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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2024, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 670/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: Dott. Raffaella Genovese Presidente Dott. Vincenza Totaro Consigliere rel. Dott. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.6.2024 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n°670/2021 R.G. sez. lav. TRA Parte_1
in persona del legale rappr.p.t.
[...] rappr. e dif. dall'Avv. P. Coletta, come da procura in atti APPELLANTE
E
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. P. Matera, come da procura in atti APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento in data
25.3.2019 propose opposizione avverso la cartella CP_1 esattoriale n. 017 2019 00003427 48/000, relativa al pagamento della somma di € 3.765,20, richiesta a titolo di contributi
[...] per l'anni 2014. Pt_1
Dedusse di essere avvocato iscritto all'Albo di Benevento dal
23.2.2001 al 9.6.2014, e di aver un credito nei confronti della relativo a contributi versati e non dovuti per gli anni Pt_1 2009/2010 di cui chiese la compensazione. Dedusse, inoltre, di non dover versare la contribuzione relativamente all'anno 2014 atteso che non ricorreva il requisito della continuità nello svolgimento della professione, per tale anno, motivo per cui nulla era dovuto alla
. Parte_1
La convenuta si costituì e, con varie argomentazioni, chiese il Pt_1 rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure, con sentenza del 9.10.2020, accolse l'opposizione e, per l'effetto, annullò la cartella esattoriale n. 017 2019 00003427 48/000; nonché condannò la
[...]
al pagamento delle spese di lite Parte_2 di €843,00 oltre C.U. €98,00 spese generali, Iva e cpa come per legge con attribuzione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la suddetta Pt_1 lamentando l'erroneità della valutazione operata dal Giudice di prime cure.
In particolare si doleva della violazione delle norme di cui alla
Legge n.247/2012. Evidenziava che sino alla legge di riforma della professione forense (L.n.247/2012), non doveva iscriversi alla l'avvocato che non aveva raggiunto il minimo di reddito o il Pt_1 minimo volume di affari fissato dalla come criterio per Pt_1 accertare il requisito dell'esercizio della professione con continuità.
Evidenziava, altresì, che con la riforma del 2012 era stato introdotto il principio di automaticità dell'iscrizione alla con Parte_1 conseguente obbligo di versamento della contribuzione minima a prescindere dal reddito professionale e dal volume di affari di anno in anno conseguito dal singolo Avvocato. Si doleva che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'art. 7 del Regolamento di
Attuazione di cui all'art. 21 c. 8 e 9 legge 247/2012, secondo cui gli iscritti alla a prescindere dal reddito (quindi, anche nel caso Pt_1 di un reddito pari a zero), sono obbligati a versare il contributo minimo soggettivo pari a € 2.780,00 per il 2014; il contributo minimo integrativo pari a € 700,00 per il 2014; il contributo di maternità pari a € 151,00 per il 2014. E' tanto a prescindere dalla circostanza che il regolamento di attuazione è stato emanato con delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 ed è stato approvato con la nota ministeriale del 7 agosto 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, e cioè successivamente alla cancellazione dall'Albo della parte appellata.
Si costituiva la parte appellata che, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
All'odierna trattazione scritta la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti.
Va preliminarmente rilevato, per comprendere appieno la fattispecie, che il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso e annullato la cartella esattoriale sul presupposto che si CP_1
è cancellata dall in data 9.6.2014 e cioè prima dell'entrata in CP_2 vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012 di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni, approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014.
Per tal motivo, secondo il Giudicante, andava al caso di specie applicata la normativa precedente.
Secondo la normativa precedente, ed in particolare l'art. 22 della legge n. 575 del 20 settembre 1980, l'iscrizione alla
[...] ed assistenza per gli avvocati ed i Parte_1 procuratori era obbligatoria per tutti gli avvocati ed i procuratori che esercitavano la libera professione, ma pur sempre con carattere di continuità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n.
319.
Sempre secondo la valutazione del Giudice di prime cure nel caso di specie la contribuzione non doveva essere versata atteso che la nell'anno 2014 aveva percepito un reddito professionale netto CP_1 di €5451,00 ed un volume di affari di € 7.129,00 pertanto inferiori rispetto a quando stabilito dal Comitato dei Delegati per l'anno in questione, escludendosi pertanto la continuità.
Tale valutazione non trova concorde questa Corte atteso che – come lamentato dalla nell'unico motivo di appello – la nuova Pt_1 normativa, che prevede un automatismo tra l'iscrizione alla e Pt_1
l'onere contributivo, senza alcun peso del reddito prodotto ha vigenza anche riguardo all'anno 2014.
A nulla, infatti, rileva che il Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012 di cui alla Delibera del Comitato dei
Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni, è stato approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n.
192 del 20/08/2014 e cioè con nota successiva alla cancellazione CP_ dall'Albo, avvenuta da parte della in data 9.6.2014.
Deve, infatti, rilevarsi che l'art. 7 del regolamento in questione prevede proprio per il 2014 – anno di entrata in vigore del medesimo regolamento - al comma 1, un contributo soggettivo minimo, calcolato in proporzione al reddito Irpef dichiarato, di €
2.780,00 annui ed un contributo minimo integrativo calcolato in percentuale sul volume d'affari dichiarato.
In altri termini è fondato il motivo di appello avanzato dalla Pt_1 appellante secondo cui ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di
Attuazione dell'art. 21 c. 8 e 9 legge 247/2012, gli iscritti alla a prescindere dal reddito (quindi, anche nel caso di un Pt_1 reddito pari a zero), sono obbligati a versare: il contributo minimo soggettivo di € 2.780,00 per il 2014; il contributo minimo integrativo di€ 700,00 per il 2014; ed il contributo di maternità di €
151,00 per il 2014.
CP_ Ne consegue che anche dalla parte appellata , che è stata iscritta all'Albo fino al 9.6.2014, è dovuta la contribuzione.
Per tal motivo l'appello è fondato ed, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso avverso la cartella esattoriale in questione azionato in primo grado da . CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti attesa la particolarità della fattispecie
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso presentato in primo grado da . CP_1
- Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 10.6.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: Dott. Raffaella Genovese Presidente Dott. Vincenza Totaro Consigliere rel. Dott. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.6.2024 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n°670/2021 R.G. sez. lav. TRA Parte_1
in persona del legale rappr.p.t.
[...] rappr. e dif. dall'Avv. P. Coletta, come da procura in atti APPELLANTE
E
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. P. Matera, come da procura in atti APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento in data
25.3.2019 propose opposizione avverso la cartella CP_1 esattoriale n. 017 2019 00003427 48/000, relativa al pagamento della somma di € 3.765,20, richiesta a titolo di contributi
[...] per l'anni 2014. Pt_1
Dedusse di essere avvocato iscritto all'Albo di Benevento dal
23.2.2001 al 9.6.2014, e di aver un credito nei confronti della relativo a contributi versati e non dovuti per gli anni Pt_1 2009/2010 di cui chiese la compensazione. Dedusse, inoltre, di non dover versare la contribuzione relativamente all'anno 2014 atteso che non ricorreva il requisito della continuità nello svolgimento della professione, per tale anno, motivo per cui nulla era dovuto alla
. Parte_1
La convenuta si costituì e, con varie argomentazioni, chiese il Pt_1 rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure, con sentenza del 9.10.2020, accolse l'opposizione e, per l'effetto, annullò la cartella esattoriale n. 017 2019 00003427 48/000; nonché condannò la
[...]
al pagamento delle spese di lite Parte_2 di €843,00 oltre C.U. €98,00 spese generali, Iva e cpa come per legge con attribuzione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la suddetta Pt_1 lamentando l'erroneità della valutazione operata dal Giudice di prime cure.
In particolare si doleva della violazione delle norme di cui alla
Legge n.247/2012. Evidenziava che sino alla legge di riforma della professione forense (L.n.247/2012), non doveva iscriversi alla l'avvocato che non aveva raggiunto il minimo di reddito o il Pt_1 minimo volume di affari fissato dalla come criterio per Pt_1 accertare il requisito dell'esercizio della professione con continuità.
Evidenziava, altresì, che con la riforma del 2012 era stato introdotto il principio di automaticità dell'iscrizione alla con Parte_1 conseguente obbligo di versamento della contribuzione minima a prescindere dal reddito professionale e dal volume di affari di anno in anno conseguito dal singolo Avvocato. Si doleva che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'art. 7 del Regolamento di
Attuazione di cui all'art. 21 c. 8 e 9 legge 247/2012, secondo cui gli iscritti alla a prescindere dal reddito (quindi, anche nel caso Pt_1 di un reddito pari a zero), sono obbligati a versare il contributo minimo soggettivo pari a € 2.780,00 per il 2014; il contributo minimo integrativo pari a € 700,00 per il 2014; il contributo di maternità pari a € 151,00 per il 2014. E' tanto a prescindere dalla circostanza che il regolamento di attuazione è stato emanato con delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 ed è stato approvato con la nota ministeriale del 7 agosto 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, e cioè successivamente alla cancellazione dall'Albo della parte appellata.
Si costituiva la parte appellata che, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
All'odierna trattazione scritta la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti.
Va preliminarmente rilevato, per comprendere appieno la fattispecie, che il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso e annullato la cartella esattoriale sul presupposto che si CP_1
è cancellata dall in data 9.6.2014 e cioè prima dell'entrata in CP_2 vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012 di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni, approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014.
Per tal motivo, secondo il Giudicante, andava al caso di specie applicata la normativa precedente.
Secondo la normativa precedente, ed in particolare l'art. 22 della legge n. 575 del 20 settembre 1980, l'iscrizione alla
[...] ed assistenza per gli avvocati ed i Parte_1 procuratori era obbligatoria per tutti gli avvocati ed i procuratori che esercitavano la libera professione, ma pur sempre con carattere di continuità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n.
319.
Sempre secondo la valutazione del Giudice di prime cure nel caso di specie la contribuzione non doveva essere versata atteso che la nell'anno 2014 aveva percepito un reddito professionale netto CP_1 di €5451,00 ed un volume di affari di € 7.129,00 pertanto inferiori rispetto a quando stabilito dal Comitato dei Delegati per l'anno in questione, escludendosi pertanto la continuità.
Tale valutazione non trova concorde questa Corte atteso che – come lamentato dalla nell'unico motivo di appello – la nuova Pt_1 normativa, che prevede un automatismo tra l'iscrizione alla e Pt_1
l'onere contributivo, senza alcun peso del reddito prodotto ha vigenza anche riguardo all'anno 2014.
A nulla, infatti, rileva che il Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012 di cui alla Delibera del Comitato dei
Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni, è stato approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n.
192 del 20/08/2014 e cioè con nota successiva alla cancellazione CP_ dall'Albo, avvenuta da parte della in data 9.6.2014.
Deve, infatti, rilevarsi che l'art. 7 del regolamento in questione prevede proprio per il 2014 – anno di entrata in vigore del medesimo regolamento - al comma 1, un contributo soggettivo minimo, calcolato in proporzione al reddito Irpef dichiarato, di €
2.780,00 annui ed un contributo minimo integrativo calcolato in percentuale sul volume d'affari dichiarato.
In altri termini è fondato il motivo di appello avanzato dalla Pt_1 appellante secondo cui ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di
Attuazione dell'art. 21 c. 8 e 9 legge 247/2012, gli iscritti alla a prescindere dal reddito (quindi, anche nel caso di un Pt_1 reddito pari a zero), sono obbligati a versare: il contributo minimo soggettivo di € 2.780,00 per il 2014; il contributo minimo integrativo di€ 700,00 per il 2014; ed il contributo di maternità di €
151,00 per il 2014.
CP_ Ne consegue che anche dalla parte appellata , che è stata iscritta all'Albo fino al 9.6.2014, è dovuta la contribuzione.
Per tal motivo l'appello è fondato ed, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso avverso la cartella esattoriale in questione azionato in primo grado da . CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti attesa la particolarità della fattispecie
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso presentato in primo grado da . CP_1
- Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 10.6.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese