Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 07/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2025, proposto da LI & FF S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SC Aeroporti S.p.A., non costituita in giudizio;
nei confronti
di B. & B. Service soc. coop., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della comunicazione di aggiudicazione del 10 febbraio 2025 ex art. 90 del d.lgs. 36 del 2023, con cui SC Aeroporti S.p.a. ha comunicato l’aggiudicazione in favore della B&B Service Soc. Coop. del “servizio di pulizia presso gli Aeroporti “A. Vespucci” di Firenze e “G. Galilei” di Pisa – CIG B24FADACA8”, non mettendo contestualmente a disposizione della ricorrente tutta la documentazione di cui all’art. 36 d.lgs. 36/2023;
- di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti,
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente di accedere integralmente a detta documentazione ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e artt. 35 e 36 del D.lgs. 36 del 2023, come richiesto con le istanze del 11, del 13 e del 18 febbraio 2025,
e la conseguente condanna
di SC Aeroporti S.p.A. ad esibire in versione integrale le giustificazioni e i successivi chiarimenti, nonché i rispettivi allegati, presentati nel sub-procedimento di verifica della congruità da parte dell’aggiudicataria e tutti gli ulteriori atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, ivi compresa la documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – LI & FF ha partecipato alla procedura aperta bandita da SC Aeroporti S.p.A. il 2.07.2024 per l’affidamento del servizio di pulizia presso gli aeroporti “A. Vespucci” di Firenze e “G. Galilei” di Pisa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base d’asta di € 6.936.000,00 e durata di ventiquattro mesi dalla stipulazione del contratto.
2. – Al termine delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice stilava la graduatoria definitiva, nella quale B&B Service risultava prima con un punteggio di 84,34 (57,3 punti per l’offerta tecnica e 27,04 punti per l’offerta economica), seguita da LI con un punteggio di 81,91 (56,32 punti per l’offerta tecnica e 25,59 punti per quella economica).
3. – Con comunicazione del 10.12.2024 la stazione appaltante avviava nei confronti di B&B Service il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.
Quindi, esaminate le giustificazioni trasmesse da B&B Service ed ottenuti dalla stessa ulteriori chiarimenti in contraddittorio, il RUP concludeva positivamente la verifica della congruità dell’offerta.
4. – Con atto del 10.02.2025, la stazione appaltante aggiudicava la procedura a B&B Service, dandone in pari data comunicazione a LI & FF.
5. – Si apriva a questo punto un serrato scambio di note tra LI & FF e la stazione appaltante avente ad oggetto la pubblicazione o comunque la messa a disposizione della documentazione indicata nei commi 1 e 2 dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023.
Con nota del 12.02.2025, la stazione appaltante comunicava « l’avvenuta pubblicazione sul portale Appalti, nella sezione Espletamento della gara, degli atti e verbali di gara e dei documenti d’offerta degli operatori economici come previsto dall’art. 36 DLgs.36/2023 per la gara o lotto di gara G07056 ».
Con comunicazione a pezzo PEC del 18.02.2025, la stazione appaltante dichiarava di aver ottemperato agli oneri di pubblicazione previsti dall’art. 36, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 ed invitava LI & FF a presentare formale istanza di accesso agli ulteriori atti di interesse.
Con nota del 19.02.2025, SC Aeroporti comunicava di aver provveduto ad inserire tra la documentazione pubblicata anche il contenuto della Busta n. 1 (contenente la documentazione amministrativa) della società aggiudicataria. Con riguardo agli atti del subprocedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante precisava che, stante la natura potenzialmente riservata del contenuto dei documenti, sarebbe stata rivolta all’aggiudicataria esplicita richiesta per l’ottenimento del suo consenso alla ostensione totale o parziale dei giustificativi prodotti.
6. – Con ricorso notificato e depositato il 20.02.2025, LI & FF si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale « ex art. 116 c.p.a. (e 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023) » e ha chiesto che sia ordinato « a SC Aeroporti S.p.a. di procedere all’esibizione di tutta la documentazione ai sensi degli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023 e dell’art. 116, comma 2, c.p.a., in particolar modo dei giustificativi e dei chiarimenti – compresi dei relativi allegati – in forma integrale resi da B. & B. Service Soc. Coop. in sede di verifica di congruità dell’offerta, di tutta la corrispondenza intercorsa tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario nell’ambito di detto procedimento, nonché della documentazione relativa alla comprova dei requisiti ».
7. – Né SC Aeroporti, né B&B Service, alle quali il ricorso è stato notificato a mezzo PEC agli indirizzi estratti dal registro INIPEC, si sono costituite in giudizio.
8. – Alla camera di consiglio del 6 marzo 2025, come da relativo verbale, il collegio ha segnalato la possibile inammissibilità della domanda formulata ai sensi dell’art. 36, co. 4, del d.lgs. 36/2023.
Il difensore della parte ricorrente ha quindi puntualizzato di avere inteso predisporre due domande di accesso ai documenti distinte – una ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. e una ai sensi dell’art. 36, co. 4, del d.lgs. 36/2023 – ritenendo per entrambe sussistenti i presupposti richiesti dalla legge.
Il ricorso è stato dunque trattenuto in decisione.
9. – Ai fini della definizione dell’oggetto del giudizio, a fronte della non perfetta perspicuità della formulazione del ricorso (con il quale l’esibizione della documentazione è domandata sia ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, sia ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm.), il collegio ritiene di dover valorizzare quanto precisato in udienza dal procuratore della parte ricorrente circa l’intenzione di proporre due distinte domande di accesso ai documenti, una ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. e l’altra ai sensi dell’art. 36, co. 4, del d.lgs. 36/2023.
10. – Il rito di cui all’art. 36, co. 4, d.lgs. n. 36/2023 è caratterizzato da una significativa contrazione dei termini rispetto al procedimento “ordinario” in materia di accesso disciplinato dall’art. 116 cod. proc. amm.
E’ infatti previsto che il ricorso deve essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione e che le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica.
Il ricorso è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’art. 55 cod. proc. amm. ed è deciso con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall’udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione.
11. – Dall’accentuata specialità del rito sopra indicato, e in particolare dalla contrazione dei termini rispetto al giudizio sull’accesso disciplinato dall’art. 116 cod. proc. amm., discende che le regole che ne delimitano l’ambito di applicazione devono essere oggetto di stretta interpretazione.
A tale ultimo riguardo, assume rilievo la previsione, contenuta nel comma 4 dell’art. 36, secondo la quale detto rito è applicabile (solo) alle impugnazioni delle « decisioni di cui al comma 3 », ovvero « delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a) », delle quali la stazione appaltante deve dare atto «[ n ] ella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1 ».
12. – Nel caso di specie, la comunicazione di aggiudicazione trasmessa dalla stazione appaltante (doc. 1 della produzione di parte ricorrente) non reca alcun riferimento a « decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a) ».
Né il contenuto della nota di SC Aeroporti del 19.02.2025 può intendersi quale implicita decisione sulla richiesta di oscuramento di parti dell’offerta della controinteressata, giacché, anzi, con la medesima nota la stazione appaltante ha comunicato che avrebbe rivolto a B&B Service un’esplicita richiesta per l’ottenimento del suo consenso alla ostensione totale o parziale dei giustificativi prodotti.
Nel presente giudizio, dunque, non si fa questione della legittimità di decisioni assunte, seppure in via implicita, su richieste di oscuramento, e dunque di atti impugnabili ai sensi dell’art. 36, co. 6, d.lgs. n. 36/2023.
13. – La domanda volta « all’esibizione di tutta la documentazione ai sensi degli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023 » deve dunque dichiararsi inammissibile per mancanza dello specifico atto (la decisione assunta sull’eventuale richiesta di oscuramento) per la cui impugnazione la speciale azione è data.
14. – La legittimità del modus operandi seguito dalla stazione appaltante (che ha omesso di pubblicare o comunque rendere disponibili alla ricorrente i giustificativi e i chiarimenti resi da B&B Service in sede di verifica di congruità dell’offerta e i relativi allegati, la corrispondenza intercorsa tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria nell’ambito dello stesso procedimento e la documentazione relativa alla comprova dei requisiti) dovrà invece essere vagliata con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per il giudizio ex art. 116 cod. proc. amm., che la stessa parte ricorrente ha pure dichiarato di avere inteso proporre.
Per la trattazione della domanda ex art. 116 cod. proc. amm. deve essere fissata la camera di consiglio del 8 maggio 2025.
15. – Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell’art. 36, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023.
Fissa per l’ulteriore trattazione la camera di consiglio del 8 maggio 2025.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO