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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3088/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22393/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - CF_ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 648918-356961 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2606/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 15.11.2024 la srl Campania Noleggi in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Difensore _2, ricorreva avverso l'avviso di pagamento n.648918/356961 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2024 emesso dal Comune di Napoli, con il quale veniva richisto il pagamento della somma complessiva di Euro 4.800,00 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'assoluta carenza di motivazione, in via subordinata, per la non debenza del tributo ai sensi del Regolamento Comunale per inidoneità a produrre rifiuti e, in via gradata, per l'errata misurazione delle superfici, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 19.2.2025, il Comune di Napoli, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con controdeduzioni del 5.3.2025, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente e la documentazione ex adverso versata agli atti del giudizio.
Con meria congiunta del 19.1.2026, entrambe le parti costituite, comunicavano di aver raggiunto un accordo concliliativo ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs.546/92 per cui chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che disporre l'estinzione del procedimento e dichiarare cessata la materia del contendere, attesa l'espressa istanza presentata dalle parti che hanno provveduto a conciliare la controversia attraverso una proposta conciliativa sottoscritta.
Motivi di opportunità e per l'esplicita richiesta delle parti in causa, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contentere, compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente dott.Alessandro
Caputo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22393/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - CF_ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 648918-356961 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2606/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 15.11.2024 la srl Campania Noleggi in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Difensore _2, ricorreva avverso l'avviso di pagamento n.648918/356961 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2024 emesso dal Comune di Napoli, con il quale veniva richisto il pagamento della somma complessiva di Euro 4.800,00 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'assoluta carenza di motivazione, in via subordinata, per la non debenza del tributo ai sensi del Regolamento Comunale per inidoneità a produrre rifiuti e, in via gradata, per l'errata misurazione delle superfici, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 19.2.2025, il Comune di Napoli, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con controdeduzioni del 5.3.2025, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente e la documentazione ex adverso versata agli atti del giudizio.
Con meria congiunta del 19.1.2026, entrambe le parti costituite, comunicavano di aver raggiunto un accordo concliliativo ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs.546/92 per cui chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che disporre l'estinzione del procedimento e dichiarare cessata la materia del contendere, attesa l'espressa istanza presentata dalle parti che hanno provveduto a conciliare la controversia attraverso una proposta conciliativa sottoscritta.
Motivi di opportunità e per l'esplicita richiesta delle parti in causa, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contentere, compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente dott.Alessandro
Caputo