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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 921/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 921/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Viarigi (AT), rappresentata e difesa dall'avv. ROSTAGNO BARBARA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. SCASSA MARCO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
ASTI il 27/07/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 81 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio in data 16.12.2013 in Asti (AT). Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 06.07.2023 (R.G. 548/2023). Con ricorso depositato il 20/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in ASTI il 27/07/2017, iscritto nel registro del detto Comune all'anno Parte_2
2017, parte I, serie n. 81 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE:
L'affidamento del figlio minore in via condivisa ai due genitori, con residenza Persona_2 anagrafica e domicilio prevalente presso la residenza materna;
Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_1
Il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
1. a fine settimana alternati (uno ogni due) dal sabato mattina fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola, in periodo scolastico, o riaccompagnandolo a casa della mamma in periodo estivo e in giorni festivi,
2. nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza del papà, quest'ultimo potrà tenere con se' anche dal mercoledì pomeriggio dopo l'uscita da scuola sino al giovedì mattina Per_1 riaccompagnandolo a scuola, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della mamma, il papà potrà tenere con sé dal mercoledì pomeriggio dopo l'uscita da scuola sino al venerdì Per_1 mattina riaccompagnandolo a scuola, in periodo scolastico, o riaccompagnandolo a casa della mamma in periodo estivo e in giorni festivi.
Pertanto:
SETTIMANA A – mercoledì (da uscita scuola con accompagnamento a scuola il giovedì mattina), sabato, domenica (con accompagnamento a scuola il lunedì mattina); SETTIMANA B – mercoledì (da uscita scuola), giovedì (con accompagnamento a scuola il venerdì mattina). potrà comunque in qualsiasi momento vedere la madre e il padre compatibilmente con le Per_1 reciproche esigenze, gli impegni scolastici ed extrascolastici e la sua volontà (tenuto conto dell'età), nonché compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e previo il loro totale accordo. Rimane salva la facoltà dei genitori di prevedere diverse modalità di frequentazione del minore previo accordo di entrambi;
Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise al 50% tra i due genitori, con festività centrale alternata. Il papà potrà altresì tenere con sé almeno 15 gg per le vacanze estive, anche non Per_1 consecutivi, in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 aprile dell'anno di competenza, garantendo al bambino nel limite del possibile dei giorni di vacanza. Ove il periodo non potesse essere concordato per i rispettivi impegni lavorativi o per altro motivo la scelta spetterà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre. potrà altresì stare con il padre e/o con la madre anche in altri giorni festivi previo accordo Per_1 tra i genitori, e tenendo conto dei suoi impegni e di quelli dei genitori.
L'obbligo in capo al padre di corrispondere alla madre la somma di € 450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, così come regolate e disciplinate dal protocollo redatto dal Tribunale di Asti e vigente al momento del sorgere della spesa, con esclusione di qualsiasi obbligo in merito al versamento di assegno di mantenimento del coniuge;
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico sia interamente di spettanza della sig.ra con rinuncia espressa da parte Parte_1 del sig. ; Parte_2
I beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimangano ad uso e proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, dichiarano di aver risolto ogni questione economico-patrimoniale tra di loro (con esclusione delle spese inerenti la casa coniugale che sono oggetto di accordi tra le parti, già sottoscritti) e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali, i beni mobili e gli arredi;
Con l'adempimento delle condizioni di cui ai punti precedenti, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto economico fra di loro intercorso ed intercorrente, fatto salvo quanto sopra riportato in merito alla casa coniugale;
I coniugi danno atto che non esistono provvedimenti dell'autorità giudiziaria che inibiscono il rilascio del passaporto e di ogni altro documento necessario per l'espatrio del figlio minore ai sensi dell'art. 20 DL del 13.6.2023 n. 69;
I coniugi si autorizzano reciprocamente a effettuare viaggi all'estero, previa comunicazione del luogo di destinazione, pernottamento e periodo di soggiorno all'atro coniuge.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/06/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 921/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Viarigi (AT), rappresentata e difesa dall'avv. ROSTAGNO BARBARA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. SCASSA MARCO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
ASTI il 27/07/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 81 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio in data 16.12.2013 in Asti (AT). Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 06.07.2023 (R.G. 548/2023). Con ricorso depositato il 20/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in ASTI il 27/07/2017, iscritto nel registro del detto Comune all'anno Parte_2
2017, parte I, serie n. 81 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE:
L'affidamento del figlio minore in via condivisa ai due genitori, con residenza Persona_2 anagrafica e domicilio prevalente presso la residenza materna;
Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_1
Il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
1. a fine settimana alternati (uno ogni due) dal sabato mattina fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola, in periodo scolastico, o riaccompagnandolo a casa della mamma in periodo estivo e in giorni festivi,
2. nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza del papà, quest'ultimo potrà tenere con se' anche dal mercoledì pomeriggio dopo l'uscita da scuola sino al giovedì mattina Per_1 riaccompagnandolo a scuola, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della mamma, il papà potrà tenere con sé dal mercoledì pomeriggio dopo l'uscita da scuola sino al venerdì Per_1 mattina riaccompagnandolo a scuola, in periodo scolastico, o riaccompagnandolo a casa della mamma in periodo estivo e in giorni festivi.
Pertanto:
SETTIMANA A – mercoledì (da uscita scuola con accompagnamento a scuola il giovedì mattina), sabato, domenica (con accompagnamento a scuola il lunedì mattina); SETTIMANA B – mercoledì (da uscita scuola), giovedì (con accompagnamento a scuola il venerdì mattina). potrà comunque in qualsiasi momento vedere la madre e il padre compatibilmente con le Per_1 reciproche esigenze, gli impegni scolastici ed extrascolastici e la sua volontà (tenuto conto dell'età), nonché compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e previo il loro totale accordo. Rimane salva la facoltà dei genitori di prevedere diverse modalità di frequentazione del minore previo accordo di entrambi;
Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise al 50% tra i due genitori, con festività centrale alternata. Il papà potrà altresì tenere con sé almeno 15 gg per le vacanze estive, anche non Per_1 consecutivi, in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 aprile dell'anno di competenza, garantendo al bambino nel limite del possibile dei giorni di vacanza. Ove il periodo non potesse essere concordato per i rispettivi impegni lavorativi o per altro motivo la scelta spetterà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre. potrà altresì stare con il padre e/o con la madre anche in altri giorni festivi previo accordo Per_1 tra i genitori, e tenendo conto dei suoi impegni e di quelli dei genitori.
L'obbligo in capo al padre di corrispondere alla madre la somma di € 450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, così come regolate e disciplinate dal protocollo redatto dal Tribunale di Asti e vigente al momento del sorgere della spesa, con esclusione di qualsiasi obbligo in merito al versamento di assegno di mantenimento del coniuge;
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico sia interamente di spettanza della sig.ra con rinuncia espressa da parte Parte_1 del sig. ; Parte_2
I beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimangano ad uso e proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, dichiarano di aver risolto ogni questione economico-patrimoniale tra di loro (con esclusione delle spese inerenti la casa coniugale che sono oggetto di accordi tra le parti, già sottoscritti) e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali, i beni mobili e gli arredi;
Con l'adempimento delle condizioni di cui ai punti precedenti, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto economico fra di loro intercorso ed intercorrente, fatto salvo quanto sopra riportato in merito alla casa coniugale;
I coniugi danno atto che non esistono provvedimenti dell'autorità giudiziaria che inibiscono il rilascio del passaporto e di ogni altro documento necessario per l'espatrio del figlio minore ai sensi dell'art. 20 DL del 13.6.2023 n. 69;
I coniugi si autorizzano reciprocamente a effettuare viaggi all'estero, previa comunicazione del luogo di destinazione, pernottamento e periodo di soggiorno all'atro coniuge.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/06/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente