 14-3-2022.
Veniva raccolto l'interrogatorio formale di , il Parte_1 quale, all'udienza del 02.11.2023, riferiva di non aver mai gestito l'impianto, oggetto di causa, congiuntamente ai fratelli Per_2
e e di aver effettuato il pagamento di euro
[...] CP_6
2.000,00 solo per una o due volte, dato il sequestro del surrichiamato impianto, ribadendo, infine, di non essere mai entrato in possesso dello stesso.
Veniva, altresì, escusso il teste attoreo, , il quale Persona_2 riferiva che aveva iniziato a gestire l'impianto dal 2009 e che a seguito dell'acquisto dell'impianto da parte della
[...] aveva continuato a gestire lo stesso. Precisava che alla CP_1 data del 12.10.2016 gestiva l'impianto solo con il fratello Per_3
e che non vi era mai stata la partecipazione alla gestione da parte del Pt_1
In data 11-10-2023 la convenuta si costituiva a mezzo di un nuovo difensore, avv. Natascia Delli Carri, la quale faceva rilevare che la società DPM era in amministrazione giudiziaria
- 8 - In data 14.10.2024 il G.I tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'art. 1256 c.c. prevede che “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento.”
Con sentenza n. 9244 del 4 aprile 2023, la Quarta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
Pertanto, il debitore, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, è tenuto a provare che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì, solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2002, n.
15712).
- 9 - La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità
o meno del factum principis. Infatti, ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. Tale impossibilità, che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata,
e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso (Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15073).
Ancora la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con
Sent. n. 23618 del 20.12.2004 ha affermato che nella situazione in cui la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c.,
l'obbligazione si estingue;
con la conseguenza che colui che non può più rendere la prestazione divenuta, intanto, definitivamente impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione, né può agire con l'azione di risoluzione allegando l'inadempimento della controparte.
Ciò è quanto verificatosi nel caso di specie.
Ed infatti, risulta per tabulas (v.doc.2 del fascicolo di parte ricorrente) -ed è, peraltro, pacifico tra le parti-, che l'impianto di distribuzione carburanti, oggetto di cessione da parte della in favore di , veniva Controparte_1 Parte_1 sequestrato dalla Guardia di Finanza di Napoli in data 5-2-2019,
- 10 - mentre era gestito da , il quale, in sede di operazioni Persona_2 eseguite dagli accertatori, ammetteva di avere manomesso l'impianto.
La insistenza del vincolo del sequestro penale sull'impianto di distribuzione, oggetto del contratto di cessione del 6-8-2018, ha, dunque, determinato una obiettiva impossibilità ad adempiere da parte della cedente per un fatto non imputabile alla CP_1 medesima, non essendo essa responsabile della manomissione dell'impianto, realizzata, per sua stessa confessione, dal gestore
, con conseguente estinzione dell'obbligazione a Persona_2 carico della Controparte_1
L'estinzione si spiega in ragione del fatto che l'inadempimento non
è imputabile al debitore.
Il dunque, regolare nei pagamenti mensili pattuiti con Pt_1
l'atto di cessione, sospendeva il versamento delle successive rate a partire da febbraio 2019, da quando, cioè, l'impianto veniva sottoposto a sequestro.
Alla estinzione della obbligazione della debitrice (cedente), per impossibilità sopravvenuta della prestazione, fa, dunque, riscontro il diritto, in capo al creditore (cessionario), di pretendere la restituzione degli importi pacificamente già versati, per un ammontare complessivo di euro 20.000,00, in base alle norme relative alla ripetizione dell'indebito.
Ed infatti, appare infondata, in quanto non provata, la tesi sostenuta dalla convenuta, secondo cui il sarebbe già Pt_1 stato nella disponibilità dell'impianto all'atto della stipula del contratto di cessione di azienda del 6-8-2018.
Di tale circostanza parte resistente non ha fornito prova alcuna, essendo stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale pur ammessa.
- 11 - Al contrario, parte ricorrente ha provato, mediante la testimonianza di , di non avere mai partecipato alla Persona_2 gestione dell'impianto in parola assieme al . Per_2
Ed infatti, la circostanza secondo cui il a febbraio 2019, Pt_1 non era ancora in possesso dell'impianto di distribuzione carburanti e non gestiva il suddetto assieme a viene Persona_2 confermata dalla deposizione resa da quest'ultimo, il quale in ordine al capo 1) della memoria istruttoria di parte attrice “Vero è che alla data del 12.10.2016 il sig. gestiva solo con il Persona_2 di lui fratello l'impianto di distribuzione CP_6 carburanti sito in Napoli alla via De Gasperi presso via Porta di
Massa;” rispondeva: “Sì. Gestivamo l'impianto solo io e mio fratello . La non gestiva l'impianto con Per_3 Parte_1 noi.”. Altresì, in ordine al capo 2) della surrichiamata memoria di parte attrice “Vero è che la a seguito Controparte_1 dell'acquisto del suddetto impianto concessione del 12.10.2016, si accordava con il solo sig. per la continuazione della Persona_2 gestione dell'impianto”, riferiva: “Io ho iniziato a gestire l'impianto di distribuzione in questione dopo la morte di mio padre, avvenuta nel 2009. Io dopo l'acquisto da parte della DPM ho continuato a gestire l'impianto; non firmai nessun contratto con la ” CP_1
Emerge, dunque, chiaro dalla detta testimonianza che il Pt_1 non partecipasse alla gestione dell'impianto di distribuzione carburanti assieme a , sicchè deve ritenersi infondato Persona_2
l'assunto di parte convenuta, secondo cui il medesimo ne avesse già la disponibilità all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione di ramo di azienda del 6-8-2018.
Acclarato, dunque, che l'attore non era già in possesso dell'impianto all'atto della conclusione del contratto di cessione del 6.8.2018 e che, per effetto del sopravvenuto sequestro penale in data 5-2-2019, la cessionaria veniva a trovarsi
- 12 - nell'impossibilità di adempiere alla sua prestazione, per causa ad essa non imputabile, ne consegue che l'obbligazione gravante sulla deve reputarsi estinta ai sensi dell'art.1256 cc e Controparte_1 che la stessa non può pretendere la controprestazione, dovendo, anzi, restituire quanto già ricevuto.
Ed infatti, in tal caso si è verificato un difetto del sinallagma, successivo alla conclusione dell'accordo, sopravvenuto durante la sua esecuzione a determinare uno squilibrio tra prestazione e controprestazione.
L'impossibilità di eseguire la prestazione è oggettiva (ossia non soggettivamente riferita alle condizioni del contraente), assoluta in termini di inevitabilità, sopravvenuta e non originaria, infine definitiva e totale.
In tal caso il rimedio esperibile è la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità sopravvenuta estingue l'obbligazione, liberando la parte che non può adempiere, né chiedere la controprestazione, ma solo restituire la prestazione ricevuta (art. 1463 c.c.).
Pertanto, nel caso di specie, la convenuta è Controparte_1 tenuta a restituire al la somma, pacificamente incassata, Pt_1 di euro 20.000,00.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla proposizione della domanda (3-10-2019: data di deposito del ricorso) al saldo, dovendosi applicare, nella specie, le norme relative alla ripetizione dell'indebito, giusta quanto disposto dall'art.1463 cc.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. colui che abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha diritto a ripetere tutto ciò che ha pagato maggiorato
- 13 - dagli interessi decorrenti dal momento del pagamento, se l'accipiens era in mala fede, o dal momento della domanda nel caso di buona fede.
Ebbene, nell'ipotesi in esame non vi sono elementi per ritenere che la sia stata in mala fede, in quanto la Controparte_1 manomissione dell'impianto è avvenuta per mano di soggetti terzi, ossia i SI.ri , all'epoca gestori dell'impianto per cui è causa. Per_2
Non spetta, invece, all'istante la rivalutazione monetaria, non avendo lo stesso minimamente allegato di avere subito - durante il periodo in cui l'inadempimento si è protratto -, un danno da svalutazione monetaria maggiore ed ulteriore rispetto a quello che gli interessi moratori al tasso legale, ex art.1224 comma 1 cc, sono destinati a risarcire.
Per quanto attiene, poi, alla domanda di risarcimento dei danni, proposta dal si rileva che la stessa va rigettata. Pt_1
Innanzitutto, la richiesta si appalesa del tutto generica, non avendo l'istante minimamente dedotto quali pregiudizi (danni) avrebbe subito in conseguenza dei fatti oggetto di causa, né, tanto meno, fornito prova della sussistenza, effettiva e concreta, degli stessi.
Inoltre, la domanda non può essere accolta anche per un'altra ragione e, cioè, in quanto l'impossibilità della prestazione, per quanto sopra detto, non è imputabile alla e, quindi, la CP_1 stessa non può esser tenuta ad alcun risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda, poi, la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta la stessa va dichiarata inammissibile, CP_1 in quanto tardiva.
Parte convenuta eccepiva che si era verificato l'evento di cui alla condizione risolutiva espressa, prevista dall'art.2 del contratto di cessione (mancato pagamento di due rate), ed in via
- 14 - riconvenzionale, chiedeva: dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento del ricorrente e per fatti ad esso imputabili;
accertarsi i danni e condannarsi il ricorrente al pagamento della somma di euro 20.000, a titolo di risarcimento dei danni.
La domanda riconvenzionale veniva proposta oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza, posto che parte resistente si costituiva in giudizio in data 25-9-2020 e che l'udienza di prima comparizione veniva fissata per la data del 4-6-2020, con provvedimento depositato il 22-10-2019, con il quale veniva, altresì, assegnato a parte convenuta termine per la sua costituzione fino a 10 giorni prima dell'udienza. Si rileva che l'udienza del 4-6-2020 veniva successivamente differita d'ufficio al 19-10-2020, ma il termine per la costituzione del convenuto (termine di 10 giorni prima dell'udienza del 4.6.2020) non ricadeva nel periodo di sospensione disposta ex lege per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale deve considerarsi tardivamente proposta e, pertanto, inammissibile.
La stessa, in ogni caso, appare infondata anche nel merito.
Ed infatti, il mancato pagamento da parte del delle rate Pt_1 di prezzo a partire da febbraio 2019 è avvenuto in conseguenza del sequestro penale dell'impianto, sicchè, venendo meno l'obbligazione della cedente, in base a quanto sopra argomentato, deve reputarsi venir meno anche il diritto della stessa di pretendere la controprestazione, stante il sopravvenuto venir meno del sinallagma contrattuale.
La soccombenza reciproca, in considerazione del rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attore, e l'obiettiva complessità dei fatti sottoposti al vaglio del Tribunale giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
- 15 - Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. accoglie la domanda attorea e per l'effetto, accertata la sopravvenuta impossibilità della prestazione gravante sulla convenuta condanna quest'ultima alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 20.000,00 in favore di Parte_1
, oltre interessi legali codicistici dal 3-1-2019 al saldo;
[...] respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta dal
[...]
; Parte_1
2.dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta Controparte_1
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, in data 7-1-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
- 16 - - 17 -