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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/11/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2062 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
c.f. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
OC IO (SA) e residente a [...] alla via E. De
Filippo n. 38, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Caterina Strianese (c.f. ), con domicilio digitale C.F._2
eletto sulla PEC Email_1
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona
[...] P.IVA_1
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., arch. , con sede in Roma, Via Salaria n. 229, iscritta nel Controparte_2
Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di
Roma al numero 62/99, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certifica:
dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f. Email_2
, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura C.F._3 generale alle liti allegata al fascicolo unitamente e disgiuntamente all'Avv.
UI UZ (c.f. ) pec: C.F._4 Email_3
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 162/2025.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
L'opponente ha eccepito l'erroneo calcolo posto a fondamento dell'istanza monitoria relativamente agli interessi ed alle sanzioni essendo stabilito che il ritardo nei pagamenti ai sensi dell'art. 22 e 23 del Regolamento comportava una maggiorazione oscillante tra il 15% ed il 30%, nel mentre nel decreto ingiuntivo detta maggiorazione era stata calcolata al 60%. Inoltre ai sensi delle normativa vigente in tema di sanzioni amministrative (art 2, comma 3, del D.lgs.
n. 472 del 1997) “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”.
Diversamente deve tenersi in conto che fino al 2011 il previgente Statuto
Inarcassa, all'art. 37, co. 4, prevedeva che il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 22 e 23 dello Statuto comportava una maggiorazione pari al 15% di quanto dovuto, oltre all'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette. L'attuale
Regolamento Generale Previdenza, invece, all'art. 10, che si applica agli omessi e ritardati versamenti di contributi soggettivi e integrativi con scadenza a partire dal 18 dicembre 2019, stabilisce che la sanzione per ritardato od omesso pagamento dei contributi viene applicata secondo i principi di progressività e proporzionalità della sanzione con una maggiorazione dei contributi non corrisposti nei termini pari all' 1% per ogni mese di ritardo per i primi dodici mesi di ritardo. La sanzione non subisce ulteriori incrementi nel periodo tra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese, ma resta ferma al 12%. Si applica invece il 2% per ogni mese di ritardo dal venticinquesimo mese di ritardo. La sanzione complessiva, tuttavia, può raggiungere la misura massima del 30% dei contributi non corrisposti nei termini. Resta in vigore per tutte le scadenze contributive antecedenti il 18 dicembre 2019 (qual è il caso di specie) il precedente regime: 2 % per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del
60% dei contributi non corrisposti nei termini e l'obbligo degli interessi per il ritardato pagamento decorrenti dalle date di scadenza. L'art. 10, co. 2, del
Regolamento Generale Previdenza prevede, inoltre che oltre alle sanzioni sono dovuti gli interessi: “Gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni al tasso BCE maggiorato di 4,5 punti”.
L'Opponente, pertanto, così come si desume dagli atti, ai sensi dell'art. 635
c.p.c. della legge 6/1981, dello Statuto e del Regolamento Generale
Previdenza, è debitore, nei confronti di , delle seguenti somme, CP_1
attestate dalla alla data del 19.12.2023: Contributo Integrativo CP_1
1.130,00 € Contributo maternità/paternità 41,53 € Contributo Soggettivo
3.195,08 €, SAzioni/Interessi dichiarazione reddituale 137,88 €, sanzioni e interessi per contributo soggettivo/integrativo 3.147,54 €.
Ne consegue che l'opposizione debba essere rigettata.
Le spese, in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di OC IO, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta l'opposizione, conseguendo l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
162/2025; compensa le spese.
OC IO, 6.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
c.f. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
OC IO (SA) e residente a [...] alla via E. De
Filippo n. 38, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Caterina Strianese (c.f. ), con domicilio digitale C.F._2
eletto sulla PEC Email_1
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona
[...] P.IVA_1
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., arch. , con sede in Roma, Via Salaria n. 229, iscritta nel Controparte_2
Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di
Roma al numero 62/99, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certifica:
dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f. Email_2
, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura C.F._3 generale alle liti allegata al fascicolo unitamente e disgiuntamente all'Avv.
UI UZ (c.f. ) pec: C.F._4 Email_3
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 162/2025.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
L'opponente ha eccepito l'erroneo calcolo posto a fondamento dell'istanza monitoria relativamente agli interessi ed alle sanzioni essendo stabilito che il ritardo nei pagamenti ai sensi dell'art. 22 e 23 del Regolamento comportava una maggiorazione oscillante tra il 15% ed il 30%, nel mentre nel decreto ingiuntivo detta maggiorazione era stata calcolata al 60%. Inoltre ai sensi delle normativa vigente in tema di sanzioni amministrative (art 2, comma 3, del D.lgs.
n. 472 del 1997) “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”.
Diversamente deve tenersi in conto che fino al 2011 il previgente Statuto
Inarcassa, all'art. 37, co. 4, prevedeva che il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 22 e 23 dello Statuto comportava una maggiorazione pari al 15% di quanto dovuto, oltre all'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette. L'attuale
Regolamento Generale Previdenza, invece, all'art. 10, che si applica agli omessi e ritardati versamenti di contributi soggettivi e integrativi con scadenza a partire dal 18 dicembre 2019, stabilisce che la sanzione per ritardato od omesso pagamento dei contributi viene applicata secondo i principi di progressività e proporzionalità della sanzione con una maggiorazione dei contributi non corrisposti nei termini pari all' 1% per ogni mese di ritardo per i primi dodici mesi di ritardo. La sanzione non subisce ulteriori incrementi nel periodo tra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese, ma resta ferma al 12%. Si applica invece il 2% per ogni mese di ritardo dal venticinquesimo mese di ritardo. La sanzione complessiva, tuttavia, può raggiungere la misura massima del 30% dei contributi non corrisposti nei termini. Resta in vigore per tutte le scadenze contributive antecedenti il 18 dicembre 2019 (qual è il caso di specie) il precedente regime: 2 % per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del
60% dei contributi non corrisposti nei termini e l'obbligo degli interessi per il ritardato pagamento decorrenti dalle date di scadenza. L'art. 10, co. 2, del
Regolamento Generale Previdenza prevede, inoltre che oltre alle sanzioni sono dovuti gli interessi: “Gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni al tasso BCE maggiorato di 4,5 punti”.
L'Opponente, pertanto, così come si desume dagli atti, ai sensi dell'art. 635
c.p.c. della legge 6/1981, dello Statuto e del Regolamento Generale
Previdenza, è debitore, nei confronti di , delle seguenti somme, CP_1
attestate dalla alla data del 19.12.2023: Contributo Integrativo CP_1
1.130,00 € Contributo maternità/paternità 41,53 € Contributo Soggettivo
3.195,08 €, SAzioni/Interessi dichiarazione reddituale 137,88 €, sanzioni e interessi per contributo soggettivo/integrativo 3.147,54 €.
Ne consegue che l'opposizione debba essere rigettata.
Le spese, in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di OC IO, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta l'opposizione, conseguendo l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
162/2025; compensa le spese.
OC IO, 6.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)