TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4654 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA AR, nella causa iscritta al N. 14988/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. NICASTRO Parte_1
LA RM ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore,
- convenuto contumace -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
, qui dichiarata, condanna Controparte_1 parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 4.189,31, a titolo di indennità di maternità per il periodo dal
09/05/2023 al 3/10/2023, oltre gli accessori di legge, nonché ad attribuire alla stessa ricorrente il punteggio maturato per tutta la durata dell'incarico conferito
(9.05.2023-10.06.2023).
Condanna il al Controparte_1
pagamento in favore dell' della relativa contribuzione non prescritta. CP_2
Condanna il alla Controparte_1
rifusione, in favore di parte ricorrente e dell delle spese di lite, che liquida, CP_2
quanto alla ricorrente, in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovute come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. NICASTRO LA
RM, antistataria, e, quanto all' in complessivi € 1.000,00 per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico del convenuto
[...]
le spese di C.T.U. liquidate in separato Controparte_1
decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/12/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il deducendo: Controparte_1
“La ricorrente è docente precaria della scuola primaria alle dipendenze del
[...]
. In data 6 maggio 2023, la docente ha ricevuto per email una Controparte_1
convocazione presso la D.D.S. “F. Orestano” di Palermo per una supplenza su posto comune della scuola primaria, dal 9 maggio al 10 giugno 2023, di 24 ore settimanali (doc. n. 1). La proposta veniva accettata il giorno stesso (doc. n. 2) ma, essendo la ricorrente in stato di gravidanza a rischio, la stessa, il 9.05.2023, inviava alla scuola il relativo certificato medico dell'8.05.2023 (doc. n. 3) con il provvedimento di interdizione del 9.05.2023 dell'ASP di
Agrigento fino al 6.06.2023. Successivamente, la documentazione medica veniva integrata dalla docente con i successivi certificati medici e provvedimenti di interdizione obbligatoria senza soluzione di continuità alcuna fino al 21.07.2023, data di inizio della astensione obbligatoria essendo la data presunta del parto prevista per il 22.09.2023 (doc. n. 4-8).
In ogni caso la docente provvedeva a prendere servizio a scuola lo stesso 9.05.2023 mentre il contratto non veniva firmato non essendo ancora pronto.
Nel frattempo, l'Istituto scolastico, in data 16 maggio, trasmetteva per email alla docente l'assegnazione della supplenza (doc. n. 9) in sostituzione della docente per Persona_1
il numero di ore e per il periodo già indicato in convocazione (rectius: n. 24 ore dal 9 maggio al
10 giugno).
In data 29.06.2023 (doc. n. 10) la ricorrente inoltrava alla scuola la richiesta di liquidazione dell'indennità fuori nomina ex art. 24 D. lgs n. 151/2001 per il periodo successivo alla scadenza del contratto (dall'11.06.2023) fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria
(dal 22.07.2023). Indi trasmetteva all' il certificato di gravidanza (doc. n. 8bis). CP_2
Tuttavia, a distanza di settimane dalla presa di servizio, la ricorrente non riceveva il contratto per firma e si accorgeva che lo stesso non risultava nemmeno inserito nel sistema SIDI (area riservata del sito del in cui sono presenti applicazioni per la gestione Controparte_1
dell'organizzazione scolastica) e conseguentemente non solo non risultava nel sistema la supplenza ai fini dell'esplicazione degli effetti economici e giuridici, ma, ovviamente, non risultava né tanto meno veniva erogata, l'indennità di maternità. La sig.ra inoltrava, allora, il Parte_1
4.08.2023, lettera di sollecito alla D.D.S. “F. Orestano” (doc. n. 11), senza, tuttavia, che risultasse adempiuto quanto richiesto. Nel frattempo, in data 27.09.2023, la ricorrente partoriva ed il 6.10.2023, non risultando ancora sul sistema informatico SIDI la supplenza conferita dalla scuola, la stessa, per il tramite del proprio legale, inviava diffida (doc. n. 12) alla
D.D.S. “F. Orestano” nonché al all' Controparte_1 Controparte_3
ed alla , la quale ultima era l'unica a fornire una Controparte_4
formale risposta (doc. n. 13), seppur negando ogni responsabilità che attribuiva, invece, all'Istituto scolastico, asserendo: “In risposta alla sua pec del 02 ottobre 2023 si informa che i periodi contrattuali dal 09/05/2023 al 10/06/2023 e l'indennità di maternità dall'11/06/2023 non sono presenti sul e trattandosi di supplenze brevi e saltuarie la loro applicazione è di CP_5
esclusiva competenza dell'istituzione scolastica”. In sostanza, ad oggi nella posizione SIDI della ricorrente non risulta ancora la supplenza per cui è stata regolarmente convocata pertanto non risulta acquisito il punteggio né risultano gli effetti economici, tra cui l'indennità di maternità e la relativa contribuzione. È evidente che l' è gravemente inadempiente non Controparte_6
avendo adempiuto al compito allo stesso spettante di dare seguito a tutti gli adempimenti conseguenti all'incarico di supplenza conferito, confermato via email e per il quale la ricorrente ha pure firmato la presa di servizio e impedendo alla stessa di ricevere, per come sarebbe stato suo diritto, l'indennità di maternità per il periodo dal 9.05.2023 al 3.10.2023 allorquando ha poi ottenuto un nuovo incarico di supplenza. Invero, sarebbe spettato alla ricorrente percepire l'indennità di maternità pari al 100% della retribuzione durante tutta la vigenza del contratto di supplenza. Quindi percepire l'indennità di maternità fuori nomina per il periodo di interdizione obbligatoria fino al 21.07.2023, ed infine percepire l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria per tutte le settimane antecedenti e successive al parto del
27.09.2023, fino al 3.10.2023, atteso che, come già evidenziato, dal 4.10.2023 è poi subentrata una nuova docenza con un incarico conferito da altra istituzione scolastica. In esito ad istanza di accesso agli atti del 29.11.2023 (doc. n. 14) con la quale si richiedeva alla scuola copia della presa di servizio e del contratto, quest'ultima inviava solo il contratto (nel quale dava atto dell'impossibilità di inserirlo sul SIDI per problemi tecnici) e la ricevuta di convocazione
(doc. n. 15). Con nota di riscontro del 4.12.2023, veniva nuovamente richiesto il documento mancante (doc. n. 16)”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
ad ottenere gli effetti giuridici ed economici dell'incarico di supplenza conferito Parte_1
dalla D.D.S. “F. Orestano” di Palermo per il periodo 9.05.2023-10.06.2023 su posto comune per 24 ore settimanali;
- ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra ad Parte_1
ottenere l'indennità di maternità per il periodo dal 9.05.2023 fino al 4.10.2023 per come meglio specificato in ricorso, nonché di ottenere la relativa copertura contributiva come per legge;
- per l'effetto, condannare il e la D.D.. “F. Orestano” di Controparte_1
Palermo a corrispondere alla sig.ra l'indennità di maternità nella Parte_1
misura prevista dalla legge e dal CCNL scuola, per tutto il periodo dal 9.05.2023 fino al
4.10.2023, provvedendo alla relativa copertura contributiva, nonché ad attribuire alla stessa il punteggio maturato per tutta la durata dell'incarico conferito (9.05.2023-10.06.2023); in subordine, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al risarcimento del danno in forma specifica o, in ulteriore subordine, per equivalente, ossia con il pagamento di una somma pari alla misura dell'indennità di maternità cui avrebbe avuto diritto e versamento della contribuzione ordinaria e figurativa a carico dell'Amministrazione scolastica, per tutto il periodo che va dal conferimento della supplenza del 9.05.2023”.
Non si costituiva in giudizio il Controparte_1
, benché ritualmente citato, sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Integrato il contraddittorio, previa autorizzazione di questa giudice, si costituiva in giudizio l' aderendo alle richieste di parte ricorrente. CP_2
Con note depositate il 14/05/2025 parte ricorrente deduceva: “in data 18.04.2024 sono stati effettuati in favore della ricorrente n. 3 bonifici di euro 822,83, 1.299,21 e 1.299,21 corrispondenti rispettivamente ai cedolini paga emessi per i mesi di giugno 2023, luglio 2023 e agosto 2023 e rilevati su ”, chiedendo di detrarre dalle risultanze dei condivisi CP_5
calcoli del CTU le somme versate nelle more del giudizio dal MIM.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile, oltre che con l'esame della documentazione versata in atti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, nel caso di specie risulta documentalmente provato che, nonostante l'accettazione da parte della ricorrente dell'incarico di supplenza presso il D.D.S.
“F. Orestano”, per il periodo dal 9.05.2023 al 10.06.2023), l'Istituto scolastico abbia omesso di inserire il contratto sul sistema informatico SIDI, a causa di asseriti problemi tecnici.
È, altresì, documentato che, in conseguenza di detto errore, la ricorrente non ha percepito le somme a lei dovute a titolo di indennità di maternità dal 9.05.2023 al
10.06.2023, nonché nei successivi periodi di interdizione e astensione obbligatoria (sino al 3/10/2023), né ha ottenuto il punteggio derivante dall'incarico conferito, che sono certamente dovuti alla lavoratrice.
Passando alla quantificazione dell'indennità di maternità dovuta, relativa sia al periodo di astensione obbligatoria che a quello successivo, devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione in atti.
In particolare, il CTU ha così concluso: “Poiché l'astensione verificatasi durante la vigenza del contratto (dal 9 maggio al 6 giugno 2023) rientra proprio nella fattispecie prevista dal suddetto art. 17 (come si evince dai Provvedimenti dell sopra richiamati) ne Controparte_7
viene che la misura dell'indennità di maternità spettante alla ricorrente in detto periodo lavorativo corrisponde all'intera retribuzione cui avrebbe avuto diritto se la stessa avesse regolarmente effettuato la prestazione di docente di scuola primaria. Per il periodo successivo non lavorativo, dall'11 giugno al 3 ottobre 2023, la ricorrente ha maturato la c.d. indennità di maternità fuori nomina per la quale vale la norma generale di cui all'art. 22 della L..151/2001 che, come sopra accennato, commisura l'indennità in parola all'80% della retribuzione di riferimento” (…)
“Conseguentemente, l'indennità di maternità spettante alla ricorrente per il periodo dal 9 maggio al 3 ottobre 2023 è pari a € 8.632,48”.
Tuttavia, dal suddetto importo vanno detratte le somme corrisposte, in corso di causa, dal alla ricorrente per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2023, e CP_1
più specificamente: € 1.068,61 per il mese di giugno 2023, euro 1.687,28 per il mese di luglio 2023 ed euro 1.687,28 per il mese di agosto 2023. Il MIM così operando – vedi cedolini stipendiali allegati in atti dalla ricorrente – ha riconosciuto la nomina a tempo determinato in questione, dalla quale derivano i diritti della ricorrente a quanto richiesto in ricorso, solo parzialmente riconosciuti dall'Amministrazione in corso di causa.
Dall'importo capitale così calcolato dal CTU di € 8.632,48 vanno detratti quindi
€ 4.443,17 corrisposti e il convenuto deve essere condannato al CP_1
pagamento della residua somma di € 4.189,31, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Alla nomina della ricorrente per il periodo predetto – anche se la ricorrente non prestò di fatto il servizio perché in astensione per maternità – consegue il diritto, oltre che a percepire l'indennità come sopra quantificata, al riconoscimento del relativo punteggio del servizio.
La domanda va così accolta come in parte dispositiva.
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate e distratte in parte dispositiva, e quelle dell' seguono la soccombenza del CP_2 Controparte_1
, così come le spese di CTU separatamente liquidate.
[...]
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 4/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025.
La Giudice
LA AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA AR, nella causa iscritta al N. 14988/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. NICASTRO Parte_1
LA RM ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore,
- convenuto contumace -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
, qui dichiarata, condanna Controparte_1 parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 4.189,31, a titolo di indennità di maternità per il periodo dal
09/05/2023 al 3/10/2023, oltre gli accessori di legge, nonché ad attribuire alla stessa ricorrente il punteggio maturato per tutta la durata dell'incarico conferito
(9.05.2023-10.06.2023).
Condanna il al Controparte_1
pagamento in favore dell' della relativa contribuzione non prescritta. CP_2
Condanna il alla Controparte_1
rifusione, in favore di parte ricorrente e dell delle spese di lite, che liquida, CP_2
quanto alla ricorrente, in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovute come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. NICASTRO LA
RM, antistataria, e, quanto all' in complessivi € 1.000,00 per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico del convenuto
[...]
le spese di C.T.U. liquidate in separato Controparte_1
decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/12/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il deducendo: Controparte_1
“La ricorrente è docente precaria della scuola primaria alle dipendenze del
[...]
. In data 6 maggio 2023, la docente ha ricevuto per email una Controparte_1
convocazione presso la D.D.S. “F. Orestano” di Palermo per una supplenza su posto comune della scuola primaria, dal 9 maggio al 10 giugno 2023, di 24 ore settimanali (doc. n. 1). La proposta veniva accettata il giorno stesso (doc. n. 2) ma, essendo la ricorrente in stato di gravidanza a rischio, la stessa, il 9.05.2023, inviava alla scuola il relativo certificato medico dell'8.05.2023 (doc. n. 3) con il provvedimento di interdizione del 9.05.2023 dell'ASP di
Agrigento fino al 6.06.2023. Successivamente, la documentazione medica veniva integrata dalla docente con i successivi certificati medici e provvedimenti di interdizione obbligatoria senza soluzione di continuità alcuna fino al 21.07.2023, data di inizio della astensione obbligatoria essendo la data presunta del parto prevista per il 22.09.2023 (doc. n. 4-8).
In ogni caso la docente provvedeva a prendere servizio a scuola lo stesso 9.05.2023 mentre il contratto non veniva firmato non essendo ancora pronto.
Nel frattempo, l'Istituto scolastico, in data 16 maggio, trasmetteva per email alla docente l'assegnazione della supplenza (doc. n. 9) in sostituzione della docente per Persona_1
il numero di ore e per il periodo già indicato in convocazione (rectius: n. 24 ore dal 9 maggio al
10 giugno).
In data 29.06.2023 (doc. n. 10) la ricorrente inoltrava alla scuola la richiesta di liquidazione dell'indennità fuori nomina ex art. 24 D. lgs n. 151/2001 per il periodo successivo alla scadenza del contratto (dall'11.06.2023) fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria
(dal 22.07.2023). Indi trasmetteva all' il certificato di gravidanza (doc. n. 8bis). CP_2
Tuttavia, a distanza di settimane dalla presa di servizio, la ricorrente non riceveva il contratto per firma e si accorgeva che lo stesso non risultava nemmeno inserito nel sistema SIDI (area riservata del sito del in cui sono presenti applicazioni per la gestione Controparte_1
dell'organizzazione scolastica) e conseguentemente non solo non risultava nel sistema la supplenza ai fini dell'esplicazione degli effetti economici e giuridici, ma, ovviamente, non risultava né tanto meno veniva erogata, l'indennità di maternità. La sig.ra inoltrava, allora, il Parte_1
4.08.2023, lettera di sollecito alla D.D.S. “F. Orestano” (doc. n. 11), senza, tuttavia, che risultasse adempiuto quanto richiesto. Nel frattempo, in data 27.09.2023, la ricorrente partoriva ed il 6.10.2023, non risultando ancora sul sistema informatico SIDI la supplenza conferita dalla scuola, la stessa, per il tramite del proprio legale, inviava diffida (doc. n. 12) alla
D.D.S. “F. Orestano” nonché al all' Controparte_1 Controparte_3
ed alla , la quale ultima era l'unica a fornire una Controparte_4
formale risposta (doc. n. 13), seppur negando ogni responsabilità che attribuiva, invece, all'Istituto scolastico, asserendo: “In risposta alla sua pec del 02 ottobre 2023 si informa che i periodi contrattuali dal 09/05/2023 al 10/06/2023 e l'indennità di maternità dall'11/06/2023 non sono presenti sul e trattandosi di supplenze brevi e saltuarie la loro applicazione è di CP_5
esclusiva competenza dell'istituzione scolastica”. In sostanza, ad oggi nella posizione SIDI della ricorrente non risulta ancora la supplenza per cui è stata regolarmente convocata pertanto non risulta acquisito il punteggio né risultano gli effetti economici, tra cui l'indennità di maternità e la relativa contribuzione. È evidente che l' è gravemente inadempiente non Controparte_6
avendo adempiuto al compito allo stesso spettante di dare seguito a tutti gli adempimenti conseguenti all'incarico di supplenza conferito, confermato via email e per il quale la ricorrente ha pure firmato la presa di servizio e impedendo alla stessa di ricevere, per come sarebbe stato suo diritto, l'indennità di maternità per il periodo dal 9.05.2023 al 3.10.2023 allorquando ha poi ottenuto un nuovo incarico di supplenza. Invero, sarebbe spettato alla ricorrente percepire l'indennità di maternità pari al 100% della retribuzione durante tutta la vigenza del contratto di supplenza. Quindi percepire l'indennità di maternità fuori nomina per il periodo di interdizione obbligatoria fino al 21.07.2023, ed infine percepire l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria per tutte le settimane antecedenti e successive al parto del
27.09.2023, fino al 3.10.2023, atteso che, come già evidenziato, dal 4.10.2023 è poi subentrata una nuova docenza con un incarico conferito da altra istituzione scolastica. In esito ad istanza di accesso agli atti del 29.11.2023 (doc. n. 14) con la quale si richiedeva alla scuola copia della presa di servizio e del contratto, quest'ultima inviava solo il contratto (nel quale dava atto dell'impossibilità di inserirlo sul SIDI per problemi tecnici) e la ricevuta di convocazione
(doc. n. 15). Con nota di riscontro del 4.12.2023, veniva nuovamente richiesto il documento mancante (doc. n. 16)”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
ad ottenere gli effetti giuridici ed economici dell'incarico di supplenza conferito Parte_1
dalla D.D.S. “F. Orestano” di Palermo per il periodo 9.05.2023-10.06.2023 su posto comune per 24 ore settimanali;
- ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra ad Parte_1
ottenere l'indennità di maternità per il periodo dal 9.05.2023 fino al 4.10.2023 per come meglio specificato in ricorso, nonché di ottenere la relativa copertura contributiva come per legge;
- per l'effetto, condannare il e la D.D.. “F. Orestano” di Controparte_1
Palermo a corrispondere alla sig.ra l'indennità di maternità nella Parte_1
misura prevista dalla legge e dal CCNL scuola, per tutto il periodo dal 9.05.2023 fino al
4.10.2023, provvedendo alla relativa copertura contributiva, nonché ad attribuire alla stessa il punteggio maturato per tutta la durata dell'incarico conferito (9.05.2023-10.06.2023); in subordine, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al risarcimento del danno in forma specifica o, in ulteriore subordine, per equivalente, ossia con il pagamento di una somma pari alla misura dell'indennità di maternità cui avrebbe avuto diritto e versamento della contribuzione ordinaria e figurativa a carico dell'Amministrazione scolastica, per tutto il periodo che va dal conferimento della supplenza del 9.05.2023”.
Non si costituiva in giudizio il Controparte_1
, benché ritualmente citato, sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Integrato il contraddittorio, previa autorizzazione di questa giudice, si costituiva in giudizio l' aderendo alle richieste di parte ricorrente. CP_2
Con note depositate il 14/05/2025 parte ricorrente deduceva: “in data 18.04.2024 sono stati effettuati in favore della ricorrente n. 3 bonifici di euro 822,83, 1.299,21 e 1.299,21 corrispondenti rispettivamente ai cedolini paga emessi per i mesi di giugno 2023, luglio 2023 e agosto 2023 e rilevati su ”, chiedendo di detrarre dalle risultanze dei condivisi CP_5
calcoli del CTU le somme versate nelle more del giudizio dal MIM.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile, oltre che con l'esame della documentazione versata in atti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, nel caso di specie risulta documentalmente provato che, nonostante l'accettazione da parte della ricorrente dell'incarico di supplenza presso il D.D.S.
“F. Orestano”, per il periodo dal 9.05.2023 al 10.06.2023), l'Istituto scolastico abbia omesso di inserire il contratto sul sistema informatico SIDI, a causa di asseriti problemi tecnici.
È, altresì, documentato che, in conseguenza di detto errore, la ricorrente non ha percepito le somme a lei dovute a titolo di indennità di maternità dal 9.05.2023 al
10.06.2023, nonché nei successivi periodi di interdizione e astensione obbligatoria (sino al 3/10/2023), né ha ottenuto il punteggio derivante dall'incarico conferito, che sono certamente dovuti alla lavoratrice.
Passando alla quantificazione dell'indennità di maternità dovuta, relativa sia al periodo di astensione obbligatoria che a quello successivo, devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione in atti.
In particolare, il CTU ha così concluso: “Poiché l'astensione verificatasi durante la vigenza del contratto (dal 9 maggio al 6 giugno 2023) rientra proprio nella fattispecie prevista dal suddetto art. 17 (come si evince dai Provvedimenti dell sopra richiamati) ne Controparte_7
viene che la misura dell'indennità di maternità spettante alla ricorrente in detto periodo lavorativo corrisponde all'intera retribuzione cui avrebbe avuto diritto se la stessa avesse regolarmente effettuato la prestazione di docente di scuola primaria. Per il periodo successivo non lavorativo, dall'11 giugno al 3 ottobre 2023, la ricorrente ha maturato la c.d. indennità di maternità fuori nomina per la quale vale la norma generale di cui all'art. 22 della L..151/2001 che, come sopra accennato, commisura l'indennità in parola all'80% della retribuzione di riferimento” (…)
“Conseguentemente, l'indennità di maternità spettante alla ricorrente per il periodo dal 9 maggio al 3 ottobre 2023 è pari a € 8.632,48”.
Tuttavia, dal suddetto importo vanno detratte le somme corrisposte, in corso di causa, dal alla ricorrente per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2023, e CP_1
più specificamente: € 1.068,61 per il mese di giugno 2023, euro 1.687,28 per il mese di luglio 2023 ed euro 1.687,28 per il mese di agosto 2023. Il MIM così operando – vedi cedolini stipendiali allegati in atti dalla ricorrente – ha riconosciuto la nomina a tempo determinato in questione, dalla quale derivano i diritti della ricorrente a quanto richiesto in ricorso, solo parzialmente riconosciuti dall'Amministrazione in corso di causa.
Dall'importo capitale così calcolato dal CTU di € 8.632,48 vanno detratti quindi
€ 4.443,17 corrisposti e il convenuto deve essere condannato al CP_1
pagamento della residua somma di € 4.189,31, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Alla nomina della ricorrente per il periodo predetto – anche se la ricorrente non prestò di fatto il servizio perché in astensione per maternità – consegue il diritto, oltre che a percepire l'indennità come sopra quantificata, al riconoscimento del relativo punteggio del servizio.
La domanda va così accolta come in parte dispositiva.
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate e distratte in parte dispositiva, e quelle dell' seguono la soccombenza del CP_2 Controparte_1
, così come le spese di CTU separatamente liquidate.
[...]
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 4/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025.
La Giudice
LA AR