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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21408/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21408/2022 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede a TORGNON (AO), CP_2 in fraz. Mongnod n°129;
(C.F. ), in proprio in qualità di CP_2 C.F._1 fideiussore della residente a [...], in Fraz. Controparte_1
Septumian n°130;
(C.F. ), in proprio in Parte_1 C.F._2 qualità di fideiussore della residente a [...], in Controparte_1
Fraz. Septumian n°130; tutti elettivamente domiciliati a Torino, in via Magenta n°57 presso lo studio dell'avv. Silvia Bevione (C.F. ), che li C.F._3 rappresenta a difende per procura speciale in atti;
con domicilio digitale dichiarato presso l'indirizzo PEC:
Email_1
ATTORI contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156; pagina 1 di 26 CONVENUTO
e
(C.F. e partita IVA: ), con sede legale Controparte_4 P.IVA_2 in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale 10.000,00 i.v., rappresentata, in forza di procura notarile in atti da CP_5
(C.F.: 10311000961) con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova
[...]
n. 19, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura notarile generale alle liti in atti dall'Avv. Stefano Menghini (C.F.
), e dall'Avv. Giulia Galati (C.F. C.F._4
dello studio legale i-law, con sede in Milano, Via C.F._5
Andrea Appiani 7, 20121, e Roma, Via IV Novembre n.149, 00187; con domicilio digitale dichiarato presso l'indirizzo PEC:
e domicilio eletto presso lo Email_2 studio dell'Avv. Giuffrida Irene, sito in Via Duchessa Jolanda n. 21,
Torino.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni con nota scritta depositata in data
21.05.2025, in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e così con riferimento alle conclusioni dedotte nella propria memoria 183,
6° comma n°1 c.p.c. del 30 maggio 2023, fatto salvo per quelle in via istruttoria, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della nel presente giudizio per la mancata prova dell'avvenuta CP_4 cessione del credito e per il difetto di legittimazione passivo nella domanda di ripetizione d'indebito;”
“nel merito: a) accertata l'esistenza di usura ed anatocismo in violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e dell'art. 120 TUB novellato per i rapporto c/c n°16075 (conto corrente) e n°16705 (conto anticipi), previa declaratoria della nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi contra legem, di commissioni di massimo scoperto, CIV e DIF e di tutti
pagina 2 di 26 gli altri interessi, spese, commissioni, costi ed emolumenti dovuti per i contratti suddetti ovvero accertata la mancanza di pattuizione, ed accertata la mancanza di prova ovvero la nullità della causa ex art. 1418 c.c. per il contratto di mutuo di €.18.000 del 2006, e previa effettuazione del calcolo delle somme non dovute e corrisposte dalla e Controparte_1 dai sig.ri e alla per i CP_2 Parte_1 Controparte_3 suddetti rapporti, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento a favore della e/o del sig. e della Controparte_1 CP_2 sig.ra della somma di €.167.153,25 o della maggiore o Parte_1 minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
b) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni a favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore nonché amministratore unico, il sig. CP_2
[...
, del sig. e della sig.ra cagionati dalla CP_2 Parte_1 condotta illegittima dell'istituto di credito e da determinarsi in via equitativa dall'Ill.ma autorità adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al saldo;
c) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto esborsato dalla per la procedura di mediazione Controparte_1 pregressa al giudizio per €.48,80 per diritti di segreteria all'Organismo di Mediazione ed €.4.282,52 per compensi dello studio legale Bevione. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, CPA e IVA.”
ha precisato le conclusioni con nota scritta depositata Controparte_4 in data 26.05.2025, riportandosi alla comparsa di risposta e ai successivi scritti difensivi, e dunque:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge. A) In via principale: rigettare la domanda attorea per i motivi suesposti. B) In via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU formulata da controparte in quanto meramente esplorativa, e fondata su presupposti privi di fondamenta logico-giuridiche, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, eccepire, precisare ed articolare in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 26 1. Con atto di citazione notificato alla convenuta Controparte_3
(d'ora in avanti, per brevità, o “ ”) a
[...] CP_6 Controparte_3 mezzo pec in data 09.11.2022, la società a r.l. (d'ora in CP_1 avanti, per brevità, la “ ”), e CP_1 CP_2 Parte_2 hanno convenuto in giudizio sponendo che: Controparte_3
- negli anni 2000, la aveva acceso, presso la banca CP_1 [...]
– Filiale di Saint VI in via E. Chanoux n. 88 a Saint Controparte_3
VI (AO) – un conto corrente affidato, identificato con n. 16075, un conto corrente anticipi su tale conto;
- su tale conto corrente, la applicava illegittimamente interessi CP_6 usurari, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto o di disponibilità di fondi e altri oneri non concordati ovvero altri oneri illegittimi;
- in data 21.03.2006, la era costretta a sottoscrivere un CP_1 contratto di finanziamento con la per Euro 18.000,00, onde CP_6 ripianare l'esposizione debitoria derivante dall'applicazione delle citate poste illegittime;
- a causa degli ingenti prelievi effettuati dalla per commissioni e CP_6 oneri non concordati, negli ultimi anni i rapporti avevano subito un progressivo deterioramento, fin quando, nel febbraio 2019,
[...]
ne effettuava la revoca e chiedeva alla il CP_3 CP_1 pagamento del debito residuo.
Gli attori hanno, dunque, domandato, in primo luogo, l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali contra legem presenti nel contratto di conto corrente e nel contratto di conto anticipi;
in secondo luogo, la nullità per illiceità della causa del contratto di finanziamento;
in conseguenza, previo calcolo delle somme non dovute e corrisposte dalla alla la condanna di quest'ultima alla restituzione CP_1 CP_6 dell'indebito e al risarcimento del danno cagionato alla ET a fronte delle trattenute illegittime.
pagina 4 di 26 A supporto di tali allegazioni, gli attori producevano perizia della Dott.ssa datata 27.06.2022. Persona_1
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti, per Controparte_4 brevità, ), iscritta all'elenco delle ET veicolo, esponendo: CP_4
- di essere cessionaria dei crediti della NC derivanti dai contratti de quo in forza dell'operazione di cessione dei crediti in blocco pro soluto avvenuta tra la NC e , ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 CP_4
e dell'art 58 T.U.B., di cui veniva data notizia a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda, n. 145 del 12 dicembre 2020;
- nel merito, deduceva che , in data 21.09.2015, si era CP_1 riconosciuta debitrice nei confronti della relativamente allo CP_6 scoperto di conto corrente n. 1000/16075 e aveva con essa stipulato un piano di rientro, che prevedeva il pagamento di rate mensili di Euro
1.300,00, sino ad estinzione;
il piano era stato successivamente rimodulato in data 27.03.2017; tuttavia, la ET si era poi resa inadempiente degli obblighi assunti, pertanto, in data 31.12.2012, la aveva intimato ad essa e ai fideiussori il pagamento della somma di CP_6
Euro 36.821,92, oltre interessi;
- contestava, infine, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e domandava, dunque, il rigetto della domanda attorea.
Non si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_3
pur ritualmente citata da parte attrice mediante notifica dell'atto di
[...] citazione effettuata a mezzo PEC in data 09.11.2022, di cui è prova in atti. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
2. Così ritualmente instaurato il procedimento, all'udienza del
17.04.2023, il Giudice, rilevato che l'atto di costituzione di parte convenuta non appariva visibile pur risultando un tentativo di deposito, disponeva, su richiesta delle parti, rinvio all'udienza del 03.05.2023; in tal sede, parte attrice contestava il contenuto della comparsa di costituzione di controparte ed entrambe, concordemente, chiedevano la concessione pagina 5 di 26 dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie e disponeva che l'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie fosse sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 14.12.2023, il Giudice, ritenuto opportuno disporre CTU contabile, nominava CTU il Dott. Persona_2
e rinviava per le determinazioni in ordine alla prosecuzione del processo all'udienza del 03.06.2024.
Con memoria depositata in data 28.12.2023, gli attori nominavano CTP la
Dott.ssa di Torino;
, con memoria del Persona_1 CP_4
09.01.2024, nominava CTP il Dott. di Roma. Persona_3
All'udienza del 03.06.2024, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
all'esito, il giudice si riservava;
la riserva era sciolta con ordinanza del 06.06.2024, la quale disponeva che l'udienza di precisazione delle conclusioni fosse sostituita dal deposito di note scritte ed assegnava i relativi termini alle parti.
Con ordinanza del 28.05.2025, il Giudice tratteneva infine la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Sulla legittimazione passiva di Controparte_4
Occorre esaminare, in primo luogo, le eccezioni preliminari di rito opposte da parte attrice con la memoria n. 1) ex art. 183, co. 6, c.p.c.
(nella formulazione applicabile ratione temporis a tale procedimento, id est quella antecedente al D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), in relazione alla costituzione nel presente giudizio di
[...]
CP_4
In proposito, gli attori hanno lamentato la carenza di legittimazione passiva di in quanto, da un lato, essa non avrebbe fornito la prova CP_4 della cessione a suo favore dei crediti oggetto del presente giudizio da parte di , nonché dell'avvenuta notificazione della Controparte_3 cessione agli attori medesimi;
dall'altro, e in ogni caso, anche in CP_4
pagina 6 di 26 qualità di cessionaria “in blocco” di tali crediti, non sarebbe comunque legittimata passivamente rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito proposta dagli attori nei confronti della NC correntista.
L'eccezione è infondata nei termini che seguono.
In primo luogo, va rilevato che ha fornito compiutamente la prova CP_4 di essere titolare dei crediti relativi ai contratti per cui è causa, in forza dell'acquisto dei medesimi da nell'ambito Controparte_3 dell'operazione di cessione di crediti in blocco posta in essere nel dicembre 2020.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che della cessione dei crediti oggetto del presente procedimento (segnatamente, dei crediti derivanti dal contratto di conto corrente identificato a n. 1000/0001675 concluso in data 26.10.2005 tra l'allora – poi fusa per Controparte_7 incorporazione in -, da un lato, ed Controparte_3
, dall'altro, di cui al doc. 1 di dei crediti derivanti CP_1 CP_4 da contratto quadro di affidamento concluso tra le medesime parti in data
02.05.2014 a valere sul citato conto corrente, di cui al doc. 2 di è CP_4 stata data debitamente notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.12.2020, parte II, al n. 145, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (all. C alla comparsa di costituzione di ). CP_4
La norma, come noto, disciplina la cessione del credito realizzata nell'ambito di operazione di cessione di crediti in blocco, consentendo tale forma pubblicitaria, con esonero del creditore dalla notifica individuale al debitore ceduto, in deroga a quanto previsto dal regime ordinario ex art. 1264 c.c.
Sul punto, occorre far riferimento alle coordinate precisate dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la prova della cessione del credito (che non prevede necessariamente la forma scritta) di cui è onerato il cessionario in caso di contestazione da parte del debitore (ex multis, Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798), è assolta mediante: a) la produzione del contratto, nella disponibilità del cessionario;
b) la pagina 7 di 26 pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B. (all. C comparsa di risposta di , con rinvio alla lista dei crediti accessibile sul sito CP_4 internet ivi indicato, comprensivo del credito in oggetto (nella specie, www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html, con codice identificativo NDG 0000259242705000 e N. RAPPORTI
950100000173 e 951100000171, corrispondenti a quelli indicati al doc. 2 all. seconda memoria istruttoria di il riferimento ai numeri CP_4 identificativi del rapporto deve ritenersi del tutto idoneo a identificarli in maniera univoca, atteso che non è oggetto di contestazione la titolarità, da parte degli attori, dei rapporti come indicati nel citato doc. di;
c) CP_4 la dichiarazione di conferma del cedente circa l'avvenuta cessione, con riferimento alle specifiche posizioni creditorie (doc. 1 all. prima memoria istruttoria di . In proposito, si veda Cass., sez. III, 16 aprile 2021, CP_4
n. 10200: “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”, in quanto “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituisce
“elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”. Premesso, dunque, che la prova della cessione del credito può essere fornita con ogni mezzo, la dichiarazione con cui il cedente attesta che il credito è stato ceduto costituisce, insieme ad altri elementi, prova sufficiente della titolarità del diritto azionato in capo al cessionario.
A ciò può aggiungersi, sempre ai fini della prova della cessione,
“l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (v. Cass. cit.).
pagina 8 di 26 Alla luce della documentazione in atti, deve, dunque, ritenersi compiutamente dimostrata da parte di la circostanza che, tra i CP_4 crediti oggetto della citata operazione di cessione di crediti in blocco realizzata in data 10.12.2020, vi fossero anche i crediti scaturiti dai rapporti intrattenuti da con la ET Controparte_3
e oggetto del presente giudizio, crediti di cui CP_1 CP_4 risulta pertanto titolare.
Ciò posto, deve ritenersi che, non essendo stata convenuta in CP_4 giudizio da parte attrice, né essendo essa costituitasi in qualità di mandataria della (unica) convenuta , bensì in Controparte_3 proprio, essa sia intervenuta nel presente giudizio in qualità di terzo, ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c. (come, peraltro, dalla medesima CP_4 prospettato nella propria memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
Fermo, dunque, che l'unico soggetto dotato di legittimazione passiva per la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta da parte attrice va individuato in in considerazione del Controparte_3 carattere restitutorio e non risarcitorio dell'azione di ripetizione dell'indebito e, dunque, del suo carattere personale (cfr. Cass., sez. II, 28 febbraio 2024, n. 5268 e Cass., sez. I, 7 dicembre 2016, n. 25170), è indubbio che , in qualità di cessionaria dei diritti relativi ai CP_4 contratti per cui è causa, vanti un interesse giuridicamente rilevante a prendere parte al presente giudizio con riferimento alla domanda di accertamento dell'illegittimità di talune clausole dei contratti di conto corrente e di conto anticipi.
L'accoglimento delle domande di nullità, difatti, potrebbe comportare, quale effetto dello scomputo delle poste debitore fondate su clausole illegittime in senso favorevole alla ET debitrice, la rideterminazione del quantum dei crediti medesimi, i quali solo in tale minore entità potrebbero essere escussi dal cessionario.
Ciò vale, evidentemente, a legittimare l'intervento adesivo dipendente da parte di nel presente procedimento. CP_4
pagina 9 di 26 4. Sulle questioni di merito
Per quanto concerne il merito della domanda di nullità e di ripetizione dell'indebito proposta dagli odierni attori nei confronti di
[...] risulta dalla documentazione in atti: Controparte_3
- il contratto di conto corrente , Controparte_8 identificato al n. 1000/00016075, concluso dalla Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante con l'allora CP_9 [...]
(poi fusa per incorporazione con Controparte_10 Controparte_11 in con atto di fusione del 29.12.2006), Controparte_12 presso la filiale di Saint VI, in data 26.10.2005 (doc. 1 all. comparsa costituzione di ); CP_4
- che, in data 28.10.2005, e rilasciavano CP_2 Parte_1 fideiussione omnibus per le obbligazioni contratte o da contrarre nei confronti di dalla ET , Controparte_3 CP_1 fino alla complessiva somma di Euro 208.000,00 (così aumentata in data
15.10.2008, come risulta dal doc. 2 all. comparsa costituzione ); CP_4
- il contratto quadro di affidamento di breve termine identificato al n.
00003/9000/00048359 con cui oncedeva a Controparte_3 linea di credito per Euro 30.000,00 a valere sul Controparte_1 conto corrente n. 00456/1000/00016075 (doc. 3 all. comparsa di costituzione di ); CP_4
- il conto veniva azzerato per estinzione in data 02.03.2019;
- parte attrice ha prodotto gli estratti conto scalare dal 26.02.2006 al
30.06.2018 (docc. 1 e 2 allegati alla memoria di replica depositata in data
29.06.2023); ha prodotto gli estratti conto dall'apertura fino alla CP_4 chiusura del conto corrente (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione).
Il CTU ha segnalato l'assenza del riassunto scalare dell'anno 2006, essendo presente solo il riepilogo trimestrale delle competenze, indicando tuttavia che la lacuna non abbia inficiato sull'esito dei conteggi di cui alla perizia.
pagina 10 di 26 Le domande di parte attrice, giusto il rimando alle risultanze di cui alla consulenza tecnica, che ivi integralmente si recepiscono, devono essere accolte nei termini che seguono.
Per mero ordine espositivo si procederà rassegnando singolarmente le questioni e le singole voci di addebito oggetto di trattazione.
4.1. Prescrizione
Va rilevato, in primo luogo, che l'eccezione di prescrizione non è stata opposta, stante la mancata costituzione in giudizio da parte di
[...] unico soggetto che vi sarebbe legittimato, in quanto Controparte_3 unico legittimato passivo per l'azione di ripetizione dell'indebito.
Deve, invece, escludersi la legittimazione di , in qualità di CP_4 terzo interveniente ad adiuvandum, ad opporre la prescrizione del diritto di natura restitutoria esercitato dagli odierni attori nei confronti della
NC contumace.
Ciò è coerente con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in base al quale: “I poteri processuali dell'interveniente adesivo sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte” (Cass. n. 24370/2006).
Configurando, come noto, la prescrizione una eccezione “in senso stretto”, la mancata opposizione ad opera della parte legittimata porta ad escludere che essa possa essere rilevata d'ufficio da parte del giudice, con la conseguenza che dovranno essere riconosciute a credito della ET anche le eventuali rimesse solutorie annotate oltre il decennio dalla notifica dell'atto di citazione (10.11.2022).
4.2. SU
Relativamente al conteggio del T.E.G., in virtù dell'applicazione della L.
n. 108 del 07.03.1996 e s.m.i., e in ossequio ai quesiti di cui all'ordinanza con la quale è stato disposto l'espletamento della consulenza, il CTU, fino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli pagina 11 di 26 interessi sono sempre usurari (c.d. usura oggettiva), ha applicato le indicazioni della NC d'Italia contenute nel comunicato del 02.12.2005, escludendo quindi dal calcolo per la determinazione del tasso effettivo globale medio (c.d. T.E.G.) la commissione di massimo scoperto (c.d.
C.M.S.) e gli eventuali oneri applicati in sostituzione della stessa;
al fine di verificare il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, ha proceduto ad effettuare una separata comparazione del T.E.G. praticato in concreto e della C.M.S. eventualmente applicata, rispettivamente, con il
“T.E.G – soglia” e la “C.M.S. – soglia” aumentata secondo i dettami di cui ai decreti ministeriali emanati in ossequio alla l. 108/1996.
Dal 01.01.2010, momento a partire dal quale trovano applicazione le istruzioni della NC d'Italia dell'agosto 2009, il CTU ha calcolato il
T.E.G. includendovi anche i costi afferenti alla C.M.S.
Per quanto concerne l'usura, la verifica è stata compiuta in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l.
n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza
pagina 12 di 26 tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass. Sez. Un. 16303/2018).
Dai calcoli del CTU si evince che vi sono alcuni trimestri interessati dal superamento del tasso soglia.
Più precisamente, il CTU ha riscontrato la presenza di usura nel trimestre del 31.12.2012, per un ammontare di Euro 3.786,91.
Circa i rilievi del CTP di Dott. , in relazione CP_4 Per_3 all'inquadramento del contratto di conto corrente nell'ambito delle categorie omogenee individuate dalle “Istruzioni della NC d'Italia” ai fini della determinazione del tasso-soglia dell'usura (c.d. T.S.U.), si veda il paragrafo seguente.
4.3. Interessi
Per quanto concerne gli interessi, il CTU ha rilevato la pattuizione del tasso di interesse a credito e del tasso di interesse per scoperto di conto (e di mora) nel contratto di conto corrente del 26.10.2005 (pag. 9).
Al contrario, il tasso di interesse a debito entro i limiti di fido è indicato esclusivamente nel contratto di apertura di credito del 02.05.2014.
Posta, dunque, la mancata pattuizione del tasso di interesse a debito entro fido nel contratto di conto corrente del 26.10.2005, il CTU ha ritenuto di applicare il tasso sostitutivo minimo BOT (ex art. 117, co. 7, T.U.B.) unicamente per il ricalcolo degli interessi a debito maturati fino al
02.05.2014.
In relazione a tale aspetto, il CTP di , Dott. , CP_4 Per_3 ha presentato osservazioni critiche, evidenziando che la mancata pattuizione nel contratto del 26.10.2005 di un tasso di interesse a debito entro fido dipenderebbe dal non aver originariamente le parti previsto alcuna concessione di apertura a credito, per cui ogni eventuale sconfinamento che si fosse verificato sul conto sarebbe valso quale scoperto di conto, con applicazione del relativo tasso pattuito.
Il CTP di ha, peraltro, evidenziato che, avendo ritenuto il CP_4
CTU il contratto affidato fin dalla sua conclusione, egli abbia comparato,
pagina 13 di 26 ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia dell'usura oggettiva
(c.d. T.S.U.), il TEG con il TSU erroneamente rilevato in corrispondenza della categoria di operazioni “Aperture di credito in conto corrente”, piuttosto che di quella “Scoperti senza affidamento”. La corretta individuazione del TSU, sempre nella prospettazione del CTP Dott.
, porterebbe, in particolare, a escludere il superamento del tasso- Per_3 soglia nel IV trimestre del 2012, a superamento delle conclusioni formulate dal CTU sul punto.
In relazione a tali osservazioni di parte, il CTU ha rilevato che il contratto di conto corrente fosse affidato fin dalla sua conclusione, come desumibile dal fatto che la già prima del 02.05.2014 applicava due CP_6 tassi di interesse sul fido e sull'extra fido, nonché due diverse percentuali di calcolo della c.m.s. sul fido e sull'extra fido;
inoltre, la già CP_6 addebitava le spese di “gestione APC”, tipicamente riferite alle aperture di credito in conto corrente. Ancora, in corrispondenza del IV trimestre del 2012, l'estratto conto riportava espressamente la concessione di affidamento per Euro 50.217,39, quale base di calcolo di commissione.
Orbene, tanto ai fini della individuazione del saldo di interesse a debito per il periodo antecedente alla formalizzazione della concessione di credito (02.05.2014), quanto ai fini dell'inquadramento del contratto nell'ambito delle categorie omogenee dettate dalle Istruzioni della NC
d'Italia per l'individuazione del , si ritiene che, il riconoscimento Pt_3 del fido, pur non formalizzato nel periodo indicato, debba ritenersi provato documentalmente fin dalla data di conclusione del contratto di conto corrente (26.10.2005), potendosi attribuire agli elementi rilevati dal
CTU (applicazione da parte della NC di due diversi tassi di interesse, entro ed extra fido;
applicazione della c.m.s. in due distinte percentuali entro ed extra fido;
addebito delle spese di gestione per apertura credito, come risultanti dagli estratti conto in atti) carattere univocamente indiziario dell'esistenza dell'affidamento.
pagina 14 di 26 Provato l'affidamento, pur in mancanza di contrattualizzazione, per il periodo fino al 02.05.2014, ne consegue che, ai fini della determinazione del tasso di interesse a debito entro i limiti del fido vada applicato, come concluso dal CTU, il tasso minimo BOT ex art. 117 TUB, in mancanza dell'espressa pattuizione nel contratto di conto corrente del 26.10.2005.
Ne consegue, ancora, che ai fini della individuazione del T.S.U. per il periodo fino al 02.05.2014, il contratto debba essere considerato in affidamento fin dalla sua conclusione, per cui, a recepimento integrale delle conclusioni del CTU, risultano oltre la soglia dell'usura gli interessi praticati dalla banca nel IV trimestre del 2012.
4.4 Capitalizzazione degli interessi
In merito alla capitalizzazione delle competenze, si rileva, in primo luogo, che il contratto di conto corrente per cui è causa è stato concluso in data
26.10.2005, dunque successivamente alla nota delibera CICR del
09.02.2000, la quale, a superamento del generale divieto posto dall'art. 1283 c.c., ha stabilito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nel solo caso in cui fosse stata prevista dal contratto pari periodicità per gli interessi debitori e creditori, con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente.
In questo senso, per il periodo antecedente al 31.12.2013 (anno, come si dirà, di entrata in vigore della novella dell'art. 120, co. 2, T.U.B.), il CTU ha riscontrato nel contratto la sussistenza dei requisiti di legittimità dell'anatocismo pattuito, avendo le parti previsto pari periodicità per la liquidazione trimestrale degli interessi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal debitore e indicazione dei tassi nominali ed effettivi (art. 7, co. 1, 2 e 7, pag. 6).
Ne consegue che deve ritenersi legittima la capitalizzazione degli interessi operata dalla NC fino al 31.12.2013.
Per il periodo successivo a tal data, occorre tenere in considerazione le modifiche normative introdotte dalla L. n. 147/2013
(c.d. “Legge di stabilità 2014”), con la quale il legislatore ha proceduto a pagina 15 di 26 una prima modifica dell'art. 120, co. 2, T.U.B., consacrando l'annualizzazione della capitalizzazione degli interessi e l'illegittimità della precedente prassi propria degli istituti bancari.
Non si disconosce, a seguito della novella del 2013, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, tra un primo indirizzo ermeneutico, al quale ivi si ritiene di aderire, il quale sostiene la c.d. tesi della “auto- applicabilità” dell'art. 120, co. 2, T.U.B. e un secondo orientamento, il quale considera il divieto introdotto dalla novella legislativa del 2013 un divieto c.d. “regolamentato”.
In particolare, per il primo orientamento, avendo l'art. 120 T.U.B. il rango di norma primaria, il divieto di capitalizzazione degli interessi introdotto dalla novella deve considerarsi immediatamente applicabile a far data dall'entrata in vigore della L. 147/2013; onde, invece, per il diverso indirizzo interpretativo, la norma del T.U.B non potrebbe considerarsi immediatamente precettiva, ma, al contrario, il legislatore avrebbe voluto demandare a successivo provvedimento ministeriale attuativo (avutosi con la delibera CICR del 03.08.2016 n. 343) l'entrata in vigore del divieto di anatocismo.
In questa sede si aderisce, come detto, al primo orientamento, avallato dalla Corte di Cassazione (Cass. civile sez. I, 30.07.2024, n. 21344), per cui va esclusa la capitalizzazione degli interessi maturati dopo il
31.12.2013.
Ancora, va considerato quanto disposto dall'art. 120, co. 2, T.U.B.
a seguito della più recente modifica normativa introdotta con D.L. n.
18/2016 conv. nella L. n. 49/2016.
Per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale ultima novella legislativa, l'art. 120, co. 2, lett b) n. 2 dispone che “il cliente può Pt_4 autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.”
pagina 16 di 26 In proposito, non si riscontra in atti l'autorizzazione del cliente all'addebito in conto degli interessi al momento della loro esigibilità.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi illegittima la capitalizzazione degli interessi debitori praticata dal 01.01.2014, sino al termine del rapporto.
4.5. Commissione di massimo scoperto
Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto (c.d. “CMS”), la legge ne consente l'applicazione fino alla scadenza del termine di 150 giorni dall'entrata in vigore dell'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008, norma che ne ha dettato per la prima volta le condizioni di applicazione, e, successivamente, solo a tali condizioni (come integrate dal D.L. n.
78/2009).
Le condizioni dettate dalla citata norma, peraltro, devono ritenersi ulteriori rispetto al generale requisito della determinatezza dell'oggetto del contratto, posto dall'art. 1346 c.c.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la clausola che disciplina i criteri di commisurazione della commissione di massimo scoperto possa considerarsi determinata purché indichi la percentuale e l'importo (c.d. “base di calcolo”) sul quale applicare tale commissione, nonché la relativa periodicità e le modalità di applicazione (Cass. civ., sez. I, 14.03.2014, n. 6793).
Con particolare riferimento alla base di calcolo, pertanto, deve ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola relativa alla c.m.s. che non specifichi il valore sul quale la commissione deve essere calcolata (così, espressamente, Cass. civ., sez. I, 15.01.2024, n. 1373).
In proposito, a fronte della doglianza di indeterminatezza della clausola in parola sollevata dagli odierni attori, il CTU ha rilevato che il contratto di conto corrente del 26.10.2005 contenga espressa pattuizione della c.m.s., ma in forma indeterminata, non essendo indicata la relativa base di calcolo.
pagina 17 di 26 Il rilievo del CTU va integralmente condiviso, a superamento delle osservazioni del CTP di , Dott. . CP_4 Per_3
Risulta, infatti, dall'esame delle condizioni contrattuali (segnatamente, pag. 9 del contratto di conto corrente in atti) la sola previsione di
” nella misura Parte_5 dell'1.5000%, senza alcuna specificazione circa il meccanismo di funzionamento della commissione stessa, con particolare riferimento alla riferibilità al momento di “punta massima” dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato, o, ancora, alla media dello scoperto distribuito su più giorni, criteri che, invece, debbono essere determinati già nella previsione contrattuale, sì da consentire al correntista di comprendere il criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente.
Non può, dunque, ritenersi, che a tale deficit di determinatezza
“originaria” del contratto di conto corrente circa le modalità di calcolo della commissione possa supplire il riferimento alla “punta” contenuto negli estratti conto.
Ne consegue la nullità della clausola in esame ai sensi dell'art. 1418, co.
2, c.c. e, dunque, lo scomputo della c.m.s. dal saldo debitorio.
4.6. Commissione per la messa a disposizione fondi
Rispetto alla commissione di messa a disposizione fondi (c.d. C.D.F.), come correttamente rilevato dal CTU, essa è stata pattuita dalle parti esclusivamente con il contratto di apertura di credito del 02.05.2014, nella misura dello 0.5000%; non va, pertanto, conteggiata fino a tal data.
4.7. Spese e altre commissioni
Il contratto di conto corrente del 25.10.2005 contiene analitica indicazione delle spese di gestione, delle spese per operazioni delle spese di conteggio interessi e competenza e del conguaglio minimo trimestrale.
Esse vanno, dunque, mantenute in quanto validamente pattuite.
5. Per le ragioni che si sono illustrate, le risultanze di cui alla CTU espletata dal Dott. Commercialista vanno integralmente Persona_2
pagina 18 di 26 confermate, essendo conformi ai parametri di legge, agli orientamenti di questo Tribunale e alle indicazioni del quesito.
Si richiama al riguardo, anche in considerazione della natura e degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice “non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse” (Cass.
4352/2019 e Cass. 7364/2012).
6. Circa il ricalcolo operato dal CTU, in primo luogo, devono essere accolti i rilievi del CTP di circa la necessità di non considerare, ai CP_4 fini del ricalcolo del rapporto, la movimentazione in accredito per Euro
38.820,00 del 22.03.2019, indicata quale “Azzeramento saldo per estinzione” (come risultante dall'estratto conto finale al 22.03.2019 prodotto in atti), trattandosi, in realtà di movimentazione di giroconto a sofferenza del saldo debitore in essere (come risultante dal saldo iniziale al 31.12.2018, già pari ad Euro – 36.847,92, cui vanno aggiunte le poste addebitate nel periodo fino al 22.03.2019).
La decisione va, dunque, fondata esclusivamente sui conteggi effettuati dal CTU in considerazione di tale aspetto.
In secondo luogo, ai fini della ricerca e individuazione delle rimesse
“effettivamente solutorie”, le quali soltanto possono essere oggetto di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ove conseguenti ad indebite annotazioni effettuate dalla deve farsi riferimento al criterio del CP_6
c.d. “saldo rettificato”, conformemente alle più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità.
In questo senso, Cassazione civile sez. I, 16/03/2023, n.7721: “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le
pagina 19 di 26 competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.” (e già Cass. civ., sez. I, 19.05.2020, n. 9141 e Cass. civ., sez. I, 15.20.2021, n. 3858).
Tale criterio, infatti, giungendo a valutare la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa solo dopo aver calcolato i saldi ed averli epurati dalle poste non dovute, può condurre a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla come solutoria (c.d. rimesse CP_6 apparentemente solutorie), come nel caso in cui il correntista risultava extra fido solo perché gli erano state addebitate competenze e interessi illegittimi. D'altra parte, ai fini della distinzione non è opportuno fare esclusivo affidamento sulla contabilità della banca e sulle periodiche risultanze finali, le quali spesso sono solo apparenti e virtuali, ove non frutto di prassi contrarie a norme imperative.
Alla luce di quanto detto devono essere richiamati i conteggi che il CTU ha operato sul c.d. saldo rettificato.
Infine, come sopra motivato, debbono essere considerate ripetibili anche le somme illegittimamente addebitate agli odierni attori (e qualificabili come poste solutorie) anteriormente al decennio decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione (quantificate dal CTU, in base al criterio del
“saldo rettificato” in Euro 25.248,88), non essendo stata opposta la relativa eccezione di prescrizione da parte del convenuto contumace.
Alla luce delle motivazioni espresse si osserva, pertanto, che i) devono essere applicati i tassi attivi e passivi oggetto di pattuizione, rispettivamente, con i contratti del 26.10.2005 e 02.05.2014; deve essere applicato il tasso sostitutivo minimo BOT per il calcolo degli interessi debitori entro i limiti di fido esclusivamente per il periodo fino al
02.05.2014; va esclusa l'applicazione degli interessi debitori nel trimestre del 31.12.2012;
pagina 20 di 26 ii) deve essere applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo fino al 31.12.2013; va, invece, esclusa la capitalizzazione degli interessi maturati dal 01.01.2014;
iii) deve essere azzerata la commissione di massimo scoperto;
iv) deve essere applicata la commissione per la messa a disposizione fondi esclusivamente rispetto al contratto di apertura di credito del 02.05.2014; fino a tale data, tale commissione va stornata dai conteggi;
v) vanno mantenute le spese di gestione APC, spese per operazioni, spese conteggio interessi e competenze e il conguaglio minimo trimestrale, come oggetto di pattuizione;
vi) l'individuazione delle rimesse deve essere condotta sul saldo rettificato;
vii) devono essere, altresì, conteggiate le rimesse solutorie annotate in data anteriore al decennio decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione, non essendo stata opposta la relativa eccezione da parte del convenuto contumace.
L'unico risultato, tra quelli espressi dal CTU, che è stato calcolato in ossequio a quanto indicato in tutti i punti rassegnati è quello indicato a pag. 30 della perizia, il quale riporta un nuovo saldo a credito a favore di parte attrice alla data del 22.03.2019, per Euro 10.361,30, cui va aggiunta la somma di Euro 25.248,88 relativa alle competenze astrattamente prescritte, per un totale complessivo di Euro 35.610,18, oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
7. Sulla nullità del contratto di mutuo
Parte attrice ha domandato la dichiarazione di nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di mutuo concluso in data 21.03.2006 tra la ET
e , per la somma di Euro CP_1 Controparte_12
18.000,00, allegando di aver acceso tale finanziamento soltanto per estinguere l'esposizione debitoria esistente sul conto corrente n. 16075 e derivante dall'addebito, da parte della di somme non dovute in CP_6
pagina 21 di 26 quanto fondate sulle clausole illegittime di cui si è trattato nei paragrafi precedenti.
Ha, altresì, lamentato parte attrice che la NC convenuta non abbia fornito la prova dell'erogazione del finanziamento in parola, con la conseguenza che i pagamenti effettuati dalla ET per la restituzione dell'importo mutuato e per gli oneri connessi al mutuo risulterebbero privi di giustificazione causale.
Ha dunque chiesto, in via conseguenziale rispetto a tali profili, la restituzione degli importi indebitamente corrisposti alla CP_6 quantificati in Euro 19.663,51, oltre interessi.
Entrambe le domande vanno rigettate, per i motivi che di seguito si illustrano.
Dalla documentazione prodotta dalla medesima parte attrice con memoria n. 2) ex art. 183 c.p.c. risulta il contratto di finanziamento del 21.03.2006
(doc. 7) per l'importo di Euro 18.000,00, nonché l'erogazione di tale importo ad opera della NC, mediante accredito sul conto corrente n.
16075 (come pattuito ai sensi del punto 1.1., pag. 5, del contratto prodotto in atti) della somma di Euro 17.855,00 oltre a spese, in data 29.03.2006, corrispondente appunto alla data di conclusione del citato contratto (così risultante dall'estratto conto al 31.03.2006, doc. 4; l'accredito è descritto con causale “erogazione mutuo”).
Ciò consente di ritenere documentalmente provata l'erogazione del mutuo ad opera della e di individuare nella restituzione dell'importo CP_6 oggetto del finanziamento la giustificazione causale dei ratei di pagamento e delle spese relative al mutuo, addebitati sul citato conto corrente a partire dal 29.04.2006 (v. estratti conto e quietanze di pagamento prodotti da parte attrice, docc. 4 e 7).
Per quanto concerne, invece, la domanda di nullità, essa deve essere rigettata in considerazione delle risultanze della documentazione prodotta da parte attrice.
pagina 22 di 26 Seguendo, in primo luogo, le coordinate ermeneutiche da ultimo elaborate dalla Suprema Corte, il contratto di finanziamento del 21.03.2006 deve essere inquadrato nello schema negoziale del mutuo di scopo e non del c.d. “mutuo solutorio”.
Per i criteri discretivi tra i due tipi negoziali, da ultimo, Cass. civ., Sez.
Un., 05.03.2025, n. 5841: “Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018;
n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.”
Va, allora, dato risalto al fatto che le parti, nel citato contratto, espressamente pattuivano che lo stesso fosse finalizzato a
“INVESTIMENTI PRODUTTIVI E/O SCORTE” (pag. 1 del contratto in atti), nonché che l'”importo da utilizzare finanziamento x acquisto trattore” (pag. 3 della scheda riepilogativa).
Alla luce di tale espressa pattuizione, deve escludersi che il mutuo in esame sia stato concluso in funzione del ripianamento del saldo debitore esistente sul conto corrente n. 16075 e derivante dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi.
pagina 23 di 26 Ciò non consente di ritenere dimostrato che tra il medesimo contratto e il contratto di conto corrente sussistesse un collegamento negoziale tale da renderli interdipendenti.
Viceversa, la pattuizione espressa di uno scopo lecito di investimento di impresa consente di individuare una causa autonoma per il contratto di mutuo, del tutto idonea a sorreggerne la validità.
Deve escludersi, dunque, che tale contratto possa risentire ex se della nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente, derivante dall'accoglimento delle relative domande attoree.
8. Sulla domanda di risarcimento del danno
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, in quanto (solo) genericamente fondata sull'allegazione che le trattenute illegittime operate da avrebbero Controparte_3 condotto la ad avere serie difficoltà economiche e a CP_1 chiudere il rapporto in essere con la per rivolgersi ad altri istituti di CP_6 credito.
Non risulta, in particolare, assolto l'onere della prova relativo alla causazione di un danno risarcibile in capo a parte attrice, per effetto delle condotte ascritte alla convenuta.
9. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
vanno, pertanto, poste solidalmente a carico di parte convenuta e del terzo Controparte_3 intervenuto ad adiuvandum, (cfr. Cass. civ., Sez. Controparte_4
Unite, 30.10.2019, n. 27846: “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.”).
Vanno riconosciute a parte attrice le spese per l'assistenza legale relativa alla procedura di mediazione pregressa al giudizio, che vanno liquidate in base ai parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, per la fase di pagina 24 di 26 attivazione e la fase di negoziazione, in Euro 1.607,00, oltre al 15% a titolo di spese generali forfettarie, IVA e c.p.a.
Le spese processuali vanno liquidate in considerazione del criterio del decisum ai fini della determinazione del valore della controversia, nonché secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, in base ai parametri medi;
con ulteriore applicazione dell'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, in considerazione della pluralità delle controparti, nella misura del 10%; e, dunque, complessivamente per Euro 8.377,60, oltre al 15% a titolo di spese generali forfettarie, IVA e c.p.a.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta l'illegittimità degli addebiti per la somma di Euro 35.610,18, effettuati da in danno di parte attrice, sul Controparte_3 conto corrente n. 1000/16075; per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_3 favore di e , in Controparte_1 CP_2 Parte_1 solido tra loro, della somma di Euro 35.610,18, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2022 al saldo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
condanna e in solido Controparte_3 Controparte_4 tra loro, a rimborsare a e Controparte_1 CP_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 9.984,60 per
[...] compensi, oltre spese generali nella misura del 15% forfettario, IVA e c.p.a. oltre esposti;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_3
e in solido tra di loro.
[...] Controparte_4
pagina 25 di 26 Torino, 8 ottobre 2025.
La Giudice
Chiara Comune
Bozza di provvedimento redatta dalla MOT Dott.ssa Laura Brizi
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21408/2022 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede a TORGNON (AO), CP_2 in fraz. Mongnod n°129;
(C.F. ), in proprio in qualità di CP_2 C.F._1 fideiussore della residente a [...], in Fraz. Controparte_1
Septumian n°130;
(C.F. ), in proprio in Parte_1 C.F._2 qualità di fideiussore della residente a [...], in Controparte_1
Fraz. Septumian n°130; tutti elettivamente domiciliati a Torino, in via Magenta n°57 presso lo studio dell'avv. Silvia Bevione (C.F. ), che li C.F._3 rappresenta a difende per procura speciale in atti;
con domicilio digitale dichiarato presso l'indirizzo PEC:
Email_1
ATTORI contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156; pagina 1 di 26 CONVENUTO
e
(C.F. e partita IVA: ), con sede legale Controparte_4 P.IVA_2 in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale 10.000,00 i.v., rappresentata, in forza di procura notarile in atti da CP_5
(C.F.: 10311000961) con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova
[...]
n. 19, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura notarile generale alle liti in atti dall'Avv. Stefano Menghini (C.F.
), e dall'Avv. Giulia Galati (C.F. C.F._4
dello studio legale i-law, con sede in Milano, Via C.F._5
Andrea Appiani 7, 20121, e Roma, Via IV Novembre n.149, 00187; con domicilio digitale dichiarato presso l'indirizzo PEC:
e domicilio eletto presso lo Email_2 studio dell'Avv. Giuffrida Irene, sito in Via Duchessa Jolanda n. 21,
Torino.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni con nota scritta depositata in data
21.05.2025, in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e così con riferimento alle conclusioni dedotte nella propria memoria 183,
6° comma n°1 c.p.c. del 30 maggio 2023, fatto salvo per quelle in via istruttoria, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della nel presente giudizio per la mancata prova dell'avvenuta CP_4 cessione del credito e per il difetto di legittimazione passivo nella domanda di ripetizione d'indebito;”
“nel merito: a) accertata l'esistenza di usura ed anatocismo in violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e dell'art. 120 TUB novellato per i rapporto c/c n°16075 (conto corrente) e n°16705 (conto anticipi), previa declaratoria della nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi contra legem, di commissioni di massimo scoperto, CIV e DIF e di tutti
pagina 2 di 26 gli altri interessi, spese, commissioni, costi ed emolumenti dovuti per i contratti suddetti ovvero accertata la mancanza di pattuizione, ed accertata la mancanza di prova ovvero la nullità della causa ex art. 1418 c.c. per il contratto di mutuo di €.18.000 del 2006, e previa effettuazione del calcolo delle somme non dovute e corrisposte dalla e Controparte_1 dai sig.ri e alla per i CP_2 Parte_1 Controparte_3 suddetti rapporti, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento a favore della e/o del sig. e della Controparte_1 CP_2 sig.ra della somma di €.167.153,25 o della maggiore o Parte_1 minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
b) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni a favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore nonché amministratore unico, il sig. CP_2
[...
, del sig. e della sig.ra cagionati dalla CP_2 Parte_1 condotta illegittima dell'istituto di credito e da determinarsi in via equitativa dall'Ill.ma autorità adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al saldo;
c) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto esborsato dalla per la procedura di mediazione Controparte_1 pregressa al giudizio per €.48,80 per diritti di segreteria all'Organismo di Mediazione ed €.4.282,52 per compensi dello studio legale Bevione. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, CPA e IVA.”
ha precisato le conclusioni con nota scritta depositata Controparte_4 in data 26.05.2025, riportandosi alla comparsa di risposta e ai successivi scritti difensivi, e dunque:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge. A) In via principale: rigettare la domanda attorea per i motivi suesposti. B) In via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU formulata da controparte in quanto meramente esplorativa, e fondata su presupposti privi di fondamenta logico-giuridiche, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, eccepire, precisare ed articolare in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 26 1. Con atto di citazione notificato alla convenuta Controparte_3
(d'ora in avanti, per brevità, o “ ”) a
[...] CP_6 Controparte_3 mezzo pec in data 09.11.2022, la società a r.l. (d'ora in CP_1 avanti, per brevità, la “ ”), e CP_1 CP_2 Parte_2 hanno convenuto in giudizio sponendo che: Controparte_3
- negli anni 2000, la aveva acceso, presso la banca CP_1 [...]
– Filiale di Saint VI in via E. Chanoux n. 88 a Saint Controparte_3
VI (AO) – un conto corrente affidato, identificato con n. 16075, un conto corrente anticipi su tale conto;
- su tale conto corrente, la applicava illegittimamente interessi CP_6 usurari, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto o di disponibilità di fondi e altri oneri non concordati ovvero altri oneri illegittimi;
- in data 21.03.2006, la era costretta a sottoscrivere un CP_1 contratto di finanziamento con la per Euro 18.000,00, onde CP_6 ripianare l'esposizione debitoria derivante dall'applicazione delle citate poste illegittime;
- a causa degli ingenti prelievi effettuati dalla per commissioni e CP_6 oneri non concordati, negli ultimi anni i rapporti avevano subito un progressivo deterioramento, fin quando, nel febbraio 2019,
[...]
ne effettuava la revoca e chiedeva alla il CP_3 CP_1 pagamento del debito residuo.
Gli attori hanno, dunque, domandato, in primo luogo, l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali contra legem presenti nel contratto di conto corrente e nel contratto di conto anticipi;
in secondo luogo, la nullità per illiceità della causa del contratto di finanziamento;
in conseguenza, previo calcolo delle somme non dovute e corrisposte dalla alla la condanna di quest'ultima alla restituzione CP_1 CP_6 dell'indebito e al risarcimento del danno cagionato alla ET a fronte delle trattenute illegittime.
pagina 4 di 26 A supporto di tali allegazioni, gli attori producevano perizia della Dott.ssa datata 27.06.2022. Persona_1
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti, per Controparte_4 brevità, ), iscritta all'elenco delle ET veicolo, esponendo: CP_4
- di essere cessionaria dei crediti della NC derivanti dai contratti de quo in forza dell'operazione di cessione dei crediti in blocco pro soluto avvenuta tra la NC e , ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 CP_4
e dell'art 58 T.U.B., di cui veniva data notizia a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda, n. 145 del 12 dicembre 2020;
- nel merito, deduceva che , in data 21.09.2015, si era CP_1 riconosciuta debitrice nei confronti della relativamente allo CP_6 scoperto di conto corrente n. 1000/16075 e aveva con essa stipulato un piano di rientro, che prevedeva il pagamento di rate mensili di Euro
1.300,00, sino ad estinzione;
il piano era stato successivamente rimodulato in data 27.03.2017; tuttavia, la ET si era poi resa inadempiente degli obblighi assunti, pertanto, in data 31.12.2012, la aveva intimato ad essa e ai fideiussori il pagamento della somma di CP_6
Euro 36.821,92, oltre interessi;
- contestava, infine, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e domandava, dunque, il rigetto della domanda attorea.
Non si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_3
pur ritualmente citata da parte attrice mediante notifica dell'atto di
[...] citazione effettuata a mezzo PEC in data 09.11.2022, di cui è prova in atti. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
2. Così ritualmente instaurato il procedimento, all'udienza del
17.04.2023, il Giudice, rilevato che l'atto di costituzione di parte convenuta non appariva visibile pur risultando un tentativo di deposito, disponeva, su richiesta delle parti, rinvio all'udienza del 03.05.2023; in tal sede, parte attrice contestava il contenuto della comparsa di costituzione di controparte ed entrambe, concordemente, chiedevano la concessione pagina 5 di 26 dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie e disponeva che l'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie fosse sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 14.12.2023, il Giudice, ritenuto opportuno disporre CTU contabile, nominava CTU il Dott. Persona_2
e rinviava per le determinazioni in ordine alla prosecuzione del processo all'udienza del 03.06.2024.
Con memoria depositata in data 28.12.2023, gli attori nominavano CTP la
Dott.ssa di Torino;
, con memoria del Persona_1 CP_4
09.01.2024, nominava CTP il Dott. di Roma. Persona_3
All'udienza del 03.06.2024, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
all'esito, il giudice si riservava;
la riserva era sciolta con ordinanza del 06.06.2024, la quale disponeva che l'udienza di precisazione delle conclusioni fosse sostituita dal deposito di note scritte ed assegnava i relativi termini alle parti.
Con ordinanza del 28.05.2025, il Giudice tratteneva infine la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Sulla legittimazione passiva di Controparte_4
Occorre esaminare, in primo luogo, le eccezioni preliminari di rito opposte da parte attrice con la memoria n. 1) ex art. 183, co. 6, c.p.c.
(nella formulazione applicabile ratione temporis a tale procedimento, id est quella antecedente al D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), in relazione alla costituzione nel presente giudizio di
[...]
CP_4
In proposito, gli attori hanno lamentato la carenza di legittimazione passiva di in quanto, da un lato, essa non avrebbe fornito la prova CP_4 della cessione a suo favore dei crediti oggetto del presente giudizio da parte di , nonché dell'avvenuta notificazione della Controparte_3 cessione agli attori medesimi;
dall'altro, e in ogni caso, anche in CP_4
pagina 6 di 26 qualità di cessionaria “in blocco” di tali crediti, non sarebbe comunque legittimata passivamente rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito proposta dagli attori nei confronti della NC correntista.
L'eccezione è infondata nei termini che seguono.
In primo luogo, va rilevato che ha fornito compiutamente la prova CP_4 di essere titolare dei crediti relativi ai contratti per cui è causa, in forza dell'acquisto dei medesimi da nell'ambito Controparte_3 dell'operazione di cessione di crediti in blocco posta in essere nel dicembre 2020.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che della cessione dei crediti oggetto del presente procedimento (segnatamente, dei crediti derivanti dal contratto di conto corrente identificato a n. 1000/0001675 concluso in data 26.10.2005 tra l'allora – poi fusa per Controparte_7 incorporazione in -, da un lato, ed Controparte_3
, dall'altro, di cui al doc. 1 di dei crediti derivanti CP_1 CP_4 da contratto quadro di affidamento concluso tra le medesime parti in data
02.05.2014 a valere sul citato conto corrente, di cui al doc. 2 di è CP_4 stata data debitamente notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.12.2020, parte II, al n. 145, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (all. C alla comparsa di costituzione di ). CP_4
La norma, come noto, disciplina la cessione del credito realizzata nell'ambito di operazione di cessione di crediti in blocco, consentendo tale forma pubblicitaria, con esonero del creditore dalla notifica individuale al debitore ceduto, in deroga a quanto previsto dal regime ordinario ex art. 1264 c.c.
Sul punto, occorre far riferimento alle coordinate precisate dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la prova della cessione del credito (che non prevede necessariamente la forma scritta) di cui è onerato il cessionario in caso di contestazione da parte del debitore (ex multis, Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798), è assolta mediante: a) la produzione del contratto, nella disponibilità del cessionario;
b) la pagina 7 di 26 pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B. (all. C comparsa di risposta di , con rinvio alla lista dei crediti accessibile sul sito CP_4 internet ivi indicato, comprensivo del credito in oggetto (nella specie, www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html, con codice identificativo NDG 0000259242705000 e N. RAPPORTI
950100000173 e 951100000171, corrispondenti a quelli indicati al doc. 2 all. seconda memoria istruttoria di il riferimento ai numeri CP_4 identificativi del rapporto deve ritenersi del tutto idoneo a identificarli in maniera univoca, atteso che non è oggetto di contestazione la titolarità, da parte degli attori, dei rapporti come indicati nel citato doc. di;
c) CP_4 la dichiarazione di conferma del cedente circa l'avvenuta cessione, con riferimento alle specifiche posizioni creditorie (doc. 1 all. prima memoria istruttoria di . In proposito, si veda Cass., sez. III, 16 aprile 2021, CP_4
n. 10200: “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”, in quanto “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituisce
“elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”. Premesso, dunque, che la prova della cessione del credito può essere fornita con ogni mezzo, la dichiarazione con cui il cedente attesta che il credito è stato ceduto costituisce, insieme ad altri elementi, prova sufficiente della titolarità del diritto azionato in capo al cessionario.
A ciò può aggiungersi, sempre ai fini della prova della cessione,
“l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (v. Cass. cit.).
pagina 8 di 26 Alla luce della documentazione in atti, deve, dunque, ritenersi compiutamente dimostrata da parte di la circostanza che, tra i CP_4 crediti oggetto della citata operazione di cessione di crediti in blocco realizzata in data 10.12.2020, vi fossero anche i crediti scaturiti dai rapporti intrattenuti da con la ET Controparte_3
e oggetto del presente giudizio, crediti di cui CP_1 CP_4 risulta pertanto titolare.
Ciò posto, deve ritenersi che, non essendo stata convenuta in CP_4 giudizio da parte attrice, né essendo essa costituitasi in qualità di mandataria della (unica) convenuta , bensì in Controparte_3 proprio, essa sia intervenuta nel presente giudizio in qualità di terzo, ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c. (come, peraltro, dalla medesima CP_4 prospettato nella propria memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
Fermo, dunque, che l'unico soggetto dotato di legittimazione passiva per la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta da parte attrice va individuato in in considerazione del Controparte_3 carattere restitutorio e non risarcitorio dell'azione di ripetizione dell'indebito e, dunque, del suo carattere personale (cfr. Cass., sez. II, 28 febbraio 2024, n. 5268 e Cass., sez. I, 7 dicembre 2016, n. 25170), è indubbio che , in qualità di cessionaria dei diritti relativi ai CP_4 contratti per cui è causa, vanti un interesse giuridicamente rilevante a prendere parte al presente giudizio con riferimento alla domanda di accertamento dell'illegittimità di talune clausole dei contratti di conto corrente e di conto anticipi.
L'accoglimento delle domande di nullità, difatti, potrebbe comportare, quale effetto dello scomputo delle poste debitore fondate su clausole illegittime in senso favorevole alla ET debitrice, la rideterminazione del quantum dei crediti medesimi, i quali solo in tale minore entità potrebbero essere escussi dal cessionario.
Ciò vale, evidentemente, a legittimare l'intervento adesivo dipendente da parte di nel presente procedimento. CP_4
pagina 9 di 26 4. Sulle questioni di merito
Per quanto concerne il merito della domanda di nullità e di ripetizione dell'indebito proposta dagli odierni attori nei confronti di
[...] risulta dalla documentazione in atti: Controparte_3
- il contratto di conto corrente , Controparte_8 identificato al n. 1000/00016075, concluso dalla Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante con l'allora CP_9 [...]
(poi fusa per incorporazione con Controparte_10 Controparte_11 in con atto di fusione del 29.12.2006), Controparte_12 presso la filiale di Saint VI, in data 26.10.2005 (doc. 1 all. comparsa costituzione di ); CP_4
- che, in data 28.10.2005, e rilasciavano CP_2 Parte_1 fideiussione omnibus per le obbligazioni contratte o da contrarre nei confronti di dalla ET , Controparte_3 CP_1 fino alla complessiva somma di Euro 208.000,00 (così aumentata in data
15.10.2008, come risulta dal doc. 2 all. comparsa costituzione ); CP_4
- il contratto quadro di affidamento di breve termine identificato al n.
00003/9000/00048359 con cui oncedeva a Controparte_3 linea di credito per Euro 30.000,00 a valere sul Controparte_1 conto corrente n. 00456/1000/00016075 (doc. 3 all. comparsa di costituzione di ); CP_4
- il conto veniva azzerato per estinzione in data 02.03.2019;
- parte attrice ha prodotto gli estratti conto scalare dal 26.02.2006 al
30.06.2018 (docc. 1 e 2 allegati alla memoria di replica depositata in data
29.06.2023); ha prodotto gli estratti conto dall'apertura fino alla CP_4 chiusura del conto corrente (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione).
Il CTU ha segnalato l'assenza del riassunto scalare dell'anno 2006, essendo presente solo il riepilogo trimestrale delle competenze, indicando tuttavia che la lacuna non abbia inficiato sull'esito dei conteggi di cui alla perizia.
pagina 10 di 26 Le domande di parte attrice, giusto il rimando alle risultanze di cui alla consulenza tecnica, che ivi integralmente si recepiscono, devono essere accolte nei termini che seguono.
Per mero ordine espositivo si procederà rassegnando singolarmente le questioni e le singole voci di addebito oggetto di trattazione.
4.1. Prescrizione
Va rilevato, in primo luogo, che l'eccezione di prescrizione non è stata opposta, stante la mancata costituzione in giudizio da parte di
[...] unico soggetto che vi sarebbe legittimato, in quanto Controparte_3 unico legittimato passivo per l'azione di ripetizione dell'indebito.
Deve, invece, escludersi la legittimazione di , in qualità di CP_4 terzo interveniente ad adiuvandum, ad opporre la prescrizione del diritto di natura restitutoria esercitato dagli odierni attori nei confronti della
NC contumace.
Ciò è coerente con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in base al quale: “I poteri processuali dell'interveniente adesivo sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte” (Cass. n. 24370/2006).
Configurando, come noto, la prescrizione una eccezione “in senso stretto”, la mancata opposizione ad opera della parte legittimata porta ad escludere che essa possa essere rilevata d'ufficio da parte del giudice, con la conseguenza che dovranno essere riconosciute a credito della ET anche le eventuali rimesse solutorie annotate oltre il decennio dalla notifica dell'atto di citazione (10.11.2022).
4.2. SU
Relativamente al conteggio del T.E.G., in virtù dell'applicazione della L.
n. 108 del 07.03.1996 e s.m.i., e in ossequio ai quesiti di cui all'ordinanza con la quale è stato disposto l'espletamento della consulenza, il CTU, fino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli pagina 11 di 26 interessi sono sempre usurari (c.d. usura oggettiva), ha applicato le indicazioni della NC d'Italia contenute nel comunicato del 02.12.2005, escludendo quindi dal calcolo per la determinazione del tasso effettivo globale medio (c.d. T.E.G.) la commissione di massimo scoperto (c.d.
C.M.S.) e gli eventuali oneri applicati in sostituzione della stessa;
al fine di verificare il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, ha proceduto ad effettuare una separata comparazione del T.E.G. praticato in concreto e della C.M.S. eventualmente applicata, rispettivamente, con il
“T.E.G – soglia” e la “C.M.S. – soglia” aumentata secondo i dettami di cui ai decreti ministeriali emanati in ossequio alla l. 108/1996.
Dal 01.01.2010, momento a partire dal quale trovano applicazione le istruzioni della NC d'Italia dell'agosto 2009, il CTU ha calcolato il
T.E.G. includendovi anche i costi afferenti alla C.M.S.
Per quanto concerne l'usura, la verifica è stata compiuta in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l.
n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza
pagina 12 di 26 tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass. Sez. Un. 16303/2018).
Dai calcoli del CTU si evince che vi sono alcuni trimestri interessati dal superamento del tasso soglia.
Più precisamente, il CTU ha riscontrato la presenza di usura nel trimestre del 31.12.2012, per un ammontare di Euro 3.786,91.
Circa i rilievi del CTP di Dott. , in relazione CP_4 Per_3 all'inquadramento del contratto di conto corrente nell'ambito delle categorie omogenee individuate dalle “Istruzioni della NC d'Italia” ai fini della determinazione del tasso-soglia dell'usura (c.d. T.S.U.), si veda il paragrafo seguente.
4.3. Interessi
Per quanto concerne gli interessi, il CTU ha rilevato la pattuizione del tasso di interesse a credito e del tasso di interesse per scoperto di conto (e di mora) nel contratto di conto corrente del 26.10.2005 (pag. 9).
Al contrario, il tasso di interesse a debito entro i limiti di fido è indicato esclusivamente nel contratto di apertura di credito del 02.05.2014.
Posta, dunque, la mancata pattuizione del tasso di interesse a debito entro fido nel contratto di conto corrente del 26.10.2005, il CTU ha ritenuto di applicare il tasso sostitutivo minimo BOT (ex art. 117, co. 7, T.U.B.) unicamente per il ricalcolo degli interessi a debito maturati fino al
02.05.2014.
In relazione a tale aspetto, il CTP di , Dott. , CP_4 Per_3 ha presentato osservazioni critiche, evidenziando che la mancata pattuizione nel contratto del 26.10.2005 di un tasso di interesse a debito entro fido dipenderebbe dal non aver originariamente le parti previsto alcuna concessione di apertura a credito, per cui ogni eventuale sconfinamento che si fosse verificato sul conto sarebbe valso quale scoperto di conto, con applicazione del relativo tasso pattuito.
Il CTP di ha, peraltro, evidenziato che, avendo ritenuto il CP_4
CTU il contratto affidato fin dalla sua conclusione, egli abbia comparato,
pagina 13 di 26 ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia dell'usura oggettiva
(c.d. T.S.U.), il TEG con il TSU erroneamente rilevato in corrispondenza della categoria di operazioni “Aperture di credito in conto corrente”, piuttosto che di quella “Scoperti senza affidamento”. La corretta individuazione del TSU, sempre nella prospettazione del CTP Dott.
, porterebbe, in particolare, a escludere il superamento del tasso- Per_3 soglia nel IV trimestre del 2012, a superamento delle conclusioni formulate dal CTU sul punto.
In relazione a tali osservazioni di parte, il CTU ha rilevato che il contratto di conto corrente fosse affidato fin dalla sua conclusione, come desumibile dal fatto che la già prima del 02.05.2014 applicava due CP_6 tassi di interesse sul fido e sull'extra fido, nonché due diverse percentuali di calcolo della c.m.s. sul fido e sull'extra fido;
inoltre, la già CP_6 addebitava le spese di “gestione APC”, tipicamente riferite alle aperture di credito in conto corrente. Ancora, in corrispondenza del IV trimestre del 2012, l'estratto conto riportava espressamente la concessione di affidamento per Euro 50.217,39, quale base di calcolo di commissione.
Orbene, tanto ai fini della individuazione del saldo di interesse a debito per il periodo antecedente alla formalizzazione della concessione di credito (02.05.2014), quanto ai fini dell'inquadramento del contratto nell'ambito delle categorie omogenee dettate dalle Istruzioni della NC
d'Italia per l'individuazione del , si ritiene che, il riconoscimento Pt_3 del fido, pur non formalizzato nel periodo indicato, debba ritenersi provato documentalmente fin dalla data di conclusione del contratto di conto corrente (26.10.2005), potendosi attribuire agli elementi rilevati dal
CTU (applicazione da parte della NC di due diversi tassi di interesse, entro ed extra fido;
applicazione della c.m.s. in due distinte percentuali entro ed extra fido;
addebito delle spese di gestione per apertura credito, come risultanti dagli estratti conto in atti) carattere univocamente indiziario dell'esistenza dell'affidamento.
pagina 14 di 26 Provato l'affidamento, pur in mancanza di contrattualizzazione, per il periodo fino al 02.05.2014, ne consegue che, ai fini della determinazione del tasso di interesse a debito entro i limiti del fido vada applicato, come concluso dal CTU, il tasso minimo BOT ex art. 117 TUB, in mancanza dell'espressa pattuizione nel contratto di conto corrente del 26.10.2005.
Ne consegue, ancora, che ai fini della individuazione del T.S.U. per il periodo fino al 02.05.2014, il contratto debba essere considerato in affidamento fin dalla sua conclusione, per cui, a recepimento integrale delle conclusioni del CTU, risultano oltre la soglia dell'usura gli interessi praticati dalla banca nel IV trimestre del 2012.
4.4 Capitalizzazione degli interessi
In merito alla capitalizzazione delle competenze, si rileva, in primo luogo, che il contratto di conto corrente per cui è causa è stato concluso in data
26.10.2005, dunque successivamente alla nota delibera CICR del
09.02.2000, la quale, a superamento del generale divieto posto dall'art. 1283 c.c., ha stabilito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nel solo caso in cui fosse stata prevista dal contratto pari periodicità per gli interessi debitori e creditori, con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente.
In questo senso, per il periodo antecedente al 31.12.2013 (anno, come si dirà, di entrata in vigore della novella dell'art. 120, co. 2, T.U.B.), il CTU ha riscontrato nel contratto la sussistenza dei requisiti di legittimità dell'anatocismo pattuito, avendo le parti previsto pari periodicità per la liquidazione trimestrale degli interessi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal debitore e indicazione dei tassi nominali ed effettivi (art. 7, co. 1, 2 e 7, pag. 6).
Ne consegue che deve ritenersi legittima la capitalizzazione degli interessi operata dalla NC fino al 31.12.2013.
Per il periodo successivo a tal data, occorre tenere in considerazione le modifiche normative introdotte dalla L. n. 147/2013
(c.d. “Legge di stabilità 2014”), con la quale il legislatore ha proceduto a pagina 15 di 26 una prima modifica dell'art. 120, co. 2, T.U.B., consacrando l'annualizzazione della capitalizzazione degli interessi e l'illegittimità della precedente prassi propria degli istituti bancari.
Non si disconosce, a seguito della novella del 2013, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, tra un primo indirizzo ermeneutico, al quale ivi si ritiene di aderire, il quale sostiene la c.d. tesi della “auto- applicabilità” dell'art. 120, co. 2, T.U.B. e un secondo orientamento, il quale considera il divieto introdotto dalla novella legislativa del 2013 un divieto c.d. “regolamentato”.
In particolare, per il primo orientamento, avendo l'art. 120 T.U.B. il rango di norma primaria, il divieto di capitalizzazione degli interessi introdotto dalla novella deve considerarsi immediatamente applicabile a far data dall'entrata in vigore della L. 147/2013; onde, invece, per il diverso indirizzo interpretativo, la norma del T.U.B non potrebbe considerarsi immediatamente precettiva, ma, al contrario, il legislatore avrebbe voluto demandare a successivo provvedimento ministeriale attuativo (avutosi con la delibera CICR del 03.08.2016 n. 343) l'entrata in vigore del divieto di anatocismo.
In questa sede si aderisce, come detto, al primo orientamento, avallato dalla Corte di Cassazione (Cass. civile sez. I, 30.07.2024, n. 21344), per cui va esclusa la capitalizzazione degli interessi maturati dopo il
31.12.2013.
Ancora, va considerato quanto disposto dall'art. 120, co. 2, T.U.B.
a seguito della più recente modifica normativa introdotta con D.L. n.
18/2016 conv. nella L. n. 49/2016.
Per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale ultima novella legislativa, l'art. 120, co. 2, lett b) n. 2 dispone che “il cliente può Pt_4 autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.”
pagina 16 di 26 In proposito, non si riscontra in atti l'autorizzazione del cliente all'addebito in conto degli interessi al momento della loro esigibilità.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi illegittima la capitalizzazione degli interessi debitori praticata dal 01.01.2014, sino al termine del rapporto.
4.5. Commissione di massimo scoperto
Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto (c.d. “CMS”), la legge ne consente l'applicazione fino alla scadenza del termine di 150 giorni dall'entrata in vigore dell'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008, norma che ne ha dettato per la prima volta le condizioni di applicazione, e, successivamente, solo a tali condizioni (come integrate dal D.L. n.
78/2009).
Le condizioni dettate dalla citata norma, peraltro, devono ritenersi ulteriori rispetto al generale requisito della determinatezza dell'oggetto del contratto, posto dall'art. 1346 c.c.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la clausola che disciplina i criteri di commisurazione della commissione di massimo scoperto possa considerarsi determinata purché indichi la percentuale e l'importo (c.d. “base di calcolo”) sul quale applicare tale commissione, nonché la relativa periodicità e le modalità di applicazione (Cass. civ., sez. I, 14.03.2014, n. 6793).
Con particolare riferimento alla base di calcolo, pertanto, deve ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola relativa alla c.m.s. che non specifichi il valore sul quale la commissione deve essere calcolata (così, espressamente, Cass. civ., sez. I, 15.01.2024, n. 1373).
In proposito, a fronte della doglianza di indeterminatezza della clausola in parola sollevata dagli odierni attori, il CTU ha rilevato che il contratto di conto corrente del 26.10.2005 contenga espressa pattuizione della c.m.s., ma in forma indeterminata, non essendo indicata la relativa base di calcolo.
pagina 17 di 26 Il rilievo del CTU va integralmente condiviso, a superamento delle osservazioni del CTP di , Dott. . CP_4 Per_3
Risulta, infatti, dall'esame delle condizioni contrattuali (segnatamente, pag. 9 del contratto di conto corrente in atti) la sola previsione di
” nella misura Parte_5 dell'1.5000%, senza alcuna specificazione circa il meccanismo di funzionamento della commissione stessa, con particolare riferimento alla riferibilità al momento di “punta massima” dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato, o, ancora, alla media dello scoperto distribuito su più giorni, criteri che, invece, debbono essere determinati già nella previsione contrattuale, sì da consentire al correntista di comprendere il criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente.
Non può, dunque, ritenersi, che a tale deficit di determinatezza
“originaria” del contratto di conto corrente circa le modalità di calcolo della commissione possa supplire il riferimento alla “punta” contenuto negli estratti conto.
Ne consegue la nullità della clausola in esame ai sensi dell'art. 1418, co.
2, c.c. e, dunque, lo scomputo della c.m.s. dal saldo debitorio.
4.6. Commissione per la messa a disposizione fondi
Rispetto alla commissione di messa a disposizione fondi (c.d. C.D.F.), come correttamente rilevato dal CTU, essa è stata pattuita dalle parti esclusivamente con il contratto di apertura di credito del 02.05.2014, nella misura dello 0.5000%; non va, pertanto, conteggiata fino a tal data.
4.7. Spese e altre commissioni
Il contratto di conto corrente del 25.10.2005 contiene analitica indicazione delle spese di gestione, delle spese per operazioni delle spese di conteggio interessi e competenza e del conguaglio minimo trimestrale.
Esse vanno, dunque, mantenute in quanto validamente pattuite.
5. Per le ragioni che si sono illustrate, le risultanze di cui alla CTU espletata dal Dott. Commercialista vanno integralmente Persona_2
pagina 18 di 26 confermate, essendo conformi ai parametri di legge, agli orientamenti di questo Tribunale e alle indicazioni del quesito.
Si richiama al riguardo, anche in considerazione della natura e degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice “non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse” (Cass.
4352/2019 e Cass. 7364/2012).
6. Circa il ricalcolo operato dal CTU, in primo luogo, devono essere accolti i rilievi del CTP di circa la necessità di non considerare, ai CP_4 fini del ricalcolo del rapporto, la movimentazione in accredito per Euro
38.820,00 del 22.03.2019, indicata quale “Azzeramento saldo per estinzione” (come risultante dall'estratto conto finale al 22.03.2019 prodotto in atti), trattandosi, in realtà di movimentazione di giroconto a sofferenza del saldo debitore in essere (come risultante dal saldo iniziale al 31.12.2018, già pari ad Euro – 36.847,92, cui vanno aggiunte le poste addebitate nel periodo fino al 22.03.2019).
La decisione va, dunque, fondata esclusivamente sui conteggi effettuati dal CTU in considerazione di tale aspetto.
In secondo luogo, ai fini della ricerca e individuazione delle rimesse
“effettivamente solutorie”, le quali soltanto possono essere oggetto di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ove conseguenti ad indebite annotazioni effettuate dalla deve farsi riferimento al criterio del CP_6
c.d. “saldo rettificato”, conformemente alle più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità.
In questo senso, Cassazione civile sez. I, 16/03/2023, n.7721: “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le
pagina 19 di 26 competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.” (e già Cass. civ., sez. I, 19.05.2020, n. 9141 e Cass. civ., sez. I, 15.20.2021, n. 3858).
Tale criterio, infatti, giungendo a valutare la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa solo dopo aver calcolato i saldi ed averli epurati dalle poste non dovute, può condurre a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla come solutoria (c.d. rimesse CP_6 apparentemente solutorie), come nel caso in cui il correntista risultava extra fido solo perché gli erano state addebitate competenze e interessi illegittimi. D'altra parte, ai fini della distinzione non è opportuno fare esclusivo affidamento sulla contabilità della banca e sulle periodiche risultanze finali, le quali spesso sono solo apparenti e virtuali, ove non frutto di prassi contrarie a norme imperative.
Alla luce di quanto detto devono essere richiamati i conteggi che il CTU ha operato sul c.d. saldo rettificato.
Infine, come sopra motivato, debbono essere considerate ripetibili anche le somme illegittimamente addebitate agli odierni attori (e qualificabili come poste solutorie) anteriormente al decennio decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione (quantificate dal CTU, in base al criterio del
“saldo rettificato” in Euro 25.248,88), non essendo stata opposta la relativa eccezione di prescrizione da parte del convenuto contumace.
Alla luce delle motivazioni espresse si osserva, pertanto, che i) devono essere applicati i tassi attivi e passivi oggetto di pattuizione, rispettivamente, con i contratti del 26.10.2005 e 02.05.2014; deve essere applicato il tasso sostitutivo minimo BOT per il calcolo degli interessi debitori entro i limiti di fido esclusivamente per il periodo fino al
02.05.2014; va esclusa l'applicazione degli interessi debitori nel trimestre del 31.12.2012;
pagina 20 di 26 ii) deve essere applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo fino al 31.12.2013; va, invece, esclusa la capitalizzazione degli interessi maturati dal 01.01.2014;
iii) deve essere azzerata la commissione di massimo scoperto;
iv) deve essere applicata la commissione per la messa a disposizione fondi esclusivamente rispetto al contratto di apertura di credito del 02.05.2014; fino a tale data, tale commissione va stornata dai conteggi;
v) vanno mantenute le spese di gestione APC, spese per operazioni, spese conteggio interessi e competenze e il conguaglio minimo trimestrale, come oggetto di pattuizione;
vi) l'individuazione delle rimesse deve essere condotta sul saldo rettificato;
vii) devono essere, altresì, conteggiate le rimesse solutorie annotate in data anteriore al decennio decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione, non essendo stata opposta la relativa eccezione da parte del convenuto contumace.
L'unico risultato, tra quelli espressi dal CTU, che è stato calcolato in ossequio a quanto indicato in tutti i punti rassegnati è quello indicato a pag. 30 della perizia, il quale riporta un nuovo saldo a credito a favore di parte attrice alla data del 22.03.2019, per Euro 10.361,30, cui va aggiunta la somma di Euro 25.248,88 relativa alle competenze astrattamente prescritte, per un totale complessivo di Euro 35.610,18, oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
7. Sulla nullità del contratto di mutuo
Parte attrice ha domandato la dichiarazione di nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di mutuo concluso in data 21.03.2006 tra la ET
e , per la somma di Euro CP_1 Controparte_12
18.000,00, allegando di aver acceso tale finanziamento soltanto per estinguere l'esposizione debitoria esistente sul conto corrente n. 16075 e derivante dall'addebito, da parte della di somme non dovute in CP_6
pagina 21 di 26 quanto fondate sulle clausole illegittime di cui si è trattato nei paragrafi precedenti.
Ha, altresì, lamentato parte attrice che la NC convenuta non abbia fornito la prova dell'erogazione del finanziamento in parola, con la conseguenza che i pagamenti effettuati dalla ET per la restituzione dell'importo mutuato e per gli oneri connessi al mutuo risulterebbero privi di giustificazione causale.
Ha dunque chiesto, in via conseguenziale rispetto a tali profili, la restituzione degli importi indebitamente corrisposti alla CP_6 quantificati in Euro 19.663,51, oltre interessi.
Entrambe le domande vanno rigettate, per i motivi che di seguito si illustrano.
Dalla documentazione prodotta dalla medesima parte attrice con memoria n. 2) ex art. 183 c.p.c. risulta il contratto di finanziamento del 21.03.2006
(doc. 7) per l'importo di Euro 18.000,00, nonché l'erogazione di tale importo ad opera della NC, mediante accredito sul conto corrente n.
16075 (come pattuito ai sensi del punto 1.1., pag. 5, del contratto prodotto in atti) della somma di Euro 17.855,00 oltre a spese, in data 29.03.2006, corrispondente appunto alla data di conclusione del citato contratto (così risultante dall'estratto conto al 31.03.2006, doc. 4; l'accredito è descritto con causale “erogazione mutuo”).
Ciò consente di ritenere documentalmente provata l'erogazione del mutuo ad opera della e di individuare nella restituzione dell'importo CP_6 oggetto del finanziamento la giustificazione causale dei ratei di pagamento e delle spese relative al mutuo, addebitati sul citato conto corrente a partire dal 29.04.2006 (v. estratti conto e quietanze di pagamento prodotti da parte attrice, docc. 4 e 7).
Per quanto concerne, invece, la domanda di nullità, essa deve essere rigettata in considerazione delle risultanze della documentazione prodotta da parte attrice.
pagina 22 di 26 Seguendo, in primo luogo, le coordinate ermeneutiche da ultimo elaborate dalla Suprema Corte, il contratto di finanziamento del 21.03.2006 deve essere inquadrato nello schema negoziale del mutuo di scopo e non del c.d. “mutuo solutorio”.
Per i criteri discretivi tra i due tipi negoziali, da ultimo, Cass. civ., Sez.
Un., 05.03.2025, n. 5841: “Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018;
n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.”
Va, allora, dato risalto al fatto che le parti, nel citato contratto, espressamente pattuivano che lo stesso fosse finalizzato a
“INVESTIMENTI PRODUTTIVI E/O SCORTE” (pag. 1 del contratto in atti), nonché che l'”importo da utilizzare finanziamento x acquisto trattore” (pag. 3 della scheda riepilogativa).
Alla luce di tale espressa pattuizione, deve escludersi che il mutuo in esame sia stato concluso in funzione del ripianamento del saldo debitore esistente sul conto corrente n. 16075 e derivante dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi.
pagina 23 di 26 Ciò non consente di ritenere dimostrato che tra il medesimo contratto e il contratto di conto corrente sussistesse un collegamento negoziale tale da renderli interdipendenti.
Viceversa, la pattuizione espressa di uno scopo lecito di investimento di impresa consente di individuare una causa autonoma per il contratto di mutuo, del tutto idonea a sorreggerne la validità.
Deve escludersi, dunque, che tale contratto possa risentire ex se della nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente, derivante dall'accoglimento delle relative domande attoree.
8. Sulla domanda di risarcimento del danno
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, in quanto (solo) genericamente fondata sull'allegazione che le trattenute illegittime operate da avrebbero Controparte_3 condotto la ad avere serie difficoltà economiche e a CP_1 chiudere il rapporto in essere con la per rivolgersi ad altri istituti di CP_6 credito.
Non risulta, in particolare, assolto l'onere della prova relativo alla causazione di un danno risarcibile in capo a parte attrice, per effetto delle condotte ascritte alla convenuta.
9. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
vanno, pertanto, poste solidalmente a carico di parte convenuta e del terzo Controparte_3 intervenuto ad adiuvandum, (cfr. Cass. civ., Sez. Controparte_4
Unite, 30.10.2019, n. 27846: “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.”).
Vanno riconosciute a parte attrice le spese per l'assistenza legale relativa alla procedura di mediazione pregressa al giudizio, che vanno liquidate in base ai parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, per la fase di pagina 24 di 26 attivazione e la fase di negoziazione, in Euro 1.607,00, oltre al 15% a titolo di spese generali forfettarie, IVA e c.p.a.
Le spese processuali vanno liquidate in considerazione del criterio del decisum ai fini della determinazione del valore della controversia, nonché secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, in base ai parametri medi;
con ulteriore applicazione dell'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, in considerazione della pluralità delle controparti, nella misura del 10%; e, dunque, complessivamente per Euro 8.377,60, oltre al 15% a titolo di spese generali forfettarie, IVA e c.p.a.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta l'illegittimità degli addebiti per la somma di Euro 35.610,18, effettuati da in danno di parte attrice, sul Controparte_3 conto corrente n. 1000/16075; per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_3 favore di e , in Controparte_1 CP_2 Parte_1 solido tra loro, della somma di Euro 35.610,18, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2022 al saldo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
condanna e in solido Controparte_3 Controparte_4 tra loro, a rimborsare a e Controparte_1 CP_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 9.984,60 per
[...] compensi, oltre spese generali nella misura del 15% forfettario, IVA e c.p.a. oltre esposti;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_3
e in solido tra di loro.
[...] Controparte_4
pagina 25 di 26 Torino, 8 ottobre 2025.
La Giudice
Chiara Comune
Bozza di provvedimento redatta dalla MOT Dott.ssa Laura Brizi
pagina 26 di 26