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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1726/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 619/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1210/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 16/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H3002322018 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H3002322018 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005592018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005592018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005592018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005602018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005602018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005602018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005612018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005612018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005612018 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2170/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello presentato riguarda una complessa controversia tributaria che coinvolge la società Ricorrente_4 S.R.L. (e i suoi soci) e l'Agenzia delle Entrate.
Ricorso in Appello (Ricorrente_4 S.R.L.): La società Ricorrente_4 S.R.L., unitamente ai soci, impugna la sentenza di primo grado che ha rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per il recupero di IVA, IRES e IRAP. L'Ufficio ha contestato l'indebita detrazione di IVA e la deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una vasta "frode carosello" nel settore del commercio di pneumatici. La società appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado, sostenendo la reale esistenza delle operazioni, la propria buona fede e l'assenza di un vantaggio economico che potesse far sospettare la frode. A supporto della propria tesi, ha depositato una relazione tecnica di parte volta a dimostrare che i prezzi d'acquisto erano in linea con il mercato dell'epoca. L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni soggettivamente inesistenti (false fatturazioni) nell'ambito di una presunta "frode carosello". La società sostiene la propria buona fede, l'effettività degli acquisti e l'illegittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento.
Controdeduzioni (Agenzia delle Entrate): L'Ufficio ribadisce la correttezza del proprio operato. Sostiene che la Ricorrente_4 fosse parte consapevole di un meccanismo fraudolento volto a evadere l'IVA, acquistando prodotti (come pneumatici) da società "cartiere" a prezzi fuori mercato. L'Agenzia afferma che la società non poteva non sapere della frode data l'anomalia dei fornitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
1. Sussistenza della frode ed elementi presuntivi: L'Ufficio ha fornito prove gravi, precise e concordanti circa l'esistenza di una frode carosello. I fornitori della Ricorrente_4 S.R.L. sono risultati essere soggetti fittizi (Missing Traders) che omettevano il versamento delle imposte e non disponevano di alcuna organizzazione aziendale. In tale contesto, l'onere della prova in ordine alla buona fede e alla diligenza impiegata per verificare l'affidabilità dei fornitori ricade sulla società contribuente.
2. Inidoneità della relazione tecnica di parte a escludere il dolo. La relazione tecnica presentata dall'appellante, pur evidenziando che i prezzi di acquisto non erano macroscopicamente inferiori ai listini, non è sufficiente a scriminare la condotta della società. La frode carosello si perfeziona attraverso l'illecito vantaggio fiscale derivante dal mancato versamento dell'IVA a monte, indipendentemente dalla congruità del prezzo finale della merce.
3. Mancanza di diligenza: La società appellante non ha dimostrato di aver adottato le cautele necessarie per verificare che i propri fornitori non fossero coinvolti in evasioni IVA. La totale assenza di strutture operative in capo ai fornitori rendeva la frode agevolmente conoscibile con l'ordinaria diligenza professionale.
4. Precedente specifico e continuità decisionale: La legittimità della pretesa tributaria trova definitiva conferma nell'orientamento già espresso da questa Corte con la Sentenza n. 9764/14/2022. Tale pronuncia, relativa a una diversa annualità ma riguardante la medesima società e la medesima fattispecie di frode, ha già accertato l'esistenza del meccanismo illecito e la consapevolezza della parte contribuente, basandosi sui medesimi elementi probatori derivanti dal PVC della Guardia di Finanza. Non sussistono elementi nuovi idonei a discostarsi da tale precedente.
5. Raddoppio dei termini: Risulta legittimo il raddoppio dei termini di accertamento stante la sussistenza di fatti penalmente rilevanti (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).
Per effetto della complessità delle questioni esaminate compensa le spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese compnesate Palermo 27.11.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 619/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1210/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 16/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H3002322018 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H3002322018 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005592018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005592018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005592018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005602018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005602018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005602018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005612018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005612018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H3005612018 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2170/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello presentato riguarda una complessa controversia tributaria che coinvolge la società Ricorrente_4 S.R.L. (e i suoi soci) e l'Agenzia delle Entrate.
Ricorso in Appello (Ricorrente_4 S.R.L.): La società Ricorrente_4 S.R.L., unitamente ai soci, impugna la sentenza di primo grado che ha rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per il recupero di IVA, IRES e IRAP. L'Ufficio ha contestato l'indebita detrazione di IVA e la deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una vasta "frode carosello" nel settore del commercio di pneumatici. La società appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado, sostenendo la reale esistenza delle operazioni, la propria buona fede e l'assenza di un vantaggio economico che potesse far sospettare la frode. A supporto della propria tesi, ha depositato una relazione tecnica di parte volta a dimostrare che i prezzi d'acquisto erano in linea con il mercato dell'epoca. L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni soggettivamente inesistenti (false fatturazioni) nell'ambito di una presunta "frode carosello". La società sostiene la propria buona fede, l'effettività degli acquisti e l'illegittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento.
Controdeduzioni (Agenzia delle Entrate): L'Ufficio ribadisce la correttezza del proprio operato. Sostiene che la Ricorrente_4 fosse parte consapevole di un meccanismo fraudolento volto a evadere l'IVA, acquistando prodotti (come pneumatici) da società "cartiere" a prezzi fuori mercato. L'Agenzia afferma che la società non poteva non sapere della frode data l'anomalia dei fornitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
1. Sussistenza della frode ed elementi presuntivi: L'Ufficio ha fornito prove gravi, precise e concordanti circa l'esistenza di una frode carosello. I fornitori della Ricorrente_4 S.R.L. sono risultati essere soggetti fittizi (Missing Traders) che omettevano il versamento delle imposte e non disponevano di alcuna organizzazione aziendale. In tale contesto, l'onere della prova in ordine alla buona fede e alla diligenza impiegata per verificare l'affidabilità dei fornitori ricade sulla società contribuente.
2. Inidoneità della relazione tecnica di parte a escludere il dolo. La relazione tecnica presentata dall'appellante, pur evidenziando che i prezzi di acquisto non erano macroscopicamente inferiori ai listini, non è sufficiente a scriminare la condotta della società. La frode carosello si perfeziona attraverso l'illecito vantaggio fiscale derivante dal mancato versamento dell'IVA a monte, indipendentemente dalla congruità del prezzo finale della merce.
3. Mancanza di diligenza: La società appellante non ha dimostrato di aver adottato le cautele necessarie per verificare che i propri fornitori non fossero coinvolti in evasioni IVA. La totale assenza di strutture operative in capo ai fornitori rendeva la frode agevolmente conoscibile con l'ordinaria diligenza professionale.
4. Precedente specifico e continuità decisionale: La legittimità della pretesa tributaria trova definitiva conferma nell'orientamento già espresso da questa Corte con la Sentenza n. 9764/14/2022. Tale pronuncia, relativa a una diversa annualità ma riguardante la medesima società e la medesima fattispecie di frode, ha già accertato l'esistenza del meccanismo illecito e la consapevolezza della parte contribuente, basandosi sui medesimi elementi probatori derivanti dal PVC della Guardia di Finanza. Non sussistono elementi nuovi idonei a discostarsi da tale precedente.
5. Raddoppio dei termini: Risulta legittimo il raddoppio dei termini di accertamento stante la sussistenza di fatti penalmente rilevanti (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).
Per effetto della complessità delle questioni esaminate compensa le spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese compnesate Palermo 27.11.25 IL PRESIDENTE