Decreto decisorio 19 dicembre 2012
Decreto presidenziale 6 novembre 2013
Decreto presidenziale 8 gennaio 2021
Sentenza 25 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 23 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 17 maggio 2024
Ordinanza collegiale 2 luglio 2024
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01687/2025REG.PROV.COLL.
N. 06664/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6664 del 2021, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arluno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Garavaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 748/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arluno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato Antonio Lamarte per delega dell'avvocato Giuseppe Sartorio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Wind Tre Spa ha impugnato avanti il Tar per la Lombardia il provvedimento con cui il Comune di Arluno, in relazione all’istanza di autorizzazione del 10/04/19 prot. 5879 per l’installazione di impianto di tele-radiocomunicazione in via della Repubblica (su area censita catastalmente al fg. 5, mappale 794), ha diffidato la società dall’iniziare i relativi lavori.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile “ poiché la procura speciale alle liti è conferita da un soggetto privo di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della società, con conseguente carenza di jus postulandi in capo al difensore nominato ”.
3 – La società ricorrente in primo grado ha impugnato tale statuizione, riproponendo altresì i motivi di ricorso non esaminati dal Tar.
4 – In data 19 novembre 2024, l’appellante ha depositato in giudizio gli atti, notificati alle controparti, di rinuncia al giudizio, dando atto di aver già regolato le spese di lite con il Comune di Arluno, la cui procuratrice ha accettato nei predetti termini la rinuncia.
5 – Alla luce di tali circostanze non può che prendersi atto della dichiarazione di rinuncia e provvedere all’estinzione del giudizio (cfr. artt. 84 e 35 del c.p.a.).
Per la stessa ragione la spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO