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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 2121/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione
Da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Walcher Walter, con C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio, come da procura del 27/10/22 allegata all'atto di citazione di appello;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Francescotti Stefano, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc il 15/10/22 dal
Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia Ecc.ma Corte, in totale riforma della predetta ordinanza del Tribunale di Rovigo, datata 15.10.2022, Repert. 1314/2022 del 17.10.2022, comunicata in pari data, previo ogni eventuale accertamento
- ordinare la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca iscritta da parte di in CP_2 data 31.07.2019 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia, Ufficio provinciale - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Chioggia, al n. 4247 reg. gen. ed al n. 647 reg. part., in forza del decreto ingiuntivo n. 0281 (n. rep. 1496/2019) emesso in data 18.07.2019 dal Tribunale di Reggio Emila, per un importo di € 1.185.428,93 (totale di
€ 1.200.000,00) sugli immobili dei sig.ri e identificati (unità Parte_1 Parte_2
negoziale 1) al catasto terreni del Comune di Ariano nel Polesine (RO) al Foglio 40, particella 28 nonché particelle 34, 35 e 122; (unità negoziale 2) al catasto fabbricati del
Comune di Ariano nel Polesine (RO) al Foglio 40, particella 2 nonché particelle 193, 215,
3, 230 e 229; (unità negoziale 3) al catasto terreni del Comune di Ariano nel Polesine (RO) al Foglio 40, particella 6 nonché particelle 7, 8, 23, 33, 62, 80, 83, 84, 86, 123, 124, 213 e
192; (unità negoziale 4) al catasto terreni del Comune di Ariano nel Polesine (RO) al Foglio
24, particella 312 nonché particelle 313, 314 e Foglio 40, particella 91; (unità negoziale 5) al catasto terreni del Comune di Ariano nel Polesine (RO) al Foglio 24, particella 37 nonché particelle 38 e 114; (unità negoziale 6) al catasto terreni del Comune di Ariano nel Polesine
(RO) al Foglio 24, particella 12 nonché particelle 13, 23, 30, 104, 105, 107, 108, 110, 291,
395 e 458; (unità negoziale 7) al catasto fabbricati del Comune di Taglio di Po' (RO) al
Foglio 17, particelle 296 nonché Foglio 15, particelle 251; (unità negoziale 8) al catasto fabbricati del Comune di Ariano nel Polesine (RO) al Foglio 24, particella 66 nonché particelle 71 (il tutto come meglio specificato nella nota di iscrizione ipotecaria prodotta sub.
Doc. 2) con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
- con condanna dell'Appellata alla rifusione delle spese e competenze di causa sia della predetta fase sommaria che del presente giudizio di appello.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello promosso dai Sig,ri e perché inammissibile, e comunque perché Parte_1 Parte_2
infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi indicati nella presente memoria con la conseguente conferma delle statuizioni dell'ordinanza di primo grado così come emessa dal
Tribunale di Rovigo RG 696/21.
Con vittoria delle competenze legali del presente grado di giudizio.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 24/3/21, e si rivolgevano Pt_1 Parte_2 al Tribunale di Rovigo, chiedendo la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivo n. 1496/19 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia su ricorso di
[...]
per la somma di € 1.197.896,97, tempestivamente opposto dagli Controparte_1
ingiunti con conseguente estinzione del relativo giudizio per essere intervenuta una transazione tra le parti.
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza, si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto delle domande.
Con ordinanza del 15/10/22, il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, rigettava il ricorso.
Avverso il provvedimento, e proponevano tempestivo appello, mentre Pt_1 Parte_2
, regolarmente costituita, resisteva al gravame. CP_1
Depositate le comparse conclusionali e le repliche, disposto il rinvio della causa all'udienza del giorno 11/3/25, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con il ricorso ex art. 702 bis cpc, e hanno chiesto la cancellazione Pt_1 Parte_2 dell'ipoteca iscritta sui loro beni sostenendo il venire meno del titolo in forza del quale era stata fatta l'iscrizione pregiudizievole, per l'accordo transattivo raggiunto dalle parti. Infatti, con precetto datato 9/8/2019, - intimato a e il pagamento di € CP_1 Pt_1 Parte_2
1.197.896,97 in forza del decreto ingiuntivo n.1496/2019, emesso dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 18/07/2019, titolo provvisoriamente esecutivo in base del quale, in data
31/07/2019 - aveva iscritto ipoteca giudiziale sui beni immobili siti in Ariano nel Polesine
(RO) di proprietà degli ingiunti, e, proposta opposizione da questi ultimi, il relativo giudizio veniva dichiarato estinto per rinuncia agli atti, accettata da , sul presupposto CP_1 dell'accordo raggiunto dalle parti.
Disposto il contraddittorio tra le parti, il primo giudice ha rigettato la domanda con spese a carico dei soccombenti, ritenendo che l'estinzione del giudizio di opposizione ex art. 306 cpc avesse reso definitivo il decreto ingiuntivo n. 1496/2019, senza che fosse ricavabile l'incontro di una espressa volontà delle parti circa la caducazione del titolo monitorio.
e hanno proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza per il Pt_1 Parte_2
seguente motivo:
- Contraddittorietà della motivazione ed errata interpretazione dell'accordo raggiunto fra le parti a definizione del contenzioso.
ha resistito al gravame, sostenendo la correttezza della decisione circa la mancanza CP_1
di una espressa volontà di perdere la garanzia del credito.
***
Con un unico motivo, gli appellanti affermano l'erroneità e contraddittorietà della sentenza, fondata su una errata valutazione delle prove fornite e su una contraddittoria motivazione.
In particolare, e insistono nel richiedere la cancellazione dell'ipoteca Pt_1 Parte_2
per sopravvenuto venir meno del decreto ingiuntivo, che ne aveva consentito l'iscrizione, a seguito della transazione raggiunta dai procuratori delle parti.
Secondo gli appellanti, la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarata estinta per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 cpc avendo i definito il contenzioso che li Pt_2
vedeva contrapposti a (cfr. doc. 4 primo grado ric.), aveva comportato il venir meno CP_1
del titolo giudiziale, come ricavabile anche dallo scambio di mail tra i rispettivi legali.
Il rilievo non è fondato.
Le parti avevano concordato, per il tramite dei propri legali, di abbandonare il giudizio di opposizione a spese compensate e di proseguire con l'attuazione della convenzione- transazione del 18/3/2016.
Tanto basta per affermare che la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione ha prodotto l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo ex art. 653 cpc.
I Grandi vorrebbero estendere gli effetti dell'accordo fino a ricomprendervi la cancellazione della iscrizione ipotecaria, mai espressamente menzionata.
In particolare, vorrebbero ricavare detto effetto dallo scambio di e-mail tra i legali: la mail del 21/02/2020 dell'avv. Santinello che, per comunica all'avv. Francescotti, per Pt_2
, la disponibilità degli ingiunti “al pagamento della tassazione del noto D.I., che si CP_1 intende rinunciato, fermo il resto”, e della risposta del legale di che, nella stessa data, CP_1 scrive “se siamo d'accordo sul resto…” (v. doc. 6 primo grado . Pt_2
L'ambivalenza del contenuto di tale volontà è stata rilevata correttamente dal primo giudice, il quale ha ritenuto che si trattasse di un effetto ulteriore ed eccessivo rispetto agli accordi che mai menzionavano la sorte dell'ipoteca.
E, infatti, per poter affermare che la rinuncia agli atti del giudizio di opposizione possa ritenersi estesa al titolo monitorio ed alla conseguente iscrizione ipotecaria, occorre che la volontà transattiva risulti chiara ed inequivoca in questo senso. Né può dirsi che possa bastare a tal fine l'affermazione dei debitori di intendere rinunciato il decreto ingiuntivo, posto che la rinuncia poteva riguardare la messa in esecuzione del decreto ingiuntivo ed era accompagnata dalle parole “fermo il resto”, potenzialmente riferibili anche al mantenimento della garanzia reale, specie se si considera la dubitativa risposta “se siamo d'accordo sul resto”.
Ed è proprio la mancanza di una apposita transazione avente ad oggetto la cancellazione dell'ipoteca che porta ad escludere la possibilità di estendere implicitamente ad essa gli effetti della rinuncia agli atti del giudizio di opposizione, senza che l'unilaterale quanto generica dicitura “a definizione del contenzioso”, contenuta nella rinuncia agli atti possa assumere il significato attribuitole dai debitori e non riconosciuto dalla creditrice.
Gli appellanti negano la necessità di un'apposita convenzione/transazione integrativa, essendo sufficiente “quanto concordato via mail”.
Al riguardo, va ribadito che non è in discussione il valore probatorio dei messaggi di posta elettronica, ma il contenuto dell'accordo che si pretende raggiunto in ordine al contenuto della rinuncia in relazione al decreto ingiuntivo e in ordine alla iscrizione ipotecaria, nemmeno menzionata.
Inoltre, non è ravvisabile alcuna contraddizione nel fatto che il primo giudice, da un lato, ha riconosciuto esistente l'accordo delle parti sul pagamento dell'imposta di registro, e, dall'altro, ha negato la sussistenza dell'accordo delle parti sulla rinuncia al decreto ingiuntivo, trattandosi di due questioni distinte e che la rinuncia al decreto ingiuntivo non è univoca nella sua portata, a differenza del pagamento dell'imposta che, tra l'altro, ha subito avuto esecuzione.
Infine, non risulta dirimente il dubbio espresso dal primo giudice circa l'esistenza dei poteri del legale di , avv. Francescotti, per avere questi il mandato a “transigere e conciliare” CP_1
nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, posto che il contenuto della transazione non era chiaramente esteso alla cancellazione dell'ipoteca per i motivi già svolti.
Del resto, se l'accordo transattivo era nel senso di far rivivere la convenzione del 18/10/2016
a condizione del puntuale adempimento della stessa, non si vede come, a fronte della consistente esposizione debitoria, potesse, anche sotto un profilo di verosimiglianza, CP_1
rinunciare alla garanzia ipotecaria.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico degli appellanti, secondo la regola della soccombenza;
vanno liquidate in base ai parametri medi, per cause di valore indeterminabile, di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art 702 bis cpc emessa il dal
Tribunale di Rovigo in data 15/10/22;
2. condanna e alla rifusione a favore di Pt_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € Controparte_1
6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Venezia, 11/03/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli