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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/05/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 877/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1
residente in [...], C.F.( ), C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Antonio
TIMPANARO, ed elettivamente con Lui domiciliata in Patti, Via
Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione assistenziale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/03/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 21/03/2022, domanda di assegno unico e universale per figli a carico ai sensi del D.Lgs. 230/2021 per sua nipote , giusta nomina di Tutore emessa dal Persona_1
Giudice tutelare del Tribunale di Patti il 05/12/2013; di aver proposto ricorso amministrativo al quale l' rispondeva molto CP_1 genericamente, senza procedere al pagamento dell'assegno unico e universale. Chiedeva dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento del 100% dell'importo - determinato come per legge – dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico ai sensi del
D.Lgs. 230/2021 sin dalla domanda amministrativa e conseguentemente condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento del beneficio con decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Depositava altresì dichiarazione ex. art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' , con memoria depositata in data 12/09/2024, CP_1
dando atto che, per un problema di carattere informatico, la domanda amministrativa presentata da parte ricorrente risultava nell'elenco delle lavorazioni da effettuare e chiedendo un differimento dell'udienza ad altra data al fine di consentire il completamento della procedura informatica per la definizione della domanda di assegno unico universale. Nelle note scritte e depositate in data 25/10/2024 in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art.127, ter c.p.c., l'Istituto deduceva di aver provveduto ad erogare l'assegno unico con decorrenza marzo 2022; chiedeva quindi pronunciarsi la cessata materia, con compensazione delle spese del giudizio.
La causa viene istruita documentalmente e nell'udienza odierna decisa ex art. 429 c.p.c.
2 Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò in ragione della documentazione prodotta nonché per espressa ammissione delle parti.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 23/03/2024.
Ora, è pur vero che l' ha posto in pagamento la prestazione, CP_1
ma è altresì vero che, di fatto, come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, ciò è avvenuto in data 17/10/2024, dunque successivamente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. documentazione in atti).
Né, sul punto, è stata fornita idonea giustificazione in merito al mancato tempestivo accoglimento delle istanze di parte ricorrente.
Part A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014, parametri minimi
3 ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
in data 23/03/2024, nei confronti dell' , così
[...] CP_1
provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 251,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv.
Timpanaro Antonio, dichiaratosi anricipatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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