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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2693/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente
MAFFEI FABIO, LA
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12988/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M02575-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M02575-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M02575-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2018/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Assente alle ore 10.15
Resistente/Appellato: Il rappr/te dell'ufficio si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/05/2025, la ditta individuale Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF3012M02575/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli,
a seguito di attività di controllo, ha rettificato le dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2018, accertando maggiori imposte per un importo complessivo di € 347.343,00 (di cui € 326.843,00 per IVA, € 15.820,00 per
IRPEF, € 3.227,00 per IRAP, € 1.042,00 per addizionale regionale e € 411,00 per addizionale comunale), oltre all'irrogazione di sanzioni e interessi.
L'atto impositivo trae origine da un'approfondita attività di controllo e analisi dei dati fiscali del contribuente.
L'Ufficio ha constatato che, a fronte di acquisti imponibili dichiarati per € 1.585.711,00, la quasi totalità di tali operazioni, per un imponibile di € 1.485.650,00, proveniva da due soli fornitori:
1. Informaticlub di Nominativo_1 (P.IVA P.IVA_1), per un imponibile di € 1.237.592,00.
2. Società_2 srls (P.IVA P.IVA_2), il cui amministratore risultava essere il medesimo Sig. Nominativo_1, per un imponibile di € 248.058,00.
Dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione Finanziaria tramite le banche dati a sua disposizione, è emerso un quadro gravemente indiziario. Entrambi i fornitori sono stati qualificati come "evasori totali", in quanto non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi e IVA per l'annualità in esame. Inoltre, l'analisi dei dati dello "Spesometro Integrato" ha rivelato un'anomalia fondamentale: tali soggetti, pur avendo effettuato acquisti intracomunitari di beni, risultavano avere come unico e solo cliente la ditta Ricorrente_1.
Sulla base di questi elementi oggettivi, l'Agenzia delle Entrate ha ricostruito uno schema di "frode carosello", in cui i fornitori del ricorrente agivano quali mere "cartiere" o "società filtro". Tali entità, prive di una reale struttura operativa, venivano fittiziamente interposte tra il fornitore comunitario e il cessionario nazionale (la ditta Società_1), con il duplice scopo di immettere beni sul territorio nazionale senza il versamento dell'IVA e di consentire al cessionario finale di beneficiare di una detrazione d'imposta indebita, in quanto correlata a fatture emesse da soggetti non legittimati alla rivalsa. Di conseguenza, l'Ufficio ha qualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti, disconoscendo integralmente l'IVA portata in detrazione dal ricorrente e rettificando il reddito d'impresa.
Il ricorrente ha impugnato l'atto, affidando il gravame a due distinti ordini di motivi:
1. In via pregiudiziale, la nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione, a causa di un vizio insanabile di motivazione. La difesa del contribuente sostiene che l'avviso di accertamento si fondi su un'affermazione apodittica e non provata, ovvero la "piena consapevolezza" del ricorrente di partecipare al meccanismo fraudolento. Si lamenta l'assenza, nell'atto, di qualsiasi elemento probatorio, anche solo presuntivo, che dimostri come il Sig. Società_1 sapesse o avrebbe potuto sapere della natura fittizia dei suoi fornitori. Tale carenza, secondo il ricorrente, renderebbe la motivazione meramente apparente, ledendo il suo diritto a una difesa piena e consapevole.
2. Nel merito, la nullità dell'atto per violazione delle norme sulla detraibilità dell'IVA (artt. 19 e 54 del D.P.
R. n. 633/1972). Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza unionale e nazionale, ribadisce che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di provare la partecipazione, dolosa o colposa, del cessionario alla frode incombe interamente sull'Amministrazione Finanziaria. Si contesta che l'Ufficio non abbia assolto a tale onere, essendosi limitato a descrivere la condotta fraudolenta dei fornitori senza collegarla in alcun modo alla sfera di conoscenza o di negligenza del Sig. Società_1, e senza individuare "circostanze anomale" che avrebbero dovuto insospettire un operatore commerciale diligente.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio con proprie controdeduzioni, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, sostenendo la piena legittimità e fondatezza del proprio operato. L'Ufficio ha argomentato che gli elementi oggettivi raccolti (fornitori evasori totali, riconducibilità a un unico soggetto, esclusività del rapporto commerciale) costituiscono un complesso di presunzioni gravi, precise e concordanti, pienamente sufficienti a dimostrare la consapevolezza del ricorrente di partecipare al meccanismo fraudolento e, in ogni caso, a invertire l'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la dimostrazione della propria buona fede e della massima diligenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere integralmente respinto.
1. Sulla dedotta nullità per vizio di motivazione
La censura preliminare, relativa alla presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato, non può trovare accoglimento. L'obbligo di motivazione degli atti tributari, sancito dall'art. 7 della Legge n. 212/2000, impone all'Amministrazione di esplicitare "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione", al fine di consentire al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio e di approntare un'adeguata difesa (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta, sentenza n. 1867/2023).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento non si limita a un'affermazione generica e apodittica, ma delinea con precisione il quadro fattuale da cui scaturisce la pretesa. L'atto impugnato indica chiaramente:
La natura di "evasori totali" dei principali fornitori del ricorrente.
La riconducibilità di entrambe le entità fornitrici alla medesima persona fisica, il Sig. Nominativo_1. La circostanza, emersa dall'analisi dello Spesometro, che la ditta Società_1 fosse l'unico cliente di tali fornitori, i quali a loro volta si approvvigionavano tramite acquisti intracomunitari.
Questi non sono meri sospetti, ma i "presupposti di fatto" richiesti dalla norma, dai quali l'Ufficio ha desunto, attraverso un ragionamento presuntivo, la partecipazione del contribuente a una frode IVA. La motivazione, pertanto, non è né assente né apparente, ma rispetta pienamente i requisiti di legge, avendo posto il ricorrente nelle condizioni di comprendere appieno le contestazioni e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come dimostra la puntuale articolazione del presente ricorso. La doglianza va, di conseguenza, disattesa.
2. Nel merito: sulla prova della consapevolezza della frode e sulla ripartizione dell'onere probatorio
Anche il secondo motivo di ricorso, che investe il merito della pretesa, è infondato. La controversia si incentra sulla corretta applicazione dei principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
In punto di diritto, è principio consolidato e pacifico, sia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea sia in quella della Corte di Cassazione, che il diritto alla detrazione dell'IVA, pur costituendo un pilastro del sistema comune dell'imposta, non è assoluto. Esso può e deve essere negato qualora sia provato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta.
L'onere della prova grava, in prima battuta, sull'Amministrazione Finanziaria. Essa deve dimostrare, anche avvalendosi di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti (ai sensi dell'art. 54, comma 2, del
D.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2727 e 2729 c.c.), non solo gli elementi oggettivi della frode (ad esempio, la natura fittizia del fornitore, la sua mancanza di struttura, ecc.), ma anche la sussistenza di elementi idonei a fondare la conclusione che il cessionario fosse consapevole della frode o che la sua ignoranza fosse frutto di colpevole negligenza.
Tuttavia, una volta che l'Ufficio abbia fornito un quadro indiziario solido e coerente, l'onere della prova si sposta sul contribuente. A quest'ultimo spetta fornire la prova contraria, dimostrando non solo di aver agito in buona fede, ma di aver adottato la "massima diligenza esigibile da un operatore accorto" per assicurarsi che l'operazione non si inserisse in un contesto fraudolento (Cass. Civ., Sez. 5, N. 24818 del 09-09-2025).
La più recente e autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito questo schema probatorio. Con la sentenza n. 24818 del 9 settembre 2025, la Suprema Corte ha statuito in modo inequivocabile:
«In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.»
Applicando tali principi al caso di specie, questo Collegio ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia ampiamente assolto al proprio onere probatorio iniziale. Gli elementi addotti dall'Ufficio non sono congetture, ma un insieme di fatti oggettivi che, valutati non atomisticamente ma nel loro complesso e nella loro reciproca interazione, formano un quadro presuntivo dotato dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza:
a) La natura di "evasori totali" dei fornitori: La circostanza che i due soggetti da cui proviene la quasi totalità degli acquisti del ricorrente non abbiano presentato alcuna dichiarazione fiscale è un indice di massima gravità della loro inaffidabilità e della loro natura di società "cartiere", create al solo fine di emettere fatture.
b) La riconducibilità di entrambi i fornitori alla medesima persona fisica: Il fatto che sia la ditta individuale che la S.r.l.s. fossero gestite dal Sig. Nominativo_1 suggerisce l'esistenza di uno schema artificioso e preordinato, non di genuini e distinti rapporti commerciali sviluppatisi sul mercato.
c) L'esclusività del rapporto commerciale: L'elemento più dirimente è che, secondo i dati dello Spesometro, la ditta Ricorrente_1 risultava essere l'unico cliente di tali fornitori.
Questa anomalia è un sintomo classico e quasi inequivocabile della creazione di società "filtro" ad hoc, la cui unica funzione è interporsi fittiziamente in una catena di cessioni per generare un credito IVA indebito a favore del cessionario finale.
Gli elencati indizi, letti in combinato disposto, sono tali da "porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto". Un operatore commerciale che accentra quasi il 100% dei propri acquisti su due entità fiscalmente inesistenti, gestite dalla stessa persona e che operano esclusivamente con lui, non può ragionevolmente sostenere di non aver avuto alcun motivo di sospetto. La diligenza richiesta a un operatore professionale imponeva, in un simile contesto, l'adozione di cautele e verifiche ben più approfondite della mera regolarità formale delle fatture.
A fronte di tale robusto e coerente quadro presuntivo, l'onere della prova si è inesorabilmente spostato sul ricorrente. Egli avrebbe dovuto dimostrare di aver agito con la "massima diligenza esigibile" (Cass. Civ.,
Sez. 5, N. 24818 del 09-09-2025), provando di aver posto in essere tutte le misure ragionevoli per assicurarsi della genuinità dei suoi fornitori e di essere, ciononostante, caduto in un incolpevole affidamento. Tuttavia, la difesa del ricorrente si è limitata a una critica formale dell'operato dell'Ufficio e a una generica affermazione di buona fede, senza fornire alcuna prova positiva della propria diligenza. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, non è sufficiente a tal fine la prova della regolarità formale della contabilità
o dell'avvenuto pagamento delle fatture, trattandosi di circostanze non decisive e spesso presenti proprio negli schemi fraudolenti più sofisticati, in quanto necessarie a dare una parvenza di liceità all'operazione
(Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n. 3141/2025).
In conclusione, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che il ricorrente "avrebbe dovuto sapere", con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, di essere parte di un'operazione fraudolenta. Il contribuente, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova contraria idonea a superare tale presunzione e a dimostrare la propria incolpevole ignoranza.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione XV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento n. TF3012M02575/2024.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 2000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente
MAFFEI FABIO, LA
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12988/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M02575-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M02575-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M02575-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2018/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Assente alle ore 10.15
Resistente/Appellato: Il rappr/te dell'ufficio si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/05/2025, la ditta individuale Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF3012M02575/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli,
a seguito di attività di controllo, ha rettificato le dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2018, accertando maggiori imposte per un importo complessivo di € 347.343,00 (di cui € 326.843,00 per IVA, € 15.820,00 per
IRPEF, € 3.227,00 per IRAP, € 1.042,00 per addizionale regionale e € 411,00 per addizionale comunale), oltre all'irrogazione di sanzioni e interessi.
L'atto impositivo trae origine da un'approfondita attività di controllo e analisi dei dati fiscali del contribuente.
L'Ufficio ha constatato che, a fronte di acquisti imponibili dichiarati per € 1.585.711,00, la quasi totalità di tali operazioni, per un imponibile di € 1.485.650,00, proveniva da due soli fornitori:
1. Informaticlub di Nominativo_1 (P.IVA P.IVA_1), per un imponibile di € 1.237.592,00.
2. Società_2 srls (P.IVA P.IVA_2), il cui amministratore risultava essere il medesimo Sig. Nominativo_1, per un imponibile di € 248.058,00.
Dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione Finanziaria tramite le banche dati a sua disposizione, è emerso un quadro gravemente indiziario. Entrambi i fornitori sono stati qualificati come "evasori totali", in quanto non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi e IVA per l'annualità in esame. Inoltre, l'analisi dei dati dello "Spesometro Integrato" ha rivelato un'anomalia fondamentale: tali soggetti, pur avendo effettuato acquisti intracomunitari di beni, risultavano avere come unico e solo cliente la ditta Ricorrente_1.
Sulla base di questi elementi oggettivi, l'Agenzia delle Entrate ha ricostruito uno schema di "frode carosello", in cui i fornitori del ricorrente agivano quali mere "cartiere" o "società filtro". Tali entità, prive di una reale struttura operativa, venivano fittiziamente interposte tra il fornitore comunitario e il cessionario nazionale (la ditta Società_1), con il duplice scopo di immettere beni sul territorio nazionale senza il versamento dell'IVA e di consentire al cessionario finale di beneficiare di una detrazione d'imposta indebita, in quanto correlata a fatture emesse da soggetti non legittimati alla rivalsa. Di conseguenza, l'Ufficio ha qualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti, disconoscendo integralmente l'IVA portata in detrazione dal ricorrente e rettificando il reddito d'impresa.
Il ricorrente ha impugnato l'atto, affidando il gravame a due distinti ordini di motivi:
1. In via pregiudiziale, la nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione, a causa di un vizio insanabile di motivazione. La difesa del contribuente sostiene che l'avviso di accertamento si fondi su un'affermazione apodittica e non provata, ovvero la "piena consapevolezza" del ricorrente di partecipare al meccanismo fraudolento. Si lamenta l'assenza, nell'atto, di qualsiasi elemento probatorio, anche solo presuntivo, che dimostri come il Sig. Società_1 sapesse o avrebbe potuto sapere della natura fittizia dei suoi fornitori. Tale carenza, secondo il ricorrente, renderebbe la motivazione meramente apparente, ledendo il suo diritto a una difesa piena e consapevole.
2. Nel merito, la nullità dell'atto per violazione delle norme sulla detraibilità dell'IVA (artt. 19 e 54 del D.P.
R. n. 633/1972). Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza unionale e nazionale, ribadisce che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di provare la partecipazione, dolosa o colposa, del cessionario alla frode incombe interamente sull'Amministrazione Finanziaria. Si contesta che l'Ufficio non abbia assolto a tale onere, essendosi limitato a descrivere la condotta fraudolenta dei fornitori senza collegarla in alcun modo alla sfera di conoscenza o di negligenza del Sig. Società_1, e senza individuare "circostanze anomale" che avrebbero dovuto insospettire un operatore commerciale diligente.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio con proprie controdeduzioni, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, sostenendo la piena legittimità e fondatezza del proprio operato. L'Ufficio ha argomentato che gli elementi oggettivi raccolti (fornitori evasori totali, riconducibilità a un unico soggetto, esclusività del rapporto commerciale) costituiscono un complesso di presunzioni gravi, precise e concordanti, pienamente sufficienti a dimostrare la consapevolezza del ricorrente di partecipare al meccanismo fraudolento e, in ogni caso, a invertire l'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la dimostrazione della propria buona fede e della massima diligenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere integralmente respinto.
1. Sulla dedotta nullità per vizio di motivazione
La censura preliminare, relativa alla presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato, non può trovare accoglimento. L'obbligo di motivazione degli atti tributari, sancito dall'art. 7 della Legge n. 212/2000, impone all'Amministrazione di esplicitare "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione", al fine di consentire al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio e di approntare un'adeguata difesa (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta, sentenza n. 1867/2023).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento non si limita a un'affermazione generica e apodittica, ma delinea con precisione il quadro fattuale da cui scaturisce la pretesa. L'atto impugnato indica chiaramente:
La natura di "evasori totali" dei principali fornitori del ricorrente.
La riconducibilità di entrambe le entità fornitrici alla medesima persona fisica, il Sig. Nominativo_1. La circostanza, emersa dall'analisi dello Spesometro, che la ditta Società_1 fosse l'unico cliente di tali fornitori, i quali a loro volta si approvvigionavano tramite acquisti intracomunitari.
Questi non sono meri sospetti, ma i "presupposti di fatto" richiesti dalla norma, dai quali l'Ufficio ha desunto, attraverso un ragionamento presuntivo, la partecipazione del contribuente a una frode IVA. La motivazione, pertanto, non è né assente né apparente, ma rispetta pienamente i requisiti di legge, avendo posto il ricorrente nelle condizioni di comprendere appieno le contestazioni e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come dimostra la puntuale articolazione del presente ricorso. La doglianza va, di conseguenza, disattesa.
2. Nel merito: sulla prova della consapevolezza della frode e sulla ripartizione dell'onere probatorio
Anche il secondo motivo di ricorso, che investe il merito della pretesa, è infondato. La controversia si incentra sulla corretta applicazione dei principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
In punto di diritto, è principio consolidato e pacifico, sia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea sia in quella della Corte di Cassazione, che il diritto alla detrazione dell'IVA, pur costituendo un pilastro del sistema comune dell'imposta, non è assoluto. Esso può e deve essere negato qualora sia provato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta.
L'onere della prova grava, in prima battuta, sull'Amministrazione Finanziaria. Essa deve dimostrare, anche avvalendosi di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti (ai sensi dell'art. 54, comma 2, del
D.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2727 e 2729 c.c.), non solo gli elementi oggettivi della frode (ad esempio, la natura fittizia del fornitore, la sua mancanza di struttura, ecc.), ma anche la sussistenza di elementi idonei a fondare la conclusione che il cessionario fosse consapevole della frode o che la sua ignoranza fosse frutto di colpevole negligenza.
Tuttavia, una volta che l'Ufficio abbia fornito un quadro indiziario solido e coerente, l'onere della prova si sposta sul contribuente. A quest'ultimo spetta fornire la prova contraria, dimostrando non solo di aver agito in buona fede, ma di aver adottato la "massima diligenza esigibile da un operatore accorto" per assicurarsi che l'operazione non si inserisse in un contesto fraudolento (Cass. Civ., Sez. 5, N. 24818 del 09-09-2025).
La più recente e autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito questo schema probatorio. Con la sentenza n. 24818 del 9 settembre 2025, la Suprema Corte ha statuito in modo inequivocabile:
«In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.»
Applicando tali principi al caso di specie, questo Collegio ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia ampiamente assolto al proprio onere probatorio iniziale. Gli elementi addotti dall'Ufficio non sono congetture, ma un insieme di fatti oggettivi che, valutati non atomisticamente ma nel loro complesso e nella loro reciproca interazione, formano un quadro presuntivo dotato dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza:
a) La natura di "evasori totali" dei fornitori: La circostanza che i due soggetti da cui proviene la quasi totalità degli acquisti del ricorrente non abbiano presentato alcuna dichiarazione fiscale è un indice di massima gravità della loro inaffidabilità e della loro natura di società "cartiere", create al solo fine di emettere fatture.
b) La riconducibilità di entrambi i fornitori alla medesima persona fisica: Il fatto che sia la ditta individuale che la S.r.l.s. fossero gestite dal Sig. Nominativo_1 suggerisce l'esistenza di uno schema artificioso e preordinato, non di genuini e distinti rapporti commerciali sviluppatisi sul mercato.
c) L'esclusività del rapporto commerciale: L'elemento più dirimente è che, secondo i dati dello Spesometro, la ditta Ricorrente_1 risultava essere l'unico cliente di tali fornitori.
Questa anomalia è un sintomo classico e quasi inequivocabile della creazione di società "filtro" ad hoc, la cui unica funzione è interporsi fittiziamente in una catena di cessioni per generare un credito IVA indebito a favore del cessionario finale.
Gli elencati indizi, letti in combinato disposto, sono tali da "porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto". Un operatore commerciale che accentra quasi il 100% dei propri acquisti su due entità fiscalmente inesistenti, gestite dalla stessa persona e che operano esclusivamente con lui, non può ragionevolmente sostenere di non aver avuto alcun motivo di sospetto. La diligenza richiesta a un operatore professionale imponeva, in un simile contesto, l'adozione di cautele e verifiche ben più approfondite della mera regolarità formale delle fatture.
A fronte di tale robusto e coerente quadro presuntivo, l'onere della prova si è inesorabilmente spostato sul ricorrente. Egli avrebbe dovuto dimostrare di aver agito con la "massima diligenza esigibile" (Cass. Civ.,
Sez. 5, N. 24818 del 09-09-2025), provando di aver posto in essere tutte le misure ragionevoli per assicurarsi della genuinità dei suoi fornitori e di essere, ciononostante, caduto in un incolpevole affidamento. Tuttavia, la difesa del ricorrente si è limitata a una critica formale dell'operato dell'Ufficio e a una generica affermazione di buona fede, senza fornire alcuna prova positiva della propria diligenza. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, non è sufficiente a tal fine la prova della regolarità formale della contabilità
o dell'avvenuto pagamento delle fatture, trattandosi di circostanze non decisive e spesso presenti proprio negli schemi fraudolenti più sofisticati, in quanto necessarie a dare una parvenza di liceità all'operazione
(Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n. 3141/2025).
In conclusione, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che il ricorrente "avrebbe dovuto sapere", con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, di essere parte di un'operazione fraudolenta. Il contribuente, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova contraria idonea a superare tale presunzione e a dimostrare la propria incolpevole ignoranza.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione XV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento n. TF3012M02575/2024.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 2000,00 oltre accessori di legge.