Art. 2.
Alla spesa di due miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-1957, sara' fatto fronte con il fondo speciale iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla spesa di due miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-1957, sara' fatto fronte con il fondo speciale iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.