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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/09/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 217/2025, avente per oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AURELIO MOLTENI, ricorrente; contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
resistente, contumace; che hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 01/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Traona il 31/08/2002 tra la SI.ra e Parte_1 il SI. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza;
pagina 1 di 7 b) confermare l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione presso la madre SI.ra ; Parte_1
c) stabilire tempi e modalità della presenza del minore presso il padre tenuto conto Persona_1 dell'età e delle esigenze anche di studio del figlio stesso;
d) confermare l'assegnazione della casa sita in Missaglia (LC) – Via De Gasperi n. 1, di proprietà del
SI. , identificato catastalmente alla sez. urbana MAR, foglio 2, n. 213 sub. 4, cat. A/3, CP_1 classe 2, consistenza 2,5 vani, superficie catastale 51 m², rendita € 161,39, alla SI.ra Parte_1 unitamente al figlio, anche nell'interesse di quest'ultimo;
e) considerato che l'importo determinato in sese di separazione quale assegno di mantenimento del figlio
è stato solo parzialmente rivalutato secondo gli indici Istat, nonché tenuto conto Persona_1 delle maggiori esigenze del figlio ora diciasettenne, stabilire a carico del SI. un CP_1 assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad € 400,00, soggetto a Persona_1 rivalutazione Istat annua, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative documentate, da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo Parte_1 bonifico bancario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 6.2.2025, Parte_1
ha convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, per
[...] CP_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
31.8.2002 in Traona (SO) e successivamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 2002.
I coniugi si sono separati consensualmente, come da decreto del 18.11.2009, con il quale il Tribunale di Lecco, all'esito del procedimento n. 2417/2009 R.G., ha omologato le condizioni dagli stessi concordate, per cui: i figli, all'epoca minorenni, Per_2
nata a [...], il [...]) ed nato a [...], il [...]),
[...] Persona_1
sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso l'abitazione materna;
la casa familiare, di proprietà del sig. è stata assegnata alla sig.ra ; Per_1 Pt_1
a carico del padre è stato posto un contributo mensile, al mantenimento dei due figli, di €
500,00 (€ 250,00 ciascuno), oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi.
pagina 2 di 7 Essendo trascorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 898/1970, la sig.ra ha promosso il presente giudizio di divorzio chiedendo, oltre la Parte_1
dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche la modifica delle disposizioni economiche concordate nell'interesse dei figli.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che, in data 9.5.2024, è deceduta la figlia e che, da tale momento, lei ed il figlio ritenendo intollerabile Per_2 Per_1
continuare a vivere presso l'abitazione familiare, ove si era verificato il tragico evento, si sono provvisoriamente trasferiti presso l'abitazione del compagno di lei, in Sirone.
Ritenuto comunque tuttora sussistente l'interesse del figlio a vivere nella casa coniugale ed essendo venuto meno l'obbligo contributivo del padre nei confronti della figlia la sig.ra ha chiesto, in questa sede, che sia confermata l'assegnazione Per_2 Pt_1
dell'abitazione di Missaglia, via de Gasperi n. 1, e che, anche alla luce delle crescenti esigente di vita del figlio adolescente, sia aumentato l'assegno relativo al suo mantenimento, da € 250,00 ad € 400,00.
Alla prima udienza di comparizione personale, del 14.5.2025, previo controllo della regolarità della notifica al sig. non comparso e non costituitosi, il procuratore di Per_1
parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e il Giudice relatore, previa dichiarazione di contumacia del resistente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Pronuncia sullo status. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve trovate accoglimento alla luce delle risultanze processuali che hanno comprovato la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del
1970.
In particolare, risulta che la separazione personale tra le parti è stata omologata con decreto del 18.11.2009, depositato il 23.11.2009, dopo che le parti sono comparse davanti al Presidente all'udienza del 16.11.2009, e che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza né si sono riconciliati.
pagina 3 di 7 Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, anche in considerazione della contumacia del resistente, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti del matrimonio dagli stessi contratto.
3. Provvedimenti inerenti alla prole. Il figlio nelle more del giudizio, è Per_3
divenuto maggiorenne e, per tale ragione, residuano le decisioni attinenti agli aspetti economici della vicenda processuale.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, ritiene il Collegio che, come dedotto dalla ricorrente, permanga l'interesse del minore a risiedere presso l'abitazione dove è cresciuto e dalla quale si è (comprensibilmente) allontanato in via temporanea, in ragione dei tragici eventi che ivi si sono verificati e che hanno portato alla scomparsa della sorella.
Parimenti, merita accoglimento la richiesta della sig.ra , di aumento del contributo Pt_1
al mantenimento del figlio, da porre a carico del resistente: a fronte delle allegazioni attoree sulle sue attuali capacità economiche, che trovano riscontro nella documentazione prodotta, sulle maggiori necessità di legate alla maggiore età, e la mancata Per_3
costituzione del resistente, il quale non si è neppure presentato all'udienza di comparizione personale, anche solo per allegare le ragioni per cui ritiene di mantenere l'attuale previsione economica, il Collegio ritiene di dover determinare l'assegno nella misura di € 400,00, tenuto conto che già in sede di separazione il sig. i era reso Per_1
disponibile a farsi carico di una contribuzione complessiva, per entrambi i figli, di €
500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal
Protocollo di Lecco.
4. Spese di lite. Si deve ravvisare la soccombenza del resistente, in ragione dell'integrale accoglimento delle domande attoree, cosicché le spese di lite, quantificate come da dispositivo tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del sig. Per_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso da Pt_1 pagina 4 di 7 il 7.2.2025, nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Pt_1 CP_1
disattesa od assorbita, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 31.8.2002 in Traona, e successivamente trascritto nel
[...] CP_1
registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 4, parte II, serie A, dell'anno
2002; assegna la casa familiare sita in Missagli (LC), via De Gasperi n. 1, alla sig.ra , Parte_1
che continuerà ad abitarla con il figlio Persona_4
dispone che versi a , entro il giorno 15 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 400,00 Persona_4
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o pagina 5 di 7 sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno); condanna
corrispondere a le spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1
3.000,00 per compensi professionali ed € 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di TRAONA di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 217/2025, avente per oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AURELIO MOLTENI, ricorrente; contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
resistente, contumace; che hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 01/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Traona il 31/08/2002 tra la SI.ra e Parte_1 il SI. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza;
pagina 1 di 7 b) confermare l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione presso la madre SI.ra ; Parte_1
c) stabilire tempi e modalità della presenza del minore presso il padre tenuto conto Persona_1 dell'età e delle esigenze anche di studio del figlio stesso;
d) confermare l'assegnazione della casa sita in Missaglia (LC) – Via De Gasperi n. 1, di proprietà del
SI. , identificato catastalmente alla sez. urbana MAR, foglio 2, n. 213 sub. 4, cat. A/3, CP_1 classe 2, consistenza 2,5 vani, superficie catastale 51 m², rendita € 161,39, alla SI.ra Parte_1 unitamente al figlio, anche nell'interesse di quest'ultimo;
e) considerato che l'importo determinato in sese di separazione quale assegno di mantenimento del figlio
è stato solo parzialmente rivalutato secondo gli indici Istat, nonché tenuto conto Persona_1 delle maggiori esigenze del figlio ora diciasettenne, stabilire a carico del SI. un CP_1 assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad € 400,00, soggetto a Persona_1 rivalutazione Istat annua, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative documentate, da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo Parte_1 bonifico bancario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 6.2.2025, Parte_1
ha convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, per
[...] CP_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
31.8.2002 in Traona (SO) e successivamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 2002.
I coniugi si sono separati consensualmente, come da decreto del 18.11.2009, con il quale il Tribunale di Lecco, all'esito del procedimento n. 2417/2009 R.G., ha omologato le condizioni dagli stessi concordate, per cui: i figli, all'epoca minorenni, Per_2
nata a [...], il [...]) ed nato a [...], il [...]),
[...] Persona_1
sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso l'abitazione materna;
la casa familiare, di proprietà del sig. è stata assegnata alla sig.ra ; Per_1 Pt_1
a carico del padre è stato posto un contributo mensile, al mantenimento dei due figli, di €
500,00 (€ 250,00 ciascuno), oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi.
pagina 2 di 7 Essendo trascorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 898/1970, la sig.ra ha promosso il presente giudizio di divorzio chiedendo, oltre la Parte_1
dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche la modifica delle disposizioni economiche concordate nell'interesse dei figli.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che, in data 9.5.2024, è deceduta la figlia e che, da tale momento, lei ed il figlio ritenendo intollerabile Per_2 Per_1
continuare a vivere presso l'abitazione familiare, ove si era verificato il tragico evento, si sono provvisoriamente trasferiti presso l'abitazione del compagno di lei, in Sirone.
Ritenuto comunque tuttora sussistente l'interesse del figlio a vivere nella casa coniugale ed essendo venuto meno l'obbligo contributivo del padre nei confronti della figlia la sig.ra ha chiesto, in questa sede, che sia confermata l'assegnazione Per_2 Pt_1
dell'abitazione di Missaglia, via de Gasperi n. 1, e che, anche alla luce delle crescenti esigente di vita del figlio adolescente, sia aumentato l'assegno relativo al suo mantenimento, da € 250,00 ad € 400,00.
Alla prima udienza di comparizione personale, del 14.5.2025, previo controllo della regolarità della notifica al sig. non comparso e non costituitosi, il procuratore di Per_1
parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e il Giudice relatore, previa dichiarazione di contumacia del resistente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Pronuncia sullo status. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve trovate accoglimento alla luce delle risultanze processuali che hanno comprovato la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del
1970.
In particolare, risulta che la separazione personale tra le parti è stata omologata con decreto del 18.11.2009, depositato il 23.11.2009, dopo che le parti sono comparse davanti al Presidente all'udienza del 16.11.2009, e che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza né si sono riconciliati.
pagina 3 di 7 Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, anche in considerazione della contumacia del resistente, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti del matrimonio dagli stessi contratto.
3. Provvedimenti inerenti alla prole. Il figlio nelle more del giudizio, è Per_3
divenuto maggiorenne e, per tale ragione, residuano le decisioni attinenti agli aspetti economici della vicenda processuale.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, ritiene il Collegio che, come dedotto dalla ricorrente, permanga l'interesse del minore a risiedere presso l'abitazione dove è cresciuto e dalla quale si è (comprensibilmente) allontanato in via temporanea, in ragione dei tragici eventi che ivi si sono verificati e che hanno portato alla scomparsa della sorella.
Parimenti, merita accoglimento la richiesta della sig.ra , di aumento del contributo Pt_1
al mantenimento del figlio, da porre a carico del resistente: a fronte delle allegazioni attoree sulle sue attuali capacità economiche, che trovano riscontro nella documentazione prodotta, sulle maggiori necessità di legate alla maggiore età, e la mancata Per_3
costituzione del resistente, il quale non si è neppure presentato all'udienza di comparizione personale, anche solo per allegare le ragioni per cui ritiene di mantenere l'attuale previsione economica, il Collegio ritiene di dover determinare l'assegno nella misura di € 400,00, tenuto conto che già in sede di separazione il sig. i era reso Per_1
disponibile a farsi carico di una contribuzione complessiva, per entrambi i figli, di €
500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal
Protocollo di Lecco.
4. Spese di lite. Si deve ravvisare la soccombenza del resistente, in ragione dell'integrale accoglimento delle domande attoree, cosicché le spese di lite, quantificate come da dispositivo tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del sig. Per_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso da Pt_1 pagina 4 di 7 il 7.2.2025, nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Pt_1 CP_1
disattesa od assorbita, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 31.8.2002 in Traona, e successivamente trascritto nel
[...] CP_1
registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 4, parte II, serie A, dell'anno
2002; assegna la casa familiare sita in Missagli (LC), via De Gasperi n. 1, alla sig.ra , Parte_1
che continuerà ad abitarla con il figlio Persona_4
dispone che versi a , entro il giorno 15 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 400,00 Persona_4
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o pagina 5 di 7 sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno); condanna
corrispondere a le spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1
3.000,00 per compensi professionali ed € 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di TRAONA di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7