Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1110/2022 R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 180/2022 emesso dal Tribunale di TT il 4 giugno 2022 e notificato il 18 giugno 2022”;
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
IE TT (ME), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
AT FI, presso il cui studio, sito in San IE TT (ME), via I
Maggio n. 32, è elettivamente domiciliata;
Attrice opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1
legale in Lecce, via LO n. 38 ( Partita I.V.A. n. ), non in proprio P.IVA_1
ma nella qualità di mandataria di con sede legale in Milano, via CP_2
1 San Prospero n. 4, (Partita Iva, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano – ON – ZA – LO al n. ), P.IVA_2
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Cristian Sgaramella ed elettivamente domiciliata presso lo Studio PwC TLS Avvocati e
Commercialisti, sito in Bari, viale Papa Pio XII n. 60;
Convenuta opposta -
Conclusioni: all'udienza del 9-06-2025, svoltasi, come da decreto del 2-05-
2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”
e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 28-7-2022, Pt_1
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 180/2022
[...]
emesso dal Tribunale di TT il 4 giugno 2022 e notificato il 18 giugno 2022,
con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di e, per CP_1
essa, della somma complessiva di € 38.623,61, oltre interessi come CP_2
da domanda, nonché spese della procedura pari ad € 286,00 ed € 1.305,00
per compensi “…in virtù di un contratto di apertura del conto corrente bancario n. 9342 e di affidamenti utilizzabili mediante apertura di credito regolate in conto corrente per €. 10.000,00 e per €. 30.000,00. Oltre ad un residuo debito per rate insolute relative ad un contratto di finanziamento a medio lungo termine n.
2 741744119, originariamente stipulati con la Banca Monte dei Paschi di Siena”
(pag. 2 citazione).
Per i motivi articolati nell'atto introduttivo, l'opponente chiedeva all'intestato Tribunale di “accogliere la presente opposizione e, conseguentemente,
revocare il decreto ingiuntivo opposto o, come meglio, dichiararlo privo d'effetti. Nel
merito, ritenere e dichiarare che le somme ingiunte non sono dovute per i motivi sopra esposti, per la carenza di prova e per l'assoluta indeterminatezza dell'ammontare delle somme ingiustamente pretese. Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta a titolo di interessi per violazione della legge 108/1996.
Ritenere e dichiarare la nullità della clausola contrattuale che nei contratti di apertura di credito ha previsto la commissione di massimo scoperto. Ritenere e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità del contratto di mutuo-finanziamento. In
subordine, ritenere e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità delle clausole riportate nella documentazione depositata da controparte”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22-12-2022, si costituiva in giudizio nella qualità di mandataria di CP_1 CP_2
instando per “IN VIA PRELIMINARE 1) munire il decreto ingiuntivo n.
180/2022, pubblicato il 04 giugno 2022 dal Tribunale di TT, in persona del
Giudice Dott.ssa Rosalia Russo Femminella, nel procedimento monitorio R.G.
538/2022, della provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648
c.p.c., non essendo la opposizione de qua fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, previa pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si chiede di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto
3 procedimento. IN VIA PRINCIPALE 3) rigettare ciascuna e tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 180/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo. IN VIA ESTRAMAMENTE SUBORDINATA 4)
condannare al pagamento in favore dell'opposta di tutte le Parte_1
somme che saranno riconosciute, comunque, dovute anche nell'ipotesi denegata di parziale accoglimento dell'opposizione. IN OGNI CASO 5) condannare Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
[...]
All'udienza del 9-01-2023, fissata per la prima comparizione delle parti, il
G.I., con ordinanza di pari data, premettendo che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto richiede non solo che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ma anche che sussista una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito, nel senso che occorre l'esistenza di una prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito;
tale
"adeguatezza" si ha quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione oppure quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione, o, infine, quando - pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario – non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (Tribunale Rimini 23 maggio 2018). Prima facie ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione, allo stato degli atti, con riferimento all'eccezione dell'opponente, rubricata “Difetto di legittimazione attiva” tale prova non risulta raggiunta, non risultando prodotto in atti il contratto di cessione.
Invero, parte opposta assume di aver acquisito il credito per intervenuta cessione,
tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “L'adempimento della pubblicazione
4 sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b.,
individuati solo in via generica, per categorie, come di norma avviene in questi casi,
non è di per se stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa. La pubblicazione in Gazzetta
ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta” (Tribunale Avezzano, 20/04/2021). Nella specie,– sempre ad un sommario esame – non si ritengono inoltre sufficienti le indicazioni di cui a pag. 6 e
7 della comparsa di parte opposta. A ciò si aggiunga la necessità di adeguato approfondimento dell'eccezione dell'opponente relativa alla dedotta incertezza sull'ammontare del capitale e degli interessi. Va, pertanto, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Rilevato che la controversia rientra fra quelle indicate dall'art. 5, comma 1 bis, ex D. Lgs.vo
28/2010 (contratti bancari) per le quali è necessario il previo esperimento della procedura di mediazione che non risulta essere stata avviata, posto che il procedimento di mediazione non è obbligatorio e, pertanto, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tra gli altri: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 4,
D.Lgs. 28/2010), va assegnato all'opposto (Cassazione Civile, Sezioni Unite,
sentenza 18 settembre 2020, n. 19596) il termine di legge per avviare la procedura di mediazione”, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava a parte opposta termine di giorni 15 per avviare la procedura di mediazione, rinviando, per l'eventuale prosecuzione del giudizio, all'udienza del 20-6-2023.
5 Alla predetta data di udienza venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Sennonché, con ordinanza del 6-10-2023, il G.I. “Letta l'istanza depositata da
Rilevato che quanto rappresentato dall'istante, ovvero la mancata CP_1
comunicazione alle parti dell'ordinanza del 22 giugno 2023, trova rispondenza dall'esame delle comunicazioni telematiche di Cancelleria e che, pertanto, l'istanza va accolta (…) Rimette in termini le parti, concedendo i chiesti termini ex art. 183
comma 6 c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa all'udienza già fissata del 22 gennaio 2024”.
Di poi, all'udienza del 22-2-2024, il G.I., “atteso che, nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., parte opponente ha chiesto disporsi consulenza tecnica contabile, mentre, nelle note scritte depositate il 19-01-2024, si è limitata a riportarsi ai propri atti di causa (compresa la predetta memoria). Rilevato che,
tuttavia, nelle successive deduzioni (“…Vi è, pertanto, un'evidente carenza documentale in ordine al contratto di conto corrente e di apertura di credito sicché si conferma la violazione dell'onere della prova gravante su controparte. Quest'ultima non prova la propria legittimazione e neppure l'entità del preteso credito, non è stato apportato alcun ulteriore elemento che fornisca prova dell'avvenuta cessione del credito in questione alla Difatti non vi è alcun documento che costituisce CP_2
prova dell'acquisto di del credito in questione da Monte dei Paschi di Parte_2
Siena. Conseguentemente il Decreto ingiuntivo opposto deve essere annullato,
revocato ovvero reso privo di effetti. Con vittoria di spese e compensi …”) quasi indicative di conclusioni già precisate, sembrerebbe aver abbandonato la richiesta di disporsi CTU contabile;
Di talché, l'opponente va invitata a chiarire quanto sopra rilevato in merito alla chiesta CTU”, rinviava all'udienza del 21 maggio 2024,
6 all'esito della quale - ritenuta la causa matura per la decisione – fissava l'udienza del 9-06-2025 per la precisazione delle conclusioni.
Come accennato, all'udienza del 9 giugno 2025, svoltasi, come da decreto del 2-05-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre dare atto che si è avverata la condizione di procedibilità della domanda, giusta ordinanza del 9 gennaio 2023, atteso che
è stato tempestivamente esperito, sebbene con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale depositato il 5-06-
2023).
3. Nel merito, occorre, anzitutto, premettere – sul piano metodologico- che
“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto emesso nella fase sommaria,
bensì l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Pertanto nella fase a cognizione piena vale il principio probatorio generale in forza del quale il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito deve solo provare il titolo dal quale deriva la sua pretesa e non anche il mancato pagamento, poiché il pagamento è
causa estintiva la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore” (vedi Corte d'Appello Salerno
sez. I, 16/12/2022, n.1706).
E ancora si sottolinea “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta un procedimento che si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di
7 fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Quindi l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è
ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto stesso: si tratta un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione dove il giudice decide sulla pretesa oggetto del ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte” (Tribunale Roma sez. VI, 12/12/2022, n.18377).
E inoltre “L'opposizione a decreto ingiuntivo non è finalizzata ad impugnare la validità del decreto stesso, ma è volta ad introdurre un giudizio di cognizione per accertare la fondatezza della pretesa dell'ingiungente opposto, il quale, assumendo il ruolo di attore sostanziale, sarà tenuto a fornire prova concreta del proprio diritto vantato” (Tribunale Napoli sez. II, 29/11/2022, n.10700).
Ciò significa che il giudice, investito dell'opposizione, non è chiamato a vagliare la validità del provvedimento monitorio, poiché - è opportuno ribadirlo - “L'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto,
volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc.
civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore
(il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Tribunale Asti sez. I, 21/12/2021, n.1028).
8 4. Fornite le superiori coordinate generali, nella vicenda in esame,
l'eccezione preliminare della (sub specie di difetto di legittimazione Pt_1
attiva della società opposta) è infondata e va rigettata.
Premesso che, nell'ordinanza del 9 gennaio 2023, con cui venne rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo,
il G.I. aveva precisato che “Prima facie ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione, allo stato degli atti, con riferimento all'eccezione dell'opponente,
rubricata “Difetto di legittimazione attiva” tale prova non risulta raggiunta, non risultando prodotto in atti il contratto di cessione. Invero, parte opposta assume di aver acquisito il credito per intervenuta cessione, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “L'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b., individuati solo in via generica, per categorie, come di norma avviene in questi casi, non è di per sé stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa. La pubblicazione in Gazzetta ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta” (Tribunale
Avezzano, 20/04/2021). Nella specie,– sempre ad un sommario esame – non si ritengono inoltre sufficienti le indicazioni di cui a pag. 6 e 7 della comparsa di parte opposta”, nel corso del giudizio, e, per essa, ha fornito CP_1 CP_2
ulteriori elementi documentali da cui potersi ricavare adeguata prova della titolarità del credito oggetto di ingiunzione cedutole da Parte_2
Rilevano, in tale direzione, sia la dichiarazione del 6-11-2023 dell'originario creditore Monte dei Paschi di Siena in atti, ossia “Oggetto: Attestazione di cessione sofferenza (FG: 2701815- ID PRATICA: Parte_1
9 201807336357001)CONTO CORRENTE 9342, MUTUO 741744119. Con la presente si dichiara che, il credito vantato nei confronti di , Parte_1
originato dalla linea di credito relativa ai rapporti CONTO CORRENTE 9342,
MUTUO 741744119 rientrano nel perimetro dei crediti ceduti dal Gruppo Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. alla in virtù di contratto di CP_3 Parte_2
cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge n. 130 del 30 aprile 1999, stipulato in data 23dicembre 2019. Il relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Parte Seconda n.7 del 16-1-2020” sia la dichiarazione della cedente dell'11-10-2023 in atti, ovvero “ Parte_2 Parte_2
società con socio unico, con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano, codice fiscale, partita I.V.A. numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
ON ZA LO , iscritta nell'Elenco delle società veicolo tenuto P.IVA_3
dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno
2017 al n. 35495.1 dichiara - di aver sottoscritto - in data 23.12.2020 - un contratto di cessione di crediti in favore di (precedentemente, CP_2 CP_4
, società a responsabilità limitata, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., con sede
[...]
legale in Milano via San Prospero n. 4, partita IVA e codice fiscale e P.IVA_2
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - ON - ZA - LO al n.
, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi P.IVA_4
dell'articolo 4 della delibera di Banca d'Italia del 7 giugno 2017 con il numero
35686.5, avente ad oggetto un “blocco” di crediti qualificati “in sofferenza” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6
della Legge sulla Cartolarizzazione;
- che in data 09.01.2021, il suddetto contratto,
ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla
10 Cartolarizzazione"), unitamente all'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - unitamente al GDPR la "Normativa Privacy")
veniva pubblicato in gazzetta ufficiale;
nel perimetro della predetta cessione rientrava l'esposizione debitoria intestata a , già identificata Parte_1
con NDG pratica n. 115790881, successivamente ceduta con NDG nr.
100049264”.
Rilevato, pertanto, che, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza,
“La Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato,
11 ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti)
di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e,
quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò
potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società
cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (Cass. civ., 22.6.2023, n. 17944; cass. civ., 6.2.2024, n. 3405)”
(Corte d'Appello Napoli sez. III, 26/06/2024, n.2901), nella specie, a fronte
12 della mancata produzione dei contratti di cessione, la complessiva produzione documentale offerta da parte opposta consente di ritenere provata la titolarità del credito oggetto di ingiunzione.
Se, infatti, non può acquisire valenza probatoria la dichiarazione dello stesso cessionario (che si autoqualifica creditore), assumono, invece, rilevanza,
unitamente alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, le predette dichiarazioni delle società cedenti posto che “la cessione del credito è
negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco L. n. 130
del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo
IC NC (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo,
quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende
13 che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità
di quella al debitore ceduto;
la Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto e dovrà
valutare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e;
ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta;
in caso di esito positivo, la Corte territoriale dovrà vagliare l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, in coerenza con quanto osservatole perciò
anche con la notifica del precetto;
in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della
"notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U.,
04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi,
l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (Cassazione civile sez. III,
16/04/2021, n.10200).
Appaiono, del pari, inconferenti le contestazioni dell'opponente sul contenuto della procura speciale del 31-03-2020, atteso che quel che rileva è
14 la dicitura per cui “…LEX S.r.l. conferisce procura speciale a CP_1
provveda a compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni al fine di svolgere le attività operative connesse con la riscossione, la gestione,
amministrazione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è e/o sarà
titolare nell'ambito dell'Operazione di Cartolarizzazione”, per tale via dovendosi ritenere esteso l'incarico per la riscossione a tutti i crediti,
compresi quelli di cui alla successiva cessione del 23-12-2020, mentre la menzione in luogo di appare irrilevante, stante Controparte_5 Parte_2
l'identificazione del soggetto mediante il medesimo codice fiscale.
5. Con riferimento alle ulteriori doglianze sollevate dalla , ossia “Nel Pt_1
corso degli anni la banca ha conteggiato ed incassato spese e commissioni illegittime,
non dovute, né pattuite, che hanno contribuito a fare lievitare le voci del preteso credito in danno della Sig.ra Le clausole portate dalla Parte_1
documentazione depositata da controparte hanno determinato la lievitazione dei tassi di interesse del preteso credito dando luogo allo sforamento del tasso soglia previsto dalla L. 108 del 1996. Per il periodo in questione considerato il tasso di interesse applicato alla correntista deve rilevarsi lo sforamento in fatto determinato dal tasso di interesse, dalle commissioni applicate, ivi compresa quella di massimo scoperto …. Il tasso di interessi indicato nella documentazione, che si contesta,
risulta comunque tale da violare la normativa ex L. n. 108/1996. Atteso che contravviene al tetto fissato dal decreto interministeriale che regola la materia,
allegato in atti” (vedi atto introduttivo) e con riguardo alla dedotta nullità
della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, giova osservare quanto segue.
15 Quanto ai predetti profili critici, la non ha fornito alcuna prova – Pt_1
neppure indiziaria – della sussistenza dei vizi lamentati, dovendosi, infatti,
rammentare che, sollecitata giusta ordinanza del 30 gennaio 2024 sulla richiesta di nomina di una consulenza tecnica d'ufficio, ovvero “Atteso che,
nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., parte opponente ha chiesto disporsi consulenza tecnica contabile, mentre, nelle note scritte depositate il 19-01-
2024, si è limitata a riportarsi ai propri atti di causa (compresa la predetta memoria). Rilevato che, tuttavia, nelle successive deduzioni (“…Vi è, pertanto,
un'evidente carenza documentale in ordine al contratto di conto corrente e di apertura di credito sicché si conferma la violazione dell'onere della prova gravante su controparte. Quest'ultima non prova la propria legittimazione e neppure l'entità
del preteso credito, non è stato apportato alcun ulteriore elemento che fornisca prova dell'avvenuta cessione del credito in questione alla Difatti non vi è alcun CP_2
documento che costituisce prova dell'acquisto di del credito in questione Parte_2
da Monte dei Paschi di Siena. Conseguentemente il Decreto ingiuntivo opposto deve essere annullato, revocato ovvero reso privo di effetti Con vittoria di spese e compensi …”) quasi indicative di conclusioni già precisate, sembrerebbe aver abbandonato la richiesta di disporsi CTU contabile;
Di talché, l'opponente va invitata a chiarire quanto sopra rilevato in merito alla chiesta CTU”, parte opponente, nelle proprie note scritte depositate il 20-05-2024, ha riscontrato quanto segue: “Visto il provvedimento del Giudice datato 30/01/2024 al cron.
1147/2024, considerato che vi è un'evidente carenza documentale che non consente la necessaria ricostruzione dei rapporti bancari.
Considerato che
non vi è prova della legittimazione e neppure dell'entità del preteso credito come gi evidenziato in atti, si chiede che venga fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni”.
16 Di talché, avendo l'attrice abbandonato la richiesta di nomina di un consulente d'ufficio, in difetto di una perizia di parte che potesse dare sostegno difensivo – sul piano tecnico – alle allegazioni della , le Pt_1
contestazioni sollevate risultano generiche e non raggiungono un sufficiente stadio di concretezza con riferimento ai rapporti controversi ovvero alle fattispecie concrete per cui è causa.
Trattasi, in definitiva, di doglianze generiche e sommarie che non appaiono trasfuse nella concreta realtà dei rapporti contestati ma risultano basate su un elenco generale e astratto di invalidità.
Com'è noto, infatti, l'attore ha “l'onere di allegare e provare – in modo specifico-
le contestazioni sollevate. Egli non può limitarsi cioè ad allegazioni generiche quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti fra le parti…infatti ciò finirebbe “con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa” (cfr. Trib. Roma, 26.02.2013, n.
4233). Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr.
Trib. Latina, 28 agosto 2013, Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013)” (Tribunale di
Siena, 1 marzo 2016, n.138).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che “se l'allegazione attorea è generica
(e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi.”(Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8376).
A ciò si aggiunga, quanto alle doglianze sulla commissione di massimo scoperto, che, in linea generale, si aderisce all'orientamento per cui la commissione di massimo scoperto è pattuita in contratto per assolvere, da un lato, alla finalità di garantire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e, dall'altro, per compensare il venir meno dei vantaggi che il mutuante aveva previsto di conseguire dal negozio. Tale
clausola, dunque, non costituisce una remunerazione in favore della banca,
ma, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi all'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
Ciò comporta che tale commissione non può essere computata ai fini della verifica di usurarietà, essendo collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (vedi ad es. Tribunale di Vasto, sez. I, 02/10/2023, n.29).
Ne segue il rigetto di tali motivi di opposizione.
6. Del pari, risulta infondata anche la doglianza relativa alla mancata erogazione delle somme atteso che, nell'art. 3 del contratto di finanziamento del 20 aprile 2016, è stato espressamente convenuto che “la banca consegna la somma di € 11.500,00 alla parte mutuataria che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”.
A tale riguardo, contrariamente all'assunto di parte attrice circa la pretesa nullità del mutuo concesso per ripianare una pregressa esposizione debitoria, la giurisprudenza ha chiarito che “Non merita accoglimento l'eccezione di nullità dei mutui asseritamente concessi al solo scopo di ripianare una
18 pregressa esposizione debitoria, non inerendo la doglianza alla assoluta carenza o alla illiceità della causa dei negozi: invero un'operazione di tal natura, di per sé,
non viola norme imperative, né i contratti a tal fine stipulati possono definirsi contrari all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che le somme erogate vengano utilizzate per ripianare i debiti del mutuatario;
al contrario, l'operazione mantiene la sua funzione tipica, apprezzabile anche nell'interesse del soggetto finanziato, nella misura in cui questi ottiene la trasformazione di un debito immediatamente esigibile (e che dunque sarebbe costretto a rimborsare senza dilazione ed in un'unica soluzione) in un debito a medio-lungo termine rimborsabile gradualmente. D'altronde il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate e dunque di impiegarle anche ed eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice, giacché, in linea di principio, il motivo del finanziamento non entra nella causa del contratto. Per altro verso, occorre ricordare il principio giurisprudenziale secondo cui il contratto di mutuo, di natura reale, può ritenersi perfezionato, oltre che con la consegna materiale di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili), anche "con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario", come equipollente della traditio (cfr. di recente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/02/2024,
n. 5151), situazione che si verifica, appunto, quando lo stesso mutuatario dia incarico al mutuante di accreditare la somma sul proprio conto corrente, sia pure avente saldo passivo. Al contrario, come già osservato in sede interpretativa,
"il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore" impegnando il mutuatario non solo a restituire la somma mutuata e a
19 corrispondere gli interessi "ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale" (in tal senso Cass. 15929/2018),
caratteristiche, queste, che non sono state proprio dedotte nella fattispecie oggetto di esame” (Tribunale Bari sez. II, 12/09/2024, n.3797).
Conclusivamente, quindi, l'opposizione proposta da è Parte_1
infondata e va rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014,
aggiornati dal D.M. n. 147/2022, per la fase di studio e per quella introduttiva e, in base ai parametri minimi, per la fase di trattazione/istruttoria e per quella decisionale, tenendo conto dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia,
come da prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di TT, in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella
20 causa n. 1110/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 180/2022 emesso dal Tribunale di TT il 4
giugno 2022 e notificato il 18 giugno 2022, per le causali di cui in motivazione, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1
della società opposta, che liquida in complessivi € 5.261,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in TT il 3-10-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi),
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