TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Cristina Flesca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 95 R.G.A.C. per l'anno 2025, avente ad oggetto responsabilità ex artt. 2049-
2051-2052, promossa da:
, (C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rogata da notaio in Catanzaro il 21.1.22, rep. n.163.078, dall'avv. Ferdinando Mazzacuva Persona_1
( ) dell'Avvocatura Regionale, che indica, per le comunicazioni, i seguenti C.F._1 recapiti: n. fax 0965–894621, PEC egione.calabria.it, ed elettivamente Email_1 Emai_2 domiciliata in Catanzaro, in Viale Europa “Complesso Cittadella Regionale” presso gli uffici dell'Avvocatura regionale
-Appellante-
Contro
(CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_2 C.F._2
Russomanno, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Chiaravalle alla Via A. Martelli n. 68, pec: Email_3
- Appellato-
Conclusioni delle parti: come da discussione orale resa all'udienza del 05.06.2025 nella quale le parti, contestualmente, rinunciavano ai termini di cui all'art. 352 cpc
CONCISA ESPOSIZIONE del FATTO e delle RAGIONI della DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la faceva appello alla sentenza nr. Controparte_1
927/2024, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 9/12/2024, inerente il giudizio proposto dal Sig. con cui l' , in contumacia, è stata condannata a Controparte_2 Parte_1 corrispondere alla parte ricorrente, la somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a titolo di risarcimento danni per un sinistro stradale, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.025,00 di cui € 125,00 per spese ed € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, in favore del legale distrattario.
La eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo Controparte_1 grado per essere stato notificato, del tutto irritualmente, presso la pec dell'Avvocatura Distrettuale di
Stato e, pertanto, chiedeva la rimessione della causa al giudice di prime cure. Ad avviso della CP_1
la notifica è stata effettuata non all' organo regionale munito di rappresentanza legale
[...] dell'ente, né tanto meno alla pec istituzionale dell'Amministrazione regionale, bensì all'Avvocatura distrettuale dello Stato, non avendone quest'ultima il patrocinio obbligatorio.
Nel merito chiedeva che venisse rigettata la domanda originaria, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla formulata eccezione di nullità Controparte_2
e chiedeva, conseguentemente, che la causa venisse rimessa al giudice di primo grado.
Alla presente udienza la causa veniva discussa e decisa.
È invero palese che, come concordemente rilevato dalle parti, l'eccezione preliminare è fondata e merita accoglimento. In effetti, l'atto di citazione nel giudizio di prime cure non risulta notificato secondo i principi imposti dall'art. 145 c.p.c., né tanto meno risulta che la si sia Controparte_1 avvalsa della particolare procedura ex art. 10 della legge n. 103 del 1979 che gli avrebbe consentito di avvalersi del regime processuale speciale di assistenza legale e di patrocinio valevole "ex lege" per le amministrazioni dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di tutti gli atti consequenziali e, per l'effetto, rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cpc.
Catanzaro, lì 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Flesca