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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/07/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3889/2022 promosso da
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maschio, per mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Conegliano (TV), viale Carducci n. 27;
- attrice - contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Andrea Codroico e dall'avv. Andrea
Girardi, per mandato a margine della comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Codroico a Trento, in via Brennero n. 139
- convenuto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO: Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità, per i motivi e i titoli tutti di cui in atti, del
[...]
nella provocazione del sinistro per cui è causa, condannarsi lo stesso, ex art. 2051 o, in mero subordine, Controparte_1
ex art. 2043 c.c., a risarcire alla concludente tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in relazione al sinistro per cui è causa, nella somma che risulterà di giustizia alla luce dell'istruttoria, oltre a quelle poste di danno ulteriori che dovessero emergere dalla istruttoria medesima e/o dalle nuove elaborazioni dottrinali, giurisprudenziali e legislative in aggiunta a quelle indicate in atti, con maggiorazione compensativa della svalutazione monetaria e interessi di legge sul capitale rivalutato, dalla data del sinistro al saldo. Spese e onorari di giudizio interamente rifusi, con distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c. Spese di CTU e CTP interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: Senza che vi sia inversione dell'onere probatorio, come da memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c. dirette e contrarie depositate in atti e verbali d'udienza di data 6 aprile e 14 dicembre 2023.
Per parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere le istanze istruttorie a prova diretta e contraria formulate dalla convenuta, rispettivamente, nella memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c., d.d. 13 gennaio 2023, e nella memoria n. 3 ex art.
183, VI comma, c.p.c., d.d. 3 febbraio 2023, e non ammesse.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%,
C.P.A. e I.V.A. se dovuta come legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 10/06/2022, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla stessa subiti nel sinistro occorso in
[...]
data 27/06/2020.
L'attrice riferiva che nel pomeriggio del 27 giugno 2020, si era trovata a percorrere a bordo della sua bicicletta la pista ciclabile, appena realizzata da parte del , aperta liberamente Controparte_1
al pubblico, in prossimità di via Vittorio Veneto.
Attraversato un lungo tratto rettilineo costeggiato da alberi ad alto fusto, delimitanti il lato sinistro della pista dal torrente Cervada, si presentava improvvisamente un notevole restringimento della sede della pista in corrispondenza di una stretta curva a gomito a destra, che risultava non essere stata precedentemente segnalata all'epoca dei fatti e la cui visuale risultava preclusa dalla vegetazione circostante (cfr. doc 1 attrice).
Riferiva parte attrice che, nell'impegnare detta curva a gomito, la bicicletta perdeva aderenza provocando la caduta a terra della ciclista che, in assenza di protezione o contenimento sul ciglio della pista, dopo esser precipitata per circa tre metri e mezzo, si schiantava sul greto del vicino torrente (al momento del sinistro in secca), sbattendo violentemente sui massi (cfr. doc 2 e 3 attrice).
Prelevata dal letto del fiume e ricoverata urgentemente presso l'Ospedale Civile di Conegliano, l'attrice riceveva una diagnosi di «politrauma con fratture costali multiple contusione polmonare a sinistra, piccola contusione splenica» (cfr. doc 4 attore) e veniva trattenuta in osservazione fino al 06/07/2020. Al ricovero seguiva un lungo periodo di convalescenza, con visite fisiatriche e terapie, nonché un ulteriore ricovero nel mese di agosto 2020 per stabilizzazione con sistema Lockdown, seguito da ulteriore convalescenza (cfr. doc 5 attrice).
Affermando la responsabilità del la sig.ra segnalava Controparte_1 Pt_1
all'Amministrazione il sinistro in cui era occorsa e tentava, senza esito, di transigere la vertenza con il anche attraverso la procedura di negoziazione assistita, risultata anch'essa infruttuosa, attesa la CP_1
replica negativa di nell'interesse (cfr. doc 10 e 11 attrice). Controparte_3 Controparte_1
L'attrice si determinava, pertanto, a ricorrere all'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni patiti, che quantificava in euro 51.629,00 sulla scorta della perizia del dott. (cfr. doc 6 Persona_1
attore) e delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Il Comune citato si costituiva in giudizio dimettendo comparsa di costituzione e risposta, con la quale contestava l'incauta e distratta condotta dell'attrice e si opponeva alle richieste risarcitorie.
Secondo parte convenuta, infatti, la sig.ra avrebbe potuto percepire la presenza della doppia Pt_1
curva anche da notevole distanza, non essendovi alcun ostacolo che ne impedisse la vista ed essendo l'andamento del tracciato della pista facilmente intuibile grazie al colore chiaro dello stesso, che risalta rispetto alla più scura vegetazione circostante;
pur potendo affrontare la doppia curva semplicemente mantenendo la bicicletta all'interno della ciclopedonale, considerata la larghezza pari sempre ad almeno due metri della stessa, la conducente avrebbe sbadatamente affrontato la curva ad una velocità superiore a quella massima consentita su una pista ciclabile e pedonale o comunque non adeguata alle condizioni della strada e, per l'effetto, avrebbe perso il controllo della bicicletta provocandosi le lesioni lamentate.
Scambiate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita attraverso lo svolgimento di una consulenza medico-legale sulla persona dell'attrice, che attestava la compatibilità, per natura e caratteristiche, delle lesioni subite dalla stessa con l'entità e la dinamica dell'incidente in questione.
Concludeva, infatti, il CTU, dott. descrivendo le lesioni riportate in occasione del sinistro Persona_2
in analisi e consistenti in un «Trauma toracico con frattura dell'arco posteriore della 1°, 2°, 7°, 8° e 9° costa di sinistra. Lussazione acromion claveare sinistra ed infrazione del capitello radiale del gomito sinistro» (cfr. CTU), che avevano comportato per l'attrice un «periodo di inabilità temporanea biologica assoluta di 10 (dieci), seguito da un ulteriore periodo di inabilità temporanea biologica parziale (al 75%) di giorni 45 (quarantacinque), da un periodo di inabilità temporanea biologica parziale (al 50%) di giorni 30 (trenta) e da un definitivo periodo di inabilità temporanea biologica minima (al 25%) di giorni 45 (quarantacinque), a fronte di un livello di sofferenza – lesione correlata – definibile di grado “medio”».
Il CTU affermava che le conseguenze riportate nel sinistro in analisi avevano determinato una quota di invalidità permanente biologica al 10-11%, a fronte di un livello di sofferenza – menomazione correlata
– definibile di grado “medio – lieve”. Tuttavia, non ravvisava elementi di valutazione tecnica medico- legale tali da giustificare una qualche ulteriore ripercussione soggettiva dei postumi su specifici aspetti dinamico-relazionali e personali della danneggiata e/o ripercussioni sulla capacità lavorativa della stessa.
Inoltre, le spese mediche sostenute documentate dell'importo complessivo di euro 1.109,00 sono state ritenute dal CTU compatibili e congrue, così come ammissibili le spese eventualmente documentate per
Assistenza Tecnica di Parte in corso di causa.
Con ordinanza del 18/12/2023, il GI, preso atto del deposito della relazione peritale, lette le note di udienza, fissava termine ex art. 127 ter c.p.c. al 12/12/2024 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni. All'esito, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
* * *
1) Della dinamica del sinistro
La dinamica del sinistro fornita dall'attrice è stata contestata dal . Controparte_1
Il Convenuto ritiene che, all'esito della causa, la pretesa risarcitoria di parte attrice sia risultata infondata in quanto sarebbe rimasta priva di prova la ricostruzione avversaria della dinamica del sinistro, oltre che l'affermata pericolosità della cosa custodita dal convenuto che, a detta di controparte, avrebbe CP_1
causato i danni di cui chiede il risarcimento.
Ritiene il al contrario, provato che il riferito evento dannoso sia ascrivibile, esclusivamente, CP_1
all'imprudente e distratta condotta della sig.ra la quale avrebbe del tutto ignorato la Parte_1
presenza della doppia curva della pista ciclopedonale e avrebbe affrontato quel tratto di pista ad una velocità non adeguata alle condizioni della strada perdendo, per l'effetto, controllo della bicicletta e cadendo a terra.
Replicando alle difese del parte attrice insiste nel sostenere che l'evento caduta sia stato CP_1
concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia all'Amministrazione e non da altri diversi fattori causali.
All'epoca dell'accadimento, invero, la curva in cui è avvenuto l'incidente, oltre ad avere la visuale preclusa da una rete di recinzione, da un palo di delimitazione e dalla fitta vegetazione, ed essere priva di specchi e di qualunque altro mezzo atto a consentire la visuale, non era in alcun modo segnalata né dotata di alcun mezzo di protezione o contenimento rispetto al canale (cfr. sub doc.1, foto 1) con la conseguenza che la caduta non era suscettibile di essere prevista attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
La pericolosità dello stato dei luoghi all'epoca del fatto, inoltre, secondo parte attrice, risulta confermata dal fatto che, solo dopo il sinistro, è stata apposta dal la segnaletica verticale di pericolo, oltre CP_1
ad una protezione tra la pista e il dirupo, dapprima provvisoria e, poi, definitiva, con parapetto di contenimento. La documentazione fotografica prodotta da parte attrice, in effetti, rappresenta lo stato dei luoghi prima e dopo il sinistro de quo.
Significativa appare in proposito, ai fini della determinazione della responsabilità del l'avvenuta CP_1
installazione, immediatamente dopo la caduta della sig.ra dapprima dei cartelli triangolari che Pt_1
segnalano il pericolo di “doppia curva”, “curva a gomito” e “percorso privo di protezione” (doc. 13 all.to memoria istruttoria n. 1 parte attrice) e di seguito di una palizzata contenitiva, provvisoria nell'immediatezza dei fatti, sostituita poi dall'opera definitiva (doc. 8 all.to atto di citazione).
L'installazione di detta cartellonistica e la realizzazione della palizzata in un momento successivo al
27/06/2020 è, del resto, circostanza pacifica e mai contestata dal , anche se Controparte_1
lo stesso contesta che in questa circostanza sia riavvisabile un'ammissione di responsabilità ex art. 2051
c.c..
Le circostanze dedotte in giudizio, in realtà, inducono a ritenere che il dopo la caduta della sig.ra CP_1
abbia ritenuto opportuno segnalare una situazione di pericolo in corrispondenza del tratto di Pt_1
pista ciclabile in cui si è verificato l'evento dannoso, nonché mettere in sicurezza il tratto, rispetto alla scarpata del greto del torrente, con la realizzazione di una palizzata di metallo.
Il di fatto, si è attivato in ottemperanza degli obblighi di custodia posti a proprio carico dall'art. CP_1
2051 c.c.
Dall'esame della documentazione fotografica, inoltre, può ritenersi che l'attrice non abbia avuto alcuna responsabilità nella causazione dell'evento.
Il non ha provato l'eccessiva velocità tenuta dalla stessa, circostanza che, a detta del convenuto, CP_1
sarebbe stata causa esclusiva della verificazione dell'evento, né è possibile ritenere che la ciclista sia stata distratta al punto tale da non accorgersi di una curva.
L'evento si è prodotto a casa della scarsa visibilità del luogo, tale da non consentire all'attrice una pronta reazione.
2) Dei presupposti ex art. 2051 cod. civ.
2.1) Della nozione di cosa L'art. 2051 cod. civ. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Il concetto di “cosa in custodia” ricomprende qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.
La pericolosità della cosa non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che anche cose innocue possono cagionare un danno risarcibile ai sensi della predetta norma. Infatti, il danno può essere cagionato dalla cosa per fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della stessa, dal suo connaturato dinamismo, ovvero da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere. Il danneggiato dovrà dimostrare unicamente il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia tenuto a provare la pericolosità della res.
In altri termini, sul danneggiato incombe l'onus probandi relativo al fatto che il danno patito sia stato provocato dalla cosa, sia che questa sia in grado già di per sé di produrlo, sia che sia divenuta produttiva di danni per la combinazione con altri elementi (Cass. civ, sez. I, 15 febbraio 2000, n. 1682).
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la pista ciclabile rivesta i caratteri di res ex art. 2051 cod. civ. e sia divenuta pericolosa (non essendolo intrinsecamente) in ragione dei dossi artificiali usurati.
Le fotografie in atti dimostrano le condizioni della stessa all'epoca del sinistro.
La potenzialità lesiva della pista è implicitamente confermata anche dalla circostanza per cui, in epoca successiva all'incidente, la curva è stata segnalata.
A prescindere dal riparto dell'onus probandi, la pericolosità è definita come la caratteristica di una cosa o di un bene che ha in sé la possibilità di determinare o di costituire un pericolo, che può procurare o provocare danni fisici o d'altra natura, direttamente o indirettamente.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve considerarsi integrato il presupposto normativo relativo alle caratteristiche della cosa e al suo rapporto con il danno dedotto in causa.
2.2) Della qualità di custode del convenuto
La nozione di custodia rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'effettiva titolarità della res ed implica un rapporto duraturo e continuativo con la stessa, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa espone i terzi. In altri termini, deve considerarsi custode – e quindi responsabile per i danni cagionati – il soggetto su cui grava un dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa stessa e che quindi ha il “governo della cosa”, che si concretizza nella disponibilità immediata della res derivante dall'effettiva disponibilità e padronanza.
Tale specifico rapporto può derivare dalla proprietà ma anche dalla situazione fattuale determinatasi in ragione delle peculiari contingenze del caso concreto.
Nel caso di specie, il è da ritenersi certamente custode del bene. CP_1
2.3) Del nesso di causa
L'art. 2051 cod. civ. individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (tra le più recenti: Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2481; Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2477).
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il danneggiato è quindi gravato della sola prova del fatto che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito.
La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 1981, n. 6467).
Il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità.
Gli esiti dell'istruttoria hanno chiaramente confermato come causa dell'incidente sia stata la mancata segnalazione della curva, non visibile alla ciclista.
L'onus probandi in capo all' attrice, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è stato quindi soddisfatto.
2.4) Della prova liberatoria ex art. 2051 cod. civ.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il convenuto “deve fornire la dimostrazione che il danno si è verificato nonostante essa (la parte convenuta come custode) abbia espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa ed in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dovute in base a specifiche disposizioni normative e al principio generale del neminem laedere” (Cass. civ., 27 giugno 2016, n. 11802; Cass. civ., 28 luglio
2017, n. 18856 e Cass. civ., 19 gennaio 2018, n. 1257) e, quindi, piegando verso una nozione di fortuito soggettivo.
Altra parte della giurisprudenza ha riaffermato una nozione di fortuito (a cui è equiparata la forza maggiore per la sua inevitabilità) con una curvatura marcatamente oggettiva in quanto gravitante esclusivamente sull'imprevedibilità dell'evento, o - se prevedibile - sull'inevitabilità secondo parametri obiettivi e non sul profilo psicologico del custode, sì che anche l'eventuale fatto della vittima per poter interrompere il nesso di causa deve assumere i caratteri dell'imprevedibilità e, se prevedibile, dell'inevitabilità, ricadendo sul custode “la dimostrazione che tale condotta sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima e inattesa da parte di una persona sensata” (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre
2017, n. 25837).
Sia che si voglia propendere verso una dimensione soggettiva del fortuito, sia che si privilegi una nozione di carattere oggettivo dello stesso, secondo una valutazione ex ante, preferibile perché idonea a salvaguardare la portata deterrente di una fattispecie di responsabilità basata sul rischio di custodia, così da evitare contaminazioni con valutazioni di tipo psicologico legate all'esame della colpa, il transito di una persona che ha attraversato il dosso artificiale in sella alla propria bicicletta non può ritenersi fatto imprevedibile ed inevitabile. Né, peraltro, la convenuta ha fornito alcuna differente prova liberatoria.
In tema di danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito valevole ad escludere la responsabilità del custode solo ove tale contegno sia colposo ed imprevedibile, ossia quando esso costituisce una causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile che si innesta nella dinamica del fatto e recide il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità. Tribunale , Monza , sez. II , 15/09/2023 , n. 1921.
Nel caso di specie nessuna prova liberatoria è stata fornita.
Il non ha dato prova di una condotta eccezionale ed imprevedibile della ciclista, tale da essere CP_1 considerata causa autonoma dell'evento.
La stessa eccessiva velocità asseritamente tenuta dalla stessa non è stata provata.
Risultano conseguentemente integrati tutti i presupposti di cui all'art. 2051 cod. civ.
3) Del danno risarcibile 3.1) Del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione (trattandosi di lesioni c.d. macropermanenti), eventualmente personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione del CTU, dott. risulta che l'attrice a Per_2
seguito del sinistro ha riportato un “Trauma toracico con frattura dell'arco posteriore della 1°, 2°, 7°, 8° e 9° costa di sinistra. Lussazione acromion claveare sinistra ed infrazione del capitello radiale del gomito sinistro”.
Sotto il profilo del danno permanente, alla stregua della tabella milanese, la C.T.U. ha ritenuto sussistente una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura dell' 11%, per cui, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti sopra indicato (11%), dell'età del danneggiato alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi 120 giorni dal sinistro, anni 52), compete la liquidazione di un importo pari ad euro
28.440,00 (con punto base pari ad euro 3.470,36, incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi ed adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Sotto il profilo del danno temporaneo, ha quantificato un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta di 10 (dieci), seguito da un ulteriore periodo di inabilità temporanea biologica parziale (al 75%) di giorni 45 (quarantacinque), da un periodo di inabilità temporanea biologica parziale (al 50%) di giorni
30 (trenta) e da un definitivo periodo di inabilità temporanea biologica minima (al 25%) di giorni 45
(quarantacinque).
La C.T.U. ha indicato un livello di sofferenza patito dall'attrice definibile di grado “medio – lieve”, dato l'attuale riscontro di una apprezzabile rigidità articolare dolorosa postraumatica di spalla sinistra – in soggetto mancino – e per i coevi esiti dolorosi residuati a seguito del politraumatismo fratturativo dell'emitorace sinistro.
Non si ravvisano elementi di valutazione tecnica medico legale che possano giustificare una qualche ulteriore ripercussione soggettiva dei postumi su specifici aspetti dinamico relazionali e personali della danneggiata o ripercussioni sulla capacità lavorativa della stessa e, pertanto, devono ritenersi già adeguatamente considerate nell'importo risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi di cui sopra,
somma già incrementata – lo si ripete – per la sofferenza soggettiva (+27%).
Rispetto alla eventuale personalizzazione del danno il Perito non ha, infatti, rilevato aspetti personologici particolari sui quali la menomazione potesse incidere in modo negativo (né lavorativo, né hobbistico).
Non ha, quindi, ravvisato caratteristiche soggettive idonee a rendere le menomazioni più rilevanti nella quotidianità rispetto al cosiddetto uomo medio.
Con riferimento all'inabilità temporanea, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
2024, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di euro 1.150,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea totale, euro 3.881,25 per i 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 1.293,75 per i 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 8.050,00.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese (applicato l'incremento di cui all'ultima versione della tabella, come sopra indicato), così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Come già detto, nel caso oggetto del presente procedimento non possono ritenersi sussistenti, in primis per difetto stesso di allegazione e prova da parte dell'attrice, le condizioni per una personalizzazione dell'importo risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dalla signora deve, pertanto, essere liquidato nella Pt_1
misura di euro 36.490,00.
3.2) Del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute
Il c.t.u., attesa la natura, l'entità ed il decorso delle lesioni clinicamente documentate, ha espresso parere di compatibilità e congruità delle spese mediche sostenute per ticket, visite specialistiche, acquisto farmaci e presidi ortopedici, indagini strumentali, trattamento riabilitativo dell'importo complessivo di Euro
1.109,00.
Non è stato chiesto, né allegato, né provato il danno derivante dal pagamento del compenso del perito di parte per redazione della perizia ante causam.
Il danno derivante dalla impossibilità di svolgere l'attività di casalinga non è stato chiesto né allegato in atto di citazione, quindi è stato introdotto tardivamente;
lo stesso è comunque rimasto privo di prova.
L'ammontare complessivo del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute, riconducibili al sinistro de quo, è, quindi, pari ad euro 1.109,00. 4) Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Delle spese di lite, di c.t.u. e di c.t.p.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 previsti per l'importo effettivamente liquidato, valori medi.
Pone a carico di parte attrice in via definitiva le spese di ctu, come liquidate con decreto 18.12.23 e quelle di ctp sostenute da parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la responsabilità del nella determinazione del sinistro per cui è Controparte_1
causa, condanna il , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare alla sig.ra le seguenti somme: Parte_1 - per i danni non patrimoniali, la somma di €. 36.490,00;
-per i danni patrimoniali la somma di € 1.109,00 a titolo di rimborso delle spese mediche.
Somme tutte debitamente devalutate e rivalutate, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. nella misura già liquidata in €. 1.600,00, oltre accessori, con decreto del 18/12/2023 e le spese di ctp sostenute dall'attrice;
- condanna il a rifondere alla sig.ra , le spese di causa Controparte_1 Parte_1
calcolate nella complessiva somma di €. complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 9 luglio 2025
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3889/2022 promosso da
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maschio, per mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Conegliano (TV), viale Carducci n. 27;
- attrice - contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Andrea Codroico e dall'avv. Andrea
Girardi, per mandato a margine della comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Codroico a Trento, in via Brennero n. 139
- convenuto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO: Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità, per i motivi e i titoli tutti di cui in atti, del
[...]
nella provocazione del sinistro per cui è causa, condannarsi lo stesso, ex art. 2051 o, in mero subordine, Controparte_1
ex art. 2043 c.c., a risarcire alla concludente tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in relazione al sinistro per cui è causa, nella somma che risulterà di giustizia alla luce dell'istruttoria, oltre a quelle poste di danno ulteriori che dovessero emergere dalla istruttoria medesima e/o dalle nuove elaborazioni dottrinali, giurisprudenziali e legislative in aggiunta a quelle indicate in atti, con maggiorazione compensativa della svalutazione monetaria e interessi di legge sul capitale rivalutato, dalla data del sinistro al saldo. Spese e onorari di giudizio interamente rifusi, con distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c. Spese di CTU e CTP interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: Senza che vi sia inversione dell'onere probatorio, come da memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c. dirette e contrarie depositate in atti e verbali d'udienza di data 6 aprile e 14 dicembre 2023.
Per parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere le istanze istruttorie a prova diretta e contraria formulate dalla convenuta, rispettivamente, nella memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c., d.d. 13 gennaio 2023, e nella memoria n. 3 ex art.
183, VI comma, c.p.c., d.d. 3 febbraio 2023, e non ammesse.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%,
C.P.A. e I.V.A. se dovuta come legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 10/06/2022, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla stessa subiti nel sinistro occorso in
[...]
data 27/06/2020.
L'attrice riferiva che nel pomeriggio del 27 giugno 2020, si era trovata a percorrere a bordo della sua bicicletta la pista ciclabile, appena realizzata da parte del , aperta liberamente Controparte_1
al pubblico, in prossimità di via Vittorio Veneto.
Attraversato un lungo tratto rettilineo costeggiato da alberi ad alto fusto, delimitanti il lato sinistro della pista dal torrente Cervada, si presentava improvvisamente un notevole restringimento della sede della pista in corrispondenza di una stretta curva a gomito a destra, che risultava non essere stata precedentemente segnalata all'epoca dei fatti e la cui visuale risultava preclusa dalla vegetazione circostante (cfr. doc 1 attrice).
Riferiva parte attrice che, nell'impegnare detta curva a gomito, la bicicletta perdeva aderenza provocando la caduta a terra della ciclista che, in assenza di protezione o contenimento sul ciglio della pista, dopo esser precipitata per circa tre metri e mezzo, si schiantava sul greto del vicino torrente (al momento del sinistro in secca), sbattendo violentemente sui massi (cfr. doc 2 e 3 attrice).
Prelevata dal letto del fiume e ricoverata urgentemente presso l'Ospedale Civile di Conegliano, l'attrice riceveva una diagnosi di «politrauma con fratture costali multiple contusione polmonare a sinistra, piccola contusione splenica» (cfr. doc 4 attore) e veniva trattenuta in osservazione fino al 06/07/2020. Al ricovero seguiva un lungo periodo di convalescenza, con visite fisiatriche e terapie, nonché un ulteriore ricovero nel mese di agosto 2020 per stabilizzazione con sistema Lockdown, seguito da ulteriore convalescenza (cfr. doc 5 attrice).
Affermando la responsabilità del la sig.ra segnalava Controparte_1 Pt_1
all'Amministrazione il sinistro in cui era occorsa e tentava, senza esito, di transigere la vertenza con il anche attraverso la procedura di negoziazione assistita, risultata anch'essa infruttuosa, attesa la CP_1
replica negativa di nell'interesse (cfr. doc 10 e 11 attrice). Controparte_3 Controparte_1
L'attrice si determinava, pertanto, a ricorrere all'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni patiti, che quantificava in euro 51.629,00 sulla scorta della perizia del dott. (cfr. doc 6 Persona_1
attore) e delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Il Comune citato si costituiva in giudizio dimettendo comparsa di costituzione e risposta, con la quale contestava l'incauta e distratta condotta dell'attrice e si opponeva alle richieste risarcitorie.
Secondo parte convenuta, infatti, la sig.ra avrebbe potuto percepire la presenza della doppia Pt_1
curva anche da notevole distanza, non essendovi alcun ostacolo che ne impedisse la vista ed essendo l'andamento del tracciato della pista facilmente intuibile grazie al colore chiaro dello stesso, che risalta rispetto alla più scura vegetazione circostante;
pur potendo affrontare la doppia curva semplicemente mantenendo la bicicletta all'interno della ciclopedonale, considerata la larghezza pari sempre ad almeno due metri della stessa, la conducente avrebbe sbadatamente affrontato la curva ad una velocità superiore a quella massima consentita su una pista ciclabile e pedonale o comunque non adeguata alle condizioni della strada e, per l'effetto, avrebbe perso il controllo della bicicletta provocandosi le lesioni lamentate.
Scambiate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita attraverso lo svolgimento di una consulenza medico-legale sulla persona dell'attrice, che attestava la compatibilità, per natura e caratteristiche, delle lesioni subite dalla stessa con l'entità e la dinamica dell'incidente in questione.
Concludeva, infatti, il CTU, dott. descrivendo le lesioni riportate in occasione del sinistro Persona_2
in analisi e consistenti in un «Trauma toracico con frattura dell'arco posteriore della 1°, 2°, 7°, 8° e 9° costa di sinistra. Lussazione acromion claveare sinistra ed infrazione del capitello radiale del gomito sinistro» (cfr. CTU), che avevano comportato per l'attrice un «periodo di inabilità temporanea biologica assoluta di 10 (dieci), seguito da un ulteriore periodo di inabilità temporanea biologica parziale (al 75%) di giorni 45 (quarantacinque), da un periodo di inabilità temporanea biologica parziale (al 50%) di giorni 30 (trenta) e da un definitivo periodo di inabilità temporanea biologica minima (al 25%) di giorni 45 (quarantacinque), a fronte di un livello di sofferenza – lesione correlata – definibile di grado “medio”».
Il CTU affermava che le conseguenze riportate nel sinistro in analisi avevano determinato una quota di invalidità permanente biologica al 10-11%, a fronte di un livello di sofferenza – menomazione correlata
– definibile di grado “medio – lieve”. Tuttavia, non ravvisava elementi di valutazione tecnica medico- legale tali da giustificare una qualche ulteriore ripercussione soggettiva dei postumi su specifici aspetti dinamico-relazionali e personali della danneggiata e/o ripercussioni sulla capacità lavorativa della stessa.
Inoltre, le spese mediche sostenute documentate dell'importo complessivo di euro 1.109,00 sono state ritenute dal CTU compatibili e congrue, così come ammissibili le spese eventualmente documentate per
Assistenza Tecnica di Parte in corso di causa.
Con ordinanza del 18/12/2023, il GI, preso atto del deposito della relazione peritale, lette le note di udienza, fissava termine ex art. 127 ter c.p.c. al 12/12/2024 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni. All'esito, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
* * *
1) Della dinamica del sinistro
La dinamica del sinistro fornita dall'attrice è stata contestata dal . Controparte_1
Il Convenuto ritiene che, all'esito della causa, la pretesa risarcitoria di parte attrice sia risultata infondata in quanto sarebbe rimasta priva di prova la ricostruzione avversaria della dinamica del sinistro, oltre che l'affermata pericolosità della cosa custodita dal convenuto che, a detta di controparte, avrebbe CP_1
causato i danni di cui chiede il risarcimento.
Ritiene il al contrario, provato che il riferito evento dannoso sia ascrivibile, esclusivamente, CP_1
all'imprudente e distratta condotta della sig.ra la quale avrebbe del tutto ignorato la Parte_1
presenza della doppia curva della pista ciclopedonale e avrebbe affrontato quel tratto di pista ad una velocità non adeguata alle condizioni della strada perdendo, per l'effetto, controllo della bicicletta e cadendo a terra.
Replicando alle difese del parte attrice insiste nel sostenere che l'evento caduta sia stato CP_1
concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia all'Amministrazione e non da altri diversi fattori causali.
All'epoca dell'accadimento, invero, la curva in cui è avvenuto l'incidente, oltre ad avere la visuale preclusa da una rete di recinzione, da un palo di delimitazione e dalla fitta vegetazione, ed essere priva di specchi e di qualunque altro mezzo atto a consentire la visuale, non era in alcun modo segnalata né dotata di alcun mezzo di protezione o contenimento rispetto al canale (cfr. sub doc.1, foto 1) con la conseguenza che la caduta non era suscettibile di essere prevista attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
La pericolosità dello stato dei luoghi all'epoca del fatto, inoltre, secondo parte attrice, risulta confermata dal fatto che, solo dopo il sinistro, è stata apposta dal la segnaletica verticale di pericolo, oltre CP_1
ad una protezione tra la pista e il dirupo, dapprima provvisoria e, poi, definitiva, con parapetto di contenimento. La documentazione fotografica prodotta da parte attrice, in effetti, rappresenta lo stato dei luoghi prima e dopo il sinistro de quo.
Significativa appare in proposito, ai fini della determinazione della responsabilità del l'avvenuta CP_1
installazione, immediatamente dopo la caduta della sig.ra dapprima dei cartelli triangolari che Pt_1
segnalano il pericolo di “doppia curva”, “curva a gomito” e “percorso privo di protezione” (doc. 13 all.to memoria istruttoria n. 1 parte attrice) e di seguito di una palizzata contenitiva, provvisoria nell'immediatezza dei fatti, sostituita poi dall'opera definitiva (doc. 8 all.to atto di citazione).
L'installazione di detta cartellonistica e la realizzazione della palizzata in un momento successivo al
27/06/2020 è, del resto, circostanza pacifica e mai contestata dal , anche se Controparte_1
lo stesso contesta che in questa circostanza sia riavvisabile un'ammissione di responsabilità ex art. 2051
c.c..
Le circostanze dedotte in giudizio, in realtà, inducono a ritenere che il dopo la caduta della sig.ra CP_1
abbia ritenuto opportuno segnalare una situazione di pericolo in corrispondenza del tratto di Pt_1
pista ciclabile in cui si è verificato l'evento dannoso, nonché mettere in sicurezza il tratto, rispetto alla scarpata del greto del torrente, con la realizzazione di una palizzata di metallo.
Il di fatto, si è attivato in ottemperanza degli obblighi di custodia posti a proprio carico dall'art. CP_1
2051 c.c.
Dall'esame della documentazione fotografica, inoltre, può ritenersi che l'attrice non abbia avuto alcuna responsabilità nella causazione dell'evento.
Il non ha provato l'eccessiva velocità tenuta dalla stessa, circostanza che, a detta del convenuto, CP_1
sarebbe stata causa esclusiva della verificazione dell'evento, né è possibile ritenere che la ciclista sia stata distratta al punto tale da non accorgersi di una curva.
L'evento si è prodotto a casa della scarsa visibilità del luogo, tale da non consentire all'attrice una pronta reazione.
2) Dei presupposti ex art. 2051 cod. civ.
2.1) Della nozione di cosa L'art. 2051 cod. civ. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Il concetto di “cosa in custodia” ricomprende qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.
La pericolosità della cosa non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che anche cose innocue possono cagionare un danno risarcibile ai sensi della predetta norma. Infatti, il danno può essere cagionato dalla cosa per fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della stessa, dal suo connaturato dinamismo, ovvero da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere. Il danneggiato dovrà dimostrare unicamente il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia tenuto a provare la pericolosità della res.
In altri termini, sul danneggiato incombe l'onus probandi relativo al fatto che il danno patito sia stato provocato dalla cosa, sia che questa sia in grado già di per sé di produrlo, sia che sia divenuta produttiva di danni per la combinazione con altri elementi (Cass. civ, sez. I, 15 febbraio 2000, n. 1682).
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la pista ciclabile rivesta i caratteri di res ex art. 2051 cod. civ. e sia divenuta pericolosa (non essendolo intrinsecamente) in ragione dei dossi artificiali usurati.
Le fotografie in atti dimostrano le condizioni della stessa all'epoca del sinistro.
La potenzialità lesiva della pista è implicitamente confermata anche dalla circostanza per cui, in epoca successiva all'incidente, la curva è stata segnalata.
A prescindere dal riparto dell'onus probandi, la pericolosità è definita come la caratteristica di una cosa o di un bene che ha in sé la possibilità di determinare o di costituire un pericolo, che può procurare o provocare danni fisici o d'altra natura, direttamente o indirettamente.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve considerarsi integrato il presupposto normativo relativo alle caratteristiche della cosa e al suo rapporto con il danno dedotto in causa.
2.2) Della qualità di custode del convenuto
La nozione di custodia rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'effettiva titolarità della res ed implica un rapporto duraturo e continuativo con la stessa, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa espone i terzi. In altri termini, deve considerarsi custode – e quindi responsabile per i danni cagionati – il soggetto su cui grava un dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa stessa e che quindi ha il “governo della cosa”, che si concretizza nella disponibilità immediata della res derivante dall'effettiva disponibilità e padronanza.
Tale specifico rapporto può derivare dalla proprietà ma anche dalla situazione fattuale determinatasi in ragione delle peculiari contingenze del caso concreto.
Nel caso di specie, il è da ritenersi certamente custode del bene. CP_1
2.3) Del nesso di causa
L'art. 2051 cod. civ. individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (tra le più recenti: Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2481; Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2477).
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il danneggiato è quindi gravato della sola prova del fatto che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito.
La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 1981, n. 6467).
Il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità.
Gli esiti dell'istruttoria hanno chiaramente confermato come causa dell'incidente sia stata la mancata segnalazione della curva, non visibile alla ciclista.
L'onus probandi in capo all' attrice, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è stato quindi soddisfatto.
2.4) Della prova liberatoria ex art. 2051 cod. civ.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il convenuto “deve fornire la dimostrazione che il danno si è verificato nonostante essa (la parte convenuta come custode) abbia espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa ed in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dovute in base a specifiche disposizioni normative e al principio generale del neminem laedere” (Cass. civ., 27 giugno 2016, n. 11802; Cass. civ., 28 luglio
2017, n. 18856 e Cass. civ., 19 gennaio 2018, n. 1257) e, quindi, piegando verso una nozione di fortuito soggettivo.
Altra parte della giurisprudenza ha riaffermato una nozione di fortuito (a cui è equiparata la forza maggiore per la sua inevitabilità) con una curvatura marcatamente oggettiva in quanto gravitante esclusivamente sull'imprevedibilità dell'evento, o - se prevedibile - sull'inevitabilità secondo parametri obiettivi e non sul profilo psicologico del custode, sì che anche l'eventuale fatto della vittima per poter interrompere il nesso di causa deve assumere i caratteri dell'imprevedibilità e, se prevedibile, dell'inevitabilità, ricadendo sul custode “la dimostrazione che tale condotta sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima e inattesa da parte di una persona sensata” (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre
2017, n. 25837).
Sia che si voglia propendere verso una dimensione soggettiva del fortuito, sia che si privilegi una nozione di carattere oggettivo dello stesso, secondo una valutazione ex ante, preferibile perché idonea a salvaguardare la portata deterrente di una fattispecie di responsabilità basata sul rischio di custodia, così da evitare contaminazioni con valutazioni di tipo psicologico legate all'esame della colpa, il transito di una persona che ha attraversato il dosso artificiale in sella alla propria bicicletta non può ritenersi fatto imprevedibile ed inevitabile. Né, peraltro, la convenuta ha fornito alcuna differente prova liberatoria.
In tema di danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito valevole ad escludere la responsabilità del custode solo ove tale contegno sia colposo ed imprevedibile, ossia quando esso costituisce una causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile che si innesta nella dinamica del fatto e recide il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità. Tribunale , Monza , sez. II , 15/09/2023 , n. 1921.
Nel caso di specie nessuna prova liberatoria è stata fornita.
Il non ha dato prova di una condotta eccezionale ed imprevedibile della ciclista, tale da essere CP_1 considerata causa autonoma dell'evento.
La stessa eccessiva velocità asseritamente tenuta dalla stessa non è stata provata.
Risultano conseguentemente integrati tutti i presupposti di cui all'art. 2051 cod. civ.
3) Del danno risarcibile 3.1) Del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione (trattandosi di lesioni c.d. macropermanenti), eventualmente personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione del CTU, dott. risulta che l'attrice a Per_2
seguito del sinistro ha riportato un “Trauma toracico con frattura dell'arco posteriore della 1°, 2°, 7°, 8° e 9° costa di sinistra. Lussazione acromion claveare sinistra ed infrazione del capitello radiale del gomito sinistro”.
Sotto il profilo del danno permanente, alla stregua della tabella milanese, la C.T.U. ha ritenuto sussistente una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura dell' 11%, per cui, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti sopra indicato (11%), dell'età del danneggiato alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi 120 giorni dal sinistro, anni 52), compete la liquidazione di un importo pari ad euro
28.440,00 (con punto base pari ad euro 3.470,36, incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi ed adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Sotto il profilo del danno temporaneo, ha quantificato un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta di 10 (dieci), seguito da un ulteriore periodo di inabilità temporanea biologica parziale (al 75%) di giorni 45 (quarantacinque), da un periodo di inabilità temporanea biologica parziale (al 50%) di giorni
30 (trenta) e da un definitivo periodo di inabilità temporanea biologica minima (al 25%) di giorni 45
(quarantacinque).
La C.T.U. ha indicato un livello di sofferenza patito dall'attrice definibile di grado “medio – lieve”, dato l'attuale riscontro di una apprezzabile rigidità articolare dolorosa postraumatica di spalla sinistra – in soggetto mancino – e per i coevi esiti dolorosi residuati a seguito del politraumatismo fratturativo dell'emitorace sinistro.
Non si ravvisano elementi di valutazione tecnica medico legale che possano giustificare una qualche ulteriore ripercussione soggettiva dei postumi su specifici aspetti dinamico relazionali e personali della danneggiata o ripercussioni sulla capacità lavorativa della stessa e, pertanto, devono ritenersi già adeguatamente considerate nell'importo risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi di cui sopra,
somma già incrementata – lo si ripete – per la sofferenza soggettiva (+27%).
Rispetto alla eventuale personalizzazione del danno il Perito non ha, infatti, rilevato aspetti personologici particolari sui quali la menomazione potesse incidere in modo negativo (né lavorativo, né hobbistico).
Non ha, quindi, ravvisato caratteristiche soggettive idonee a rendere le menomazioni più rilevanti nella quotidianità rispetto al cosiddetto uomo medio.
Con riferimento all'inabilità temporanea, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
2024, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di euro 1.150,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea totale, euro 3.881,25 per i 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 1.293,75 per i 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 8.050,00.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese (applicato l'incremento di cui all'ultima versione della tabella, come sopra indicato), così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Come già detto, nel caso oggetto del presente procedimento non possono ritenersi sussistenti, in primis per difetto stesso di allegazione e prova da parte dell'attrice, le condizioni per una personalizzazione dell'importo risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dalla signora deve, pertanto, essere liquidato nella Pt_1
misura di euro 36.490,00.
3.2) Del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute
Il c.t.u., attesa la natura, l'entità ed il decorso delle lesioni clinicamente documentate, ha espresso parere di compatibilità e congruità delle spese mediche sostenute per ticket, visite specialistiche, acquisto farmaci e presidi ortopedici, indagini strumentali, trattamento riabilitativo dell'importo complessivo di Euro
1.109,00.
Non è stato chiesto, né allegato, né provato il danno derivante dal pagamento del compenso del perito di parte per redazione della perizia ante causam.
Il danno derivante dalla impossibilità di svolgere l'attività di casalinga non è stato chiesto né allegato in atto di citazione, quindi è stato introdotto tardivamente;
lo stesso è comunque rimasto privo di prova.
L'ammontare complessivo del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute, riconducibili al sinistro de quo, è, quindi, pari ad euro 1.109,00. 4) Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Delle spese di lite, di c.t.u. e di c.t.p.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 previsti per l'importo effettivamente liquidato, valori medi.
Pone a carico di parte attrice in via definitiva le spese di ctu, come liquidate con decreto 18.12.23 e quelle di ctp sostenute da parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la responsabilità del nella determinazione del sinistro per cui è Controparte_1
causa, condanna il , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare alla sig.ra le seguenti somme: Parte_1 - per i danni non patrimoniali, la somma di €. 36.490,00;
-per i danni patrimoniali la somma di € 1.109,00 a titolo di rimborso delle spese mediche.
Somme tutte debitamente devalutate e rivalutate, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. nella misura già liquidata in €. 1.600,00, oltre accessori, con decreto del 18/12/2023 e le spese di ctp sostenute dall'attrice;
- condanna il a rifondere alla sig.ra , le spese di causa Controparte_1 Parte_1
calcolate nella complessiva somma di €. complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 9 luglio 2025
Il Giudice
Marina Righi