Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
14.1.2025, ha pronunciato mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 9747/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla via Foria n. 42, presso lo studio dell'avv. Gianluigi De Rosa che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la Parte_1 sussistenza del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva CP_ accertata;
per l'effetto, condannare l' pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
23.4.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al Parte_1
R.G. n. 3200/2023) per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento (ex lege n. 18/80), relativamente alla domanda amministrativa del 30.9.2022.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato che: “La perzianda è Persona_1 invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex Lege 509/88 e 124/98 gravi, 100%. È in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, l.18/80”.
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando la sottovalutazione delle patologie sofferte, nonché l'ulteriore aggravamento delle stesse, come da documentazione medica allegata.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce sia delle specifiche contestazioni, che della documentazione sanitaria sopravvenuta rispetto al deposito della perizia, all'udienza del 10.9.2024, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa, all'udienza odierna la causa veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso,
2 sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo a Parte_1 un'incapacità totale causata dalle seguenti patologie: “depressione senile-cardiopatia ischemica post-infartuale con f.a. cronica in ii classe nyha-maculopatia oo (vc odx 7/10-osx
1/10-poliartrosi a modesto impegno funzionale-iperplasia nodulare della tiroide”.
Non riconoscendo la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti del quotidiano.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito di tale esame, si soffermava sull'incidenza delle patologie diagnosticate sull'autonomia deambulativa della perizianda, facendo applicazione dei tests ADL e IADL quali validi strumenti di misurazione del suo grado di autonomia: “Nei soggetti ultrasessantacinquenni vanno valutate le ADL e IADL, che vengono desunte dall'osservazione clinica e dalla documentazione sanitaria versata in atti. Attività di vita quotidiana (ADL): Ha bisogno di assistenza per lavare più di una parte del corpo 1 Ha bisogno di assistenza per prendere i vestiti 1 Ha bisogno di assistenza per andare in bagno
o nel pulirsi o nel vestirsi 1 Si sposta autonomamente dentro e fuori dal letto ed in poltrona
1 In presenta incidenti occasionali nella continenza di feci ed urine 1 Si alimenta senza assistenza 1 Totale ADL (funzioni residue) = 6/6 Attività strumentali di vita quotidiana
(IADL) È in grado di usare il telefono È del tutto incapace di fare acquisti nei negozi 1 Ha bisogno di avere cibi preparati e serviti 1 Non partecipa a nessuna operazione di governo della casa 1 Tutta la biancheria deve essere lavata da altri 1 Usa i mezzi di trasporto se assistito e accompagnato 0 Non è in grado di prendere medicine da solo 1 È capace di maneggiare soldi 1 Totale IADL (funzioni residue) = 7/ 8 Dr. La Persona_1
Perizianda è pertanto in grado di eseguire in autonomia le attività basilari e strumentali della vista quotidiana. La Periziando è “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex Lege 509/88 e 124/98 gravi,
100% Il quadro da noi descritto non aggiunge altro a quanto già evidenziato in obiettività dalla Commissione di I Grado dove si conferma nella sostanza la valutazione. Dal verbale comunque non può condividersi il copia-incolla della diagnosi del Medico certifcatore. In definitiva Il periziando e' in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, l.18/80”.
3 Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di attendere in autonomia alle normali attività di vita quotidiana.
Concludeva che il grado e la natura delle infermità accertate: “[…] La Periziando è
“Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex Lege 509/88 e 124/98 gravi, 100%” - La Periziando e' in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, L.18/80”.
Tuttavia, alla luce delle specifiche contestazioni sollevate nell'opposizione e della documentazione medica sopravvenuta (visita neurologica del 03.5.2024, certificato geriatrico del 17.5.2024, relazione di P.S. A.O.U. “Luigi Vanvitelli” del 26.6.2024, referto
RX Torace del 12.07.2024), all'udienza del 10.9.2024 venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. al fine di pervenire ad una valutazione completa del quadro clinico della ricorrente.
Ebbene, nella relazione integrativa il consulente, esaminata la documentazione medica, ha confermato quanto già accertato in sede di primo accesso: “[…] Alla luce delle osservazioni di opposizione e della ulteriore documentazione depositata all'udienza del
12.9.24 emerge un quadro sostanzialmente immodificato ove si eccettui una incontinenza urinaria stabilizzata certificata il 3.5.24 dove la neurologo le concede 2 pannoloni /die ed il
17.5.24 dove il geriatra evidenzia una poliartralgia diffusa. Il resto della documentazione depositata attiene ad un esame delle urine ed ad una V. ginecologica di PS senza i caratteri
d'urgenza. L' nulla apporta. Orbene il Legale asserisce che un soggetto 90enne CP_2 con la problematica da noi riportato non può essere autonoma. In primis ci si ricorda a noi stessi che la sola veneranda età non è motivo di concessione automatica del beneficio richiesto altrimenti sarebbe previsto da normativa di legge. Nella valutazione delle disautonomie deve considerarsi la correlazione funzionale con soggetti di pari età là dove
l'inautomia, condizione avvalorante, è riconducibile sempre ad una incapacità (non riduzione) deambulatoria e/o di compiere gli atti quotidiani della vita. Non trovano riscontro le affermazioni del Legale circa una progressione della cardiopatia là dove la “V.
Cardiologica con ECG “A. O. dei Colli” del 13.4.22: F.A. permanente. E. : attività CP_3 cardiaca ritmica e normofrequente. Sclerosi cardioaortica, PA 150/80 mHg. in attuale compenso emodinamico” in assenza di ulteriore documentazione clinico-strumentale di evolutività cardiologica. Circa la concessione dei pannoloni (2 al giorno) è legata ad una incontinenza urinaria sec. a patologia locale (prolasso senile)non a patologia neurologica che contemplerebbe incontinenza sfinterica urinaria e fecale. Circa le certificazioni, neurologica e geriatrica depositate, la prima scaturente da un'unica osservazione, senza essere suffragata da esami strumentali e/o episodi critici evolutivi, è un “riferito anamnestico”là dove l'obiettività riporta un deficit nel tempo ma non nello spazio e nelle persone con un rallentamento motorio(non deficit non emendabili da ortesi) per problemi articolari (claudicante). Il Geriatra invece riporta una “Demenza con depressione cronica
4 e dolori diffusi …incontinenza urinaria” puntualizzando in tal modo l'aspetto depressivo della componente vasculopatica cerebrale (Non demenziale, terminologia impropria abusata da alcuni) essendo le lacune temporali proprie dell'età, così i dolori cronici, entrambe non condizione di inabilità. Il quadro testè riportato integra quanto ampiamente riportato in ATP con integrazione dell'incontinenza urinaria certificata a maggio 2024.
Infine, il Legale riporta il riconoscimento di gravità, L.104/92, in data 08.11.2022, proprio
a seguito del suo severo stato invalidante”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni: l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita
(Cass. n. 19545/2016).
Ciò detto, deve ritenersi che la ricorrente, nonostante sia stata riconosciuta invalida al
100%, è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, dunque, non vi è né carenza di valutazione medico-legale, né superficialità della stessa ma, al contrario, il c.t.u. ha evidenziato che le patologie sofferte non incidono sullo stato di salute della sig.ra a tal punto da comprometterne la Parte_1 capacità deambulativa.
Va, quindi, osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott.
tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da Per_1 quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
5 3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese delle c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
pone a carico dell' le spese delle c.t.u., liquidate separatamente;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 14.1.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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