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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/02/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2819/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2819 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Napolitano Antonio, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Caiazzo Fabio, come da procura in atti. convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate negli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/05/2022, parte ricorrente nato in Parte_1 CE (NA) il 15/09/1984, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_2 nata in TI (SA) il 24/02/1987, in data [...] in [...] (atto di matrimonio n. 1, parte II, sezione A, anno 2011), dalla cui unione nascevano due figli- nata il [...] a [...] e Persona_1 [...]
, nato il [...] a [...]-chiedeva disporsi la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parte ricorrente chiedeva, inoltre: -confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione quanto alla casa coniugale ed al regime di affidamento della prole;
-determinarsi in euro 450,00 la somma dovuta a titolo di mantenimento della prole da porsi a suo carico, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra-assegno.
1 Agli atti veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali di AN RO VE (NA) descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio, chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: -determinarsi in euro 200,00 l'assegno divorzile a carico di parte ricorrente;
-determinarsi in euro 1000,00 il contributo al mantenimento della prole a carico di parte ricorrente;
-disporsi l'obbligo di parte ricorrente di accompagnare ogni giorno i figli a scuola;
-confermarsi, nel resto, i provvedimenti assunti in sede di separazione. Il Presidente delegato, all'esito dell'udienza del 21/11/2022, rilevate le significative divergenze di deduzioni e richieste prospettate dalle parti, disponeva il rinvio della trattazione al fine di acquisire indagini della polizia tributaria di competenza, demandando, altresì, ai Servizi Sociali di Nola l'accertamento delle condizioni socio- ambientali caratterizzanti i minori. All'esito delle indagini disposte, il Presidente delegato pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“conferma le statuizioni di cui al decreto di omologa del 13.6.2018 Tribunale di Nola salve ulteriori determinazioni in corso dell'espletanda istruttoria”. Indi, ritenuta superflua la priva articolata, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è pacifica la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
*** 3.Quanto al regime di affidamento della prole, occorre richiamare, anzitutto, il principio generale sancito dall'ordinamento ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., secondo il quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole. Con riguardo al caso in esame, i figli minori vivono con la madre e, da quanto rappresentato nella relazione depositata dai Servizi Sociali in data 23/01/2023, i rapporti genitoriali sono apparsi equilibrati ed in armonia con le esigenze di crescita in un luogo salubre dei minori, descritti dagli assistenti sociali preposti “sereni nei confronti del procedimento in parola e nel loro contesto di vita”. Il Tribunale ritiene, dunque, congruo disporre l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
*** 4. Quanto al regime di frequentazione padre-figli minori, nulla osta alla conservazione del regime stabilito tra le parti in sede di separazione come viene espressamente richiesto. Quanto all'accompagnamento dei figli (ormai adolescenti) a scuola, qualora vi fosse la necessità di coinvolgere il genitore non collocatario, le parti lo concorderanno
2 liberamente, non essendo questo aspetto attinente in senso stretto al regime di frequentazione della prole.
*** 5. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., non occorre adottare alcuna statuizione in quanto già in sede di separazione i minori sono stati collocati altrove presso la madre.
*** 6. Per quanto concerne la contribuzione al mantenimento dei figli minori e Per_1
a carico di si evidenzia che, conformemente ai principi CP_1 Parte_1 costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso che in esame, dalle indagini tributarie condotte dalla Guarda di Finanza di Ottaviano (NA) è emerso che nell'anno di imposta 2021 ha prodotto un Parte_1 reddito pari ad euro 4.800,00 e nell'anno di imposta 2020 un reddito pari ad euro 2.000,00. Anche nelle ultime dichiarazioni dei redditi depositate figura la somma di€ 4.800. La relazione informativa, trasmessa in data 30/03/2023 riferisce lo stato di disoccupazione di parte ricorrente. Anche le dichiarazioni dei redditi depositate da ultimo censiscono soltanto questo reddito di € 4.800. Parte convenuta, invece, dichiara di sostenere un canone di locazione pari ad euro 515,00 mensili, cui si sommano i costi delle utenze. Ella, inoltre, non percepisce più il sostegno derivante dal reddito di cittadinanza né ha dichiarato di svolgere alcuna attività lavorativa. Alla luce delle risultanze emerse, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo al mantenimento della prole in euro 480,00 (240,00 euro per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a , entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla corresponsione nella Parte_2 misura del 50% del contributo alle spese extra-assegno, (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola - Prot. 556/2021).
*** 7. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile avanzata da , Parte_2 occorre preliminarmente sottolineare che all'assegno divorzile, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Parimenti, per il riconoscimento dell'assegno divorzile occorre considerare se la parte richiedente si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti. In tal caso l'assegno divorzile assume una funzione assistenziale
3 rimanendo operante il principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi anche dopo lo scioglimento del vincolo. Nel caso di specie, nessun presupposto per l'assegnazione dell'assegno è stato provato dalla ricorrente, tenuto conto della sua età (trentasette anni), la sua definitiva formazione professionale e l'assenza di una sperequazione delle capacità patrimoniali e reddituali tra le parti, stante lo stato di disoccupazione di parte ricorrente.
*** 8. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2819/2022, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 e , contratto in data 08/01/2011 in AN RO VE (NA) Parte_2 (regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AN RO VE (NA) atto di matrimonio n. 1, parte II, sezione A, anno 2011);
2) dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 CP_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, secondo le modalità stabilite in sede di separazione: Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week-end alterni, dall'uscita da scuola del sabato sino al lunedì mattina all'orario di ingresso in scuola. Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un numero di pomeriggi da concordarsi con la madre entro il martedì di ogni settimana, in base ai reciproci impegni lavorativi. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni o il giorno della Viglia o il Natale con il padre o con la madre, lo stesso si intende per la viglia di Capodanno e per il Capodanno, mentre per le vacanze estive i minori trascorreranno quindici (15) giorni consecutivi per luglio o agosto con un genitore e giorni quindici (15) con l'altro; i coniugi si impegnano a comunicare il luogo e i giorni di vacanza almeno un mese prima ed autorizzano sin d'ora i propri figli a trascorrere detto periodo feriale con l'altro genitore. Per le vacanze pasquali, per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà in ogni caso il criterio dell'alternanza annuale;
4) dispone che versi a la somma di € 480,00, (€ 240,00 Parte_1 Parte_2 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, e , Per_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli minori (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) rigetta la domanda di assegno divorzile di parte convenuta;
7) dichiara compensate le spese di lite;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN RO VE (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN RO VE (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
4 Così deciso in Nola in data 21/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2819 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Napolitano Antonio, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Caiazzo Fabio, come da procura in atti. convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate negli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/05/2022, parte ricorrente nato in Parte_1 CE (NA) il 15/09/1984, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_2 nata in TI (SA) il 24/02/1987, in data [...] in [...] (atto di matrimonio n. 1, parte II, sezione A, anno 2011), dalla cui unione nascevano due figli- nata il [...] a [...] e Persona_1 [...]
, nato il [...] a [...]-chiedeva disporsi la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parte ricorrente chiedeva, inoltre: -confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione quanto alla casa coniugale ed al regime di affidamento della prole;
-determinarsi in euro 450,00 la somma dovuta a titolo di mantenimento della prole da porsi a suo carico, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra-assegno.
1 Agli atti veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali di AN RO VE (NA) descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio, chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: -determinarsi in euro 200,00 l'assegno divorzile a carico di parte ricorrente;
-determinarsi in euro 1000,00 il contributo al mantenimento della prole a carico di parte ricorrente;
-disporsi l'obbligo di parte ricorrente di accompagnare ogni giorno i figli a scuola;
-confermarsi, nel resto, i provvedimenti assunti in sede di separazione. Il Presidente delegato, all'esito dell'udienza del 21/11/2022, rilevate le significative divergenze di deduzioni e richieste prospettate dalle parti, disponeva il rinvio della trattazione al fine di acquisire indagini della polizia tributaria di competenza, demandando, altresì, ai Servizi Sociali di Nola l'accertamento delle condizioni socio- ambientali caratterizzanti i minori. All'esito delle indagini disposte, il Presidente delegato pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“conferma le statuizioni di cui al decreto di omologa del 13.6.2018 Tribunale di Nola salve ulteriori determinazioni in corso dell'espletanda istruttoria”. Indi, ritenuta superflua la priva articolata, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è pacifica la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
*** 3.Quanto al regime di affidamento della prole, occorre richiamare, anzitutto, il principio generale sancito dall'ordinamento ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., secondo il quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole. Con riguardo al caso in esame, i figli minori vivono con la madre e, da quanto rappresentato nella relazione depositata dai Servizi Sociali in data 23/01/2023, i rapporti genitoriali sono apparsi equilibrati ed in armonia con le esigenze di crescita in un luogo salubre dei minori, descritti dagli assistenti sociali preposti “sereni nei confronti del procedimento in parola e nel loro contesto di vita”. Il Tribunale ritiene, dunque, congruo disporre l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
*** 4. Quanto al regime di frequentazione padre-figli minori, nulla osta alla conservazione del regime stabilito tra le parti in sede di separazione come viene espressamente richiesto. Quanto all'accompagnamento dei figli (ormai adolescenti) a scuola, qualora vi fosse la necessità di coinvolgere il genitore non collocatario, le parti lo concorderanno
2 liberamente, non essendo questo aspetto attinente in senso stretto al regime di frequentazione della prole.
*** 5. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., non occorre adottare alcuna statuizione in quanto già in sede di separazione i minori sono stati collocati altrove presso la madre.
*** 6. Per quanto concerne la contribuzione al mantenimento dei figli minori e Per_1
a carico di si evidenzia che, conformemente ai principi CP_1 Parte_1 costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso che in esame, dalle indagini tributarie condotte dalla Guarda di Finanza di Ottaviano (NA) è emerso che nell'anno di imposta 2021 ha prodotto un Parte_1 reddito pari ad euro 4.800,00 e nell'anno di imposta 2020 un reddito pari ad euro 2.000,00. Anche nelle ultime dichiarazioni dei redditi depositate figura la somma di€ 4.800. La relazione informativa, trasmessa in data 30/03/2023 riferisce lo stato di disoccupazione di parte ricorrente. Anche le dichiarazioni dei redditi depositate da ultimo censiscono soltanto questo reddito di € 4.800. Parte convenuta, invece, dichiara di sostenere un canone di locazione pari ad euro 515,00 mensili, cui si sommano i costi delle utenze. Ella, inoltre, non percepisce più il sostegno derivante dal reddito di cittadinanza né ha dichiarato di svolgere alcuna attività lavorativa. Alla luce delle risultanze emerse, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo al mantenimento della prole in euro 480,00 (240,00 euro per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a , entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla corresponsione nella Parte_2 misura del 50% del contributo alle spese extra-assegno, (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola - Prot. 556/2021).
*** 7. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile avanzata da , Parte_2 occorre preliminarmente sottolineare che all'assegno divorzile, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Parimenti, per il riconoscimento dell'assegno divorzile occorre considerare se la parte richiedente si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti. In tal caso l'assegno divorzile assume una funzione assistenziale
3 rimanendo operante il principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi anche dopo lo scioglimento del vincolo. Nel caso di specie, nessun presupposto per l'assegnazione dell'assegno è stato provato dalla ricorrente, tenuto conto della sua età (trentasette anni), la sua definitiva formazione professionale e l'assenza di una sperequazione delle capacità patrimoniali e reddituali tra le parti, stante lo stato di disoccupazione di parte ricorrente.
*** 8. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2819/2022, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 e , contratto in data 08/01/2011 in AN RO VE (NA) Parte_2 (regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AN RO VE (NA) atto di matrimonio n. 1, parte II, sezione A, anno 2011);
2) dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 CP_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, secondo le modalità stabilite in sede di separazione: Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week-end alterni, dall'uscita da scuola del sabato sino al lunedì mattina all'orario di ingresso in scuola. Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un numero di pomeriggi da concordarsi con la madre entro il martedì di ogni settimana, in base ai reciproci impegni lavorativi. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni o il giorno della Viglia o il Natale con il padre o con la madre, lo stesso si intende per la viglia di Capodanno e per il Capodanno, mentre per le vacanze estive i minori trascorreranno quindici (15) giorni consecutivi per luglio o agosto con un genitore e giorni quindici (15) con l'altro; i coniugi si impegnano a comunicare il luogo e i giorni di vacanza almeno un mese prima ed autorizzano sin d'ora i propri figli a trascorrere detto periodo feriale con l'altro genitore. Per le vacanze pasquali, per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà in ogni caso il criterio dell'alternanza annuale;
4) dispone che versi a la somma di € 480,00, (€ 240,00 Parte_1 Parte_2 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, e , Per_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli minori (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) rigetta la domanda di assegno divorzile di parte convenuta;
7) dichiara compensate le spese di lite;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN RO VE (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN RO VE (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
4 Così deciso in Nola in data 21/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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