Articolo 2 della Legge 25 luglio 1956, n. 849
Articolo 1
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24 agosto 1956
Art. 2.
Alla spesa di due miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-1957, sara' fatto fronte con il fondo speciale iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 agosto 1956