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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25745/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Portici alla Parte_1 via Diaz 58 presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide CP_1
De Gasperi 55 unitamente all'avv. Mauro Elberti dal quale è rappresentato e difeso come in atti resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2024 si opponeva al Parte_1 provvedimento con il quale l' le aveva richiesto la restituzione della somma di euro CP_1
11.699,64 erogate a titolo di reddito di cittadinanza, restituzione richiesta con la seguente motivazione “ Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del
DPCM 159/2013”.
Esponeva che aveva chiesto in sede amministrativa il riesame della fattispecie perché ella in data 30 marzo 2021 aveva operato un cambio di residenza da San Lorenzo (BN) ove conviveva con la sua famiglia di origine a Napoli, ma il Comune di Napoli aveva accolto la richiesta solo in data 12 dicembre 2022.
Si costituiva l' chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda. CP_1
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa. Il ricorso non può essere accolto.
E' pacifico tra le parti che nella domanda di reddito di cittadinanza la ricorrente ha dichiarato di essere unico componente il nucleo familiare ai fini Isee, mentre dalla documentazione in atti risulta che ella sino al dicembre 2022 risultava risiedere ancora in San EL (Bn) unitamente ad altri soggetti, con la conseguenza che la ha presentato una Parte_1 dichiarazione non veritiera che impone la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 4, decreto legge 4/2019.
Alcun rilievo assumono in questa sede gli asseriti ritardi del nel lavorare Controparte_2 il cambio di residenza dal momento che la avrebbe dovuto attendere l'esito dei Parte_1 controlli e l'effettivo cambio di residenza e non poteva certo rendere dichiarazioni non veritiere.
Non può che rigettarsi il ricorso, anche se una complessiva valutazione della vicenda e la considerazione che risulta in atti comunque un contratto di locazione con decorrenza 1 marzo
2021, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso
Dichiara interamente compensate le spese di lite
- Così deciso in Napoli,
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25745/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Portici alla Parte_1 via Diaz 58 presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide CP_1
De Gasperi 55 unitamente all'avv. Mauro Elberti dal quale è rappresentato e difeso come in atti resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2024 si opponeva al Parte_1 provvedimento con il quale l' le aveva richiesto la restituzione della somma di euro CP_1
11.699,64 erogate a titolo di reddito di cittadinanza, restituzione richiesta con la seguente motivazione “ Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del
DPCM 159/2013”.
Esponeva che aveva chiesto in sede amministrativa il riesame della fattispecie perché ella in data 30 marzo 2021 aveva operato un cambio di residenza da San Lorenzo (BN) ove conviveva con la sua famiglia di origine a Napoli, ma il Comune di Napoli aveva accolto la richiesta solo in data 12 dicembre 2022.
Si costituiva l' chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda. CP_1
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa. Il ricorso non può essere accolto.
E' pacifico tra le parti che nella domanda di reddito di cittadinanza la ricorrente ha dichiarato di essere unico componente il nucleo familiare ai fini Isee, mentre dalla documentazione in atti risulta che ella sino al dicembre 2022 risultava risiedere ancora in San EL (Bn) unitamente ad altri soggetti, con la conseguenza che la ha presentato una Parte_1 dichiarazione non veritiera che impone la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 4, decreto legge 4/2019.
Alcun rilievo assumono in questa sede gli asseriti ritardi del nel lavorare Controparte_2 il cambio di residenza dal momento che la avrebbe dovuto attendere l'esito dei Parte_1 controlli e l'effettivo cambio di residenza e non poteva certo rendere dichiarazioni non veritiere.
Non può che rigettarsi il ricorso, anche se una complessiva valutazione della vicenda e la considerazione che risulta in atti comunque un contratto di locazione con decorrenza 1 marzo
2021, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso
Dichiara interamente compensate le spese di lite
- Così deciso in Napoli,
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio