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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/09/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 365/2023
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Settembre n. 13, (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato in Palma C.F._1
Campania (NA) alla via Nuova Nola n. 273, presso lo studio del suo procuratore Avv.
Cinzia Nunziata (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti APPELLANTE
CONTRO
(società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Controparte_1 [...]
e appartenente al Gruppo ANrio ), con sede legale in Controparte_2 Controparte_2
Bergamo, via Antonio Stoppani, 15, capitale sociale € 205.722.715,00.-, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo con numero di iscrizione e codice fiscale , numero R.E.A. BG – 413233, appartenente al Gruppo on P.IVA_1 CP_3
Partita IVA codice ABI , iscritta nell'Albo degli Intermediari P.IVA_2 P.IVA_3
Finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 60, in persona dell'Avv. Giuseppe Trotti in qualità di Responsabile del servizio supporto Direzione generale e reclami di CP_1
autorizzato in forza di procura per atti Notaio di Bergamo, rep. 31.238 –
[...] Per_1 racc. 3023, rappresentata e difesa, per procura ex art. 10 del D.P.R. 123/2001 prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado dall'Avv.
Andrea Zeroli (C.F. ), presso lo studio del quale è elettivamente C.F._3 domiciliata in Milano, Corso Monforte, 13 APPELLATA
Udienza ex art. 352, ultimo comma, cpc del 24.9.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Adita Corte di Appello, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e difesa, così
Pag. n. 1 di 20 giudicare:
Accogliere l'appello come proposto e, in riforma totale dell'impugnata sentenza:
1) accertare e dichiarare, stante quanto premesso nell'atto di citazione, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
2) per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 8.557,02;
3) per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di
€ 7.049,19 (€ 11.332,68 - € 4.283,49);
4) per l'effetto, condannare la convenuta società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in
€ 15.606,21;
5) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal Signor Parte_1 in quanto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 739/2022 del Tribunale di Novara.
Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 marzo 2021 Pt_1
ha convenuto davanti al Tribunale di Novara al fine di
[...] Controparte_1 sentire accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma, interessi quantificati nella misura di € 8.557,02 ed accertare altresì il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito quantificati nella misura di
€ 11.332,68# con la condanna della convenuta al pagamento della somma Controparte_1 complessivamente quantificata in € 19.889,70 ed alla refusione delle spese di lite.
Costituitasi con comparsa depositata in data 26 luglio 2021, chiedeva Controparte_1 il rigetto delle domande avversarie siccome infondate.
Pag. n. 2 di 20 Alla prima udienza in data 15 settembre 2021, su richiesta dei procuratori delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 6° comma CPC.
Alla successiva udienza del 9 febbraio 2022 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni: espletato tale incombente, all'udienza del 13 giugno 2022, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 739/2022, pubblicata in data 15.12.2022, il Tribunale di Novara rigettava tutte le domande di parte attrice in quanto non provate ed anche infondate (in fatto e diritto), con la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite.
La sentenza veniva notificata in data 12.2.2023.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice;
b) laddove ha ritenuto la non usurarietà del contratto di finanziamento.
4. Con comparsa depositata in data 21.7.2023 si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
5. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione a decisione, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed è stata poi rimessa al
Collegio per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
6.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto non assolto l'onere probatorio.
Parte appellante oppone la censura sub 3.a) precisando che il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dal sul presupposto che lo stesso, in corso di giudizio, si era Pt_1 limitato ad allegare una perizia di parte senza richiedere una consulenza tecnica d'ufficio che avvalorasse le allegazioni tecniche dell'elaborato.
Secondo il il Tribunale, nell'esaminare la questione oggetto della domanda, nonché Pt_1 la documentazione posta a base del ricorso, non avrebbe correttamente valutato le prove offerte.
L'appellante precisa di avere depositato sin dalla costituzione in giudizio:
a) il contratto di finanziamento ove era indicato il TEG contrattuale, il TAEG e tutti i costi sostenuti per la sottoscrizione del finanziamento;
b) copia della Gazzetta Ufficiale nr 75 del 31/03/2009, ove è riportato il Decreto
Pag. n. 3 di 20 Ministeriale in cui sono indicati i tassi effettivi globali medi per il periodo 1 aprile – 31 maggio 2009 (periodo relativo alla sottoscrizione dei contratti di finanziamento per cui è causa) al fine del calcolo del tasso soglia.
Pertanto, deve senz'altro ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sull'appellante.
Sul punto, si evidenzia che il TAEG, Tasso annuo effettivo globale introdotto dalla
Direttiva Europea 90/88/CE, è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento.
Il T.A.E.G. racchiude contemporaneamente sia il T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), cioè la percentuale di interesse che grava sul prestito, sia tutte le spese collegate a qualsiasi titolo all'erogazione del credito (escluse le sole imposte e tasse).
Pertanto, proprio il T.A.E.G. rappresenta l'indice rilevatore dell'usura rispettando la previsione di cui all'art. 644 c.p. secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” e del D.L.
29.12.2000, n. 394 secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Quindi, al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso, collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del T.A.E.G.), ed il T.A.E.G. è l'indice che esprime la detta incidenza.
Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento.
Nella fattispecie in esame, al momento della sottoscrizione dei finanziamenti, è stato pattuito un tasso usurario poiché il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) indicato nel contratto è il 14,57% a fronte di un tasso soglia pari al 13,455%.
Va altresì evidenziato che nella consulenza tecnica di parte depositata, sono stati specificati tutti i costi ricompresi nel TAEG contrattuale, l'esatta operazione che conduce al calcolo dello stesso nonché del tasso soglia per il periodo di riferimento.
Il calcolo e le deduzioni svolte nella richiamata consulenza, non sono state contestate da parte convenuta.
6.2 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la non usurarietà del contratto di finanziamento.
Parte appellante oppone la censura sub 3.b) precisando che il Tribunale ha rigettato, nel merito, la domanda del con una motivazione in violazione dell'art. 644 c.p. Pt_1
Pag. n. 4 di 20 Il ribadisce che il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) viene impiegato come Pt_1 tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, mentre il T.E.G. (Tasso
Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari.
La legge 142/92, nel recepire la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce all'art. 19 il T.A.E.G., Tasso Annuo Effettivo globale come un indicatore del costo del credito al consumo, che deve assistere ogni annuncio pubblico od offerta di credito, oltre ad essere indicato nei relativi contratti.
Com'è noto, il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo si pone l'obiettivo di rappresentare nel modo più completo possibile il costo di un finanziamento.
Nel Testo Unico ANrio, al Capo II del Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art
122 si definisce il T.A.E.G. come: “il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il T.A.E.G. comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito e viene regolata, agli artt. 123 e 124
l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei Contratti”.
In assenza della Delibera del CICR, a cui l'art. 122 del T.U.B. demandava di stabilire le modalità di calcolo del T.A.E.G., continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del T.U.B., il menzionato art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e il Decreto del
Ministro del Tesoro 8 luglio '92, successivamente integrato – a seguito del D. Lgs n.63/00 di recepimento della nuova Direttiva del credito al consumo 98/7/CE – dal Decreto del
Ministro dell'Economia 6 maggio '00.
Giova evidenziare che la normativa in materia di usura, così come riformata dalla legge
108/96 ed in base alle istruzioni della AN d'IT, nonché ai decreti del Ministero del
Tesoro, è chiara sulle modalità di calcolo del TAEG e sui costi che vanno inseriti al fine di calcolare l'effettivo costo del prestito concesso.
In particolare, l'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla Legge 108 del 96, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovano applicate nel contesto dei rapporti di credito.
Il T.E.G.M. rilevato trimestralmente dalla AN d'IT ed il sono due indici CP_4 ontologicamente diversi perché destinati a dare risposta a differenti esigenze.
Il T.E.G.M. trova la sua fonte normativa nell'art. 2, primo comma, L. 108/96 e costituisce la base di calcolo per la determinazione del cd. Tasso Soglia, ovvero il tasso oltre il quale un finanziamento deve considerarsi oggettivamente usurario: la necessità del Legislatore di stabilire un indice a partire dal quale un finanziamento deve considerarsi usurario è stata soddisfatta prendendo come base di calcolo proprio il detto indice, che determina il costo reale del finanziamento, aumentandolo del 50%.
Pag. n. 5 di 20 Per tale ragione, contrariamente all'assunto del Primo Giudice, costituisce esatta operazione giuridica quella di confrontare il T.A.E.G. dell'operazione ex art. 644 c.p. con il tasso soglia normativamente stabilito e, in caso di superamento, affermare l'usurarietà dell'operazione di finanziamento considerata.
Il TAEG rappresenta l'indice rilevatore dell'usura rispettando la previsione di cui all'art. 644 c.p. e del D.L. 29.12.2000, n. 394: quindi al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza.
Nella fattispecie in esame al momento della sottoscrizione dei finanziamenti sarebbe stato pattuito un tasso usurario poiché il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) indicato nel contratto è il 14,57% a fronte di un tasso soglia pari al 13,455%.
Parte appellante insiste quindi nell'applicazione della sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. con la declaratoria di nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, con conseguente restituzione di tutti gli interessi corrisposti nonché dei costi e spese sostenute per l'erogazione del credito così quantificati: Totale interessi pattuiti € 10.236,02 – Totale interessi detratti in sede di estinzione anticipata €
1.679,00 = Interessi da restituire € 8.557,02.
Costi pattuiti in sede di sottoscrizione del contratto € 11.464,24 – abbuoni in conto estintivo
€ 75,90 + 55,66 - avvenuto rimborso € 4.283,49 = € 7.049,19.
Pertanto il totale tra gli interessi pattuiti ed i costi del credito (8.557,02 + € 7.049,19) è pari ad € 15.606,21.
6.2.1. Entrambi tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e meritevoli di accoglimento, per quanto di ragione, in base alle considerazioni che seguono.
Il Tribunale, dopo avere ricordato che l'onere probatorio di dimostrare il superamento del tasso soglia fosse in capo a parte attrice, ha ritenuto che il non avesse assolto a tale Pt_1 onere, essendosi limitato a sostenere una tesi e ad esporre dei calcoli (in citazione), nonché
a depositare una perizia di parte che costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
Sarebbe mancata l'istanza di parte diretta a richiedere una CTU, posto che i procuratori delle parti si erano limitati a chiedere udienza di precisazione delle conclusioni nell'udienza preposta alla valutazione delle istanze istruttorie.
***
Il Giudice di prime cure ha poi rilevato che, pur volendo prescindere da tali considerazioni, le domande del risultavano con tutta probabilità infondate, posto che l'art. 2 della Pt_1
Pag. n. 6 di 20 legge n. 108/1996 non farebbe alcun riferimento al TAEG quale parametro sulla base del quale verificare il rispetto del tasso soglia.
Anche sotto il profilo degli interessi moratori, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 19597 del 18/09/2020 (al fine di stabilire con chiarezza come deve essere verificata l'usurarietà degli interessi moratori), hanno individuato diversi criteri di rilevazione della soglia per gli interessi moratori, in base alla data di stipulazione del contratto.
Quindi in base al “dato normativo” ed al sopra citato precedente delle Sezioni Unite della
Cassazione e, qualora vi fosse bisogno, anche in base alla giurisprudenza di merito citata dalla difesa di , ossia Tribunale di Como 26 novembre 2021, l'elemento CP_1 decisivo ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia parrebbe proprio essere il TEG e, quindi il TEGM.
E ciò contrariamente alla consulenza tecnica di parte che fa riferimento al T.A.E.G. senza calcolare il T.E.G. del contratto: come esposto da , il T.A.E.G. non è il parametro CP_1 da utilizzare nell'ambito dello scrutinio di usurarietà di un contratto di finanziamento.
Da qui, il rigetto delle domande attrici.
****
La motivazione del Tribunale non è condivisibile.
Risulta dagli atti di causa che l'attore ha stipulato in data 30.4.2009, con Controparte_5 mandataria di ora un contratto di finanziamento Controparte_6 Controparte_1
(contratto n. 894/2009, cfr. doc. 1 fasc. ) da rimborsarsi mediante cessione pro Pt_1 solvendo di quote mensili della propria pensione.
Come si legge nel frontespizio del contratto, la retribuzione globale ceduta ammontava a €
47.760,00 (pari a n. 120 rate mensili di € 398,00 ca) a fronte di un finanziamento netto erogato di € 25.965,93 e dei seguenti addebiti:
•interessi € 10.236,02 al TAN del 5%
•commissioni € 8.516,05
•oneri erariali € 93,81
• spese istruttoria € 277,58
• altre spese amministrative € 850,40
• premio assicurativo: € 2.020,21
Il prestito è stato estinto anticipatamente in data 30.9.2015, come da conteggio di estinzione in atti (cfr. doc. 3 fasc. ), con il pagamento in unica soluzione della somma di € Pt_1
20.073,95.
Occorre anche considerare che ha provveduto a retrocedere al , in forza Controparte_1 Pt_1 di quanto previsto dalla Decisione n. 9260/2016 del Collegio di Milano dell'Arbitro
ANrio Finanziario (ABF) (cfr. doc. 3 fasc. ) l'importo di € 4.283,49 con CP_1
Pag. n. 7 di 20 assegno vidimato n. 2021240318 emesso in data 04.11.2016, consegnato al il 10 Pt_1 novembre 2016 con raccomandata A.R. n. 615777860858 (cfr. doc. 4 fasc. ), CP_1 importo corrispondente al rimborso degli oneri non maturati e non ristornati (commissioni e costi/premi assicurativi) e di quote versate in eccesso.
Il TEG, calcolato con esclusione dei costi assicurativi, risulta dal frontespizio del contratto pari al 11,73% e perciò sotto il limite di legge n. 108/96, fissato al 13,455% per i contratti del valore e della tipologia di quello in esame, conclusi nel I trimestre 2009.
Il tasso soglia (pari al 13,455%) può facilmente desumersi dalle indicazioni della AN
d'IT “rilevazioni dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini delle legge sull'usura” applicabili dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009 categoria operazioni “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” classi di importo “oltre 5.000,00 euro” aumentando il
TEGM (pari all'8,97% ) della metà (cfr. D.M. 26.3.2009, pubblicato nella G.U.
31.03.2009_Serie Generale n. 75, doc. 5 fasc. ). Pt_1
Il TAEG elaborato ad altri effetti di legge, ma comprensivo di tutti i costi relativi al finanziamento ed in particolare delle assicurazioni contratte a copertura del rischio vita e impiego, indica invece un costo superiore alla soglia di usurarietà del credito, pari al
14,57%.
Rileva la Corte che la domanda del , al di là della imprecisa terminologia adottata, Pt_1 verte sull'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG, nel conseguente accertamento del superamento del limite di legge n. 108/96 e nella restituzione, richiesta a
, degli interessi, commissioni e spese collegati all'erogazione del credito Controparte_1 indebitamente percepiti.
Occorre preliminarmente considerare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il risulta avere pienamente assolto al proprio onere probatorio avendo prodotto sub Pt_1 doc. 1 il contratto di finanziamento ove è indicato il TEG contrattuale, il TAEG e tutti i costi sostenuti per la sottoscrizione del finanziamento nonché, sub doc. 5, copia della
Gazzetta Ufficiale nr. 75 del 31/03/2009, ove è riportato il Decreto Ministeriale in cui sono indicati i tassi effettivi globali medi per il periodo 1 aprile – 31 maggio 2009 (periodo relativo alla sottoscrizione del contratto di finanziamento per cui è causa) al fine del calcolo del tasso soglia.
Oltre a ciò, risulta pure prodotta una perizia di parte, mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio, come correttamente evidenziato dal
Tribunale, le cui risultanze non sono però state specificamente contestate dalla odierna appellata né sotto il profilo matematico e né sotto il profilo contabile.
Detto ciò, è vero che l'unica grandezza di riferimento per la valutazione del superamento del tasso soglia è il TEG e non il TAEG, ma sin dall'atto di citazione in primo grado l'odierno appellante ha precisato che per valutare l'eventuale superamento del tasso soglia
Pag. n. 8 di 20 era necessario considerare anche i costi assicurativi, esclusi gli oneri tributari, seppure erroneamente denominando tale grandezza come TAEG.
In altri termini, la domanda iniziale verteva sull'accertamento dell'usurarietà del contratto per cui è causa, tenendo in considerazione ogni spesa collegata all'erogazione del credito a titolo di commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo fatta eccezione per le sole imposte e tasse: deduceva l'odierno appellante (cfr. pag. 11 atto di citazione in primo grado) che
“al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso, collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte
e tasse già non incluse nel calcolo del T.A.E.G.), ed il T.A.E.G. è l'indice che esprime la detta incidenza”.
Per quanto imprecisa dal punto di vista terminologico (come correttamente rilevato da parte appellata il TAEG e' un indicatore sintetico e convenzionale, meramente informativo del costo totale del credito, comprensivo di tutti gli oneri, e quindi anche di quelli tributari), tale ricostruzione consente di individuare la portata della domanda (ricordiamo anche i richiami svolti dall'odierno appellante alla mancanza di valore normativo delle Istruzioni della AN d'IT in tema di finanziamenti contro la cessione del quinto, contenuti nella citazione in primo grado), ovvero valutare l'usurarietà o meno del contratto di finanziamento considerando tutti i costi esclusi solo gli oneri tributari.
La perizia di parte indica anche un valore (erroneamente definito TAEG ricalcolato ma più correttamente da considerare come TEG comprensivo degli oneri assicurativi) pari al
14,443%.
Dunque il Tribunale pare non avere considerato che, al di là del non corretto richiamo al
TAEG come parametro per la valutazione del superamento del tasso soglia, la domanda del era diretta all'accertamento dell'usurarietà del contratto di finanziamento per cui Pt_1
è causa, ricomprendendo nel calcolo anche i costi assicurativi, in contrasto con quanto prevedevano le Istruzioni della AN d'IT vigenti all'epoca della stipulazione del contratto.
Il contenuto sostanziale della pretesa, al di là delle valutazioni terminologiche, era ben chiaro, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalla parte, considerando non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellata (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione in appello) le difese del si sono dapprima soffermate sui principi ed hanno poi fatto Pt_1 applicazione degli assunti teorici al rapporto contrattuale per cui è causa: non è dunque mancato, nelle difese del , il riferimento al contratto di finanziamento. Pt_1
Il Tribunale, sulla base delle difese di , ha valorizzato ai fini della decisione il CP_1 mancato richiamo del TEG del contratto da parte del : tuttavia tale omissione, ad Pt_1
Pag. n. 9 di 20 avviso della Corte, non impediva di valutare l'eventuale usurarietà del contratto, alla luce delle argomentazioni svolte dal e della documentazione in atti. Pt_1
Per quanto si sia trattato di impostazione errata, giacché il tasso di riferimento ai fini dell'usura non è il TAEG, ma il TEG, ricompresi anche i premi assicurativi, la difesa del ha specificato con sufficiente precisione l'oggetto della domanda ed ha prodotto Pt_1 adeguati riscontri documentali per accertare la comparazione.
L'errato riferimento al T.A.E.G. e la correlativa mancata indicazione del T.E.G. non ha quindi integrato un difetto di allegazione, come ritenuto dal Tribunale e da parte appellata.
***
Come si vedrà più avanti, in atti risultano tutti gli elementi per valutare l'eventuale superamento del tasso soglia, ed in particolare per verificare il TEG al lordo dei costi di polizza.
Prima però occorre esaminare la questione, che diventa centrale ai fini della decisione, ovvero considerare la rilevanza dei costi assicurativi ai fini della valutazione dell'usura ed in particolare la valenza delle Istruzioni della AN d'IT.
, già in primo grado (cfr. pagg. 7 e seguenti comparsa di costituzione e risposta CP_1 in primo grado), e poi anche nel presente grado di appello (cfr. pagg. 9 e seguenti comparsa di costituzione e risposta in appello) ha contestato l'assunto avversario secondo cui le
Istruzioni di AN d'IT del 2006, nel cui vigore è stato stipulato il contratto oggetto di causa, sarebbero prive di valore normativo e vincolante per gli Intermediari finanziari.
Secondo tale assunto sarebbe privo di fondamento poiché contrasta con la regola CP_1 secondo cui le Istruzioni di AN d'IT per il calcolo del TEG sono sempre vincolanti, in quanto norme tecniche autorizzate dalla norma primaria ed in particolare dall'art. 2 L.
n. 108 del 1996, la cui ratio è quella di consentire il calcolo dei Tassi soglia secondo irrinunciabili criteri di omogeneità e coerenza logico-metodologica.
Oltre a ciò, le argomentazioni dell'appellante sarebbero contrarie anche al principio di simmetria secondo cui la verifica dell'usura ex post può essere condotta solo ed esclusivamente utilizzando elementi di costo che erano individuabili “ex ante” nella formazione del Tasso Effettivo Globale Medio (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione in appello).
Pertanto, sempre secondo l'appellata, se la rilevazione del T.E.G.M. sino al 2009 non comprendeva i costi delle polizze obbligatorie contro il rischio vita/impego, è giusto che anche nel calcolo del T.E.G. tali costi non rilevino.
Operando altrimenti andremmo a confrontare un T.E.G. al lordo del costo di polizza con un T.E.G.M. al netto del medesimo costo, con la conseguenza che avremmo sempre un
T.E.G. inevitabilmente più elevato rispetto al parametro di riferimento.
Dunque, secondo , proprio in ragione delle citate esigenze di certezza e coerenza CP_1
Pag. n. 10 di 20 di sistema sussisterebbe il diritto degli intermediari creditizi a fare affidamento sulla legittimità delle Istruzioni di AN d'IT tempo per tempo in vigore.
Da ciò deriva l'infondatezza del principio di disapplicazione delle Istruzioni del 2006 richiamato dal : secondo l'appellata dette Istruzioni sono vincolanti in quanto norme Pt_1 tecniche autorizzate dalla norma primaria (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale in appello).
***
Come detto, il merito della controversia è rappresentato dalla necessità o meno di ricomprendere tra gli oneri rilevanti ai fini antiusura il costo assicurativo.
Nel prestito contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione), l'art. 1 DPR
180/50 subordina la conclusione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) alla “garanzia dell'assicurazione sulla vita che assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario”.
Tale polizza è quindi obbligatoria per legge e costituisce condicio sine qua non per accedere al prestito.
Sotto ogni possibile criterio interpretativo, il premio di polizza è un costo collegato all'erogazione del credito: i) è condizione per accedere al finanziamento;
ii) è contestuale alla conclusione del contratto di credito;
iii) serve a garantire il recupero del finanziamento erogato, quando si verifichino eventi che pregiudicano l'esistenza in vita del cedente, la sua capacità lavorativa o semplicemente il suo reddito (morte, invalidità, perdita di impiego ecc.); iv) soltanto con un'indebita forzatura di logica e linguaggio potrebbe essere qualificato come “imposta o tassa”, anche in ragione del fatto che mentre i tributi sono determinati per legge, anche nel quantum, il premio di polizza, pur essendo obbligatorio, è rimesso alle dinamiche di mercato.
Pertanto, non esiste alcun motivo per escludere il premio di polizza dal perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p.: “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Le stesse Istruzioni di AN d'IT (sub § C4), anche nell'edizione del febbraio '06, comprendono nella rilevazione dei tassi medi di mercato “le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito”.
Si può, infine, osservare – specificamente nella materia del credito ai consumatori – che lo stesso Ministero del Tesoro nell'elaborare i criteri di calcolo del TAEG, previsto dalla direttiva (CE) 87/102 a fini di trasparenza contrattuale, espressamente incluse nel costo totale del credito (TAEG) “d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore. intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore” (art. 2 co. 3 del D.M. Tesoro
Pag. n. 11 di 20 8.7.1992).
Nella specifica materia dei prestiti contro cessione del quinto, il contenzioso è determinato dalla interpretazione che AN d'IT ha dato della legge n. 108/96, a cui il sistema bancario s'è allineato.
In particolare, si legge nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”, fino all'edizione del febbraio '06 – utilizzata per la rilevazione e pubblicazione dei tassi medi fino al IV trimestre 2009 incluso – che sono escluse dalla rilevazione le spese per assicurazione “derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”, tra le quali le spese per assicurazioni ex D.P.R. 180/50, “purché siano certificate da apposita polizza”.
Solo a partire dall'edizione dell'agosto 2009 – successiva al contratto – AN d'IT ha ricondotto il caso al sistema di legge e alla regola generale: nel testo delle Istruzioni sono comprese nella rilevazione “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito [.. ] se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito [..]” e nella nota a piè di pagina (11) si legge che “nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso”.
Altresì è evidente che l'interpretazione di AN d'IT, tra il 1997 e il 2009, ha non soltanto falsato massivamente, per i “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, la rilevazione dei tassi e portato alla pubblicazione di tassi medi inferiori al costo effettivo del credito, ma ha anche indotto in errore gli intermediari stessi, che hanno svolto l'autovalutazione, prevista dall'art. 3 dei D.M., utilizzando i medesimi criteri interpretativi di inclusione/esclusione.
In particolare, per quanto riguarda il caso di specie, l'art. 3 co. 2 DM 26.3.2009 prevedeva che: “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle
“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla AN d'IT” (cfr. D.M. 26.3.2009, pubblicato nella G.U.
31.03.2009_Serie Generale n. 75, doc. 5 fasc. ed anche allegato D alla perizia di Pt_1 parte).
Il punto di questo filone di cause verte quindi sul conflitto tra il criterio previsto dalla legge per la verifica del costo del contratto (art. 644 co. 4 c.p.) e il criterio utilizzato da Ministero
e AN d'IT per rilevare il costo medio del credito nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto, consistente nell'escludere (fino al 2009) dal paniere dei costi il premio di polizza, seppur certamente inerente all'erogazione del credito.
Il Collegio di coordinamento dell'ABF (decisioni n. 8025/2019 e n. 8048/2019), ha statuito
Pag. n. 12 di 20 che “in assenza di formale annullamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge delle
Istruzioni emanate dalla AN d'IT nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza, la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza”, ma l'argomento tralascia di considerare che AN d'IT non ha ricevuto alcuna potestà regolamentare dalla legge n. 108/96, la quale si limita a prevedere che AN d'IT sia “sentita” ai fini dell'elaborazione dei tassi medi e che, vieppiù, la mancata impugnazione in termini di un provvedimento amministrativo – in specie, non le
Istruzioni di AN d'IT, ma i decreti ministeriali emanati con cadenza trimestrale – non pregiudica il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare il provvedimento, per intero o per la parte in cui esso sia eventualmente affetto da illegittimità.
Altro aspetto indubbiamente problematico di questo filone di cause verte sul c.d. principio di omogeneità, ossia sulla possibilità di un confronto tra grandezze calcolate bensì con la stessa metodologia (del tasso interno di rendimento, c.d. TIR, secondo le Istruzioni di
AN d'IT), ma con elementi di calcolo differenti.
Cass. 12965/2016 ha affermato che è “ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale”, poiché “se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato”.
Il valore dell'omogeneità, ripresa da Cass. Sez. Un. 20.6.2018 n. 16303, è stato ribadito anche da Cass. Sez. Un. 18.9.2020 n. 19597 (richiamata anche da parte appellata, cfr. pag.
12 comparsa di costituzione), che ha confermato “la piena razionalità del cd. principio di simmetria”, per “l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”.
L'omogeneità richiesta da questa sentenza non è tuttavia assoluta, come segnala la stessa scelta di parole (“un certo grado di omogeneità”).
In particolare, venendo al punto, l'omogeneità non può andare a discapito della “centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria” (Cass. 8806/2017) e quindi non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo “inerente”, ma non rilevato.
Tale pronuncia riafferma la centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e la soggezione a tale definizione delle fonti secondarie e delle stesse “Istruzioni”.
Resta quindi implicitamente escluso che le fonti secondarie possano togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” e anche, com'è evidente, che l'interpretazione amministrativa della legge n. 108/96 abbia efficacia vincolante per il giudice.
Tale orientamento è stato ribadito, proprio in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, da Cass. civ., sez. 1, ord. n. 22458/2018 e Cass. civ.,
Pag. n. 13 di 20 sez. 6-1, ord. n. 3025/2022.
Cass. civ., sez. 2, n. 17466/2020, poi, ha altresì ribadito che le rilevazioni della AN
d'IT hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il e CP_7 non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.
Quanto alla simmetria della metodologia di calcolo adottata, i più recenti orientamenti di legittimità (Cass. n. 12965/16; Cass. SS.UU. 16303/18; Cass. SS. UU. n. 19597/20), hanno ribadito che l'omogeneità non può andare a discapito del principio sopra richiamato della
"centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria" e quindi non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo "inerente", ma non rilevato.
In particolare, nel condivisibile ragionamento delle Sezioni Unite n. 19597, “in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato”, occorre comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio “così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività [al costo] lecitamente applicato”.
In altri termini, il decreto ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (cfr. art. 2 legge n. 108/96), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati.
E ciò in aderenza all'orientamento di Cass. SS. UU. n. 19597/2020 che ha confermato la validità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte
(Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonchè Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass.
22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione.
Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il
T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 e sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.
Nella stessa pronuncia la S.C. ha però anche precisato che se i decreti non recano (decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003)
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori - dunque, analogamente alla presente fattispecie, non tengano in considerazione una voce di costo che deve invece essere ricompresa nel paniere dei costi rilevanti ai fini della fattispecie usuraria così come
Pag. n. 14 di 20 delineata dal legislatore - deve comunque essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente.
Negli stessi termini Cass. Civ. n. 37058/2021 che ha ribadito il principio espresso da Cass. civ., S.U., n. 16303/2018, secondo cui la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen., dovrebbe essere inclusa – si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
Pertanto, prosegue la S.C., la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.
Ciò ovviamente non comporta il venir meno del parametro di riferimento per la verifica dell'usura determinato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108/1996, ma solo di non tenere conto di quanto previsto all' art. 3, comma due, dei DM di riferimento: “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla AN d'IT e dall'Ufficio italiano dei cambi”.
Infatti Cass. Civ. n. 37058/2021 ha precisato che l'omogeneità dei termini di comparazione non è elemento imprescindibile ai fini di accertare l'usurarietà del tasso applicato, ed ha richiamato l'orientamento di Cass. SS.UU. n. 19597/2020 secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica: quindi anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difettava la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) “in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, è allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato” (così in motivazione Cass. Civ. SS.UU. n. 19597/2020).
Afferma Cass. n. 37058/2021 che, data l'eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione, fino al DM del maggio 2009, dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEGM, esclusione che quindi non rileva nella determinazione della
Pag. n. 15 di 20 soglia usuraria del singolo rapporto.
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Al di là di qualche sporadica ed isolata pronuncia di merito in senso contrario, i principi della Suprema Corte sopra richiamati costituiscono ormai jus receptum.
In particolare la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare il principio di diritto secondo cui le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia: in tal senso, invero, si è già pronunciata la Corte, specificamente per tale tipologia di finanziamenti, in numerose decisioni (cfr. Cass., sez. I,
19 gennaio 2024, n. 2600; Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29501; Cass., sez. I, 14 luglio
2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022,
n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n.
17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160); altri precedenti, inoltre, attengono al medesimo principio di inclusione, per altre categorie di costi assicurativi (Cass., sez. I, 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13536; Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13166; Cass., sez. I, 29 novembre
2022, n. 35102; Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., sez. I, 5 aprile 2017, n.
8806).
Invero, le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle "tasse ed imposte", espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento (cfr. Cass. Civ. n. 2600/2024).
Sotto quest'ultimo profilo è sufficiente ribadire che si tratta di un costo collegato alla erogazione del credito.
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Alla luce dei principi sin qui illustrati occorre ora valutare se il tasso indicato in contratto, formato col “contributo” del premio di polizza - che, come detto, deve essere utilizzato come succedaneo del TEG ai fini del confronto col tasso soglia - sia o meno superiore al tasso soglia.
Occorre quindi in primis accertare se, sulla scorta delle risultanze documentali in atti, sia possibile eseguire il confronto e, in caso di risposta affermativa, operare il raffronto tra le grandezze sopra indicate.
Ritiene la Corte che sulla scorta delle risultanze documentali in atti sia possibile eseguire il confronto.
Come visto, il TAEG indicato in contratto (cfr. doc. 1 fasc. ), comprensivo di tutti i Pt_1
Pag. n. 16 di 20 costi e quindi anche degli oneri tributari, è pari al 14,57%, superiore di oltre un punto percentuale al tasso soglia, pari al 13,455% (desunto, come detto dalle indicazioni della
AN d'IT “rilevazioni dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini delle legge sull'usura” applicabili dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009 categoria operazioni “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” classi di importo “oltre 5.000,00 euro” aumentando il TEGM (pari all'8,97% ) della metà, cfr. D.M. 26.3.2009, pubblicato nella
G.U. 31.03.2009_Serie Generale n. 75, doc. 5 fasc. ). Pt_1
Può quindi affermarsi che il contratto sia usurario, senza che sia necessario lo svolgimento di una perizia per accertare tale profilo, in considerazione dello scarto esistente tra le due grandezze, che non può essere evidentemente attribuito al “contributo” di imposte e tasse
(rilevanti ai fini del TAEG, ma non a fini d'usura).
In particolare, dal frontespizio del contratto (cfr. doc. 1 fasc. ) gli oneri erariali sono Pt_1 pari ad € 93,81#, valore esiguo in relazione agli altri costi, e certamente non tale da spostare il tasso di riferimento al di sotto del tasso soglia.
Ciò è dirimente: solo per completezza, si rileva che quanto sopra trova indiretta conferma nella perizia di parte agli atti, che, considerando tutti i costi del contratto e quindi anche i costi assicurativi, ad esclusione degli oneri erariali, ha calcolato il valore di 14,443%, superiore al tasso soglia.
Dunque, anche calcolando il TEG secondo i criteri indicati nelle Istruzioni di AN d'IT ma includendo i costi assicurativi come imposto dalla giurisprudenza di legittimità, si ottiene un tasso del 14,443%, comunque superiore alla soglia.
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Conseguenza dell'accertata usurarietà è la non debenza degli interessi e degli altri vantaggi usurari, come previsto dalla L. n. 108/1996.
Pertanto, non sono dovuti, oltre agli interessi, anche tutti gli oneri e costi, escluse le imposte e tasse, che concorrono a determinare l'usurarietà del TEG.
Se così non fosse, d'altra parte, la norma si presterebbe ad elusioni evidenti, essendo sin troppo facile per le società mutuanti traslare gli oneri del finanziamento dagli interessi alle commissioni ed ai costi richiesti per l'erogazione del prestito.
Quindi l'art. 1815 c.c. non esaurisce il perimetro dei costi del credito, rilevanti ai fini d'usura e quindi da elidere per il superamento del limite di legge, che risulta invece, in modo non equivoco, dall'art. 644 comma 4 c.p.., che impone di tenere conto delle
“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Da ciò deriva che la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell'art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento.
Pag. n. 17 di 20 Ritiene dunque la Corte che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. se sono convenuti interessi usurari il contratto di mutuo si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante.
D'altronde le conseguenze sanzionatorie collegate alla pattuizione di interessi usurari è data dalla nullità della clausola che diviene inefficace declinando l'accordo negoziale oneroso in gratuito, come chiarito dalle Sezioni Unite, 19/10/2017 nr. 24675: “una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815
c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644
c.p.”, con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda in usura il contratto, la conseguenza sanzionatoria è la non debenza non del singolo interesse nominale ma di tutto ciò che rientra nel perimetro dei costi del credito secondo la nozione lata di interesse descritta dall'art. 644 c.p. (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).
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I dati per il calcolo delle restituzioni risultano dal contratto e dal conteggio estintivo e la somma, analiticamente quantificata dal (facendo riferimento alla perizia di parte) e Pt_1 non specificamente contestata dalla convenuta, ammonta a complessivi euro 15.606,21#, così composti:
- euro 8.557,02 per interessi (al netto dei interessi già detratti in sede di estinzione anticipata)
- euro 7.049,19 per costi pattuiti in sede di sottoscrizione del contratto (al netto degli abbuoni in conto estintivo e dell'avvenuto rimborso di € 4.283,49).
Specificamente deve considerarsi che il ha rimborsato integralmente il prestito sia Pt_1 pure anticipatamente e, pertanto, ha pagato tutti i costi inerenti all'erogazione del credito, meno le somme di cui è stato sgravato, perché non ancora maturate, in sede di estinzione anticipata.
La somma ripetibile ammonta, dunque, ad € 15.606,21.
7. L'appello proposto, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, deve quindi trovare accoglimento, con la riforma della sentenza impugnata.
L'accoglimento del gravame comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, ed il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: la
Corte ritiene, sul punto, di applicare il principio di soccombenza ex art. 91, primo comma,
Pag. n. 18 di 20 cpc non ravvisando gli estremi per una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite.
Dunque andrà condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi a favore di parte appellante che si liquidano, in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado - tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi - nei seguenti importi: per fase di studio € 919,00#, per fase introduttiva € 777,00#, per fase istruttoria € 1.680,00#, per fase decisoria € 1.701,00# e così in complessivi € 5.077,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 264,00# (contributo unificato e diritti),
CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa e quanto al secondo grado, seguendo gli stessi criteri di cui sopra, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.134,00#, per fase introduttiva, € 921,00#, per fase decisoria € 1.911,00# e così in complessivi € 3.966,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per €
382,50# (contributo unificato e diritti), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Cinzia Nunziata, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- in accoglimento dell'appello proposto da , e quindi in riforma della sentenza Parte_1 del Tribunale di Novara n. 739/2022, pubblicata in data 15.12.2022, pronunciata nella causa iscritta al n. 767/2021 RG, accerta e dichiara la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi per superamento del tasso soglia di usura per violazione dell'art. 644 c.p. con la conseguente applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c.;
- per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di euro 15.606,21; Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese processuali del doppio Controparte_1 Parte_1 grado che si liquidano quanto al primo grado in € 5.077,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 264,00#, CPA e IVA e, quanto al secondo grado, in € 3.966,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del
15%, anticipazioni per € 382,50#, CPA e IVA, il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Cinzia Nunziata, dichiaratasi antistataria.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
Pag. n. 19 di 20 L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
(dr. ssa Gabriella Ratti)
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