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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6038 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 248/2025 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352, ultimo comma,
c.p.c., all'udienza del 12.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), già rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado e valevole anche per il presente grado di appello, dall'avv. PAOLO BONALUME (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio, sito in Milano al C.so Magenta n. 84;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA , in persona de Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in forza della delibera della Giunta Comunale n. 53 del
9.4.2025 e giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
UA LI (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio, sito in Ariano Irpino alla via Tucci n. 21;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1159/2024, pubblicata il 12.6.2024, il Tribunale di Benevento rigettava la Part domanda proposta dalla (d'ora innanzi solo ) nei confronti del Parte_2
per ottenere il pagamento dell'importo di € 26.920,89, Controparte_1 per sorte capitale, relative alle fatture cedutele da “EDISON ENERGIA” S.p.A., “ENI” S.p.A. e oltre interessi di mora maturati e maturandi ex artt. 2 e 5 d.lgs. Controparte_2
231/2002, interessi anatocistici maturati sui predetti interessi moratori ed € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/12; nonché per ottenere la corresponsione degli ulteriori interessi moratori maturati sino al pagamento della sorte capitale tardivamente corrisposta per fatture diverse rispetto a quelle costituenti il capitale inizialmente richiesto, accogliendo l'eccezione preliminare della convenuta per cui “…l'attrice nulla aveva dedotto circa l'esistenza dei contratti di somministrazione in forma scritta, né aveva riportato gli elementi essenziali delle presunte pattuizioni (oggetto e modalità delle prestazioni e dei pagamenti, costi fissi e variabili, calcolo degli interessi e quant'altro) e neppure quelli specificamente richiesti
a pena di nullità dalle norme sulla contabilità pubblica…”. Dichiarava, invece, improponibile la domanda subordinata di pagamento del medesimo importo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., ritenendo carente il requisito della sussidiarietà.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 13.1.2025, ha proposto appello la Part
la quale, richiamando la propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da
“EDISON ENERGIA” S.p.A., “ENI” e ” nei confronti del Pt_2 CP_2 Pt_2 appellato, con il primo motivo di gravame, ha lamentato la censurabilità della sentenza
CP_1 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, in contrasto con quanto disposto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU, che il sottostante contratto tra le società fornitrici cedenti i crediti e il avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam. Con il
CP_1 secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'errore compito dal primo giudice per aver ritenuto che la prova del contratto tra le società fornitrici (cedenti) e il (ceduto) avrebbe dovuto essere
CP_1 fornita esclusivamente mediante la relativa produzione in giudizio del contratto scritto e non anche mediante con equipollenti (es. riconoscimento del avvenuto attraverso il recepimento delle
CP_1 prestazioni e la mancata contestazione delle fatture) o comportamenti concludenti. Con il terzo motivo di gravame, infine, ha fatto valere l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha valutato, ai fini della prova dell'esistenza di un valido rapporto tra cedente e cessionaria, che il comportamento giudiziale e stragiudiziale del abbia costituito una “ratifica per fatti
CP_1 concludenti”.
Costituendosi in giudizio, il appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
2 della sentenza impugnata per le molteplici ragioni esposte nella comparsa, con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 12.11.2025, il giudice istruttore, sulla base della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali depositate dalle parti, ha riservato la decisione della causa al collegio e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto che non risulta formulato nessuno specifico motivo di appello in ordine alla dichiarata improponibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento per mancanza del requisito della sussidiarietà, di talché la statuizione emessa sul punto dal Tribunale deve ritenersi passata in giudicato.
Nel merito, i tre motivi proposti, da esaminarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito brevemente illustrate.
Va, innanzitutto, rilevato che non merita accoglimento la doglianza inerente alla non necessarietà della forma negoziale scritta per violazione delle disposizioni di cui alle direttive comunitarie n.
2000/35/EC (recepita dall'Italia con il d.lgs. n. 231/02) e n. 2011/7/EU, atteso che in esse non risulta statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la Pubblica
Amministrazione e alla prova necessaria a dimostrare l'esistenza dei contratti stessi: tali norme, infatti, hanno statuito esclusivamente sulle conseguenze dell'inadempimento e non anche sulla forma che deve rivestire l'atto negoziale tra le parti.
La richiesta dell'appellante, formulata nell'atto di citazione in appello, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana invocata e le direttive richiamate risulta, di conseguenza, infondata.
Essa, in ogni caso, risulta anche inammissibile, non vertendosi in materia di violazione del diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. n. 19883/2019). Peraltro, non può sottacersi che il rinvio pregiudiziale è finalizzato ad ottenere una pronuncia della CGUE sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, risolvendosi in un quesito sull'applicazione dello stesso, mentre nella specie la richiesta sembra volta ad ottenere dalla CGUE una decisione sulla conformità delle norme italiane che prescrivono la forma scritta per la conclusione dei contratti con le PP.AA. Inoltre, poiché la Corte d'Appello adita non è organo di ultima istanza, non sussiste neppure l'obbligo ex art. 267, comma 3, TFUE di sollevare la questione.
Parimenti prive di pregio sono le doglianze relative alla possibilità (erroneamente non considerata dal primo giudice) di fornire la prova dell'esistenza di un valido rapporto tra cedente e cessionaria pubblica amministrazione, anche attraverso prove equipollenti (es., svolgimento regolare, mai contestato, delle prestazioni ed emissione delle relative fatture), nonché mediante la valutazione dei comportamenti processuali ed extraprocessuali del i quali integravano una CP_1
3 “ratifica per fatti concludenti”.
Osserva la Corte che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità della forma scritta del contratto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sia di questa Corte che della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass.
638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass., 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018).
Si ribadisce, altresì, che la prova della stipula del contratto non può certamente essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali del appellato, non CP_1 potendo da tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è, poi, l'indicazione sulla fattura del CIG – Codice Identificativo Gara, posto che detto codice è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto
4 scritto.
Alla luce dei motivi di appello formulati, deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione del
Tribunale, che ha ritenuto non remunerabili le prestazioni rese da “EDISON ENERGIA” S.p.A.,
“ENI” S.p.A. e in favore del appellato, in mancanza di prova Controparte_2 CP_1 della sottoscrizione del contratto scritto.
Dal rigetto dei motivi di appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della
[...] alla rifusione in favore dell'appellato , liquidate negli Parte_1 Controparte_1 importi indicati in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento stante la non complessità delle questioni affrontate e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1159/2024 pubblicata il 12.6.2024, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore del le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 248/2025 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352, ultimo comma,
c.p.c., all'udienza del 12.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), già rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado e valevole anche per il presente grado di appello, dall'avv. PAOLO BONALUME (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio, sito in Milano al C.so Magenta n. 84;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA , in persona de Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in forza della delibera della Giunta Comunale n. 53 del
9.4.2025 e giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
UA LI (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio, sito in Ariano Irpino alla via Tucci n. 21;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1159/2024, pubblicata il 12.6.2024, il Tribunale di Benevento rigettava la Part domanda proposta dalla (d'ora innanzi solo ) nei confronti del Parte_2
per ottenere il pagamento dell'importo di € 26.920,89, Controparte_1 per sorte capitale, relative alle fatture cedutele da “EDISON ENERGIA” S.p.A., “ENI” S.p.A. e oltre interessi di mora maturati e maturandi ex artt. 2 e 5 d.lgs. Controparte_2
231/2002, interessi anatocistici maturati sui predetti interessi moratori ed € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/12; nonché per ottenere la corresponsione degli ulteriori interessi moratori maturati sino al pagamento della sorte capitale tardivamente corrisposta per fatture diverse rispetto a quelle costituenti il capitale inizialmente richiesto, accogliendo l'eccezione preliminare della convenuta per cui “…l'attrice nulla aveva dedotto circa l'esistenza dei contratti di somministrazione in forma scritta, né aveva riportato gli elementi essenziali delle presunte pattuizioni (oggetto e modalità delle prestazioni e dei pagamenti, costi fissi e variabili, calcolo degli interessi e quant'altro) e neppure quelli specificamente richiesti
a pena di nullità dalle norme sulla contabilità pubblica…”. Dichiarava, invece, improponibile la domanda subordinata di pagamento del medesimo importo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., ritenendo carente il requisito della sussidiarietà.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 13.1.2025, ha proposto appello la Part
la quale, richiamando la propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da
“EDISON ENERGIA” S.p.A., “ENI” e ” nei confronti del Pt_2 CP_2 Pt_2 appellato, con il primo motivo di gravame, ha lamentato la censurabilità della sentenza
CP_1 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, in contrasto con quanto disposto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU, che il sottostante contratto tra le società fornitrici cedenti i crediti e il avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam. Con il
CP_1 secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'errore compito dal primo giudice per aver ritenuto che la prova del contratto tra le società fornitrici (cedenti) e il (ceduto) avrebbe dovuto essere
CP_1 fornita esclusivamente mediante la relativa produzione in giudizio del contratto scritto e non anche mediante con equipollenti (es. riconoscimento del avvenuto attraverso il recepimento delle
CP_1 prestazioni e la mancata contestazione delle fatture) o comportamenti concludenti. Con il terzo motivo di gravame, infine, ha fatto valere l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha valutato, ai fini della prova dell'esistenza di un valido rapporto tra cedente e cessionaria, che il comportamento giudiziale e stragiudiziale del abbia costituito una “ratifica per fatti
CP_1 concludenti”.
Costituendosi in giudizio, il appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
2 della sentenza impugnata per le molteplici ragioni esposte nella comparsa, con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 12.11.2025, il giudice istruttore, sulla base della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali depositate dalle parti, ha riservato la decisione della causa al collegio e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto che non risulta formulato nessuno specifico motivo di appello in ordine alla dichiarata improponibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento per mancanza del requisito della sussidiarietà, di talché la statuizione emessa sul punto dal Tribunale deve ritenersi passata in giudicato.
Nel merito, i tre motivi proposti, da esaminarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito brevemente illustrate.
Va, innanzitutto, rilevato che non merita accoglimento la doglianza inerente alla non necessarietà della forma negoziale scritta per violazione delle disposizioni di cui alle direttive comunitarie n.
2000/35/EC (recepita dall'Italia con il d.lgs. n. 231/02) e n. 2011/7/EU, atteso che in esse non risulta statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la Pubblica
Amministrazione e alla prova necessaria a dimostrare l'esistenza dei contratti stessi: tali norme, infatti, hanno statuito esclusivamente sulle conseguenze dell'inadempimento e non anche sulla forma che deve rivestire l'atto negoziale tra le parti.
La richiesta dell'appellante, formulata nell'atto di citazione in appello, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana invocata e le direttive richiamate risulta, di conseguenza, infondata.
Essa, in ogni caso, risulta anche inammissibile, non vertendosi in materia di violazione del diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. n. 19883/2019). Peraltro, non può sottacersi che il rinvio pregiudiziale è finalizzato ad ottenere una pronuncia della CGUE sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, risolvendosi in un quesito sull'applicazione dello stesso, mentre nella specie la richiesta sembra volta ad ottenere dalla CGUE una decisione sulla conformità delle norme italiane che prescrivono la forma scritta per la conclusione dei contratti con le PP.AA. Inoltre, poiché la Corte d'Appello adita non è organo di ultima istanza, non sussiste neppure l'obbligo ex art. 267, comma 3, TFUE di sollevare la questione.
Parimenti prive di pregio sono le doglianze relative alla possibilità (erroneamente non considerata dal primo giudice) di fornire la prova dell'esistenza di un valido rapporto tra cedente e cessionaria pubblica amministrazione, anche attraverso prove equipollenti (es., svolgimento regolare, mai contestato, delle prestazioni ed emissione delle relative fatture), nonché mediante la valutazione dei comportamenti processuali ed extraprocessuali del i quali integravano una CP_1
3 “ratifica per fatti concludenti”.
Osserva la Corte che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità della forma scritta del contratto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sia di questa Corte che della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass.
638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass., 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018).
Si ribadisce, altresì, che la prova della stipula del contratto non può certamente essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali del appellato, non CP_1 potendo da tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è, poi, l'indicazione sulla fattura del CIG – Codice Identificativo Gara, posto che detto codice è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto
4 scritto.
Alla luce dei motivi di appello formulati, deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione del
Tribunale, che ha ritenuto non remunerabili le prestazioni rese da “EDISON ENERGIA” S.p.A.,
“ENI” S.p.A. e in favore del appellato, in mancanza di prova Controparte_2 CP_1 della sottoscrizione del contratto scritto.
Dal rigetto dei motivi di appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della
[...] alla rifusione in favore dell'appellato , liquidate negli Parte_1 Controparte_1 importi indicati in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento stante la non complessità delle questioni affrontate e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1159/2024 pubblicata il 12.6.2024, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore del le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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