Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta OR HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 3614 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
( C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Maurizio Bellucci che li rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ex lege
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza dalla Corte di Cassazione 9761/2023 – indennizzo legge 16/1980 e 98/1994 -
1
Con atto di citazione notificato il sedici marzo 2009 e iscritto a Ruolo ( r.g. 21865/2009 ) ed convenivano dinanzi al Tribunale di Roma il Parte_5 Parte_6 [...]
, deducevano di essere stati proprietari di un'azienda agricola Controparte_1 in Somalia, comprensorio agrario di Genale, estesa 362,17 ettari, originariamente di proprietà di di cui gli attori erano soci ed espropriata dal governo somalo il Controparte_2 ventuno ottobre 1975 .
Nel 1980 era stato chiesto al l'indennizzo all'uopo previsto dalla legge 16/80 ma la CP_1 somma liquidata nel 1992 ( pari a € 262.415,50 ) era stata parametrata solo al valore del suolo ed era stata, secondo gli attori, inferiore rispetto a quanto spettante.
Il convenuto si costituiva, sosteneva il difetto di legittimazione attiva degli attori e l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale, espletata CTU, con sentenza 9199 del 2013 respingeva l'eccezione in quanto la legittimazione attiva degli attori era già stata riconosciuta in sede amministrativa e nel merito liquidava l'indennizzo, compreso l'avviamento, in € 1.852.017,08 ( € 926.008,54 per ciascuna delle parti richiedenti ), al netto di quanto già corrisposto in via amministrativa, oltre interessi dal sedici marzo 2009 al saldo.
Il proponeva appello ribadendo le difese di merito di primo grado. CP_1
Si costituiva e gli eredi di ( , Parte_5 Parte_6 Parte_3 Per_1
e ) chiedendo la conferma della sentenza.
[...] Parte_7
La Corte con sentenza 7881 del 2019 respingeva l'appello.
Il proponeva impugnazione in Cassazione e le controparti si costituivano con CP_1 controricorso.
Con ordinanza 9761 del 2023 la sentenza di secondo grado era cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
, e riassumevano il Parte_5 Parte_3 ERona_1 Parte_7 giudizio e concludevano chiedendo:
2 “Rigettare l'appello proposto da nei confronti della sentenza Controparte_1
Tribunale di Roma n. 9199 pubblicata il 30 aprile 2013 con conferma integrale della stessa. Con Vittoria di spese dei diversi gradi di giudizio”.
Il si costituiva e concludeva chiedendo: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale, rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata e non provata;
in subordine, previa eventuale rinnovazione della CTU disposta in primo grado, rideterminare l'eventuale maggiore indennizzo dovuto in misura inferiore a quella liquidata in primo grado;
per l'effetto, in ogni caso, condannare controparte alla restituzione degli importi pagati dal in esecuzione delle sentenze di primo grado e di appello, oltre interessi legali a CP_1 far data dal giorno del pagamento;
con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.”
La Corte all'esito dell'udienza del diciannove maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della presente sentenza occorre in sintesi ripercorrere le motivazioni dei provvedimenti
( amministrativi e giudiziali ) succedutisi nel tempo.
a) La Commissione Interministeriale, con delibera 20/1992, riconosceva un indennizzo di € 242.977,32 parametrato all'estensione del terreno ( cd. suolo avvalorato ), ritenendo non provata l'esistenza di costruzioni nonché affermando l'inesistenza di elementi per indennizzare le piantagioni, le consistenze eccedenti la normalità, le opere e i lavori di bonifica non ordinari o specifici dell'azienda in esame;
erano esclusi dall'indennizzo anche i macchinari perché non era certo che appartenessero alla società in quanto il complesso, secondo la Commissione, era stato affittato in precedenza a un terzo ( ) che l'aveva poi abbandonato. ERona_2
La stessa Commissione con successiva delibera 9/1999, dopo l'entrata in vigore della legge 98/1994, riconosceva per la perdita dell'avviamento l'indennizzo di € 19.438,19 pari all'otto per cento del valore dell'azienda.
b) Nell'atto di citazione di primo grado era richiesto per il terreno, soprasuolo, macchinari e attrezzature l'importo di € 2.772.946,24 nonché per l'avviamento il 30% di detta somma ossia € 1.131.883,87 e per frutti pendenti il 2% del valore globale dell'azienda ossia € 75.485,92. Il Tribunale, sulla base della disposta ctu, liquidava € 1.852.017,08
3 ritenendo di utilizzare ai fini della prova le dichiarazioni giurate rese da terzi nell'ambito del procedimento amministrativo ex art. 1 l. 98/1994 e affermando che il non aveva contestato la proprietà in capo a parte attrice dei beni poi valutati CP_1 dal CTU e posti a base del riconoscimento del maggiore indennizzo.
c) La Corte di Appello, pur ritenendo come in realtà il avesse effettuato CP_1 un'adeguata contestazione riguardo alla proprietà dei beni, confermava la sentenza di primo grado valorizzando le dichiarazioni giurate rese da terzi in sede amministrativa.
d) La Corte di Cassazione annullando la sentenza con rinvio riteneva che il Giudice di appello avesse in realtà trascurato “di considerare che quella prevista è una facilitazione probatoria nel solo ambito del procedimento di liquidazione amministrativa, nonché «sottoposta al vaglio dei competenti uffici dell'Amministrazione dello Stato» (Cass. n. 19687 del 2009) e, comunque, strumentale alla dimostrazione dell'appartenenza dei beni e non della loro valutazione e consistenza che richiede da parte di chi agisce in giudizio una adeguata prova, seppur di carattere presuntivo”.
*******
Occorre, in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, individuare ai fini probatori gli elementi utilizzabili per la valutazione del quantum relativo all'indennizzo.
Gli attori in riassunzione affermano :
“….nel giudizio di riassunzione le parti conservano la originaria posizione e dunque gli odierni istanti continuano a ricoprire il ruolo di appellati che chiedono la conferma della sentenza di primo grado. Nel corso del processo di primo grado sono stati acquisiti una serie di elementi probatori confluiti poi nella analisi tecnica del CTU. I Decreti Governatoriali di assegnazione e conferma di assegnazione in proprietà libera dei terreni (all. 4 fasc attoreo), dimostrano che erano stati tutte positivamente realizzate le attività di avvaloramento dei suoli nella loro interezza secondo il disciplinare agricolo che accompagnava la prima assegnazione (il cui rispetto era presupposto per la successiva conferma in proprietà piena e libera). Il certificato delle conservatorie delle ipoteche di (all. 10 fascicolo attoreo) dà conto che al Per_3 momento della nazionalizzazione l'azienda era pienamente esistente e attiva. Pubblicazioni dati e studi dell'epoca restituiscono con chiarezza le caratteristiche delle aziende agricole in Somalia quanto a organizzazione, piantagioni, caratteristiche (vedi pubblicazione pro Per_4 all. 7 fascicolo attoreo piuttosto che le pubblicazioni dei proff. e ERona_5 ERona_6 citati dal CTU a pag. 10 del proprio elaborato). A riguardo parte attrice ha fornito anche
[...] ampia relazione di parte ricca di richiami redatta dal compianto Prof per già ERona_7 direttore per nomina governativa della scuola agraria di merca in Somalia nel periodo del
4 protettorato italiano post seconda guerra mondiale, e dunque a conoscenza diretta delle aziende agricole italiane poi nazionalizzate. Inoltre si possono prendere in considerazione – pur con rilievo motivatamente critico ove vi sia scostamento – quanto riconosciuto dallo stesso Ufficio Tecnico Erariale nella relazione agli atti (all. 8 fascicolo attoreo). Infine e per quanto possa occorrere (essendo questo sì un atto di mera parte) la domanda di indennizzo presentata nel 1981 (e quindi in epoca molto vicina ai fatti del 1975) presentava un inventario descrittivo e puntuale di beni e consistenze. Le dichiarazioni rese in forma giurata da terzi (atto notorio all. 9 fascicolo attoreo) in ordine a quanto a loro diretta conoscenza (come residenti in [...]all'epoca che avevano frequentato l'azienda in questione) circa la composizione e consistenza dell'azienda si muovono in linea e coerenza con tutto ciò”.
Ebbene, osserva la Corte, i decreti Governatoriali richiamati dai riassumenti in realtà risalgono al 1931 e attestano unicamente che il concessionario aveva bonificato il terreno
“a scopo di valorizzamento agricolo “ in modo da renderlo coltivabile rispettando il disciplinare di concessione per cui nulla possono attestare e comprovare riguardo alla consistenza aziendale, ai miglioramenti e alle colture effettuate nei successivi quarantaquattro anni fino a quando nel 1975 i beni sono passati in proprietà del governo somalo.
Il certificato della conservatoria di del tredici marzo 1985 poi attesta unicamente Per_3 che alla data di passaggio al governo somalo l'azienda era intestata alla dante causa degli odierni richiedenti, mentre le pubblicazioni e gli studi riguardano in generale le aziende del territorio ma nulla dicono riguardo all'effettiva consistenza aziendale per giustificare il riconoscimento delle voci aggiuntive richieste.
L'inventario è poi un atto di parte che deve essere supportato da documentazione giustificativa dei beni ivi iscritti che invece è del tutto assente.
Atteso quanto detto le dichiarazioni dei terzi possono avere al più un valore di mero indizio riguardo alla proprietà dei beni, indizio che, in assenza totale di altri riscontri, rimane tale senza essere idoneo a supportare la domanda.
Rimane peraltro la valutazione dell'altra documentazione che, a prescindere da quella sopra esaminata, è sufficiente a supportare in parte le richieste dei riassumenti sulla base delle seguenti osservazioni.
******* ER Lo stimatore la cui valutazione è stata utilizzata dalla Commissione, ha attestato di aver preso come parametro di riferimento per gli immobili il valore unitario globale per come
5 accertato durante la missione tecnica in Somalia effettuata su incarico del Governo italiano a ottobre 1984, riferita ai valori del 1970 aggiornati al 1975; durante la missione peraltro ER non era stato effettuato un accesso all'interno dell'azienda per cui lo stimatore ha affermato di aver utilizzato valori relativi ad aziende del medesimo genere nella medesima zona. Il suolo è stato “avvalorato” comprendendo nel calcolo il valore della normale dotazione di canali, strade, piste, tettoie… secondo il normale stato di manutenzione con applicazione di un coefficiente di riduzione per vetustà in relazione all'epoca di realizzazione delle infrastrutture. Non sono state conteggiate le case padronali, le case dei dipendenti, i bacini, gli attraversamenti, i pozzi e in genere le opere e lavori specifici per l'azienda in esame ma comunque, laddove il tecnico ha riscontrato il deposito di documentazione relativa a opere aggiuntive, ha effettuato una valutazione a parte.
Per i beni mobili oltre alle valutazioni effettuate in occasione della missione tecnica sopra indicata è stato tenuto conto dei prezzi e costi in Italia e la valutazione è stata effettuata solo per i beni individuati dai richiedenti in ogni caratteristica.
E' stato poi rilevato come con telex dell'ambasciata italiana a n. 679 del 1983 Per_3
(cd compendio statistico) fosse stata invero menzionata l'esistenza di un affitto dell'azienda a terzi nel 1970; non era in atti il contratto per cui il tecnico ha ritenuto incerta la proprietà dei macchinari e del soprassuolo.
Per detta ultima voce e in particolare per le colture lo stimatore UTE ha rilevato comunque l'assenza di documenti ufficiali ( inventario etc. ) attestanti l'effettiva consistenza delle coltivazioni in atto al momento della nazionalizzazione però ha dato atto dell'esistenza di un elenco di aziende, fornito dalla Soc. Azionaria Produttori Agricoli, dove per quella in questione, per gli anni dal 1966 al 1968, risultavano effettuati carichi di banane per il trasporto in Italia su nave.
La stima ha quindi in sintesi considerato quanto segue.
a) Per il suolo aziendale avvalorato sono state valutate le normali dotazioni di canali, strade, piste, magazzini, tettoie, in relazione al normale stato di usura. Sono state conteggiate secondo le consistenze ordinarie “secondo la relazione di stima allegata alla domanda” le opere di bonifica ( disboscamento, livellamento, scasso ) le opere irrigue ( canalizzazioni strade, derivazioni ) le costruzioni ( magazzini, capannoni, tettoie ). Per le eccedenze ( canalizzazioni secondarie ml 3640, canalizzazioni terziarie
6 ml 32.010 strade ml 950, tettoie mq 320 ) rispetto a tale valutazione media è stata effettuata una valutazione con riserva in assenza di documentazione probante per l'importo di € 27.732,32.
b) E' stata ritenuta una mediocre fertilità sulla base della mappa della fertilità dei suoli ER e dei rilievi operati a seguito della missione in Somalia.
c) È stata fatta una valutazione a parte dei lavori di bonifica non ordinari e specifici dell'azienda in esame nonché dei fabbricati ( abitazioni, cucine, aie… ).
d) Le piantagioni secondo il compendio statistico al 1970 indicavano una superficie di ER 43 ettari;
l' dovendo effettuare una valutazione per il 1975, ha utilizzato la perizia di parte allegata alla domanda depositata in sede amministrativa valutando dette piantagioni in £ 369.951.660 ossia € 191.064,09.
e) Le macchine e i macchinari sono stati valutati solo se ritenuti rientranti nelle consistenze c.d. ordinarie, al netto del grado di vetustà. Per le eccedenze richieste è stata effettuata una valutazione con riserva ma solo per i beni rispetto a cui era stata depositata la scheda tecnica.
f) L'impianto di lavaggio delle fibre di cocco non è stato valutato in quanto privo di documentazione tecnica
All'esito i beni valutati in via ordinaria, applicando anche il coefficiente in aumento di 1,9 ER stabilito dalla legge 135/1985 sono stati quantificati dall' in £ 521.534.800 (€269.350,25)
e quelli con riserva in £ 427.773.600 ( € 220.926,63 ).
Atteso quanto detto devono essere considerate nell'an le voci supportate da ER documentazione e riconosciute dallo stesso ossia il terreno avvalorato con tutte le opere anche se eccedenti la normalità ivi compresi gli edifici .
Il fatto che siano appunto eccedenti infatti comunque non esclude che, se provate, debbano essere indennizzate.
Devono essere escluse le opere calcolate con riserva in assenza di documentazione ossia per canalizzazioni secondarie ml 3640 ( valutate dal ctu in € 30.289,00 ), canalizzazioni
7 terziarie ml 32.010 ( valutate dal ctu in € 199.770,09 ) strade ml 950 ( valutate dal ctu in
€ 2.964,41 ), tettoie mq 320 ( valutate dal ctu in € 3.328,46 ).
Parimenti devono essere tolti dagli edifici calcolati dal ctu quelli relativi ai tukul e alla moschea per € 4.420,61 in quanto non risulta depositata documentazione idonea a sostegno né è possibile effettuare una valutazione equitativa proprio per l'assenza di elementi di riscontro sul numero e la consistenza di dette strutture.
ER Il valore delle piantagioni deve invece essere in parte riconosciuto in quanto lo stesso rileva l'esistenza, nel compendio statistico inviato dall'ambasciata italiana alla data del 1970, di coltivazioni per 43 ettari, nonché evidenzia l'attestazione per gli anni precedenti di carichi di banane da parte dell'azienda effettuate su navi per il trasporto in Italia.
Per il resto delle coltivazioni invece non vi è prova documentale per cui occorre togliere dalla valutazione del ctu € 169.023,43.
Per i macchinari non possono essere considerati, in quanto privi di documenti attestanti le caratteristiche tecniche, aratri ( € 1.607,02 ), carri rimorchio a quattro ruote ( € 1.040,14 ), quattro automezzi ( carro Mercedes Benz del 1973, autocarro Ford del 1972, autocarro Ford del 1970 e autocarro Fiat del 1970 pari a € 12.741,77 ) scorte motori e parti di ricambio ( €
4.157,46 ), attrezzatura per il lavaggio del cocco ( € 3.120,43 ).
*******
Quantum
Il afferma che il Tribunale si sarebbe basato sui criteri di valutazione errati e CP_1 comunque non avrebbe dato conto delle critiche alla CTU avanzate dal CT di parte che l'Amministrazione ripropone affermando:
“l'eccessivo valore determinato (oltre ai prezzi unitari) è essenzialmente dovuto all'applicazione da parte del CTU di un diverso criterio di stima (semplice “criterio di ricostruzione”), basato sulla determinazione del valore di comune commercio dei singoli beni (disboscamento, scasso, livellamento, canali, strade ecc.) per arrivare al valore estimativo globale attraverso una mera sommatoria dei predetti valori. L'Amministrazione, invece, sulla base della Relazione generale sulla Somalia del 1984 ha utilizzato il metodo di stima del
“costo di ricostruzione” per una valutazione di base di una “azienda ordinaria” (tipica per caratteristiche similari all'interno di uno stesso Comprensorio), temperando tale metodo (assolutamente incompleto ai fini del valore di comune commercio richiesto per le numerose aziende in Somalia), con l'introduzione di alcuni parametri essenziali quali ubicazione 8 territoriale (rendita di posizione), fertilità del suolo e fasce di appartenenza (distanza dal fiume) e titolarità, che ne determinano l'appetibilità commerciale e quindi il reale prezzo di comune commercio dell'azienda in esame come richiesto dalle leggi sugli indennizzi in generale…. il procedimento estimativo esposto nella relazione peritale, dal punto di vista applicativo, non è coerente con il precetto normativo asserito dall'art. 5 della L. 16/80, in cui si afferma che “le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate”; non è motivata, in maniera analitica e specifica, l'attribuzione dei valori di stima ai vari cespiti aziendali, essendo stata omessa la loro contestualizzazione rispetto al mercato locale ed alle molteplici variabili di quest'ultimo: la relazione peritale ha infatti individuato il “più probabile valore di costo di ricostruzione deprezzato” assiomaticamente ritenuto corrispondente al più probabile valore di mercato che assumono i beni al momento della stima”.
Ebbene, in realtà il ctu in primo luogo ha dato conto del perché non ha ritenuto corretta ed ER esaustiva la valutazione dell' nonché quella ancora più restrittiva della Commissione e in secondo luogo ha riferito di aver valutato singolarmente ciascun cespite affermando :
“Allo scopo di utilizzare riferimenti di stima equilibrati, il sottoscritto ritiene di non poter usare i parametri dell 'UTE perché scelti con criteri prevalentemente fiscali e riduttivi. I parametri della CTU per contro debbono considerare l'attività dei coloni come frutto di specifiche attitudini imprenditoriali che sono all'origine delle imponenti opere di trasformazione e valorizzazione di quel territorio. La valutazione richiesta fa riferimento agli studi condotti dal prof e dal prof nonché alla stima eseguita ERona_5 ERona_6 dall'agronomo in altra controversia (Tribunale di Roma RG.23622/04) Il Parte_8 criterio di stima dei beni oggetto di controversia fa riferimento ai costi di ricostruzione al netto del deprezzamento per vetustà. L'impostazione metodologica della stima prende· avvio dalla quantificazione dei valori ordinari dei terreni, dei miglioramenti effettuati, dei fabbricati, delle strutture aziendali presenti, delle macchine, delle attrezzature agricole, delle piantagioni. La sommatoria dei singoli valori dei componenti aziendali fornisce il valore ordinario complessivo dell'azienda, secondo i costi di ricostruzione al netto della vetustà. L'esecuzione della stima ha richiesto la formazione dell'inventario di tutti i beni come appresso…”
Non solo, a fronte delle osservazioni del ctp il CTU ha rilevato :
“….il ct di parte convenuta presenta una valutazione rettificata dei beni dell'azienda agraria ER includendo beni non presenti nella valutazione del dimostrando pertanto che la ER valutazione del era inesatta e che numerosi beni non erano stati valutati…”
Il CTU ha poi riferito che la stima richiamata a confronto dell'agronomo in altra Pt_8 controversia si era conclusa senza osservazioni del ct del ed elenca compiutamente CP_1
Per_ tutti gli incarichi, le pubblicazioni e la professionalità del prof. proprio in relazione alla coltivazione dei terreni in Somalia laddove aveva promosso innovazioni tecniche di rilievo;
riferisce poi di aver utilizzato studi di agraria aggiornati sulla bananicoltura somala. Ha poi
9 spiegato il perché della limitata valenza dei rilievi della missione tecnica in Somalia del 1984 ER e in particolare ha considerato il fatto, attestato anche dall' che i tecnici non avevano avuto accesso ai terreni aziendali anche perché la missione era durata solo quindici giorni per tutte le tre aree interessate ( Genale, e ) e non si era tradotta nella visita Per_9 Per_10 nelle zone in questione avendo i tecnici rilevato i dati solo a . Per_3
Ha poi affermato :
“….le sintetiche informazioni dirette acquisite dalla Commissione UTE non risultano di regola Per_ ERo esatte poiché gli studi effettuati dai professor e altri Per_11 Per_13 Per_6 studiosi dell'agricoltura somala dimostrano chiaramente quali erano gli effettivi costi di ricostruzioni delle piantagioni e dei vari beni, completamente diversi da quelli presenti nella relazione e prezziari degli ing . Inoltre in tale relazione errati risultano per Per_14 Per_15 esempio i valori dati al suolo avvalorato dato per i comprensori agricoli i quali in base ad errate informazioni hanno affermato che esiste una diga ad e che pertanto il più Per_10 importante comprensorio agricolo era quello di e non quello di Genale dove in verità Per_10 dal 1926 esisteva una diga ….. e il comprensorio di Genale che produceva ed esportava il 70% della produzione di banane . In ultimo le indagini eseguite dal ctu attraverso la consultazione della documentazione storica di natura bibliografica hanno condotto ad accertare che per il comprensorio agricolo di Genale, lo sbocco naturale delle produzioni bananicole era rappresentato dal vicino porto di Merca e non già dal più distante mercato di Mogadiscio…..oltremodo non valida appare l'osservazione critica posta sui valori unitari del disboscamento …. Se si fossero studiati i testi sulla flora somala ( segue elenco di vari autori ndr ) ….si sarebbe meglio capita la flora spontanea esistente nel comprensorio agricolo Genale, fomrata da piante arboree spinose… da vegetazione arbustiva…. formata da piante con folte e profonde radici nonchè da un sottobosco di piante spinose nella quale erano molto frequenti radici munite di profondi tuberi, bulbi, rizomi carnosi. In particolare si sarebbe capito il difficile lavoro di disboscamentto effettuato dagli agricoltori italiani e somali a mezzo di attrezzi a mano …durante il decennio di amministrazione militare britannica tutte le aziende agrarie furono abbandonate e per poter coltivarle nuovamente si dovettero di nuovo effettuare le opere di disbiscamento, livellamento, scasso, ripristino dei canali ecc…. i valori indicati per le oere di bonifica… sono coerenti con i prezzi di mercato…” Per quanto ER poi riguarda la fertilità del terreno che aveva ritenuto scarsa come il ctp de , CP_1 il ctu ha rilevato : “…la fertilità del terreno non è data dalla misura tecnica o matematica ER del ma dalla composizione chimica dello stesso;
composizione chimica che varia di molto per la presenza dei singoli elementi chimici provenienti dai detriti delle rocce ER trasportate dalle acque piovane. Il metod è errato perché le acque che straripano dagli argini del fiume o cambiano direzione o come nel nostro caso invadono le pianure corcostanti e depositano sia i detriti medesimi e sia i vari elemnti in solizione arricchendo di fertilità i suoli….. “
Il CTU inoltre ha risposto altrettanto puntualmente ai rilievi critici ulteriori e ha affermato che anche nella relazione tecnica del 1984 la zona di fertilità per il terreno in questione non era mediocre ma buona;
si è invero riferito ad altra azienda agricola intestata a e Pt_5
10 non a ma l'errore, compiutamente rilevato dal Ministero, non inficia la risposta del CP_2
CTU poiché nella relazione l'azienda considerata è correttamente indicata e descritta come di seguito . Testualmente : “ azienda agricola sita nel comprensorio di Genal, prima zona distretto di merca villaggio Wagadi riva sinistra del fiume Uebi Scebeli confinante con strada
Genale Golde azienda Beltramini, azienda Elia Canale principale Controparte_3
Per quanto riguarda gli edifici il CTU, rispondendo puntualmente anche in questo caso al ctp ha affermato :
ER
“ …..in tutte le stime che ha eseguito applicando il prezziario o la relazione Per_16
del 1984 relativo alla valutazione di aziende agricole i singoli costi sono riferiti al
[...]
1970 aggiornati moltiplicando il costo unitario per il coefficiente 1,45…. si nota subito un incremento di valore del 45% e quindi un indennizzo diverso maggiore di quello già liquidato ER dalla p.a. …. nel nostro caso i singoli costi applicati dal per la valutazione dell'azienda
…. andavano prima aggiornti, moltiplicando per il coefficiente 1,45 e poi per le quantità… con certezza l'indennizzo erogato dalla p.a. andava alcmeno aumentato del 45%. È inaccettabile che il prezzo di costruzione con rifiniture e materiali uguali di una casa colonica a metro quadro di superficie sia diverso da quello di un edificio residenziale;
per il sottoscritto il costo a metro quadrato di superficie è uguale per tipologie uguali di rifiniture….”
Il Ministero ha correttamente rilevato come in realtà l'UTE avesse espressamente affermato di utilizzare un coefficiente di aggiornamento al 1975 per cui il CTU ha effettuato un'affermazione inesatta;
tuttavia ciò non inficia le restanti argomentazioni che riguardano i criteri utilizzati e forniscono giustificazione sufficiente e condivisibile.
Per quanto riguarda poi il valore del terreno nudo il CTU ha compiutamente risposto ai rilievi del CTP affermando :
“in estimo il valore Vo= valore terreno nudo o terreno seminativo o terreno suscettibile di coltivazioni delle stesse colture della zona… applicando la media per ettaro del valore delle piantagioni di terreno di cui alla pagina 12 della ctu si ottiene un valore di shso 36.000/ha pari al costo medio per ettaro di terreno, il valore del terreno nudo per ettaro incide sul costo pari a l 10-40%. Il valore del terreno nudo attribuito all'azienda Parte_9
6.000/HA incide sui costi pari al 17%, valore accettabile.”
Osserva la Corte come a fronte delle compiute e condivisibili in quanto articolatamente motivate risposte del CTU è stato controbattuto efficacemente ai rilievi del ctp e non è stata articolata alcuna difesa specifica ulteriore. La CTU è pertanto del tutto condivisibile nel metodo utilizzato e nelle quantificazioni per i cespiti che questo Collegio ritiene indennizzabili.
11 Il ctu ha liquidato i seguenti importi da cui detrarre quelli che per i motivi già visti non possono essere considerati :
a) terreno avvalorato € 1.187.109,00 da cui detrarre € 236.351,96 = € 950.757,04
b) altre opere € 14.229,17
c) piantagioni € 484.187,12 da cui detrarre € 169.023,43 = € 315.163,69
d) edifici € 33.889,98 da cui detrarre € 4.420,61= 29.469,37
e) trattori e macchine agricole € 30.712,34 da cui detrarre 22.666,82= 8.045,52
f) altri beni € 11.899,25 . L'importo deve essere detratto perché non provato.
Il totale da riconoscere è pertanto pari a € 1.317.664,79
Per quanto riguarda l'avviamento, il Collegio ritiene condivisibile quanto affermato da Cass.
19165/2015:
”In tema di indennizzo per beni perduti da cittadini italiani all'estero, l'art. 1, comma 1, terzo periodo, della l. n. 98 del 1994, nel prevedere che la liquidazione per la perdita dell'avviamento deve essere calcolato in base alle risultanze degli ultimi tre bilanci, impone di parametrare l'importo dovuto all'andamento dell'impresa nel periodo immediatamente precedente alla sua disgregazione determinata dalla vicenda dannosa, quale risulta dalla consistenza patrimoniale e dal volume d'affari comprovati dalla relativa contabilità, senza possibilità di far riferimento a scritture contabili incomplete e relative ad esercizi non consecutivi, non potendosi invocare, in senso contrario, il disposto di cui all'ultimo periodo del comma 1 cit., che, nel riconoscere all'Amministrazione il potere discrezionale di liquidare equitativamente l'indennizzo per la perdita dell'avviamento in misura non superiore al 30 per cento di quanto riconosciuto per il valore dei beni materiali dell'azienda, si configura come "extrema ratio" per l'ipotesi in cui risulti impossibile fornire la prova dell'avviamento”.
Nel caso di specie non sono stati depositati gli ultimi tre bilanci per cui è pacifica la mancata produzione di idonea contabilità; non si può pertanto riconoscere un valore di avviamento nella misura superiore all'otto per cento ossia la percentuale già riconosciuta dall'amministrazione anche se da applicare su una base maggiore.
Il valore dell'avviamento è pertanto pari a € 1.317.664,79 x 0,08 = € 105.413,19.
12 Il totale è quindi di € 1.423.077,98 da cui detrarre l'importo già erogato di € 262.415,50.
Il residuo è pari a € 1.160.662,48 oltre interessi legali dal sedici marzo 2009 al saldo;
la somma spettante a è pari alla metà ( € 580.331,24 ); l'altra metà è Parte_5 da suddividere tra , e nei limiti della rispettiva Parte_3 Parte_2 Parte_1 quota ereditaria rispetto al de cuius originario attore ERona_17
Il ha nelle more del giudizio provveduto al pagamento della maggior somma CP_1 liquidate nella sentenza di primo grado come confermata dalla Corte di Appello.
La domanda di restituzione per la differenza tra gli importi dovuti e quelli liquidati deve essere quindi accolta.
Le spese del primo grado, del grado di appello, della Cassazione e del rinvio sono a carico del che comunque è soccombente anche se per un importo minore rispetto a CP_1 quello liquidato dal Tribunale.
Per il primo grado le spese rimangono nella misura liquidata dal Tribunale.
Per il secondo grado, il giudizio di Cassazione e quello di rinvio sono liquidate come in dispositivo sulla base del valore riconosciuto senza fase istruttoria in quanto non tenuta, con valori al di sotto di quelli medi per la ridotta complessità in diritto delle questioni trattate.
Le spese di ctu sono a carico del sempre secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, decidendo in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 9199 del 2013 condanna il a Controparte_1 pagare a € 580.331,24 oltre interessi legali dal sedici marzo 2009 al Parte_5 saldo;
condanna il a pagare a , Controparte_1 Parte_3 Parte_2
e € 580.331,24 oltre interessi legali dal sedici marzo 2009 al saldo, Parte_1 suddividendo la somma per ciascuno nei limiti della quota ereditaria rispetto al de cuius
Parte_6
condanna , e a restituire Parte_5 Parte_3 Parte_7 ERona_1 gli importi versati in eccesso rispetto a quelli spettanti come sopra liquidati a opera del
13 in corso di causa oltre interessi legali dalla data di Controparte_1 detta corresponsione in eccesso al saldo.
Conferma le spese di lite per come liquidate dal Tribunale anche per quanto riguarda la ctu posta a carico del . Controparte_1
Condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_5
e in solido le spese del grado di appello liquidate Parte_10 ERona_1 in complessivi € 12.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_5
e in solido le spese del giudizio di legittimità Parte_10 ERona_1 liquidate in complessivi € 10.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_5
e in solido le spese del giudizio di rinvio liquidate Parte_10 ERona_1 in complessivi € 12.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma camera di consiglio del ventisei maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta OR HE de Courtelary
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