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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2924/24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
C.F. con sede legale in CC PA (Sa) alla via Alessandrini Parte_1 P.IVA_1
19, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine
Sparano, con studio in CC alla via Magna Graecia, n.179, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusto mandato allegato sottoscritto al ricorso introduttivo;
Opponente
E
, (C.F.: ), rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_1 C.F._1
allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Emilio Miglino, con studio in GL CI (SA) alla via Ferrari n.22
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 la società proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 301/2024 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, in data 22.04.2024 e notificato il 25.04.2024, con il quale si ingiungeva alla società di pagare in favore di la somma di € 1960,39 oltre accessori e spese del monitorio a titolo di Controparte_1
competenze di fine rapporto . Con il ricorso monitorio il Capo affermava di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società con mansioni di postino , lamentando che in seguito alle dimissioni presentate in data 14 dicembre 2023 gli veniva liquidato il solo importo di € 39,61 , mentre il prospetto paga di dicembre 2023 avrebbe attestato un credito in suo favore di € 2000,00 , sicchè egli agiva per ottenere la differenza . L'opponente contestava tuttavia il credito vantato dalla controparte affermando di aver correttamente corrisposto al lavoratore , con la mensilità di cembre
2023 , il solo importo di € 39,61 poiché tale cifra risultava dalla duplice decurtazione di €.1.000,00: la prima a titolo di sanzione disciplinare irrogata in danno del lavoratore, la seconda a titolo di indennità dovuta per il mancato preavviso di dimissioni del lavoratore;
formulava poi domanda riconvenzionale tesa all'accertamento e riconoscimento della legittimità delle contestazioni disciplinari che avevano concluso l'iter procedimentale con l'irrogazione della sanzione;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “In via preliminare non autorizzare la provvisoria esecuzione del DI opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prove concrete ed è di pronta soluzione;
Nel merito: revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto d ingiuntivo n.
301/2024 emesso dal Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro RG 2235/2024 in data 22 aprile 2024. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, ribadendo la legittimità della pretesa azionata con il ricorso monitorio. Affermava che non sarebbe stato adottato alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti e che pertanto illegittimamente il datore di lavoro avrebbe applicato una sanzione pecuniaria . negava di essere stato destinatario della seconda contestazione disciplinare menzionata dalla controparte e comunque contestava la legittimità della sanzione irrogata;
concludeva quindi chiedendo al giudice adito “In via preliminare ed in rito, ritenere e dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi sopra esposti.
Subordinatamente nel merito 2) Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 301/2024 emesso dal Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, di efficacia provvisoriamente esecutiva;
3) Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 301/2024 del Tribunale di Salerno, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
4) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice dovesse ritenere fondata la suddetta opposizione, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui al presente procedimento, l'istante ha diritto al pagamento della somma lorda di €.1.960.39 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) a titolo di trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2023 e spettanze retributive, oltre gli interessi legali maturati e al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensile fino al saldo effettivo;
5) In ogni caso, con vittoria di spese da liquidare secondo i parametri di cui al D.M. n. 140/2012, oltre CNA ed IVA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Emilio Miglino quale antistatario.”.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate in atti, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
*************
L'opposizione è soltanto parzialmente fondata e merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Come è noto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , nel sistema delineato dal codice di procedura civile , si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso , ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione . Ne consegue che questo giudice non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio , ma dovrà comunque accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e – se il credito risulta fondato – deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità , sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa , rimanendo irrilevanti , ai fini di tale accertamento , eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura . Naturalmente l'eventuale insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio spiegherà la propria rilevanza sul regolamento delle spese della fase monitorio ( Cass. 87/7224).
Quanto siamo venuti dicendo assume particolare rilevanza in riferimento alla eccezione mossa dall'opponente circa l'assenza di una prova scritta del credito vantato dal lavoratore con il ricorso per decreto ingiuntivo , eccezione che appare certamente fondata alla luce della documentazione prodotta in atti . L'art. 633 c.p.c. , infatti, prevede espressamente che la pronuncia di ingiunzione di pagamento sia subordinata alla sussistenza di una prova scritta del diritto fatto valere , prova che , nel caso che specie , non sussisteva almeno per una parte del credito ingiunto .
Nel proporre il ricorso per decreto ingiuntivo , infatti , il ricorrente si afferma creditore di una somma pari ad € 2.000,00 , comprensivo del t.f.r. , che , a suo dire , sarebbe stata documentata dal prospetto paga di dicembre 2023 . Sennonchè , è proprio dall'esame del suddetto prospetto paga che emerge la insussistenza del credito vantato dal lavoratore nella misura indicata .
Nel prospetto paga sopra indicato , infatti , non c'è alcun riferimento all'importo di € 2.000,00 cui fa riferimento l'ingiungente ; c'è , invece , una retribuzione lorda di € 2.542,52 , retribuzione che , tuttavia , non certifica l'effettivo credito del lavoratore .Lo stesso prospetto paga , infatti , pone in detrazione l'importo di € 888,48 a titolo di conguaglio mensilità aggiuntive , nonché l'importo di €
1.000,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 1.000,00 a titolo di “ multe disciplinari
“. Va aggiunto , peraltro , che tale importo non comprende il t.f.r. che viene invece indicato nella parte in basso della busta paga nella misura lorda di € 1.349,05 .
E dunque l'effettivo credito che emerge dal suddetto prospetto paga è unicamente quello di € 39,61 , oltre al t.f.r. che non risulta diversamente liquidato.
Erroneamente , quindi , è stato emesso un decreto ingiuntivo sulla base di una documento che non certificava il credito del lavoratore nella misura richiesta .
Per quanto riguarda , infatti , il conguaglio delle mensilità aggiuntive il ricorrente in monitorio non deduceva alcunchè e lo stesso accadeva con riferimento alla trattenuta di 2.000,00 euro effettuata dal datore di lavoro a titolo di preavviso e multa disciplinare .
E' incontrovertibile , pertanto , che il prospetto paga di dicembre 2023 non poteva fondare la richiesta di ingiunzione avanzata dal lavoratore , atteso che l'unico credito emergente da tale prospetto era unicamente quello di € 39,61 già corrisposto dalla datrice di lavoro .
Ma se , nella specie, non sussistevano le condizioni per l'emissione del credito ingiuntivo , questo non significa che il credito vantato dal lavoratore non fosse fondato , almeno in parte, Abbiamo detto
, infatti , che con il ricorso in opposizione si dà ingresso a un normale giudizio di cognizione nel quale il giudice è tenuto a valutare la fondatezza della domanda avanzata dall'opposto , attore in senso sostanziale , a prescindere dalle condizioni di ammissibilità del ricorso monitorio .
Con il giudizio di opposizione , dunque, questo giudicante è chiamato a valutare la legittimità delle trattenute operate dalla datrice di lavoro e , più specificamente , quella di € 1.000,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e quella di€ 1.000 ,00 a titolo di multa disciplinare .
Con riguardo alla prima delle trattenute sopra dette , occorre innanzitutto evidenziare che è documentalmente provato che il lavoratore ha rassegnato le proprie dimissioni senza concedere al datore di lavoro il preavviso contrattualmente previsto .
E' in atti , infatti , la missiva con la quale il Capo si dichiarava demotivato e manifestava la volontà di dimettersi per giusta causa .Ed è proprio sulla esistenza di una giusta causa di dimissioni che egli fonda la propria eccezione circa la insussistenza dell'obbligo di preavviso . L'art. 2119 dispone che, nel caso in cui le dimissioni del lavoratore siano sorrette da giusta causa, in presenza cioè di una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, il prestatore, non solamente non è tenuto a dare preavviso alla controparte datoriale, ma ha anche diritto ad un'indennità sostitutiva del preavviso.
Come è noto i casi di dimissioni per “giusta causa” non rappresentano un numerus clausus, ma comprendono diverse ipotesi, anche eterogenee tra loro, di gravissimo inadempimento del datore di lavoro, tra le quali non può tuttavia ritenersi compresa quella del lavoratore che non abbia percepito una minima parte delle proprie competenze .
Nel caso di specie, infatti, non pare ravvisabile quella “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, in considerazione del fatto che alla data delle rassegnate dimissioni
, vale a dire il 12 dicembre 2023 , il ricorrente risultava creditore unicamente di una parte della retribuzione di ottobre , e più precisamente di € 800,00 , oltre alla mensilità di novembre 2023 .
L'inadempimento datoriale , pertanto , non appare così grave da non consentire il prosieguo del rapporto neppure per il periodo di preavviso , sicché la trattenuta operata dal datore di lavoro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso appare legittima . Quello su cui però non si concorda è
l'importo trattenuto dalla opponente a tale titolo .
Dobbiamo tener presente , infatti , che il lavoratore aveva formalizzato un contatto part-time e pertanto la indennità sostitutiva del preavviso va parametrata alla normale retribuzione da lui percepita . Inoltre il contratto collettivo prodotto in atti rapporta la indennità sostitutiva del preavviso al livello di inquadramento rivestito dal lavoratore e al periodo lavorativo , sicchè il Capo era tenuto ad indennizzare la controparte per le dimissioni in tronco non supportate da giusta causa con la corresponsione del solo importo di € 512,60.
Per quanto riguarda , invece , la trattenuta a titolo di “ multe disciplinari “ , essa è del tutto illegittima.
La documentazione in atti , infatti , attesta che alla prima contestazione del 12 dicembre 2023 , quella relativa alla presunta aggressione verbale ai danni di altra impiegata, non faceva seguito la irrogazione di alcuna sanzione . La datrice di lavoro , infatti , si limitava ad inoltrare al lavoratore al contestazione degli addebiti , con l'assegnazione del termine a difesa , senza tuttavia comunicare , dopo le giustificazioni fornite dal lavoratore , alcuna sanzione disciplinare .
E' evidente pertanto che , non avendo formalmente adottato alcuna sanzione disciplinare , la datrice di lavoro non poteva irrogare una sanzione , genericamente indicata come multa disciplinare , sottraendo somme dalle spettanze del lavoratore .
Ma lo stesso è a dirsi per la seconda contestazione , riferita sempre a fatti accaduti il 12 dicembre
2023 , per la quale , non solo manca il formale provvedimento di irrogazione della sanzione , ma manca addirittura la contestazione degli addebiti inoltrata al lavoratore . Ed infatti , a fronte della eccezione mossa dall'opposto circa la mancata ricezione di detta contestazione , l'opponente non ha in alcun modo documentato detta trasmissione .
Nella specie , pertanto , è stato violato il procedimento previsto dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori e quindi qualunque sanzione irrogata dal datore di lavoro sarebbe illegittima anche laddove si volesse ritenere che con il ricorso in opposizione la datrice di lavoro abbia comunque inteso far accertare la legittimità della sanzione.
Dobbiamo tener presente , infatti , che sebbene nella parte narrativa del ricorso , l'opponente dichiari di spiegare formale domanda riconvenzionale tesa all'accertamento della legittimità delle contestazioni disciplinari , nelle conclusioni del ricorso manca una domanda in tal senso .
In ogni caso , anche a voler ritenere che , con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo , l'opponente abbia sottinteso la richiesta di accertamento della legittimità della sanzione, questa sarebbe comunque illegittima .
Per quanto riguarda, infatti , la seconda contestazione , abbiamo detto che manca ,nella specie , una contestazione degli addebiti ritualmente comunicata all'interessato .
Quanto invece alla prima contestazione , essa appare assolutamente generica e tale da non giustificare alcuna sanzione disciplinare .
Si contesta che il lavoratore avrebbe aggredito verbalmente una collega , ma non si comprende dal tenore della lettera di contestazione , che espressioni inappropriate avrebbe utilizzato il lavoratore nell'occasione . Quanto poi alla lamentela che il lavoratore avrebbe avanzato circa il mancato pagamento delle retribuzioni , non si comprende il disvalore di tale lamentela , peraltro non avvenuta alla presenza di terzi , visto che effettivamente alla data del 12 dicembre 2023 egli vantava ancora un credito per la retribuzione di ottobre , oltre che quella di novembre .
Senza contare , tra l'altro , che l'importo detratto in busta paga non trova alcuna giustificazione nella contrattazione collettiva di settore .
Nella busta paga , infatti , si legge che la trattenuta sarebbe stata operata a titolo di “ multa “ , ma la multa , a termini del contratto, non può superare il corrispondente di quattro ore di lavoro , sicchè
l'importo indicato in busta paga non trova alcuna giustificazione nella contrattazione collettiva . Né si può ritenere che il datore di lavoro abbia inteso operare una “ decurtazione dello stipendio “ che secondo l'Accordo di secondo livello oggi prodotto è previsto come sanzione soltanto in ipotesi di mancata produttività minima .
E dunque , alla luce di tutto quanto sopra detto , va dichiarata la illegittimità della trattenuta di €
1.000,00 a titolo di “multa disciplinare “, mentre la trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso va ridotta ad € 512,60 . A dunque , a titolo di competenze di fine rapporto , la opponente dovrà corrispondere al lavoratore l'importo lordo di € 1.141,44 .
Tale importo , tuttavia , non è comprensivo del trattamento di fine rapporto, pure richiesto dal lavoratore , trattamento che , come abbiamo detto , è indicato in busta paga in € 1.349,05 .
E dunque l'opposto avrebbe avuto diritto alla somma lorda di € 2.490,49 , da cui andava detratto il solo importo di € 39,61 già corrisposto dall'azienda , poiché tuttavia egli avanza la propria domanda per il solo importo lordo di € 1.960,39 , non è possibile esorbitare da tale domanda e, pertanto,
l'opponente va condannato al pagamento del medesimo importo indicato nel decreto ingiuntivo .
Atteso l'esito del giudizio , le spese restano parzialmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , revoca il decreto ingiuntivo n. 301/2024
;
2.condanna comunque la società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma lorda di € 1.960,39 , oltre interessi e rivalutazione della data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
3. compensa per metà tra le parti le spese del giudizio che si liquidano per intero in complessivi €
657,00 ;
4.condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della rimanente metà delle spese, sopra liquidate per intero, con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 9 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio