Art. 9.
Alle spese di cui ai capitoli n. 1209, n. 1462, n. 1271 e n. 1281 rispettivamente degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', si applicano per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
Alle spese di cui ai capitoli n. 1209, n. 1462, n. 1271 e n. 1281 rispettivamente degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', si applicano per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.