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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 120/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio
SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(CF. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto ARAGONA (C.F. C.F._2
); C.F._3
- opponenti -
contro
(P.Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Controparte_1 P.IVA_1
ROSTI (C.F. ) C.F._4
- opposta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – e , con atto di citazione notificato a mezzo pec il 25.1.2021, hanno Pt_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 419/2020 emesso in data 16.12.2020 dal Tribunale di Paola nel proc. n. 1402/2020, con il quale è stato loro intimato il pagamento della somma di €
45.140,00, oltre interessi e spese di procedura, in favore della quale Controparte_1
residuo del corrispettivo richiesto per i lavori svolti in esecuzione di contratto di appalto.
Hanno eccepito:
- il difetto di legittimazione passiva di per sottoscrizione del contratto di Parte_1
appalto da parte del solo Parte_2
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura conciliativa prevista dall'art. 22 del contratto di appalto e per messa verifica dell'opera in contraddittorio tra le parti in violazione dell'art. 20 del contratto di appalto;
- l'inadempimento dell'appaltatrice ex art. 1460 cod. civ. per ritardata, incompleta cattiva esecuzione dei lavori (in relazione alle piastrelle dei bani, impianto elettrico, di raffreddamento e riscaldamento, intonaco lato ovest, impermeabilizzazione terrazzo e del marciapiede, grondaie, corrogato gas);
- il pagamento diretto del portone alla ditta fornitrice ( Pt_3
Hanno, pertanto, chiesto di revocare il decreto opposto.
1.2. – Si è costituita la convenuta, obiettando che:
- gli artt. 20 e 22 non prevedono condizioni di procedibilità;
- in ogni caso la verifica prevista dall'art. 22 è stata regolarmente eseguita;
- ha concluso il contratto di appalto per facta concludentia, come si ricava dal Parte_1
pagamento di talune fatture;
- con la sottoscrizione della relazione sulla corretta esecuzione dei lavori è intervenuta la loro accettazione;
- è maturata la decadenza dall'azione ex art. 1669, 2° comma, c.c. in quanto la prima contestazione
è avvenuta soltanto in data 13.10.2020, oltre un anno dopo la relazione finale controfirmata dalla committenza (in data 17.5.2019);
- in ogni caso i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte.
1.3. – Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto nei confronti del solo Parte_2 dopo l'esperimento del procedimento di mediazione e l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° comma, cpc, il procedimento è stato istruito a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della
2 ( e prova testimoniale ( Controparte_1 Persona_1 Testimone_1
e ). Testimone_2 Testimone_3
2.1. – Preliminarmente, sono infondate le eccezioni di improcedibilità, come già evidenziato con ordinanza del 27.5.2021.
Del resto, la procedura di mediazione è stata successivamente espletata nel termine assegnato.
Inoltre, la verifica in contraddittorio prevista dall'art. 22 del contratto di appalto deve considerarsi espletata alla luce della relazione di esecuzione dei lavori a regola d'arte della contabilità finale dei lavori sottoscritte dal committente (allegate ai n. 14 e 5 della memoria di costituzione di Parte_2
parte opposta).
Al riguardo appare tardivo il disconoscimento di sottoscrizione contenuto nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 cpc, oltre il termine previsto dall'art. 215, n. 2, cpc (prima udienza o prima risposta successiva alla produzione).
In particolare, la sottoscrizione apposta alla contabilità prodotta unitamente al ricorso monitorio avrebbe dovuto essere disconosciuta con l'atto di opposizione, mentre la sottoscrizione della relazione di esecuzione dei lavori a regola d'arte prodotta con la comparsa di costituzione avrebbe dovuto essere disconosciuta nella prima udienza.
Invece, né l'atto di opposizione né le note di trattazione scritta dell'udienza del 27.5.2021 né quelle relative alla successiva udienza del 3.3.2022 contengono chiari e specifici disconoscimento delle firme a nome di Parte_2
2.2. – Nel merito, è fondata l'opposizione proposta da giacché il contratto di appalto, Parte_1 la citata relazione di esecuzione dei lavori a regola d'arte, la contabilità finale dei lavori e gli atti amministrativi sono tutti stati sottoscritti dal solo Parte_2
Del resto, anche il direttore dei lavori, , sentito come teste, ha dichiarato di avere avuto Testimone_2
incarico soltanto da di essersi rapportato soltanto con quest'ultimo. Parte_2
Persino il legale rappresentate della in sede di interrogatorio formale, ha Controparte_1
affermato di avere avuto “rapporti sempre e solo con . Parte_2
In questo quadro, la provenienza di due pagamenti da parte di e la sua contitolarità Parte_1
dell'immobile oggetto dei lavori non appaiono circostanze univocamente indicative della conclusione del contratto di appalto per facta concludentia anche da Parte_1
2.3. – Deve, invece, essere rigettata l'opposizione proposta da Parte_2
2.3.1. – Preliminarmente va però evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza annuale ex art. 1669 cod. proc. civ.
3 Invero, secondo la Suprema Corte, in tema di appalto, è applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 cod. civ. e non quella di cui all'art. 1669 cod. civ. ogni qualvolta i lamentati vizi dell'opera – come nel caso di specie – non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità ed uso cui sia destinato (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 13268 del 16/7/2004).
L'opposta non ha, invece, eccepito la decadenza ex art. 1667 c.c., la quale non può essere rilevata d'ufficio (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 14569 del 24/5/2024: “in tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non
è rilevabile d'ufficio, pertanto la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art.
167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione”).
2.3.2. – Tuttavia, le sottoscrizioni della relazione di corretta esecuzione dei lavori e della contabilità da parte del committente hanno l'inequivoco significato di accettazione dei lavori medesimi, in presenza della quale, secondo la giurisprudenza, spetta al committente dimostrare l'esistenza dei vizi lamentati (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/3/2023: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto”).
Nel caso si specie, non solo dopo avere accettato i lavori, non ha dimostrato gli Parte_2
asseriti vizi, ma i testi e hanno riferito in merito ai lavori eseguiti Testimone_1 Testimone_2
in subappalto mentre il teste ha dichiarato di avere ricevuto il corrispettivo per il Testimone_3
portone relativo all'immobile di all'appaltatrice . Parte_2 Controparte_1
Va, poi, aggiunto, ai sensi dell'art. 232 cpc che on si è presentato, senza giustificato Parte_2 motivo, all'udienza del 24.3.2023 fissata per il suo interrogatorio formale.
2.4. – In conclusione, quindi, occorre revocare il decreto ingiuntivo nei confronti di e Parte_1
confermarlo nei confronti di Parte_2
3. – L'accoglimento parziale dell'apposizione, proposta con unico atto ed unico difensore, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 419/2020 nei confronti di Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 419/2020 nei confronti di Parte_2
- compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Paola, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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